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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1486/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(cod.fisc ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1 AL e ivi residente in C.da Misteci snc, rappresentata e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Di Carlo (c.f.
), con domicilio fisico presso il suo studio a AL, via C.F._2 E. De Nicola 17 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF CP_2
) e SO LO (CF , ), in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC E
e t;
Email_2 Email_4
- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc depositato in data 14/10/2024, la sig.ra ha opposto le risultanze della consulenza espletata in sede di Parte_1 ATP che ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per ottenere le prestazioni di cui alla L. 118/1971. La difesa attorea ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, evidenziando come quest'ultima presenti erronee valutazioni diagnostiche. Nello specifico, vengono articolate le seguenti doglianze:
➢ il CTU non ha tenuto conto della cronicità delle patologie di cui è affetta la ricorrente, testimoniata dal fatto che <Le terapie prescritte risultano infatti essere le stesse e negli stessi dosaggi da diversi anni>>;
➢ << nonostante sia dalla sua anamnesi che dalle considerazioni medico legali si evinca un netto peggioramento delle condizioni cliniche della periziata [segnatamente, l'aggravamento del disturbo bipolare n.d.r.], in maniera del tutto inspiegabile ed ingiustificata confermava la revoca
1 della prestazione… Il CTU infatti attribuisce sulla base della voce della tabella 2203 allegata al Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992 un punteggio di invalidità pari al 60%. Tuttavia tale attribuzione è assolutamente riduttiva stante la necessità, da parte della periziata, di praticare una terapia continuativa con stabilizzanti dell'umore, antipsicotici, antidepressivi e ansiolitici a dosi elevate in considerazione della farmaco resistenza della stessa condizione clinica. La relazione psichiatrica redatta dallo specialista curante in data 19.10.2023 ha infatti evidenziato come, “…nonostante la terapia farmacologica continuativa seguita per diversi anni vi siano state varie ricadute, indice di un grado di ingestibilità della sua capacità di far fronte alle tensioni ambientali ed alle tematiche dolorose... nell'ultimo periodo di 6 mesi la paziente ha presentato un netto peggioramento che ha determinato un add-on farmacologico importante poiché presenti momenti di forte scoraggiamento e disorientamento esistenziale ….La voce tabellata più consona da utilizzare nel caso in esame sarebbe certamente stata la 2201 o, quantomeno, il CTU avrebbe dovuto attribuire un punteggio intermedio alle voci 2203 e 2201 giungendo ad una valutazione minima dell'80%. A tutto ciò va a sommarsi il fanno che il CTU non ha minimante tenuto conto del BMI della periziata, alta 165 cm per un peso di 120 kg, tanto da non farne cenno nel suo elaborato peritale. Un indice di massa corporea (IMC) di circa 44,1 come nel caso in esame rientra nella categoria dell'obesità grave di III grado che comporta, oltre a vari problemi di salute, difficoltà motorie e problemi articolari. La voce tabellata n 7105 allegata al DM fa riferimento come noto ad OBESITÀ – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE, con valutazione compresa tra 31 e 40%. Orbene alla luce del BMI ben più elevato di quello indicato in tabella, pur in assenza di complicanze artrosiche documentate, sembra congrua una valutazione quantomeno del 31%. Spetterebbe così una percentuale di invalidità in capo alla sig.ra tra l'80% ed il 100%.>> [pagg.
