Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 23.01.2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3157/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, n.q. di erede di rappresentato e difeso, per Parte_1 Persona_1 procura in atti, dall'avv. Vincenzo Melita;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv. Dario Marinuzzi e Antonello Monoriti;
RESISTENTE
Oggetto: pagamento tfs
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data11.06.2023 , n.q. di erede di Parte_1 Per_1
, esponeva: che aveva lavorato come impiegata presso il Comune
[...] Persona_1
di Roccafiorita dal 19/01/1979 al 28/02/2021, data in cui era andata in quiescenza per raggiunti limiti di età; che per l'espletamento della predetta attività lavorativa, la stessa aveva maturato il diritto alla corresponsione del trattamento di fine servizio, pari ad €
45.690,71, che però non aveva mai ricevuto, essendo deceduta il 7/03/2021; che pertanto lo stesso, unitamente alle figlie e , unici eredi della Controparte_2 Controparte_3
, il 16/02/2022 aveva presentato domanda per l'erogazione del trattamento di fine Per_1 servizio spettante alla propria congiunta;
che l' , benché avesse ricevuto tutta la CP_1
documentazione richiesta e nonostante vari solleciti, non aveva provveduto al pagamento della provvidenza economica nel termine di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per raggiungimento del limite di età, così come previsto articolo 3 del
1
1997, n. 140 e s.m.i. Chiedeva pertanto: “ accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra al trattamento di fine servizio per l'attività lavorativa svolta alle Persona_1
dipendenze del Comune di Roccafiorita dal 19/01/1979 al 28/02/2021; 3)
Conseguentemente, condannare l' convenuto alla liquidazione ed al pagamento CP_1 all'odierno ricorrente, n.q. di erede della Sig.ra della somma di € Persona_1
15.534,84, pari al 34% dell'importo complessivo di € 45.690,71 dovuto a titolo di TFS spettante alla propria dante causa…”. Con vittoria di spese e compensi.
2.- Si costituiva in giudizio l' , rilevando di aver liquidato la prestazione in favore del CP_1
ricorrente. Esponeva che il ritardo nel pagamento era stato dovuto alla non tempestiva produzione all'Ente della documentazione degli eredi necessaria per la liquidazione in loro favore ed osservava che, essendo uno degli eredi inadempiente nei confronti di
[...]
, si era dovuta attendere prima di effettuare il pagamento la risposta Controparte_4 dell' stessa circa la possibilità di versare al debitore le somme spettanti. Chiedeva, CP_4
pertanto, la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
3.- All'udienza odierna la causa veniva discussa dalle parti e decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
****
4.- Nel merito legittima risulta la richiesta di cessata materia del contendere atteso che risulta non contestato tra le parti l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta.
5.- Con riferimento alle spese di lite va rilevato che l' ha osservato che il ritardo nel CP_1 pagamento era stato dovuto alla non tempestiva produzione all'Ente della documentazione degli eredi, necessaria per la liquidazione in loro favore e che, essendo uno degli eredi inadempiente nei confronti di , si era dovuta attendere, prima Controparte_4 di effettuare il pagamento, la risposta dell' stessa in ordine alla possibilità di CP_4
versare al debitore le somme spettanti.
Tuttavia dall'esame della documentazione prodotta dall' risulta che sebbene l' CP_1 CP_1 abbia presentato richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate in data 15.5.2023 quest'ultima ha risposto solo in data 7.7.2023.
Si richiama quindi il D.M 18 gennaio 2008, n. 40, che detta le “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, che stabilisce che l'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche e che qualora l'Agente della Riscossione non
2 fornisca alcuna risposta nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti.
In virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese giudiziali vengono, pertanto, poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i CP_1
minimi, tenuto conto della semplicità della controversia e della durata del giudizio, così conformandosi a quanto già statuito da questo Ufficio in analoga controversia concernente altro erede di (sentenza n. 119/2024), che si condivide e si richiama ex art. Persona_1
118 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida € 1.863,50 per compensi, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 23.01.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Aurora La Face
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