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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 203 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZOCO NICANDRO, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
DE VIVO DAVIDE, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Controparte_2
TERZO CHIAMATO - ESTROMESSO
Oggetto: differenze retributive
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 29/05/2020, la sig.ra premettendo di essere Parte_1 stata dipendente di presso il Bar del Corso di Isernia, adiva il Controparte_1
Tribunale di Isernia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con gli orari e le mansioni indicate nella premessa in fatto del presente atto, con inquadramento al livello 5 del CCNL applicabile e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice della somma complessiva lorda di € 125.579,93 di cui € 12.648,86 a titolo di quota aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e lavoro festivo, a far data dal 1.07.2012 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato, retribuzione relativa al mese di agosto 2019, ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
2) per l'effetto di quanto sopra, condannare la parte resistente al pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di Pt_1 lorda € 125.579,93 di cui € 12.646,86 a titolo di quota aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e lavoro festivo, a far data dal 1° luglio 2012 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato, retribuzione relativa al mese di agosto 2019, ROL ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
3) in subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere non provato il diritto della lavoratrice all'inquadramento nel superiore livello 5 del CCNL applicabile, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con gli orari e le mansioni indicate nella premessa in fatto del presente atto, con inquadramento al livello 6 del CCNL applicabile e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice della somma complessiva lorda di € 114.759,73 di cui € 11.972,03 a titolo di quota aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e lavoro festivo, a far data dal 1.07.2012 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato, retribuzione relativa al mese di agosto 2019, ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
4) per l'effetto di quanto sopra, condannare la parte resistente al pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di lorda € 114.759,73 di cui € 11.972,03 a titolo di quota Pt_1 aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e lavoro festivo, a far data dal 1° luglio 2012 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato, retribuzione relativa al mese di agosto 2019, ROL ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
5) condannare la società resistente alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale presso i competenti enti previdenziali ed assicurativi;
6) condannare la ditta resistente al pagamento delle spese ed onorari della presente causa, maggiorati di IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” A sostegno delle proprie ragioni, ha affermato:
- Di aver lavorato alle dipendenze del prima e di Parte_2 [...]
poi, entrambe ditte individuali, operanti nel settore della ristorazione, Controparte_1 con punto vendita sito in Isernia, al Corso Garibaldi, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2012 ed il 30 settembre 2019, dapprima con un tirocinio formativo, per il periodo 5 luglio 2012 – 4 gennaio 2013, e, poi, dal 5 gennaio 2013, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time orizzontale al 75%, con mansioni di barista, inquadrata al 6° livello del CCNL applicabile (pubblici esercizi);
- che il svolge anche attività di commercio al dettaglio di generi di CP_1 monopolio (tabaccheria), ricevitoria del lotto, superenalotto, totocalcio ed altro ancora, nonché di gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o gettone;
- che la ditta , nel gennaio 2016 era stata ceduta da a CP_1 Controparte_2 [...]
