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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/08/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2705/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. VIGLINO ANTONIO e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CONSOLATA N. 1 12073 CEVA, presso il difensore avv. VIGLINO
ANTONIO
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUCCELLATO Parte_2 C.F._2
THOMAS e VENEGONI ELEONORA ( ) VIA ZAPPELLINI N. 7 21052 C.F._3
BUSTO ARSIZIO;
elettivamente domiciliato in viale monte nero 68 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. BUCCELLATO THOMAS
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTORE: In via principale: accertare e pronunciare l'annullamento per dolo determinante ai sensi art. 1439 c.c. del contratto di compravendita dell'Autocarro Chrysler DO targato GC093TG intercorso tra la convenuta e l'attore e conseguentemente condannare la convenuta Parte_1 Pt_2
in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale , a restituire
[...] Parte_2 all'attore il prezzo della compravendita pari ad euro 16.250,00 e a risarcire i danni tutti patiti e patendi pagina 1 di 17 dall'attore come accertati ed accertandi, in somma non minore di euro 18.828,80 (importo aggiornato al deposito note sostitutive odierna udienza) o veriore;
In via subordinata: accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ai sensi art. 1453 c.c. del del contratto di compravendita dell'Autocarro Chrysler DO targato GC093TG intercorso tra la convenuta e l'attore , e conseguentemente condannare la convenuta in Parte_1 Parte_2 proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale , a restituire all'attore il Parte_2 prezzo della compravendita pari ad euro 16.250,00 e a risarcire i danni tutti patiti e patendi dall'attore come accertati ed accertandi, in somma non minore di euro 18.828,80 (importo aggiornato al deposito note sostitutive odierna udienza) o veriore;
In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare la risoluzione per vizi della cosa venduta ai sensi artt. 1490 ss. c.c., ovvero per mancanza delle qualità essenziali o promesse ai sensi art. 1497 c.c., del contratto di compravendita dell'Autocarro Chrysler DO targato GC093TG intercorso tra la convenuta e l'attore , e conseguentemente condannare la convenuta in Parte_1 Parte_2 proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale , a restituire all'attore il Parte_2 prezzo della compravendita pari ad euro 16.250,00, a rimborsare le spese e i pagamenti legittimamente fatti per euro 450,00, e a risarcire i danni tutti patiti e patendi dall'attore come accertati ed accertandi, in somma non minore di euro 18.378,80 (importo aggiornato al deposito note sostitutive odierna udienza) o veriore;
In ogni caso: con condanna delle convenuta al risarcimento dei danni, ai sensi art. Parte_2
96 c.p.c. commi I e III, per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
In ogni caso: con interessi legali e di mora, nonché rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
Nonché insiste per l'ammissione delle seguenti: ISTANZE ISTRUTTORIE tempestivamente dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., e in particolare: Si chiede disporsi l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di prova dedotti in atto di citazione e nella Parte_2 memoria ex art. 186, comma VI, n.2 c.p.c., premessi dal “Vero che”. Si chiede ammettersi la prova testimoniale sui capitoli di prova dedotti, premessi dal “Vero che”, e in particolare indicando a testi: -
, residente in [...], 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, CP_1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 34 in atto di citazione, e 36, 37, 38, 39, 40, 44, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 nella memoria ex art. 186, comma VI, n.2; - , CP_2 titolare della ditta “La Meccanica di Fratelli Tarò snc”, con sede legale in Nucetto (CN) Via Nazionale
n. 35, informato sui capitoli 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 in atto di citazione, e 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 nella memoria ex art. 186, comma VI, n.
