Decreto cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2025, proposto dall’Associazione Centro Studi e Formazione Leonardo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Riggio, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
della C.S.S. e F. Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del D.D.G. n. 1316 del 09 ottobre 2025 della Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento regionale della Formazione Professionale, con il quale è stato pubblicato l'elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva al finanziamento a valere sull’Avviso pubblico n.7/2023 – 2ª Finestra, di cui al D.D.G. n. 928 del 17 luglio 2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione dell’Amministrazione regionale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IN SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. La ricorrente associazione agisce per l’annullamento del D.D.G. n. 1316 del 9 ottobre 2025, con cui il Dipartimento Regionale della Formazione Professionale ha approvato l’elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva al finanziamento di cui al il D.D.G. 928 del 17 luglio 2025, con il quale sono state approvate le modifiche all’Avviso pubblico n. 7/2023 per la “ Costituzione del Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa e correlata realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia ”, per l'aggiornamento del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e la creazione di nuovi percorsi formativi qualificanti finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e finalizzati a potenziare l'occupabilità in Sicilia nel biennio 2025-2026.
2. Espone la ricorrente che, in ragione di una serie di difficoltà di ordine tecnico nella gestione della piattaforma informatica tramite la quale le istanze di partecipazione andavano presentate, non è stato possibile procedere tempestivamente all’inoltro delle istanze di richiesta fondi in relazione ad alcune delle attività di formazione da essa svolte che, di conseguenza, non hanno potuto essere soddisfatte per esaurimento della disponibilità finanziaria.
Il ricorso, notificato l’8 dicembre 2025 e depositato l’11 dicembre successivo, è affidato ad un’unica censura con cui parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice dei contratti Pubblici, degli artt. 3 e ss. della legge n.241/90, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per la violazione del principio del risultato, di fiducia, di accesso al mercato, del principio del favor partecipationis, oltre all’eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione”.
Sostiene in sintesi la ricorrente che il ritardo, in tesi decisivo, nella presentazione delle istanze di finanziamento delle attività formative da essa svolte sarebbe stato cagionato da un malfunzionamento del sistema informatico, che avrebbe impedito al soggetto all’uopo delegato di presentare le istanze in discorso con la necessaria tempestività.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio con memoria di stile l’Amministrazione intimata.
Con decreto n. 713 del 12 ottobre 2025, il Presidente della Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari monocratiche presentata dalla parte ricorrente evidenziando che: “ a prescindere dai problemi in rito (procura non asseverata, d.f.u. non sottoscritta e prove di notifica non in formato .eml) e in disparte il fatto che nell’elenco degli ammessi con riserva sono presenti progetti per i quali la richiesta risorse è avvenuta in orario anche successivo a quello dei progetti della ricorrente, in ogni caso il pregiudizio allegato non è tale da non poter attendere la trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale” . Con il medesimo decreto la resistente Amministrazione è stata invitata a rendere chiarimenti sui fatti di causa.
In data 12 gennaio 2026 l’Amministrazione ha adempiuto al citato incombente istruttorio, depositando documentazione finalizzata a contestare che nella fattispecie si siano verificati malfunzionamenti del sistema informatico, che abbiano potuto incidere sul mancato accoglimento delle istanze presentate dalla ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso, in relazione alla mancata asseverazione di conformità all’originale cartaceo sulla copia informatica della procura ad litem rilasciata dalla parte ricorrente e della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il presente giudizio con sentenza redatta “in forma semplificata”, sussistendone i presupposti di legge (artt. 60, 49 e 74 c.p.a.).
6. il ricorso in epigrafe dev’essere dichiarato inammissibile, stante la mancata asseverazione della procura rilasciata il 4 dicembre 2025 dal legale rappresentante della ricorrente associazione al difensore.
Giova richiamare:
- l’art. 136, comma 2 ter , del codice del processo amministrativo, che prevede che “ Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali”;
- l'art. 13, comma 1 ter , delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, a mente del quale "Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1 ";
- l’art. 8 del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), il quale stabilisce che “La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce ”
Ciò posto, il Collegio osserva che parte ricorrente non avendo depositato la procura nella forma di documento informatico, ma essendosi avvalsa della facoltà di depositarne una copia informatica per immagine in formato analogico, ha tuttavia omesso la prescritta dichiarazione di conformità all’originale del mandato in questione.
Tanto premesso, alla luce di quanto esposto, il mezzo di tutela all’esame deve essere dichiarato inammissibile non essendo stata ad esso allegata una procura alle liti che possa ritenersi valida, secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 3, del citato D.P.C.M. n. 40/2016 (cfr. in termini, T.A.R. Catania, sez. III, 5 aprile 2017, n. 716 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. I ter , 24 novembre 2025, n. 20923; TAR Lazio, sez. IV quater , 23 dicembre 2025, n. 23683 e TAR Milano, sez. III, 7 gennaio 2026, n. 19).
7. La definizione in rito della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite, mentre nulla dev’essere disposto nei confronti della ditta controinteressata che non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla spese nei confronti della parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER BR, Presidente
IN SC, Primo Referendario, Estensore
Elena RH, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SC | ER BR |
IL SEGRETARIO