CASS
Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/02/2023, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2022 del GIP del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. in persona del Sostituto P.G. Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6581 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In data 10/6/2022 il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a OS ON ex art.444 e ss. cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa, con non menzione, di mesi otto di reclusione alla sospensione della patente per anni 1 e confisca amministrativa dell'autovettura, in relazione al reato di cui all'art. 589bis co. 1 cod. pen., com- messo in Maddaloni il 12/2/2021. 2. Il ON, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza la- mentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di confisca ammini- strativa del veicolo, in assenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 589bis cod. pen. Si sottolinea, altresì, che le parti hanno concordato perché venissero applicate all'imputato la diminuente di cui all'art. 589bis co. 7 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche e sono state ritenuto congrue la pena condizionalmente so- spesa, con la non menzione, di mesi otto di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di un anno. Si evidenzia che, nel disporre la confisca (amministrativa) del veicolo, il GIP ha fatto riferimento all'art. 213 cod. strada, collocato nel Titolo VI, Capo I, Sezione Il del codice stesso, rubricati "Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni". Il dato per il ricorrente non è inconferente, ma rimarca l'errore applicativo in cui è caduto il giudice nel dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione, nella mi- sura in cui ha attinto ad una sanzione amministrativa accessoria ad un illecito anch'esso di natura amministrativa, del tutto estraneo al suo sindacato. D'altronde, se pure volesse argomentarsi un mero errore di diritto del giudice a quo, "reo" di aver citato direttamente l'art. 213 ma implicitamente passando per il diverso art. 224ter cod. strada, la soluzione non cambierebbe. Anzi, la disposi- zione da ultimo citata finirebbe per convalidare le censure difensive, nella misura in cui statuisce: «nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione ammini- strativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili». 3. In data 19/12/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 4. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come si legge correttamente nell'or- dinanza impugnata, l'art. 213 co. 4 cod. strada prevede che "è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne". 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il Preside te
lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. in persona del Sostituto P.G. Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6581 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In data 10/6/2022 il GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato a OS ON ex art.444 e ss. cod. proc. pen.. su concorde richiesta delle parti, la pena condizionalmente sospesa, con non menzione, di mesi otto di reclusione alla sospensione della patente per anni 1 e confisca amministrativa dell'autovettura, in relazione al reato di cui all'art. 589bis co. 1 cod. pen., com- messo in Maddaloni il 12/2/2021. 2. Il ON, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza la- mentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di confisca ammini- strativa del veicolo, in assenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 589bis cod. pen. Si sottolinea, altresì, che le parti hanno concordato perché venissero applicate all'imputato la diminuente di cui all'art. 589bis co. 7 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche e sono state ritenuto congrue la pena condizionalmente so- spesa, con la non menzione, di mesi otto di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di un anno. Si evidenzia che, nel disporre la confisca (amministrativa) del veicolo, il GIP ha fatto riferimento all'art. 213 cod. strada, collocato nel Titolo VI, Capo I, Sezione Il del codice stesso, rubricati "Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni". Il dato per il ricorrente non è inconferente, ma rimarca l'errore applicativo in cui è caduto il giudice nel dispositivo della sentenza oggetto di impugnazione, nella mi- sura in cui ha attinto ad una sanzione amministrativa accessoria ad un illecito anch'esso di natura amministrativa, del tutto estraneo al suo sindacato. D'altronde, se pure volesse argomentarsi un mero errore di diritto del giudice a quo, "reo" di aver citato direttamente l'art. 213 ma implicitamente passando per il diverso art. 224ter cod. strada, la soluzione non cambierebbe. Anzi, la disposi- zione da ultimo citata finirebbe per convalidare le censure difensive, nella misura in cui statuisce: «nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione ammini- strativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili». 3. In data 19/12/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 4. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, come si legge correttamente nell'or- dinanza impugnata, l'art. 213 co. 4 cod. strada prevede che "è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne". 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2023 Il Preside te