2. Si insta per la nomina di altro pagina 2 di 17 Consulente Tecnico d'Ufficio informatico sul seguente quesito: “Accerti il CTU nominando che gli screenshot prodotti dall'attore quali docc. 4, 13, 19, 36 agli atti siano stati tratti dalla chat Parte_3
Whatsapp, intrattenuta con l'utenza telefonica 3384877781, presente sul telefono cellulare “CUBOT
QUEST V11” (IMEI 355949100207843), di proprietà dall'attore , depositato in cancelleria Parte_3 quale doc. 46. Provveda il CTU nominando a trascrivere i messaggi audio e video presenti nella predetta chat. Accerti altresì che gli screenshot e i file audio e video prodotti dalla convenuta Pt_2 quali docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 agli atti siano stati tratti e/o trascritti dalla chat Whatsapp
[...] sopraddetta che è presente sul telefono cellulare depositato in cancelleria dall'attore . Parte_3
Accerti inoltre il CTU nominando se, sul telefono cellulare in parola, nella app Messenger ci sia la chat intitolata “FRANK DODGE RAM”; accerti se questa chat sia stata creata attraverso Facebook
Marketplace; accerti se gli interlocutori erano e così nominati dai Parte_4 Parte_5 rispettivi profili Facebook;
accerti e trascriva il contenuto di detta chat;
visioni il filmato video inviato da in data 16.07.22, ne descriva minuziosamente il contenuto e ne trascriva le Parte_5 parole dette. Accerti inoltre che la trascrizione del video in oggetto prodotta sub doc. 3 corrisponda alle parole dette nel video;
ed accerti che le schermate prodotte sub doc. 38, 39, 40 (di parte attrice
[...]
) corrispondano alla chat Messenger in oggetto. Pt_3
CONVENUTA: In via principale: - Respingere tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e/o perché decaduto e/o perché comunque sprovviste di prova per tutti i motivi esposti negli atti difensivi.
In via istruttoria, per scrupolo difensivo, si rinnova la richiesta di ammissione dei capi di prova per testi, anche contraria, articolati nelle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 c.p.c., che di seguito si ritrascrivono: - Si ribadisce, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la natura pacifica dei fatti non contestati specificatamente dall'attore nella prima difesa utile. Ciò nonostante, la NOa senza Pt_2 inversioni dell'onere della prova e ai soli fini di completezza difensiva, opponendosi sin d'ora alle prove ex adverso dedotte, chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che, in data 28.12.2021, il NO vendeva alla NOa l'autocarro Persona_1 Parte_2
Chrysler DO targato GC093TG, specificando in chilometri la distanza già percorsa dal mezzo? 2.
Vero che la NOa dal momento dell'acquisto dell'autocarro Chrysler DO targato Parte_2
GC093TG sino alla vendita del medesimo veicolo, si è sempre rivolta al proprio meccanico di fiducia per qualsivoglia intervento relativo allo stesso, ad eccezione del rifacimento della carrozzeria esterna eseguita dal di lei marito NO ? 3. Vero che, nel lasso temporale in cui la NOa Parte_5
è stata proprietaria dell'autocarro Chrysler DO targato GC093TG, la medesima ha Parte_2 provveduto, tramite meccanici di fiducia, a cambiare la batteria, i filtri dell'aria e il radiatore, oltre a pagina 3 di 17 provvedere regolarmente alla manutenzione ordinaria del mezzo? 4. Vero che, nel lasso temporale in cui la NOa è stata proprietaria dell'autocarro Chrysler DO targato GC093TG, la Parte_2 medesima lo ha utilizzato di rado? 5. Vero che in data 24.07.2022 il NO si è recato Parte_3 volontariamente presso l'unità abitativa della NOa al fine di prendere visione Parte_2 dell'autocarro Chrysler DO targato GC093TG? 6. Vero che in data 24.07.2022 il NO
[...]
