Sentenza 26 settembre 2014
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità insanabile, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il predetto termine decorresse dalla data di estrazione di copia degli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2014, n. 47025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47025 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/09/2014
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria - Consigliere - N. 1555
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 7779/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALVANESE CARMINE N. IL 19/09/1972;
parte offesa nel procedimento c/:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 281/2012 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del 30/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Giuseppina la quale ha chiesto annullarsi senza rinvio e con trasmissione atti l'impugnato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Potenza, con provvedimento depositato il 30/10/2013, dispose l'archiviazione del procedimento n. 281/12 R.G. G.I.P., concernente le indagini preliminari per il reato di cui all'art. 589 c.p.. 2. La p.o., Calvanese Carmine, propone ricorso per cassazione, denunziando violazione di legge.
Il giudice, il quale in un primo tempo, a seguito dell'opposizione della persona offesa, aveva rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., in data 7/3/2012, prescrivendo l'effettuazione d'indagini suppletive, aveva, in data 14/1/2014, accolto la nuova richiesta dia archiviazione del P.M., senza che alla persona offesa fosse stato garantito il diritto ad essere informata, così da permetterle di avanzare, se del caso, nuova opposizione. Dell'archiviazione il ricorrente era venuto a conoscenza solo in data 16/1/2014, allorquando, esaudendo istanza del 14/1/2014, l'Ufficio inquirente competente gli ebbe a comunicare l'epilogo.
3. Il ricorso deve essere accolto perché fondato.
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M. determina, per condivisa interpretazione, una ipotesi di nullità insanabile ex art. 127, cod. proc. pen (cfr., Cass. n. 11543 del 2013, Rv. 254743;
n. 37905 del 2004, Rv. 230309; n. 17201 del 2009, Rv. 243594; n. 44391 del 2010, Rv. 248897; n. 47982 del 2012, Rv. 254103). "Il rimedio esperibile contro il decreto di archiviazione pronunciato dal Gip de plano nel caso di omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione è, in ogni caso, quello di cui all'art. 409 c.p.p., comma 6. Infatti, tale ultima disposizione, pur riferendosi all'ordinanza di archiviazione pronunciata a seguito di udienza camerale ex art. 127 c.p., trova diretta applicazione nella fattispecie, ritenuta in tutto e per tutto analoga dalla richiamata giurisprudenza maggioritaria, dell'omesso avviso dell'udienza camerale alla persona offesa. Il citato art. 409, comma 6, prevede che il provvedimento di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5; casi che ricomprendono proprio quello in cui non sia stata consentita (per omesso avviso della richiesta di archiviazione o per omesso avviso dell'udienza camerale) la partecipazione all'udienza camerale della persona offesa che avrebbe avuto diritto di parteciparvi. Il legislatore ha così inteso prevedere un rimedio analogo - anche se limitato alle sole ipotesi di nullità - a quello generale previsto dall'art. 127, comma 7, contro le ordinanze pronunciate all'esito del procedimento in camera di consiglio. Deve, di conseguenza, ritenersi che il termine per attivare detto rimedio sia sottoposto al regime generale di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a). Il termine è, dunque, di 15 giorni e non di 10 giorni, trattandosi di un vero e proprio termine di impugnazione e non di un termine desunto in via analogica da quello per la presentazione dell'opposizione di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3. Una tale analogia non pare, infatti, configurabile, non avendo detta opposizione la natura di un impugnazione, perché proponibile solo prima che il giudice provveda sulla richiesta di archiviazione. La circostanza, poi, che l'impugnazione abbia per oggetto una nullità assimilabile a quelle previste dall'art. 127, comma 5, e, in più in particolare, a quella relativa alla mancata notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, non muta il regime di detto gravame, che è un ordinario ricorso per cassazione, e del momento di inizio della decorrenza del relativo termine" (Cass. n. 11543, cit.). Nel caso di specie (nel quale la tempestività dell'anzidetto termine risulta essere stata rispettata in quanto il ricorso è stato depositato nei quindici giorni dalla conoscenza dell'atto, fatta risalire al 16/1/2014, data di estrazione degli atti, senza che il contrario consti), essendosi precluso all'interessato, lasciato all'oscuro dell'epilogo, la possibilità di presentare nuova opposizione, il giudice ha finito per provvedere de plano, violando la legge (S.U., n. 23909 del 27/5/2010, Rv. 247124; Sez. 6, n. 457 del 9/10/2012, Rv. 254252).
4.1. Ciò posto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Procuratore della Repubblica di Potenza per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014