TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2506 / 2024
Il Giudice designato SA LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to PAOLELLA DANIELA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.09.2024 parte ricorrente – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - ha convenuto in giudizio l' chiedendo accertarsi il suo diritto alla prestazione assistenziale CP_1 richiesta (indennità di accompagnamento) fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta l'integrazione della CTU medico legale effettuata nel corso della fase sommaria, un esito all'udienza cartolare del 17.11.2025 la causa veniva decisa nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. La domanda della parte ricorrente è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Dopo rituale contestazione delle risultanze della ctu espletata in procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. l'odierno ricorrente proponeva ricorso in esame per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa.
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
De altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav.
Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass.
n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020;
Cass. n. 1405 del 2021)”.
Tanto premesso, il CTU medico-legale, nominato (dr. , ha ritenuto anche per Persona_1 effetto della disposta integrazione peritale alla luce della nuova documentazione medica prodotta, che la periziando fosse affetta da “poliartrosi ad impegno funzionale, cardiopatia ipertensiva,
BPCO, lieve declino cognitivo”, ritenendo che “Circa l'esame peritale esperito, si conferma che nello stesso veniva rilevato che dal lato osteoarticolare la ricorrente presentava poliartralgìe, rachide ipoelastico, ipomobile, con tronco lievemente antiflesso con limitazione funzionale, segni di artrosi delle ginocchia con varismo ad impegno funzionale, lieve limitazione funzionale delle articolazioni coxo-femorali, passaggi posturali con richiesta di aiuto, lenti, deambulazione lenta, possibile anche autonomamente. La situazione osteoarticolare è in accordo con il dato radiologico laddove l'esame Rx dell'11-11-23 evidenziava segni di coxartrosi, segni di gonartrosi, marcati segni di spondiloartrosi osteofitaria. Dal lato neuropsichico si presentava collaborante, con lieve rallentamento ideativo, orientata nel tempo e nello spazio, con linguaggio conforme al livello socio- culturale, conservata capacità di critica e di giudizio. Complessivamente, le condizioni clinico- funzionali rilevate erano ancora tali da consentirle una discreta autonomia nelle attività quotidiane
e nella deambulazione. Successivamente, in data 1-4-25, perveniva un certificato ortopedico datato
28-3-25 con valutazione diversa da quanto evidenziato in atp, secondo cui la ricorrente avrebbe bisogno di sedia a rotelle per gli spostamenti”. Ha poi ritenuto che “Obiettivamente si presenta parzialmente collaborante, ipoacusica con lieve rallentamento ideativo, i passaggi posturali avvengono con aiuto, la deambulazione avviene lentamente con appoggio al sottoscritto, con ginocchio varo a dx e sx in parziale flessione, con zoppìa di fuga. La situazione clinico-funzionale appare attualmente peggiorata e, in assenza di eventi patologici nuovi, documentati o riferiti, intercorsi tra la precedente visita del 9-5-24 e quella attuale, appare ascrivibile alla prolungata immobilità e totale mancanza di riabilitazione motoria.
Ritenendo che la situazione motoria sia suscettibile di miglioramento con periodica fisiochinesiterapia (auspicando l'accoglimento di tale prescrizione da parte degli accompagnatori), si giudica la perizianda invalida al 100% con necessità di accompagnatore per deambulare a decorrere dal 28-3-25 (data del certificato ortopedico) con revisione a marzo 2027”.
La predetta conclusione è esclusivamente basata sulla nuova documentazione medica depistata in atti, posto che le censure mosse in ricorso genericamente formulate, si traducono in un mero dissenso diagnostico, per ciò stesso inammissibile.