con il nuovo titolare dell'esercizio commerciale, la lavoratrice ha Controparte_1 stipulato altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time, in data 30 marzo 2016, che prevedeva l'effettuazione di 30 ore lavorative settimanali con mansione di barista ed inquadramento sempre al 6° livello del CCNL applicabile (pubblici esercizi);
- che le mansioni cui era addetta la sig.ra sin dal primo giorno di lavoro, erano Pt_1 tutte quelle legate al funzionamento di un bar, vale a dire di preparare e servire al banco e/o al tavolo, caffè, bevande, cocktail e piatti freddi o caldi provvedendo, inoltre, ad accettare i pagamenti da parte dei clienti;
ancora, la lavoratrice era anche addetta alla vendita dei tabacchi, all'accettazione delle giocate di superenalotto, lotto, totocalcio ed altri giochi (ad esempio il gratta e vinci); inoltre, provvedeva all'espletamento dell'attività di accettazione del pagamento di bollette, bolli auto ed ogni altra attività connessa e necessaria;
per lo svolgimento di tali mansioni la lavoratrice avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata al livello 5° del CCNL applicabile;
- che, nell'ambito della propria attività lavorativa, la sig.ra era sottoposta al Pt_1 potere direttivo, disciplinare, di vigilanza e controllo del sig. prima e del Controparte_2 sig. e di suo padre, , poi;
Controparte_1 Per_1
- che, per quanto attiene alla retribuzione mensile, questa, inizialmente pari a € 600,00 circa, è stata elevata a € 880,00 circa;
- che la ricorrente, nell'espletamento della propria attività lavorativa, sin dal 1° luglio 2012, effettuava il seguente orario di lavoro: dalle 7.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 21.30, a settimane alterne, dal lunedì al sabato, con giorno di riposo la domenica;
in detto periodo, la sig.ra si alternava nella turnazione con la collega prestando Pt_1 Per_2
42 ore di lavoro settimanali in luogo delle 30 contrattualmente previste;
da settembre 2018 in poi, la ricorrente ha svolto i seguenti orari: dalle 6.30 alle 14.30 oppure dalle 14.20 alle 22.30, con riposo in un giorno infrasettimanale e la domenica lavorativa a rotazione tra le dipendenti prestando 48 ore settimanali di lavoro in luogo delle 30 contrattualmente previste, alternandosi nella turnazione con altri quattro colleghi;
- che la sig.ra non ha ricevuto il pagamento della retribuzione di agosto 2019 Pt_1 nonchè del TFR per un totale di € 8.387,67 lordi come si evince dalla busta paga in possesso della ricorrente e che si produce agli atti (ciò senza tener conto del diverso e superiore inquadramento e delle ore di lavoro in più svolte dalla lavoratrice);
-che, per il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze del sig. la sig.ra Controparte_1 ha ricevuto un compenso inferiore a quello indicato in busta paga. Pt_1
- che, da conteggi effettuati dalla di Isernia, è emerso che la sig.ra ha CP_4 Pt_1 ricevuto una retribuzione inferiore a quella che avrebbe dovuto percepire in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato, differenza che ammonta a € 125.228,69 di cui € 12.648,86 a titolo di quota aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto. Tale differenza discende dall'aver svolto, la ricorrente, più ore di quante previste in contratto, non retribuite, lavoro straordinario diurno, ferie e permessi maturati e non goduti, mancata retribuzione relativa al mese di agosto 2019, 13^ e 14^ mensilità, nonché il TFR tutti elementi della retribuzione il cui importo è stato determinato in applicazione del corretto inquadramento della ricorrente in relazione al contenuto delle mansioni effettivamente svolte (livello 5° del C.C.N.L. applicabile). Si costituiva il resistente contestando l'esistenza della cessione di Controparte_1 azienda dedotta in ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, avendo la lavoratrice lavorato secondo quanto stabilito in contratto. Veniva chiamato in giudizio il sig. , precedente datore di lavoro della Controparte_2 ricorrente;
con questo la ricorrente addiveniva ad una soluzione conciliativa all'udienza del 12.7.2023, con il quale le predette parti ponevano fine ad ogni lite e rinunciavano reciprocamente a qualsivoglia domanda risarcitoria per il periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2015 a fronte del pagamento da parte del terzo chiamato in causa a favore della ricorrente della complessiva somma di euro 3.200,00. Il sig. veniva dunque CP_2 estromesso dal giudizio. Alla medesima udienza la parte offriva, a titolo conciliativo, il doppio della CP_1 somma già accettata dalla ricorrente con riferimento al rapporto intercorrente con
