Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 2
In materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità a norma degli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, è onere dell'attore fornire la prova della sussistenza del cosiddetto requisito economico, il quale non indica una mera condizione di erogabilità della prestazione, bensì, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa; sicché - non venendo meno tale onere probatorio per effetto della mancata contestazione da parte del convenuto, a meno che tale mancata contestazione, in relazione alle modalità e alle circostanze che hanno caratterizzato il comportamento della parte, non assuma il significato di una implicita ammissione della sussistenza di quei requisiti - il convenuto può dedurre la mancanza dei prescritti requisiti in ogni stato e grado del giudizio, sempre che sul punto non si sia formato il giudicato interno.
L'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua reale portata costituiscono operazione riservata al giudice di merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AN ZI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1135/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 18/04/98 R.G.N. 1029/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/10/1994 NZ RA, nata il [...], conveniva il Ministero dell'Interno innanzi al Pretore di Lecce per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della pensione di invalidità, in relazione alla domanda amministrativa del 22/9/1994.
Il C.T.U. nominato nel giudizio di 1^ grado accertava una invalidità del 74%.
Il Pretore di Lecce rigettava la domanda, intendendola limitata alla pensione di inabilità.
Il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza pretorile, e condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'assegno di invalidità, con decorrenza dall'1/7/1996.
Osservava il Tribunale, dopo aver richiamato le conclusioni, congruamente motivate e convincenti, a cui era pervenuto il C.T.U. nominato nel giudizio di 1^ grado, che andava affermato il diritto della RE all'assegno di invalidità, considerato che la domanda proposta al Pretore doveva essere intesa come avente ad oggetto anche il suddetto minor beneficio, osservando, a conferma di tale conclusione, che già nella precedente fase amministrativa la RE aveva formulato istanza di concessione anche dell'assegno. Rilevava inoltre che gli ulteriori requisiti (quello reddituale e quello relativo alla incollocabilità) dovevano ritenersi sussistenti, in quanto non oggetto di espressa contestazione da parte del Ministero.
Avverso tale pronuncia il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo del ricorso il Ministero dell'Interno, nel denunciare violazione e/o falsa applicazione dell'art 13 legge n. 118/1971 e dell'art 2697 C.C., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene che deve escludersi un rapporto di continenza fra domanda di pensione e domanda di assegno, essendo richiesti, in relazione all'assegno, requisiti (di reddito e di incollocazione) diversi da quelli che riguardano la pensione, e la cui sussistenza, nel caso di domanda avente ad oggetto la pensione, non viene neppure dedotta. Non potendosi affermare un rapporto di continenza, deve escludersi, contrariamente a quanto affermato dal giudice del gravame, la sussistenza di un petitum implicito (assegno di invalidità) nella domanda avente ad oggetto la pensione di inabilità.
Con il 2^ (violazione e/o falsa applicazione dell'art 13 legge n. 118/1971) e 3^ motivo del ricorso (insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il Ministero dell'Interno censura la sentenza impugnata per aver riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità sulla sola base del requisito sanitario, non risultando la sussistenza degli ulteriori requisiti (del reddito e della incollocabilità), che l'attore avrebbe dovuto provare (non potendo assegnarsi alla mancata contestazione del Ministero la idoneità ad esonerare l'attore dalla prova). Il 1^ motivo del ricorso è infondato.
Il Ministero ricorrente, con la censura in esame, solleva, nei suoi profili generali ed astratti, la questione se nella domanda di pensione di inabilità debba ritenersi ricompresa anche la pretesa al minore beneficio dell'assegno di invalidità, pervenendo alla conclusione che, dovendo tale questione essere risolta, a suo parere, in senso negativo, ne conseguirebbe che il giudice del gravame, nel riconoscere il diritto all'assegno di invalidità, si sarebbe pronunciato extrapetita, e cioè su una domanda non proposta, in quanto non contenuta in quella di pensione di inabilità. Va osservato che la problematica richiamata dal Ministero è sostanzialmente estranea al presente giudizio.
Il Tribunale, nell'accogliere il relativo e specifico motivo di appello, ha affermato che la domanda proposta al Pretore dalla RA va intesa come avente ad oggetto implicito anche la minor prestazione dell'assegno. Il giudice del gravame perviene a tale interpretazione attraverso il richiamo alla precedente fase amministrativa (rispetto alla quale il procedimento giudiziario costituisce la naturale evoluzione), per evidenziare come già in quella fase, e quindi sin dall'origine della complessiva vicenda in esame, la RA aveva formulato istanza di concessione anche dell'assegno (deducendo una invalidità almeno dell'80%), istanza che, unitamente a quella di pensione, non era stata accolta. Deve allora affermarsi che in relazione alle affermazioni del giudice del gravame non trova spazio la problematica sollevata con la censura in esame, essendosi il giudice limitato ad interpretare la domanda proposta dalla RE, individuandone l'ampiezza ed il contenuto effettivo.
Al riguardo va osservato che la interpretazione della domanda, e l'apprezzamento della sua reale portata, costituiscono operazione riservata al giudice di merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (vedi Cass. 11010/2000;
Cass. 5845/2000; Cass. 3538/2000; Cass. 3678/1999). Nel caso di specie la richiamata motivazione appare congrua. Ne consegue che, pertanto, il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato
Il 2^ e il 3^ motivo del ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, meritano invece accoglimento. Il giudice del merito ha affermato la sussistenza del requisito reddituale e di quello della incollocazione, in quanto non sono stati oggetto di contestazione da parte del Ministero.
Si osserva in proposito che il requisito relativo alle condizioni reddituali e quello della incollocazione integrano fatti costitutivi del diritto all'assegno di invalidità. In quanto tali, rispetto ad essi, il convenuto non ha un onere di contestazione, dovendo comunque l'attore fornire la prova della loro sussistenza.
In ogni caso la eventuale contestazione, proprio in quanto, essendo riferita ad elementi costitutivi della domanda, non integra una eccezione in senso proprio, può essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio. (Vedi Cass. 12607/1999; Cass. 14509/1999; Cass. 1167/1998; Cass. 12800/1995)
Deve dunque negarsi che l'onere probatorio gravante sulla parte, in relazione ai requisiti in esame, venga meno per effetto della mancata contestazione degli stessi.
A meno che, in relazione alle modalità e circostanze che hanno caratterizzato il comportamento della parte, la mancata contestazione non assuma di fatto il significato di una implicita ammissione della sussistenza di quei requisiti, che proprio per effetto di tale comportamento non sono stati oggetto di prova o di accertamenti. Ovvero sempreché, per effetto della mancata contestazione, non si sia formato il giudicato interno.
Nel caso di specie dalla decisione impugnata non emergono elementi o considerazioni per ritenere che il giudice abbia voluto assegnare detto significato al comportamento della parte, risultando invece che il giudice ha erroneamente ritenuto un onere di (tempestiva) contestazione, in realtà inesistente, a carico del Ministero, facendone illegittimamente conseguire l'affermazione della sussistenza dei requisiti in questione, senza verificare se la prova della stessa non emergesse dalle risultanze acquisite. In conclusione: deve rigettarsi il 1^ motivo del ricorso, mentre vanno accolti il 2^ ed il 3^ motivo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Lecce, che procederà all'accertamento, in base alle risultanze già acquisite alla causa, della eventuale sussistenza del requisito reddituale, tenendo conto dei rilievi svolti al riguardo, ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il 1^ motivo del ricorso;
accoglie il 2^ e il 3^ motivo;
in relazione ai motivi accolti, la impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce anche per la regolamentazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001