, prima della stipula del contratto di acquisto, ha potuto visionare integralmente l'autocarro Pt_3
Chrysler DO targato GC093TG, costatandone lo stato di fatto in cui si trovava? 7. Vero che in data
24.07.2022 il NO accettava la richiesta del NO di effettuare una Parte_5 Parte_3 prova su strada dell'autocarro Chrysler DO targato GC093TG? 8. Vero che in data 24.07.2022 il
NO prendeva parte alla prova su strada dell'autocarro Chrysler DO targato Parte_3
GC093TG, circolando sulle pubbliche vie per circa venti minuti? 9. Vero che in data 24.07.2022 il
NO , a seguito dell'ispezione del veicolo e della prova su strada, si dichiarava disposto Parte_3 ad acquistare l'autocarro Chrysler DO avendolo trovato in ottimo stato? 10. Vero che in data
24.07.2022 il NO poneva a conoscenza il NO di come, in epoca Parte_5 Parte_3 passata, fosse accaduto che la spia dell'impianto a gas avesse manifestato un'anomalia nel segnalare la sua entrata in funzione? 11. Vero che, ricevute le prime doglianze dal NO successive Parte_3 alla vendita, la NOa dichiarava all'attore la propria disponibilità ad una verifica del Parte_2 mezzo di trasporto targato GC093TG alla presenza dei rispettivi meccanici? 12. Vero che la NOa
e il NO comunicavano al proprio meccanico di fiducia, NO Parte_2 Parte_5
Part
, le anomalie lamentate dal NO successivamente all'acquisto del Chrysler CP_3
DO, domandando allo stesso la sua disponibilità ad un eventuale controllo del mezzo unitamente al meccanico dell'attore? 13. Vero che il meccanico della convenuta NO aveva CP_3 visionato integralmente l'autocarro Chrysler DO prima della vendita appurandone il corretto funzionamento? 14. Vero che alle richieste della NOa di procedere con una verifica Parte_2 in contraddittorio dell'autocarro Chrysler DO oggetto di vendita il NO ha sempre Parte_3 negato la propria disponibilità? 15. Vero che in data 02.08.2022 il NO condivideva Parte_5 al NO il numero telefonico del proprio meccanico NO , previo Parte_3 CP_3 consenso di quest'ultimo, cosìcché l'attore potesse contattarlo per esporre le anomalie riscontrate al
Chrysler DO? 16. Vero che il NO , meccanico dell'autofficina CP_3 Controparte_4 nel periodo luglio e agosto 2022, è stato contattato esclusivamente dalla NOa e dal Parte_2
NO ? 17. Vero che il NO e la NOa Parte_5 Parte_5 Parte_2 comunicavano al NO la loro disponibilità ad acquistare, a proprie spese, l'elettrovalvola Parte_3 dell'impianto a gas e a recapitarla, sempre a proprie spese, presso l'indirizzo di residenza del NO pagina 4 di 17 ? 18. Vero che il NO , successivamente all'intervenuta vendita del Parte_3 Parte_5
Chrysler DO, riferiva al NO la propria disponibilità a trovare un accordo qualora si Parte_3 fosse reso necessario sostituire il paraolio? A testi: - Su tutti i capitoli di prova NO Parte_5 residente in ST DI (38082-TN) Località Boniprati n. 141. - Sui capitoli di prova nn 2, 3, 12,
13, 14, 15, 16 NO , presso in AR (25079-BS) Via per CP_3 CP_3 CP_4
Part AR n. 40. A prova contraria sui capi del NO come richiesto nella memoria n. 3 ex art. 183
c.p.c, ribadite tutte le eccezioni e contestazioni ivi formulate: 19. Vero che il NO è Parte_5 abilitato professionalmente come carrozziere? 20. Vero che il NO , ex socio della “B Parte_5
e B motors di e TA , operava nella società come responsabile Parte_5 Parte_6 carrozziere? 21. Vero che all'interno della “B e B motors di Parte_7 era il NO ad occuparsi delle componenti meccaniche dei veicoli? 22. Vero che, in Parte_7 data 04.06.2016, il NO veniva assunto dalla come “responsabile tecnico di Parte_5 CP_5 carrozzeria”? 9 23. Vero che, in data 04.06.2016, il NO veniva assunto dalla Persona_2 CP_5 come meccanico e supervisore del NO , anch'egli meccanico riparatore di
[...] Parte_7 motocicli? 24. Vero che, a seguito delle dimissioni volontarie del NO , intervenute il Parte_7