, ma la ricorrente rifiutava. Il giudice, dunque, invitava parte ricorrente a Controparte_2 precisare la domanda. Precisata la domanda con le note del 30.09.2023, la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
la causa giungeva alla decisione all'udienza del 07.05.2025, trattata in Testimone_5 modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
***
2. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999). 3. Nel caso di specie, posto che l'indagine nel presente giudizio deve essere limitata al periodo intercorrente tra il gennaio 2016 e l'agosto 2019, parte ricorrente non ha fornito prova dell'allegato diritto al superiore inquadramento contrattuale. Infatti, i testimoni sono concordi nel descrivere l'attività della ricorrente come quella di una barista factotum, ossia dedita a fare i caffè e servire i clienti al banco e talvolta ai tavoli, preparare semplici aperitivi (considerata l'assenza della cucina), talvolta registrare l'incasso; attività priva di particolari difficoltà e di necessaria attività di formazione. I testimoni di parte ricorrente hanno infatti affermato: “... negli anni ha iniziato ad occuparsi anche della cassa, dei tabacchi, del lotto, delle pulizie, di tutto”; “... tra pulire e mettere in ordine la cassa si poteva fare molto tardi” ); “faceva i caffè e poi faceva pagare” ( Testimone_4 Tes_3
; “faceva un po' di tutto, stava dietro al bancone e spesso anche alla cassa, serviva i tavoli,
[...] puliva sia il bancone, che il bagno o per terra”, peraltro specificando subito dopo che “non era sola al bar, c'erano anche altri dipendenti e anche i titolari facevano i turni. Non credo cucinasse, preparava al massimo qualche aperitivo. L'ho vista vendere i tabacchi ed accettava le schedine al
” ( ). Parte_3 Testimone_2
Tali mansioni sono all'evidenza inquadrabili nel VI livello del CCNL applicabile, in quanto del tutto generiche, prive di quelle “qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche” e non rientranti in maniera esclusiva nelle mansioni di cassiera, di cameriera bar, tavola calda, self-service, caratteristiche queste uniche perché il dipendente possa ritenersi inquadrabile al V livello del CCNL. Di contro, il VI livello del CCNL applicabile, corrispondente a quello riconosciuto alla ricorrente, prevede che vi appartengano “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”; tra l'altro, i compiti hanno carattere prettamente esecutivo e di sostegno, comunque prive dell'autonomia caratterizzante il V livello del CCNL, alle attività svolte dai titolari, come meglio appresso specificate dalla teste del resistente. Sul punto, in particolare, è dirimente la testimonianza della collega Testimone_1
all'udienza del 12 novembre 2024. In tale occasione, la teste dichiarava che “al
[...] banco c'era solo una di noi due, invece in cassa c'era o e nel pomeriggio veniva a dare una Per_1 CP_1 mano anche un amico di Facevamo caffè, cappuccini, aperitivi, tutto quello che si CP_1 CP_5 doveva fare al banco. Avevamo solo due tavoli e in caso di necessità facevamo anche servizio al tavolo. Non avevamo la cucina, quindi non preparavamo per gli aperitivi ... I proprietari c'erano sempre, anche a ora di pranzo e se mancavano o c'era . CP_1 Per_1 CP_5
In forza di tale deposizione, emerge in maniera inconfutabile che le mansioni della ricorrente erano perfettamente coincidenti con quelle previste per il VI livello del CCNL. Di tale livello condividono, infatti, il carattere generico, non di elevata specializzazione professionale, di factotum; e, soprattutto, lo svolgimento delle stesse senza l'autonomia caratterizzante il V livello del CCNL, a causa della contestuale presenza dei titolari e delle altrettanto contestuali direttive dagli stessi emanate. A ciò si aggiunga che, dalla deposizione dei testi, emerge che il bar non era dotato di cucina, aveva a disposizione solo due tavoli;
situazione, questa, che ben combacia con le dimensioni esigue del locale, non superiori a 30 mq. Tra l'altro, è necessario evidenziare che la presenza in cassa della ricorrente è sì dichiarata dai testi della resistente ma, in considerazione della loro natura di avventori occasionali, l'affermazione non può che essere riferita a momenti precisi, privi di continuità. Tanto è vero che, di contro, la collega di lavoro non esita a riconoscere come Tes_1 presenti in cassa esclusivamente i titolari e o Pierluigi. Per_1 CP_1
