Sentenza breve 2 luglio 2012
Sentenza 3 luglio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 03/07/2014, n. 7072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7072 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07072/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03990/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3990 del 2012, proposto da:
SS IN, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Segarelli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via dei Faggella, 4 – Pal. B int. 9;
contro
A.T.E.R. del Comune di Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Edmonda Rolli, con domicilio eletto presso la stessa, in Roma, via F. Paulucci de Calboli, 20 (Avvocatura A.T.E.R.);
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Frigenti, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21 (presso l’Avvocatura Capitolina);
per l'annullamento
del decreto di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale popolare sito in via Pietro Calamandrei 11 lotto 12 Sc. C int. 1 codice immobile 602711 146471 occupato senza titolo (riassunzione di ricorso a seguito di sentenza n. 6884/12 del Tribunale Civile di Roma IV Sezione);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Udito alla pubblica udienza del 12 marzo 2014 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 13.01.2011, IN SS evocava in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma l'A.T.E.R del Comune di Roma, per l’annullamento del decreto di rilascio emanato dall'Ente in data 26.10.2010, e per la condanna dell'A.T.E.R. a regolarizzare la situazione abitativa dell'interessato, o, in subordine, ad assegnare altro altro alloggio di residenza pubblica.
Il Tribunale Civile di Roma, con Sentenza n. 783/2011, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del T.A.R. del Lazio, ritenendo trattarsi di questione concernente la tutela di interesse legittimo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il ricorso veniva quindi riproposto innanzi a questa Sezione che con sentenza n. 6884/2012 denegava la propria giurisdizione ritenendo a sua volta competente l’Autorità giudiziaria ordinaria.
Parte ricorrente, pertanto, investiva la Suprema Corte di Cassazione del conflitto negativo di giurisdizione affinché si pronunciasse sul proposto ricorso ex art. 362 C.p.c.;
Con sentenza n. 20589/13, depositata in data 09.09.2013, la Suprema Corte, all'esito del giudizio di legittimità, cassava la sentenza n. 20589/13 di questa sezione e dichiarava la competenza del Tribunale Amministrativo del Lazio in quanto “ nella specie, ….la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, poiché la controversia, avendo per oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di assegnazione in “regolarizzazione” di un alloggio di edilizia residenziale già occupato dal richiedente, si colloca nella prima delle due fasi indicate…” ;
A seguito di tale statuizione, parte ricorrente con atto di riassunzione del ricorso indicato in epigrafe chiede di "accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto da parte di Roma Capitale alla richiesta di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio sito in Roma Via Pietro Calamandrei 11, lotto 12 scala c, promossa dal ricorrente” e di “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all’assegnazione in regolarizzazione dell’ alloggio sito in Roma Via Pietro Calamandrei 11 lotto 12 scala C int.1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di rilascio impugnato".
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che nel contro dedurre hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e, in subordine, l’infondatezza nel merito del ricorso.
In particolare la difesa di Roma Capitale evidenzia che l'adozione del provvedimento di rilascio nonché l'avvio dell’esecuzione per il rilascio dell'immobile abitato dal ricorrente sono da considerarsi di esclusiva competenza e discrezionalità dell'ente gestore del bene immobiliare, ovvero dell' A.T.E.R. (vedasi, da ultimo, Tribunale di Roma, Sez. VI, 24.5.2013, n. 12176/13), con conseguente carenza di legittimazione passiva di Roma Capitale e necessità che venga dichiarata l'estromissione dal giudizio.
Di contro la difesa dell' A.T.E.R. rappresenta, per quanto attiene la domanda formulata in via subordinata da parte ricorrente di concessione ex novo di un alloggio di residenza popolare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto unico soggetto che ha il potere di provvedere alla assegnazione di un alloggio E.R.P. è infatti esclusivamente il Comune di Roma ex art. 4 Legge n. 12 del 6 agosto 1999, non potendo l'A.T.E.R. ad esso sostituirsi.