Ed invero:
- la deduzione in base alla quale “le operazioni peritali sono durate circa 15 minuti, durante i quali la ricorrente, che è giunta in sedia a rotelle non è stata fatta alzare né è stata inviata a camminare. Sarebbe, dunque, opportuno chiarire in che modo il CTU possa aver valutato la capacità della ricorrente di deambulare in maniera autonoma (sic!)” non ha trovato riscontro né nelle dichiarazioni del CTU e né, soprattutto, nelle osservazioni critiche formulate nella precedente fase sommaria, dal nominato CTP, dovendosi in ogni caso ricordare che il CTU, in quanto ausiliario del giudice, riveste la qualifica di pubblico ufficiale sicché ciò che attesta essere avvenuto in sua presenza fa piena prova sino a querela di falso;
- la diversa valutazione della capacità deambulatoria, pur a fronte di certificati medici specialistici, si traduce in mero dissenso diagnostico posto che non è indicato quali leges artis il CTU avrebbe violato nell'addivenire ad una diversa valutazione medico-legale: peraltro giova ricordare che i certificati medici rilasciati da strutture pubbliche hanno pieno valore probatorio (fino a querela di falso) unicamente per i dati clinici oggettivamente rilevati (es. esami diagnostici, referti), mentre i giudizi valutativi che si traducono in dichiarazioni di scienza (diagnosi, prognosi) sono liberamente apprezzabili sia dal nominato
CTU che dal giudice.
Non è stato infatti specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, appurato che il CTU abbia correttamente inquadrato il contesto diagnostico di riferimento – che la parte non contesta quanto alla individuazione delle patologie - in cosa sia consistita l'errata diagnosi come anche quali siano le specifiche ragioni medico legali in base alle quali le valutazioni tratte dal consulente debbano considerarsi errate secondo i principi della scienza medica.
Deve essere pertanto accertato e dichiarato che si trova, dal 28.03.2025, Parte_1 permanentemente nelle condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18.
Le spese legali possono essere compensate per la metà, in ragione della accertata decorrenza, successiva di quasi due anni alla domanda amministrativa e poste a carico dell' per la restante CP_1 metà, liquidate in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento (cause di previdenza per la fase di opposizione – valore della causa 5.210-26.000) come in dispositivo, non dovendosi valorizzare altresì i compensi per la fase sommaria – che vedrebbero la ricorrente soccombente – giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
CP_ Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
accerta che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto di Parte_1 all'indennità di accompagnamento a far data dal 28.03.2025;
compensa per metà le spese di lite e condanna l' , in persona del l.r.p.tt. alla rifusione della CP_1 restante metà, liquidate in euro 1.348,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 12.12.2025
Il Giudice
SA LT
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2506 / 2024
Il Giudice designato SA LT, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2506 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to PAOLELLA DANIELA;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.09.2024 parte ricorrente – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - ha convenuto in giudizio l' chiedendo accertarsi il suo diritto alla prestazione assistenziale CP_1 richiesta (indennità di accompagnamento) fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Disposta l'integrazione della CTU medico legale effettuata nel corso della fase sommaria, un esito all'udienza cartolare del 17.11.2025 la causa veniva decisa nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. La domanda della parte ricorrente è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Dopo rituale contestazione delle risultanze della ctu espletata in procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. l'odierno ricorrente proponeva ricorso in esame per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto sin dalla data della domanda amministrativa.
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
De altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav.
Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass.
n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020;
Cass. n. 1405 del 2021)”.
Tanto premesso, il CTU medico-legale, nominato (dr. , ha ritenuto anche per Persona_1 effetto della disposta integrazione peritale alla luce della nuova documentazione medica prodotta, che la periziando fosse affetta da “poliartrosi ad impegno funzionale, cardiopatia ipertensiva,
BPCO, lieve declino cognitivo”, ritenendo che “Circa l'esame peritale esperito, si conferma che nello stesso veniva rilevato che dal lato osteoarticolare la ricorrente presentava poliartralgìe, rachide ipoelastico, ipomobile, con tronco lievemente antiflesso con limitazione funzionale, segni di artrosi delle ginocchia con varismo ad impegno funzionale, lieve limitazione funzionale delle articolazioni coxo-femorali, passaggi posturali con richiesta di aiuto, lenti, deambulazione lenta, possibile anche autonomamente. La situazione osteoarticolare è in accordo con il dato radiologico laddove l'esame Rx dell'11-11-23 evidenziava segni di coxartrosi, segni di gonartrosi, marcati segni di spondiloartrosi osteofitaria. Dal lato neuropsichico si presentava collaborante, con lieve rallentamento ideativo, orientata nel tempo e nello spazio, con linguaggio conforme al livello socio- culturale, conservata capacità di critica e di giudizio. Complessivamente, le condizioni clinico- funzionali rilevate erano ancora tali da consentirle una discreta autonomia nelle attività quotidiane
e nella deambulazione. Successivamente, in data 1-4-25, perveniva un certificato ortopedico datato
28-3-25 con valutazione diversa da quanto evidenziato in atp, secondo cui la ricorrente avrebbe bisogno di sedia a rotelle per gli spostamenti”. Ha poi ritenuto che “Obiettivamente si presenta parzialmente collaborante, ipoacusica con lieve rallentamento ideativo, i passaggi posturali avvengono con aiuto, la deambulazione avviene lentamente con appoggio al sottoscritto, con ginocchio varo a dx e sx in parziale flessione, con zoppìa di fuga. La situazione clinico-funzionale appare attualmente peggiorata e, in assenza di eventi patologici nuovi, documentati o riferiti, intercorsi tra la precedente visita del 9-5-24 e quella attuale, appare ascrivibile alla prolungata immobilità e totale mancanza di riabilitazione motoria.