23.02.2018, la assumeva come meccanico il NO ? 25. Vero che i clienti CP_5 Parte_8 della si interfacciavano, dapprima, con il NO , e a seguito delle dimissioni CP_5 Parte_7 di quest'ultimo, con il NO per problematiche concernenti le parti meccaniche dei Parte_8 propri motocicli? 26. Vero che i clienti della e della si interfacciavano con il CP_6 CP_5
NO per i soli problemi concernenti la carrozzeria dei propri motocicli? 27. Vero che Parte_5 la portava a termine le trattative con i clienti per la vendita di motocicli per il tramite dei CP_5
NOi e 28. Vero che la NOa all'interno della Parte_9 Parte_10 Parte_2
si occupava esclusivamente di amministrazione, contabilità, ordini e ricezione clienti? 29. CP_5
Vero che la “B e B motors si occupava di riparazioni e Parte_11 Parte_7 commercio di motocicli? 30. Vero che la si occupava di riparazioni e commercio di CP_5 motocicli? A testi Sui tutti i capitoli di prova dal nn. 19 al nn. 30, NO , residente in Parte_5
ST DI (38082-TN) Località Boniprati n. 141. Sui capitoli di prova nn. dal 19 al 28 e 30 NO
, residente in [...]. Sui capitoli di prova nn. 19, Persona_2
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 NO , residente in [...]
Martin TH King n. 39. Sui capitoli di prova nn. dal 19 al 28 e 30 NO , residente Parte_9 in RE (25121-BS) Via A. Diaz n. 1/E. Sui capitoli di prova nn. 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 30
NO , residente in [...]. Sui capitoli di prova Testimone_1 nn. 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 NO , residente in [...]
pagina 5 di 17 Scuole n. 17. Sui capitoli di prova nn. 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 NOa residente Tes_3 in RA (25080-BS) Via F.lli Porta n. 3/L. 31. Vero che il Bed and Breakfast gestito dalla NOa
, sito in ST DI (38082- TN) Località Boniprati n. 141, è aperto tutto l'anno 5 Parte_2 giorni settimanali su 7? 32. Vero che la NOa è disponibile h24 presso il Bed and Parte_2
Breakfast di cui al capitolo di prova precedente nei giorni di apertura di quest'ultimo? A testi Sui capitoli di prova nn. 31 e 32 NO , residente in [...] Località Parte_5
Boniprati n. 141. Sui capitoli di prova nn. 31 e 32 NO , residente in [...]Testimone_4
(38082-TN) Via Santuario n.
1. Parte convenuta, riportandosi alle note di trattazione scritta per l'udienza del 06.09.2023, dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate nonché sulle deduzioni rassegnate tardivamente da parte attrice.
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 08.11.2022, ha convenuto in giudizio in Parte_1 Parte_2 proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di ottenere in via principale l'annullamento del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autocarro Chrysler DO targato
GC093TG per dolo determinante ai sensi dell'art. 1439 cc;
in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cc, in virtù del richiamo all'istituto dell' aliud pro alio; in via di ulteriore subordine, la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta ex art. 1490 cc;
e, per l'effetto, la condanna alla restituzione del prezzo versato, delle spese sostenute in ragione e in occasione della compravendita e al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi e spese di lite.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore ha esposto quanto segue.
Alla ricerca di un autocarro, aveva notato l'annuncio inserito nella piattaforma Facebook Marketplace dal marito della signora tale e, a seguito di trattative condotte con Pt_2 Parte_5 quest'ultimo tramite l'applicativo Facebook Messenger e il contatto whatsapp associato alla sua utenza telefonica, si era determinato all'acquisto in ragione di tutte le rassicurazioni, spiegazioni e garanzie ricevute circa le ottime condizioni del veicolo (accompagnate da video e audio descrittivi).