DIRITTO
Devesi in via preliminare osservare che l’oggetto della presente controversia è costituito dal decreto di rilascio dell’alloggio abusivamente occupato dal ricorrente. Tale decreto, come si legge in ricorso, è stato notificato all’interessato in data 2 novembre 2010.
Questi, il successivo 5 novembre, tramite il proprio legale, ha chiesto la regolarizzazione della sua situazione alloggiativa. Sulla base di tale considerazione la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto (sent. n. 20589/13) che la vertenza rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò premesso, non può dichiararsi la estromissione dal giudizio di Roma Capitale, tenuto conto che sulla domanda di regolarizzazione sopra specificata il predetto Ente è l’unico soggetto che ha il potere di pronunciarsi ex art. 4 Legge n. 12 del 6 agosto 1999.
Della legittimazione passiva dell’A.T.E.R. non può invece dubitarsi poiché tale Azienda ha emesso l’atto impugnato e la richiesta, formulata in subordine, di ottenere un alloggio sostitutivo viene indirizzata al Comune di Roma (pag. 4 del ricorso).
Nel merito il ricorso è infondato.
Ed invero, premette circostanziatamente in fatto Roma Capitale che:
1) l'alloggio per cui è causa era assegnato al signor CA ET (deceduto nel 1996) a cui è poi subentrata la moglie sig.ra VA NC (deceduta nell'agosto del 2009);
2) il ricorrente, unitamente alla sua consorte, la sig.ra SA TT è stato introdotto nell'alloggio stesso dalla sig.ra PA ET, figlia dei legittimi assegnatari;
3) la signora SA TT ha svolto assistenza continuativa alla signora NC VA sino alla morte di quest'ultima;
4) in data 17/11/2009, a circa tre mesi di distanza dalla morte della madre (sig.ra VA NC), la sig.ra ET, figlia dei defunti legittimi assegnatari, ha abbandonato l'alloggio in precedenza indicato (come evidenziato dall'A.T.E.R.; doc. 1 da questa prodotto innanzi al Tribunale civile).
Stante quanto sopra evidenziato è evidente la legittimità del decreto impugnato.
Occorre invero considerare che parte ricorrente si riferisce indifferentemente alle diverse fattispecie del subentro e dell'assegnazione in regolarizzazione, dato che in varie occasioni in ricorso si fa riferimento all’una o l'altra di queste (pag. 4-5 ricorso in esame) senza operare distinzioni tra le due figure: mentre, come è noto, il subentro nell' assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolato dall'art. 12 della L.R. n. 12/1999; l'assegnazione in regolarizzazione è, invece, disciplinata dall'art. 53, comma 1, della Legge Regionale n. 27/2006.
In ogni caso nella specie non sussistono i requisiti sia per il subentro che per la regolarizzazione.
La citata L. R. 12/1999 all'art. 12 (rubricato, per l'appunto "Subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare"), prevede, al primo comma, che il subentro nell'assegnazione degli alloggi sopra citati in caso di morte dell'assegnatario possa essere riconosciuto a favore dei “componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato art. 11, comma 5".
Il ricorrente, invece, non faceva parte del nucleo familiare dell'originario assegnatario, né è riscontrabile l'ipotesi dell'ampliamento prevista dal comma 4 dell'art. 12 solo nei casi di: l) matrimonio dell'assegnatario; 2) convivenza more uxorio dell'assegnatario; 3) accrescimento della prole; 4) affidamento di minori; 5) rientro dei figli purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza.
Quanto alla regolarizzazione, i presupposti della stessa sono previsti dall'art 53, della menzionata L. R. n. 27/06 che la limita "nei confronti di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di E.R.P.”.
Dunque, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma del sopra citato art. 53, nella fattispecie non sussiste il requisito dell'occupazione senza titolo alla data del 20.11.2006 essendo a quella data ancora in vita la signora VA NC.
Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
IL SEGRETARIO