2-8 ricorso]. Parte_1 L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità dell'opposizione, CP_1 ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante rinnovo della CTU. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, in punto di ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta le conclusioni del CTU, con riguardo ai presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, evidenziando la gravità del complesso morboso, la sottovalutazione delle patologie, la loro incidenza sulla vita quotidiana nonché gli errori diagnostici che vizierebbero l'elaborato peritale. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
2 3. Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha così relazionato:
<<discussione clinica e considerazioni medico - legali < i>
Dallo studio degli atti processuali, dall'anamnesi , dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti si perviene alla seguente diagnosi: Soggetto di anni 45 in apparenti discrete condizioni generali affetto da disturbo bipolare di tipo II , obesità grave ( BMI 42 ) con complicanze artrosiche. Da un attento esame degli atti e della storia clinica della periziata, risulta chiaramente che essa soffre da oltre 15 anni di turbe psichiatriche che sono state variamente interpretate e curate nel corso degli anni. La lunga storia di episodi depressivi che ha accompagnato la vita della periziata ha negli ultimi anni lasciato il passo a crisi divenute sempre più frequenti tali da richiedere una terapia farmacologica continua. L'ultima diagnosi è quella posta nell'ottobre 2023 dallo specialista psichiatra dr. che segue privatamente la la sig. Per_2 Parte_1 ovvero " Disturbo bipolare di tipo II” Esaminando le patologie che ad oggi compongono il complesso morboso possiamo affermare che la valutazione diagnostica espressa dal CTU di primo grado non è coerente con quanto in atto rilevato dallo scrivente sulla scorta degli accertamenti annessi agli atti e dalla visita clinica perché non tiene conto della grave obesità ( BMI 42 ) con complicanze artrosiche da cui risulta affetta la perizianda e che a parere dello scrivente va annoverata tra le patologie invalidanti che concorrono a determinare la percentuale globale di invalidità. La patologia cardine del complesso patologico è certamente il disturbo bipolare di tipo II. Tale patologia secondo le tabelle di riferimento di cui al DM 5/2/92 e facendo riferimento per analogia al cod.: 2203 (51 – 60% ) , determina una percentuale di invalidità pari al 60% . L'obesità grave facendo riferimento sempre alle tabelle di cui al DM 5/2/92 e precisamente al cod.: 7105 (31 – 40% ),determina una percentuale di invalidità non inferiore al 35% Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che ad oggi il complesso patologico nel suo insieme, applicando il criterio riduzionistico di Balthazar, determina una percentuale di invalidità totale pari al 74% ; pertanto la perizianda
ha diritto all'assegno di invalidità civile a far data dalla revoca Parte_1 operata in occasione della visita di revisione da parte del Centro Medico Legale CP_1 ovvero dal 24/8/2023 poiché i requisiti sanitari previsti erano presenti sin da allora . CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice del Lavoro come segue : il complesso morboso accertato in sede peritale rende la perizianda di anni 45 invalida civile nella misura Parte_1 del 74% (settantaquattropercento) , con decorrenza dal 24/8/2023 epoca della visita di revisione>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L' , peraltro, non ha mosso alcuna contestazione nei confronti di quanto CP_1 osservato dal secondo CTU. Deve dunque dichiararsi che la sig.ra anche successivamente alla Parte_1 data della visita di revisione (24/08/2023) si trovava nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 L 118/1971. Per contro, il coefficiente di invalidità riscontrato dal CTU si rivela insufficiente per consentire alla ricorrente di accedere alla pensione di inabilità, prestazione rivendicata in via principale.
3
4. In ordine alle spese di lite, tenuto conto che l'indagine peritale non ha riscontrato i presupposti sanitari della prestazione chiesta in via principale [pensione di inabilità], appare equo operare una compensazione degli esborsi di causa pari alla metà. La frazione residua segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, antistatario. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13, co. 2 c.p.c., di talché, per le rendite temporanee o vitalizie, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci. Applicando tali regole al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1170 (€ 284 per la fase di studio, € 355 per la fase introduttiva ed € 531 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del secondo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 2697 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, 832 per la fase istruttoria e € 1011 per la fase decisionale) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione delle cause di previdenza. In virtù della compensazione pari alla metà, la somma complessivamente liquidabile è pari a € 1933.
5. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' in base al principio di soccombenza, atteso che è stato il convenuto a dare CP_1 causa, con le proprie (non corrette) valutazioni in sede amministrativa, all'esperimento delle consulenze
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che la sig.ra , anche Parte_1 successivamente alla data della visita di revisione espletata in data 24/08/2023, si trovava nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 L 118/1971; b) respinge per il resto il ricorso;
c) compensa per metà le spese di lite;
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere la frazione residua delle spese di lite a parte ricorrente, frazione liquidata nella somma complessiva di € 1933, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Di Carlo, procuratore antistatario;
e) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 AL, 4/11/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16/10/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
(cod.fisc ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1 AL e ivi residente in C.da Misteci snc, rappresentata e difesa, in forza di procura analogica posta in calce al ricorso, dall'avv. Andrea Di Carlo (c.f.