D'altronde, identica affermazione viene resa, sebbene con i limiti della conoscenza dell'avventore, all'udienza del 12 novembre 2024 anche dalla teste , la Testimone_5 quale ha dichiarato: “quando è capitato che andassi al bar in cassa c'era sempre uno dei titolari”. In qualità invece di consulente del lavoro del ricorrente, la medesima teste riferiva, sempre alla stessa udienza, che, dopo il trasferimento nella nuova sede, “è stato assunto un altro dipendente che sostituiva i titolari alla cassa quando questi non c'erano”. Circostanza, questa, che denota ancora una volta che alla cassa in origine c'erano solo i titolari e che, a sostituirli, fosse stato assunto un dipendente ad hoc. Tali caratteristiche escludono che possa dirsi raggiunta la prova sullo svolgimento delle mansioni superiori. 4. Per quanto riguarda lo svolgimento di lavoro straordinario, o comunque di turni di lavoro diversi rispetto a quanto riportato in busta paga, è stata raggiunta la prova dell'effettuazione di turni di durata di 6 ore e mezza invece che di 5, su 6 giorni settimanali. In proposito, è dirimente la testimonianza di l'unica collega della ricorrente Tes_1 escussa;
questa ha affermato che “di solito entravamo la mattina verso le 7 / 7.30 e uscivamo verso le 14 dal lunedì al sabato per il turno della mattina;
il turno serale era dalle 14 alle 20.30 / 21, dipendeva da quanta gente c'era”. Se l'ingresso avveniva “verso” – e, dunque, tra – le 7.00 / 7.30 e l'uscita avveniva “verso”
– e, dunque, entro e normalmente non oltre – le 14.00, può fondatamente sostenersi che la durata media del turno non possa ritenersi effettivamente superiore alle 6 ore e mezza giornaliere. I testimoni di parte ricorrente, relativamente agli orari di lavoro osservati dalla ricorrente, non possono dirsi credibili, sia perché hanno soprattutto riferito quanto appreso dalla ricorrente che perché, trattandosi di avventori del bar, intrattenutisi lì per un numero di ore limitato, non hanno avuto la effettiva possibilità di osservarne gli orari di entrata e uscita. Peraltro, si tratta di persone dichiaratamente amiche della ricorrente, che hanno quindi minore credibilità di soggetti estranei o colleghi. 5. Dunque, per il solo periodo 1° gennaio 2016/14 agosto 2019, la ricorrente avrebbe osservato un aumento del 25% in più dell'orario di lavoro contrattuale, allo stesso inquadramento del VI livello del CCNL vigente, ed in quest'ottica vanno riparametrate le differenze retributive richieste.
Considerato che
la lavoratrice non è stata precisa, in punto di allegazione, come era suo onere, circa la retribuzione effettivamente percepita, asseritamente diversa e inferiore da quella risultante in busta paga, è alle buste paga che dovrà necessariamente farsi riferimento per il calcolo delle differenze retributive. Pertanto, poiché, dall'esame delle buste paga in atti, risulta che la ricorrente ha percepito per il periodo 1° gennaio 2016 / 14 agosto 2019 la complessiva somma di euro € 39.153,89 al lordo delle trattenute di legge, le differenze retributive possono quantificarsi, anche in via equitativa, in euro 8.500. Non è poi contestato che il datore di lavoro non abbia pagato alla lavoratrice la mensilità di agosto 2019 e il TFR, anche se, dalla testimonianza della commercialista Tes_5
emerge che sia stata la ricorrente a rifiutare la consegna delle buste paga e il
[...] pagamento delle spettanze di fine rapporto;
il relativo credito ammonta ad euro 8.367,67, da aumentare in ragione del provato aumento dell'orario di lavoro, anche in via equitativa, in euro 9.000,00. 6. Considerato l'accoglimento della domanda in misura molto inferiore alle richieste e alla proposta conciliativa formulata da parte resistente, molto vicina all'esito del presente giudizio, le spese sono compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1
a corrispondere, a titolo di differenze retributive, pagamento della
[...] mensilità di agosto 2019 e t.f.r. così illustrato in parte motiva, la somma di euro 17.500;
- Compensa per metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico della parte resistente, liquidata in euro 1.270,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Nicandro Vizoco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, il 27.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 203 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 07.05.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VIZOCO NICANDRO, giusta Parte_1 procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
