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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 286/2025
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli Avv.ti FAIS ETTORE e avv. GIOVANNI CAMPUS
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: assegno sociale
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/4/2025 la ricorrente ha evocato davanti al
Tribunale di Tempio Pausania-giudice del lavoro l' per chiedere: 1) CP_1
Accertare e riconoscere in capo alla ricorrente il diritto all'assegno
sociale in misura intera, con conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento in favore della ricorrente
dei ratei maturati e maturandi con decorrenza e accessori di legge;
2)
Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore CP_1
dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
A fondamento della domanda ha allegato che con sentenza n.253/2007 il
Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , Parte_1 Parte_2
condannando il al versamento alla della somma di € 350 Pt_2 Pt_1
mensili a titolo di mantenimento, però il aveva adempiuto all'obbligo Pt_2
di mantenimento solo fino al 2014, in quanto successivamente versava in pessime condizioni economiche.
Ha esposto di avere presentato in data 19.08.2024, tramite patronato CP_2
, domanda di assegno sociale n. 9170000192988; con provvedimento
[...]
datato 30/12/2024 l aveva respinto la domanda con la seguente CP_1
motivazione: Lei non ha presentato la documentazione che e' stata
richiesta e, pertanto, non e' stato possibile procedere all'accertamento del
diritto alla prestazione.
Ha altresì affermato di avere inviato in data 9.01.2025 tramite il Patronato
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dava atto che CP_2
dal 2015 non percepiva più l'assegno di mantenimento dall'ex coniuge ed il
Pag. 2 di 5 successivo 23 gennaio aveva inviato il Mod. RED in cui aveva dichiarato di non aver posseduto alcun reddito nel 2024 e, presuntivamente, neppure per l'anno in corso.
Ha da ultimo allegato di avere, in data 27.01.2025, sempre tramite patronato , presentato ricorso amministrativo al Comitato Prov.le CP_2
respinto con provvedimento datato 10.04.2025. CP_1
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione ed ha CP_1
rappresentato che all'esito del riesame della pratica, sulla scorta dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte in materia, aveva provveduto alla liquidazione dell'assegno sociale per un importo pari ad € 2.371,72 e come emergeva dal provvedimento di liquidazione (TE08) in data
03/07/2025, per l'anno 2024 la suddetta prestazione era stata erogata per intero, ossia nella misura di € 534,41 poiché non risultava superato il limite personale annuale normativamente previsto, ammontante, nel suddetto anno, per un soggetto divorziato e con reddito pari a zero, ad € 6.947,33
(534,41 x 13 = 6.947,33); atteso che il reddito da pensione SOART
35025442 liquidata in favore della ricorrente con decorrenza 03/2025
ammontava ad € 7.972,00, superando, quindi, la soglia annuale personale di
€ 7.002,97, per il 2025 l'assegno sociale non spettava neppure in forma ridotta.
Pag. 3 di 5 Ha chiesto:” - dichiarare cessata la materia del contendere;
- compensare
spese e compensi di lite per le ragioni esposte in narrativa;
- in via
subordinata, salvo gravame, compensarle parzialmente e, comunque,
quantificare le stesse in applicazione dello scaglione da 1.101 a € 5.200 e
con riferimento alla sola fase introduttiva del giudizio
All'udienza odierna l' ha chiesto la dichiarazione di cessazione della CP_1
materia del contendere con spese compensate anche parzialmente.
Parte ricorrente, preso atto della liquidazione della prestazione dopo la notifica del ricorso si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese. CP_1
Alla luce della documentazione versata in atti dall e delle CP_1
dichiarazioni delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché le parti insistono nelle rispettive domande in punto di spese legali è
necessario valutare la fondatezza del ricorso ai fini della c.d. “soccombenza virtuale”.
In tale ottica, ad avviso del giudicante, atteso che al momento del deposito del ricorso non vi era stato il pagamento dell'assegno sociale, ma che ciò è
avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, e che verosimilmente il ricorso avrebbe avuto esito positivo, sussistono gli estremi per la
Pag. 4 di 5 compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3 ed il restante
2/3 a carico liquidate in base al DM. 55/14 e ss mm (scaglione da CP_1
1.101 a 5200 studio, fase introduttiva, decisionale) .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l a pagare CP_1
in favore del ricorrente il restante 2/3 che liquida in euro 1.180,00 oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni
Campus e Ettore Fais.