), con domicilio fisico presso il suo studio a AL, via C.F._2 E. De Nicola 17 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
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- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF CP_2
) e SO LO (CF , ), in forza di C.F._3 C.F._4 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC E
e t;
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- resistente - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 445 co. 6-bis cpc depositato in data 14/10/2024, la sig.ra ha opposto le risultanze della consulenza espletata in sede di Parte_1 ATP che ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste per ottenere le prestazioni di cui alla L. 118/1971. La difesa attorea ha censurato la correttezza dell'indagine peritale, evidenziando come quest'ultima presenti erronee valutazioni diagnostiche. Nello specifico, vengono articolate le seguenti doglianze:
➢ il CTU non ha tenuto conto della cronicità delle patologie di cui è affetta la ricorrente, testimoniata dal fatto che <Le terapie prescritte risultano infatti essere le stesse e negli stessi dosaggi da diversi anni>>;
➢ << nonostante sia dalla sua anamnesi che dalle considerazioni medico legali si evinca un netto peggioramento delle condizioni cliniche della periziata [segnatamente, l'aggravamento del disturbo bipolare n.d.r.], in maniera del tutto inspiegabile ed ingiustificata confermava la revoca
1 della prestazione… Il CTU infatti attribuisce sulla base della voce della tabella 2203 allegata al Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992 un punteggio di invalidità pari al 60%. Tuttavia tale attribuzione è assolutamente riduttiva stante la necessità, da parte della periziata, di praticare una terapia continuativa con stabilizzanti dell'umore, antipsicotici, antidepressivi e ansiolitici a dosi elevate in considerazione della farmaco resistenza della stessa condizione clinica. La relazione psichiatrica redatta dallo specialista curante in data 19.10.2023 ha infatti evidenziato come, “…nonostante la terapia farmacologica continuativa seguita per diversi anni vi siano state varie ricadute, indice di un grado di ingestibilità della sua capacità di far fronte alle tensioni ambientali ed alle tematiche dolorose... nell'ultimo periodo di 6 mesi la paziente ha presentato un netto peggioramento che ha determinato un add-on farmacologico importante poiché presenti momenti di forte scoraggiamento e disorientamento esistenziale ….La voce tabellata più consona da utilizzare nel caso in esame sarebbe certamente stata la 2201 o, quantomeno, il CTU avrebbe dovuto attribuire un punteggio intermedio alle voci 2203 e 2201 giungendo ad una valutazione minima dell'80%. A tutto ciò va a sommarsi il fanno che il CTU non ha minimante tenuto conto del BMI della periziata, alta 165 cm per un peso di 120 kg, tanto da non farne cenno nel suo elaborato peritale. Un indice di massa corporea (IMC) di circa 44,1 come nel caso in esame rientra nella categoria dell'obesità grave di III grado che comporta, oltre a vari problemi di salute, difficoltà motorie e problemi articolari. La voce tabellata n 7105 allegata al DM fa riferimento come noto ad OBESITÀ – (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE, con valutazione compresa tra 31 e 40%. Orbene alla luce del BMI ben più elevato di quello indicato in tabella, pur in assenza di complicanze artrosiche documentate, sembra congrua una valutazione quantomeno del 31%. Spetterebbe così una percentuale di invalidità in capo alla sig.ra tra l'80% ed il 100%.>> [pagg.
2-8 ricorso]. Parte_1 L' si è costituito in giudizio, ha contestato l'ammissibilità dell'opposizione, CP_1 ne ha dedotto l'infondatezza nel merito e si è opposto al rinnovo delle operazioni peritali. La causa è stata istruita mediante rinnovo della CTU. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 16/10/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Preliminarmente, in punto di ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta le conclusioni del CTU, con riguardo ai presupposti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, evidenziando la gravità del complesso morboso, la sottovalutazione delle patologie, la loro incidenza sulla vita quotidiana nonché gli errori diagnostici che vizierebbero l'elaborato peritale. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile.