DE VIVO DAVIDE, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Controparte_2
TERZO CHIAMATO - ESTROMESSO
Oggetto: differenze retributive
Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 29/05/2020, la sig.ra premettendo di essere Parte_1 stata dipendente di presso il Bar del Corso di Isernia, adiva il Controparte_1
Tribunale di Isernia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con gli orari e le mansioni indicate nella premessa in fatto del presente atto, con inquadramento al livello 5 del CCNL applicabile e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice della somma complessiva lorda di € 125.579,93 di cui € 12.648,86 a titolo di quota aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e lavoro festivo, a far data dal 1.07.2012 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato, retribuzione relativa al mese di agosto 2019, ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
2) per l'effetto di quanto sopra, condannare la parte resistente al pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di Pt_1 lorda € 125.579,93 di cui € 12.646,86 a titolo di quota aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e lavoro festivo, a far data dal 1° luglio 2012 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato, retribuzione relativa al mese di agosto 2019, ROL ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
3) in subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere non provato il diritto della lavoratrice all'inquadramento nel superiore livello 5 del CCNL applicabile, accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con gli orari e le mansioni indicate nella premessa in fatto del presente atto, con inquadramento al livello 6 del CCNL applicabile e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la ricorrente è creditrice della somma complessiva lorda di € 114.759,73 di cui € 11.972,03 a titolo di quota aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e lavoro festivo, a far data dal 1.07.2012 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato, retribuzione relativa al mese di agosto 2019, ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
4) per l'effetto di quanto sopra, condannare la parte resistente al pagamento in favore della sig.ra della somma complessiva di lorda € 114.759,73 di cui € 11.972,03 a titolo di quota Pt_1 aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto e/o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario e lavoro festivo, a far data dal 1° luglio 2012 e/o da altra data ritenuta di giustizia, da commisurarsi in proporzione all'attività lavorativa profusa dalla ricorrente e, comunque, facendo riferimento al C.C.N.L. applicabile a titolo di lavoro ordinario, supplementare, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie, indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi non goduti o parzialmente goduti, accantonamento e/o pagamento del TFR maturato, retribuzione relativa al mese di agosto 2019, ROL ed in ogni altro diritto applicabile e qui non richiamato, nonché di tutti gli istituti contrattuali applicati e/o inapplicati e/o applicabili, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di insorgenza del credito e sino al reale soddisfo;
5) condannare la società resistente alla regolarizzazione previdenziale ed assistenziale presso i competenti enti previdenziali ed assicurativi;
6) condannare la ditta resistente al pagamento delle spese ed onorari della presente causa, maggiorati di IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” A sostegno delle proprie ragioni, ha affermato:
- Di aver lavorato alle dipendenze del prima e di Parte_2 [...]
poi, entrambe ditte individuali, operanti nel settore della ristorazione, Controparte_1 con punto vendita sito in Isernia, al Corso Garibaldi, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2012 ed il 30 settembre 2019, dapprima con un tirocinio formativo, per il periodo 5 luglio 2012 – 4 gennaio 2013, e, poi, dal 5 gennaio 2013, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time orizzontale al 75%, con mansioni di barista, inquadrata al 6° livello del CCNL applicabile (pubblici esercizi);
- che il svolge anche attività di commercio al dettaglio di generi di CP_1 monopolio (tabaccheria), ricevitoria del lotto, superenalotto, totocalcio ed altro ancora, nonché di gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o gettone;
- che la ditta , nel gennaio 2016 era stata ceduta da a CP_1 Controparte_2 [...]