15/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 286/2025
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 15/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli Avv.ti FAIS ETTORE e avv. GIOVANNI CAMPUS
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to NIEDDU CP_1 P.IVA_1
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: assegno sociale
Conclusioni le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/4/2025 la ricorrente ha evocato davanti al
Tribunale di Tempio Pausania-giudice del lavoro l' per chiedere: 1) CP_1
Accertare e riconoscere in capo alla ricorrente il diritto all'assegno
sociale in misura intera, con conseguente condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento in favore della ricorrente
dei ratei maturati e maturandi con decorrenza e accessori di legge;
2)
Condannare l' alla rifusione delle spese di lite da distrarre a favore CP_1
dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
A fondamento della domanda ha allegato che con sentenza n.253/2007 il
Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , Parte_1 Parte_2
condannando il al versamento alla della somma di € 350 Pt_2 Pt_1
mensili a titolo di mantenimento, però il aveva adempiuto all'obbligo Pt_2
di mantenimento solo fino al 2014, in quanto successivamente versava in pessime condizioni economiche.
Ha esposto di avere presentato in data 19.08.2024, tramite patronato CP_2
, domanda di assegno sociale n. 9170000192988; con provvedimento
[...]
datato 30/12/2024 l aveva respinto la domanda con la seguente CP_1
motivazione: Lei non ha presentato la documentazione che e' stata
richiesta e, pertanto, non e' stato possibile procedere all'accertamento del
diritto alla prestazione.
Ha altresì affermato di avere inviato in data 9.01.2025 tramite il Patronato
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dava atto che CP_2
dal 2015 non percepiva più l'assegno di mantenimento dall'ex coniuge ed il
Pag. 2 di 5 successivo 23 gennaio aveva inviato il Mod. RED in cui aveva dichiarato di non aver posseduto alcun reddito nel 2024 e, presuntivamente, neppure per l'anno in corso.
Ha da ultimo allegato di avere, in data 27.01.2025, sempre tramite patronato , presentato ricorso amministrativo al Comitato Prov.le CP_2
respinto con provvedimento datato 10.04.2025. CP_1
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione ed ha CP_1
rappresentato che all'esito del riesame della pratica, sulla scorta dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte in materia, aveva provveduto alla liquidazione dell'assegno sociale per un importo pari ad € 2.371,72 e come emergeva dal provvedimento di liquidazione (TE08) in data
03/07/2025, per l'anno 2024 la suddetta prestazione era stata erogata per intero, ossia nella misura di € 534,41 poiché non risultava superato il limite personale annuale normativamente previsto, ammontante, nel suddetto anno, per un soggetto divorziato e con reddito pari a zero, ad € 6.947,33
(534,41 x 13 = 6.947,33); atteso che il reddito da pensione SOART
35025442 liquidata in favore della ricorrente con decorrenza 03/2025
ammontava ad € 7.972,00, superando, quindi, la soglia annuale personale di
€ 7.002,97, per il 2025 l'assegno sociale non spettava neppure in forma ridotta.
Pag. 3 di 5 Ha chiesto:” - dichiarare cessata la materia del contendere;
- compensare
spese e compensi di lite per le ragioni esposte in narrativa;
- in via
subordinata, salvo gravame, compensarle parzialmente e, comunque,
quantificare le stesse in applicazione dello scaglione da 1.101 a € 5.200 e
con riferimento alla sola fase introduttiva del giudizio
All'udienza odierna l' ha chiesto la dichiarazione di cessazione della CP_1
materia del contendere con spese compensate anche parzialmente.
Parte ricorrente, preso atto della liquidazione della prestazione dopo la notifica del ricorso si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese. CP_1
Alla luce della documentazione versata in atti dall e delle CP_1
dichiarazioni delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché le parti insistono nelle rispettive domande in punto di spese legali è
necessario valutare la fondatezza del ricorso ai fini della c.d. “soccombenza virtuale”.
In tale ottica, ad avviso del giudicante, atteso che al momento del deposito del ricorso non vi era stato il pagamento dell'assegno sociale, ma che ciò è
avvenuto successivamente alla notifica del ricorso, e che verosimilmente il ricorso avrebbe avuto esito positivo, sussistono gli estremi per la
Pag. 4 di 5 compensazione parziale delle spese di lite nella misura di 1/3 ed il restante
2/3 a carico liquidate in base al DM. 55/14 e ss mm (scaglione da CP_1
1.101 a 5200 studio, fase introduttiva, decisionale) .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione:
-dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l a pagare CP_1
in favore del ricorrente il restante 2/3 che liquida in euro 1.180,00 oltre spese generali (15%), iva e cpa da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni
Campus e Ettore Fais.
15/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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