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Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1997, n. 360
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Legge 9 ottobre 1997, n. 360
Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1997, n. 360
Versione
28 ottobre 1997
Art. 2. E' autorizzata la concessione al Gruppo di cui all'articolo 1 di un contributo di lire 55 milioni per l'anno 1996 e di lire 55 milioni annue a decorrere dal 1997.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1997
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