con il nuovo titolare dell'esercizio commerciale, la lavoratrice ha Controparte_1 stipulato altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time, in data 30 marzo 2016, che prevedeva l'effettuazione di 30 ore lavorative settimanali con mansione di barista ed inquadramento sempre al 6° livello del CCNL applicabile (pubblici esercizi);
- che le mansioni cui era addetta la sig.ra sin dal primo giorno di lavoro, erano Pt_1 tutte quelle legate al funzionamento di un bar, vale a dire di preparare e servire al banco e/o al tavolo, caffè, bevande, cocktail e piatti freddi o caldi provvedendo, inoltre, ad accettare i pagamenti da parte dei clienti;
ancora, la lavoratrice era anche addetta alla vendita dei tabacchi, all'accettazione delle giocate di superenalotto, lotto, totocalcio ed altri giochi (ad esempio il gratta e vinci); inoltre, provvedeva all'espletamento dell'attività di accettazione del pagamento di bollette, bolli auto ed ogni altra attività connessa e necessaria;
per lo svolgimento di tali mansioni la lavoratrice avrebbe avuto diritto ad essere inquadrata al livello 5° del CCNL applicabile;
- che, nell'ambito della propria attività lavorativa, la sig.ra era sottoposta al Pt_1 potere direttivo, disciplinare, di vigilanza e controllo del sig. prima e del Controparte_2 sig. e di suo padre, , poi;
Controparte_1 Per_1
- che, per quanto attiene alla retribuzione mensile, questa, inizialmente pari a € 600,00 circa, è stata elevata a € 880,00 circa;
- che la ricorrente, nell'espletamento della propria attività lavorativa, sin dal 1° luglio 2012, effettuava il seguente orario di lavoro: dalle 7.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 21.30, a settimane alterne, dal lunedì al sabato, con giorno di riposo la domenica;
in detto periodo, la sig.ra si alternava nella turnazione con la collega prestando Pt_1 Per_2
42 ore di lavoro settimanali in luogo delle 30 contrattualmente previste;
da settembre 2018 in poi, la ricorrente ha svolto i seguenti orari: dalle 6.30 alle 14.30 oppure dalle 14.20 alle 22.30, con riposo in un giorno infrasettimanale e la domenica lavorativa a rotazione tra le dipendenti prestando 48 ore settimanali di lavoro in luogo delle 30 contrattualmente previste, alternandosi nella turnazione con altri quattro colleghi;
- che la sig.ra non ha ricevuto il pagamento della retribuzione di agosto 2019 Pt_1 nonchè del TFR per un totale di € 8.387,67 lordi come si evince dalla busta paga in possesso della ricorrente e che si produce agli atti (ciò senza tener conto del diverso e superiore inquadramento e delle ore di lavoro in più svolte dalla lavoratrice);
-che, per il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze del sig. la sig.ra Controparte_1 ha ricevuto un compenso inferiore a quello indicato in busta paga. Pt_1
- che, da conteggi effettuati dalla di Isernia, è emerso che la sig.ra ha CP_4 Pt_1 ricevuto una retribuzione inferiore a quella che avrebbe dovuto percepire in ragione della quantità e qualità del lavoro prestato, differenza che ammonta a € 125.228,69 di cui € 12.648,86 a titolo di quota aggiuntiva di Trattamento di Fine Rapporto. Tale differenza discende dall'aver svolto, la ricorrente, più ore di quante previste in contratto, non retribuite, lavoro straordinario diurno, ferie e permessi maturati e non goduti, mancata retribuzione relativa al mese di agosto 2019, 13^ e 14^ mensilità, nonché il TFR tutti elementi della retribuzione il cui importo è stato determinato in applicazione del corretto inquadramento della ricorrente in relazione al contenuto delle mansioni effettivamente svolte (livello 5° del C.C.N.L. applicabile). Si costituiva il resistente contestando l'esistenza della cessione di Controparte_1 azienda dedotta in ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, avendo la lavoratrice lavorato secondo quanto stabilito in contratto. Veniva chiamato in giudizio il sig. , precedente datore di lavoro della Controparte_2 ricorrente;
con questo la ricorrente addiveniva ad una soluzione conciliativa all'udienza del 12.7.2023, con il quale le predette parti ponevano fine ad ogni lite e rinunciavano reciprocamente a qualsivoglia domanda risarcitoria per il periodo 1° luglio 2012 – 31 dicembre 2015 a fronte del pagamento da parte del terzo chiamato in causa a favore della ricorrente della complessiva somma di euro 3.200,00. Il sig. veniva dunque CP_2 estromesso dal giudizio. Alla medesima udienza la parte offriva, a titolo conciliativo, il doppio della CP_1 somma già accettata dalla ricorrente con riferimento al rapporto intercorrente con
