Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1997, n. 360
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 ottobre 1997
Art. 2. E' autorizzata la concessione al Gruppo di cui all'articolo 1 di un contributo di lire 55 milioni per l'anno 1996 e di lire 55 milioni annue a decorrere dal 1997.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1997