2 3. Espletata nuova CTU medico legale, il CTU ha così relazionato:
<<discussione clinica e considerazioni medico - legali < i>
Dallo studio degli atti processuali, dall'anamnesi , dall'esame obiettivo e dagli accertamenti specialistici annessi agli atti si perviene alla seguente diagnosi: Soggetto di anni 45 in apparenti discrete condizioni generali affetto da disturbo bipolare di tipo II , obesità grave ( BMI 42 ) con complicanze artrosiche. Da un attento esame degli atti e della storia clinica della periziata, risulta chiaramente che essa soffre da oltre 15 anni di turbe psichiatriche che sono state variamente interpretate e curate nel corso degli anni. La lunga storia di episodi depressivi che ha accompagnato la vita della periziata ha negli ultimi anni lasciato il passo a crisi divenute sempre più frequenti tali da richiedere una terapia farmacologica continua. L'ultima diagnosi è quella posta nell'ottobre 2023 dallo specialista psichiatra dr. che segue privatamente la la sig. Per_2 Parte_1 ovvero " Disturbo bipolare di tipo II” Esaminando le patologie che ad oggi compongono il complesso morboso possiamo affermare che la valutazione diagnostica espressa dal CTU di primo grado non è coerente con quanto in atto rilevato dallo scrivente sulla scorta degli accertamenti annessi agli atti e dalla visita clinica perché non tiene conto della grave obesità ( BMI 42 ) con complicanze artrosiche da cui risulta affetta la perizianda e che a parere dello scrivente va annoverata tra le patologie invalidanti che concorrono a determinare la percentuale globale di invalidità. La patologia cardine del complesso patologico è certamente il disturbo bipolare di tipo II. Tale patologia secondo le tabelle di riferimento di cui al DM 5/2/92 e facendo riferimento per analogia al cod.: 2203 (51 – 60% ) , determina una percentuale di invalidità pari al 60% . L'obesità grave facendo riferimento sempre alle tabelle di cui al DM 5/2/92 e precisamente al cod.: 7105 (31 – 40% ),determina una percentuale di invalidità non inferiore al 35% Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che ad oggi il complesso patologico nel suo insieme, applicando il criterio riduzionistico di Balthazar, determina una percentuale di invalidità totale pari al 74% ; pertanto la perizianda
ha diritto all'assegno di invalidità civile a far data dalla revoca Parte_1 operata in occasione della visita di revisione da parte del Centro Medico Legale CP_1 ovvero dal 24/8/2023 poiché i requisiti sanitari previsti erano presenti sin da allora . CONCLUSIONI: Da quanto sopra esposto si può rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Giudice del Lavoro come segue : il complesso morboso accertato in sede peritale rende la perizianda di anni 45 invalida civile nella misura Parte_1 del 74% (settantaquattropercento) , con decorrenza dal 24/8/2023 epoca della visita di revisione>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta. L' , peraltro, non ha mosso alcuna contestazione nei confronti di quanto CP_1 osservato dal secondo CTU. Deve dunque dichiararsi che la sig.ra anche successivamente alla Parte_1 data della visita di revisione (24/08/2023) si trovava nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 L 118/1971. Per contro, il coefficiente di invalidità riscontrato dal CTU si rivela insufficiente per consentire alla ricorrente di accedere alla pensione di inabilità, prestazione rivendicata in via principale.
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4. In ordine alle spese di lite, tenuto conto che l'indagine peritale non ha riscontrato i presupposti sanitari della prestazione chiesta in via principale [pensione di inabilità], appare equo operare una compensazione degli esborsi di causa pari alla metà. La frazione residua segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, antistatario. Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13, co. 2 c.p.c., di talché, per le rendite temporanee o vitalizie, se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci. Applicando tali regole al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1170 (€ 284 per la fase di studio, € 355 per la fase introduttiva ed € 531 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del secondo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 2697 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, 832 per la fase istruttoria e € 1011 per la fase decisionale) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del terzo scaglione delle cause di previdenza. In virtù della compensazione pari alla metà, la somma complessivamente liquidabile è pari a € 1933.
5. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' in base al principio di soccombenza, atteso che è stato il convenuto a dare CP_1 causa, con le proprie (non corrette) valutazioni in sede amministrativa, all'esperimento delle consulenze
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara che la sig.ra , anche Parte_1 successivamente alla data della visita di revisione espletata in data 24/08/2023, si trovava nelle condizioni sanitarie richieste per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza ex artt. 2 e 13 L 118/1971; b) respinge per il resto il ricorso;
c) compensa per metà le spese di lite;
d) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere la frazione residua delle spese di lite a parte ricorrente, frazione liquidata nella somma complessiva di € 1933, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Di Carlo, procuratore antistatario;
e) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 AL, 4/11/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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