Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3094
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità a norma degli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, è onere dell'attore fornire la prova della sussistenza del cosiddetto requisito economico, il quale non indica una mera condizione di erogabilità della prestazione, bensì, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa; sicché - non venendo meno tale onere probatorio per effetto della mancata contestazione da parte del convenuto, a meno che tale mancata contestazione, in relazione alle modalità e alle circostanze che hanno caratterizzato il comportamento della parte, non assuma il significato di una implicita ammissione della sussistenza di quei requisiti - il convenuto può dedurre la mancanza dei prescritti requisiti in ogni stato e grado del giudizio, sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno.

L'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua reale portata costituiscono operazione riservata al giudice di merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3094
    Data del deposito : 3 marzo 2001

    Testo completo