Ritenendo che la situazione motoria sia suscettibile di miglioramento con periodica fisiochinesiterapia (auspicando l'accoglimento di tale prescrizione da parte degli accompagnatori), si giudica la perizianda invalida al 100% con necessità di accompagnatore per deambulare a decorrere dal 28-3-25 (data del certificato ortopedico) con revisione a marzo 2027”.
La predetta conclusione è esclusivamente basata sulla nuova documentazione medica depistata in atti, posto che le censure mosse in ricorso genericamente formulate, si traducono in un mero dissenso diagnostico, per ciò stesso inammissibile.
Ed invero:
- la deduzione in base alla quale “le operazioni peritali sono durate circa 15 minuti, durante i quali la ricorrente, che è giunta in sedia a rotelle non è stata fatta alzare né è stata inviata a camminare. Sarebbe, dunque, opportuno chiarire in che modo il CTU possa aver valutato la capacità della ricorrente di deambulare in maniera autonoma (sic!)” non ha trovato riscontro né nelle dichiarazioni del CTU e né, soprattutto, nelle osservazioni critiche formulate nella precedente fase sommaria, dal nominato CTP, dovendosi in ogni caso ricordare che il CTU, in quanto ausiliario del giudice, riveste la qualifica di pubblico ufficiale sicché ciò che attesta essere avvenuto in sua presenza fa piena prova sino a querela di falso;
- la diversa valutazione della capacità deambulatoria, pur a fronte di certificati medici specialistici, si traduce in mero dissenso diagnostico posto che non è indicato quali leges artis il CTU avrebbe violato nell'addivenire ad una diversa valutazione medico-legale: peraltro giova ricordare che i certificati medici rilasciati da strutture pubbliche hanno pieno valore probatorio (fino a querela di falso) unicamente per i dati clinici oggettivamente rilevati (es. esami diagnostici, referti), mentre i giudizi valutativi che si traducono in dichiarazioni di scienza (diagnosi, prognosi) sono liberamente apprezzabili sia dal nominato
CTU che dal giudice.
Non è stato infatti specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, appurato che il CTU abbia correttamente inquadrato il contesto diagnostico di riferimento – che la parte non contesta quanto alla individuazione delle patologie - in cosa sia consistita l'errata diagnosi come anche quali siano le specifiche ragioni medico legali in base alle quali le valutazioni tratte dal consulente debbano considerarsi errate secondo i principi della scienza medica.
Deve essere pertanto accertato e dichiarato che si trova, dal 28.03.2025, Parte_1 permanentemente nelle condizioni previste dall'Art. 1 della Legge dell'11.02.1980 n. 18.
Le spese legali possono essere compensate per la metà, in ragione della accertata decorrenza, successiva di quasi due anni alla domanda amministrativa e poste a carico dell' per la restante CP_1 metà, liquidate in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento (cause di previdenza per la fase di opposizione – valore della causa 5.210-26.000) come in dispositivo, non dovendosi valorizzare altresì i compensi per la fase sommaria – che vedrebbero la ricorrente soccombente – giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
CP_ Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
accerta che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto di Parte_1 all'indennità di accompagnamento a far data dal 28.03.2025;
compensa per metà le spese di lite e condanna l' , in persona del l.r.p.tt. alla rifusione della CP_1 restante metà, liquidate in euro 1.348,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in data 12.12.2025
Il Giudice
SA LT