, ma la ricorrente rifiutava. Il giudice, dunque, invitava parte ricorrente a Controparte_2 precisare la domanda. Precisata la domanda con le note del 30.09.2023, la causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
la causa giungeva alla decisione all'udienza del 07.05.2025, trattata in Testimone_5 modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
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2. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999). 3. Nel caso di specie, posto che l'indagine nel presente giudizio deve essere limitata al periodo intercorrente tra il gennaio 2016 e l'agosto 2019, parte ricorrente non ha fornito prova dell'allegato diritto al superiore inquadramento contrattuale. Infatti, i testimoni sono concordi nel descrivere l'attività della ricorrente come quella di una barista factotum, ossia dedita a fare i caffè e servire i clienti al banco e talvolta ai tavoli, preparare semplici aperitivi (considerata l'assenza della cucina), talvolta registrare l'incasso; attività priva di particolari difficoltà e di necessaria attività di formazione. I testimoni di parte ricorrente hanno infatti affermato: “... negli anni ha iniziato ad occuparsi anche della cassa, dei tabacchi, del lotto, delle pulizie, di tutto”; “... tra pulire e mettere in ordine la cassa si poteva fare molto tardi” ); “faceva i caffè e poi faceva pagare” ( Testimone_4 Tes_3
; “faceva un po' di tutto, stava dietro al bancone e spesso anche alla cassa, serviva i tavoli,
[...] puliva sia il bancone, che il bagno o per terra”, peraltro specificando subito dopo che “non era sola al bar, c'erano anche altri dipendenti e anche i titolari facevano i turni. Non credo cucinasse, preparava al massimo qualche aperitivo. L'ho vista vendere i tabacchi ed accettava le schedine al
” ( ). Parte_3 Testimone_2
Tali mansioni sono all'evidenza inquadrabili nel VI livello del CCNL applicabile, in quanto del tutto generiche, prive di quelle “qualificate conoscenze e capacità tecnico pratiche” e non rientranti in maniera esclusiva nelle mansioni di cassiera, di cameriera bar, tavola calda, self-service, caratteristiche queste uniche perché il dipendente possa ritenersi inquadrabile al V livello del CCNL. Di contro, il VI livello del CCNL applicabile, corrispondente a quello riconosciuto alla ricorrente, prevede che vi appartengano “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”; tra l'altro, i compiti hanno carattere prettamente esecutivo e di sostegno, comunque prive dell'autonomia caratterizzante il V livello del CCNL, alle attività svolte dai titolari, come meglio appresso specificate dalla teste del resistente. Sul punto, in particolare, è dirimente la testimonianza della collega Testimone_1
all'udienza del 12 novembre 2024. In tale occasione, la teste dichiarava che “al
[...] banco c'era solo una di noi due, invece in cassa c'era o e nel pomeriggio veniva a dare una Per_1 CP_1 mano anche un amico di Facevamo caffè, cappuccini, aperitivi, tutto quello che si CP_1 CP_5 doveva fare al banco. Avevamo solo due tavoli e in caso di necessità facevamo anche servizio al tavolo. Non avevamo la cucina, quindi non preparavamo per gli aperitivi ... I proprietari c'erano sempre, anche a ora di pranzo e se mancavano o c'era . CP_1 Per_1 CP_5
In forza di tale deposizione, emerge in maniera inconfutabile che le mansioni della ricorrente erano perfettamente coincidenti con quelle previste per il VI livello del CCNL. Di tale livello condividono, infatti, il carattere generico, non di elevata specializzazione professionale, di factotum; e, soprattutto, lo svolgimento delle stesse senza l'autonomia caratterizzante il V livello del CCNL, a causa della contestuale presenza dei titolari e delle altrettanto contestuali direttive dagli stessi emanate. A ciò si aggiunga che, dalla deposizione dei testi, emerge che il bar non era dotato di cucina, aveva a disposizione solo due tavoli;
situazione, questa, che ben combacia con le dimensioni esigue del locale, non superiori a 30 mq. Tra l'altro, è necessario evidenziare che la presenza in cassa della ricorrente è sì dichiarata dai testi della resistente ma, in considerazione della loro natura di avventori occasionali, l'affermazione non può che essere riferita a momenti precisi, privi di continuità. Tanto è vero che, di contro, la collega di lavoro non esita a riconoscere come Tes_1 presenti in cassa esclusivamente i titolari e o Pierluigi. Per_1 CP_1
D'altronde, identica affermazione viene resa, sebbene con i limiti della conoscenza dell'avventore, all'udienza del 12 novembre 2024 anche dalla teste , la Testimone_5 quale ha dichiarato: “quando è capitato che andassi al bar in cassa c'era sempre uno dei titolari”. In qualità invece di consulente del lavoro del ricorrente, la medesima teste riferiva, sempre alla stessa udienza, che, dopo il trasferimento nella nuova sede, “è stato assunto un altro dipendente che sostituiva i titolari alla cassa quando questi non c'erano”. Circostanza, questa, che denota ancora una volta che alla cassa in origine c'erano solo i titolari e che, a sostituirli, fosse stato assunto un dipendente ad hoc. Tali caratteristiche escludono che possa dirsi raggiunta la prova sullo svolgimento delle mansioni superiori. 4. Per quanto riguarda lo svolgimento di lavoro straordinario, o comunque di turni di lavoro diversi rispetto a quanto riportato in busta paga, è stata raggiunta la prova dell'effettuazione di turni di durata di 6 ore e mezza invece che di 5, su 6 giorni settimanali. In proposito, è dirimente la testimonianza di l'unica collega della ricorrente Tes_1 escussa;
questa ha affermato che “di solito entravamo la mattina verso le 7 / 7.30 e uscivamo verso le 14 dal lunedì al sabato per il turno della mattina;
il turno serale era dalle 14 alle 20.30 / 21, dipendeva da quanta gente c'era”. Se l'ingresso avveniva “verso” – e, dunque, tra – le 7.00 / 7.30 e l'uscita avveniva “verso”
– e, dunque, entro e normalmente non oltre – le 14.00, può fondatamente sostenersi che la durata media del turno non possa ritenersi effettivamente superiore alle 6 ore e mezza giornaliere. I testimoni di parte ricorrente, relativamente agli orari di lavoro osservati dalla ricorrente, non possono dirsi credibili, sia perché hanno soprattutto riferito quanto appreso dalla ricorrente che perché, trattandosi di avventori del bar, intrattenutisi lì per un numero di ore limitato, non hanno avuto la effettiva possibilità di osservarne gli orari di entrata e uscita. Peraltro, si tratta di persone dichiaratamente amiche della ricorrente, che hanno quindi minore credibilità di soggetti estranei o colleghi. 5. Dunque, per il solo periodo 1° gennaio 2016/14 agosto 2019, la ricorrente avrebbe osservato un aumento del 25% in più dell'orario di lavoro contrattuale, allo stesso inquadramento del VI livello del CCNL vigente, ed in quest'ottica vanno riparametrate le differenze retributive richieste.
Considerato che
la lavoratrice non è stata precisa, in punto di allegazione, come era suo onere, circa la retribuzione effettivamente percepita, asseritamente diversa e inferiore da quella risultante in busta paga, è alle buste paga che dovrà necessariamente farsi riferimento per il calcolo delle differenze retributive. Pertanto, poiché, dall'esame delle buste paga in atti, risulta che la ricorrente ha percepito per il periodo 1° gennaio 2016 / 14 agosto 2019 la complessiva somma di euro € 39.153,89 al lordo delle trattenute di legge, le differenze retributive possono quantificarsi, anche in via equitativa, in euro 8.500. Non è poi contestato che il datore di lavoro non abbia pagato alla lavoratrice la mensilità di agosto 2019 e il TFR, anche se, dalla testimonianza della commercialista Tes_5
emerge che sia stata la ricorrente a rifiutare la consegna delle buste paga e il
[...] pagamento delle spettanze di fine rapporto;
il relativo credito ammonta ad euro 8.367,67, da aumentare in ragione del provato aumento dell'orario di lavoro, anche in via equitativa, in euro 9.000,00. 6. Considerato l'accoglimento della domanda in misura molto inferiore alle richieste e alla proposta conciliativa formulata da parte resistente, molto vicina all'esito del presente giudizio, le spese sono compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1
a corrispondere, a titolo di differenze retributive, pagamento della
[...] mensilità di agosto 2019 e t.f.r. così illustrato in parte motiva, la somma di euro 17.500;
- Compensa per metà le spese di lite, ponendo la restante metà a carico della parte resistente, liquidata in euro 1.270,00, oltre iva, spese generali e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Nicandro Vizoco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Isernia, il 27.06.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
Elvira Puleio