Nella giornata del 24.07.2022 lo aveva visionato dal vivo, era stato fatto un giro di prova ed era stato pattuito il prezzo di Euro 16.250,00 (iva compresa); in data 28.07.2022 era stato formalizzato il passaggio di proprietà nella zona del Comune di Roè (BS) e la signora proprietaria del mezzo, Pt_2 aveva emesso regolare fattura di pari data.
Durante il viaggio di ritorno verso la propria abitazione (Ceva, CN) che aveva intrapreso a bordo del veicolo, l'attore aveva tuttavia iniziato a riscontrare delle problematiche - legate in particolare al pagina 6 di 17 mancato inserimento dell'alimentazione a gas durante la marcia e ad una perdita di olio che si era formata in occasione di una sosta presso un autogrill all'altezza di Tortona - che l'avevano allarmato e spinto a fermarsi per una notte in zona, al fine di interpellare quanto prima un'officina; il giorno seguente, rassicurato circa la possibilità di proseguire, aveva fatto rientro a casa e si era poi rivolto ad un meccanico di fiducia (Officina “La Meccanica di Fratelli Tarò snc), il quale aveva riscontrato una serie di vizi. Tra i tanti, la rottura del cuscinetto della ruota posteriore destra e del paraolio, uno stato di generale rovina del fondo del mezzo a causa della presenza di ruggine e buchi di ampie dimensioni, la presenza di uno scarico vecchio, arrugginito, in più punti saldato, il ricorso a fascette all'altezza del gancio traino per assicurarlo al telaio del mezzo.
Infine, in considerazione della distanza percorsa e del minimo aumento registrato sul tachimetro – che si era premurato di azzerare al momento dell'acquisto – l'acquirente aveva compreso che l'unità di misura di riferimento era espressa in miglia anziché in chilometri (come indicato da parte venditrice) e pertanto aveva appreso come il mezzo avesse percorso fino a quel momento ben 355.665 km
(corrispondenti al valore di 221.000,00 miglia che compariva sul cruscotto).
In ragione delle notevoli criticità del veicolo, lo aveva parcheggiato presso la sede della propria azienda agricola nonché luogo di abitazione dei genitori e aveva richiesto preventivi a carrozzieri e meccanici per valutare gli interventi necessari.
A fronte di tale ricostruzione, l'attore si duole in primis della natura menzognera e ingannatoria del comportamento serbato durante la fase precontrattuale da parte venditrice, per aver scientemente indicato un chilometraggio pari a 221.000 km e aver taciuto, oltreché occultato, una numerosa serie di vizi e difetti del mezzo. In ragione della condotta truffaldina di controparte - e della sua incidenza determinante sulla formazione del consenso negoziale - in via principale l'attore ha domandato l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 cc.
In via subordinata, posto che i vizi e i difetti del veicolo appaiono di tale gravità e rilievo da comportare che la res non sia in grado di assolvere la funzione per la quale è stata compravenduta, ha richiesto la risoluzione ex art. 1453 cc, ravvisando nel caso di specie un'ipotesi di aliud pro alio.
In via ulteriormente subordinata, viene invocata la garanzia per vizi di cui agli artt. 1490 ss cc, attesa la quantità e rilevanza dei problemi riscontrati e la tempestiva denuncia degli stessi man mano che venivano scoperti, dapprima alla parte direttamente tramite whatsapp e, a far data dal 02.08.2022, tramite lettera raccomandata del difensore.
In ogni caso, con condanna alla restituzione del prezzo, al rimborso delle spese sostenute in ragione della compravendita e al risarcimento di tutti i danni patiti.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale di tutte le pretese avversarie. Parte_2 pagina 7 di 17 In primo luogo, ha eccepito la mancanza di dolo ai sensi dell'art. 1439 cc, negando qualsiasi volontà di raggirare controparte e alterare capziosamente la realtà, in quanto – a sua volta – ignara dello stato di fatto del veicolo e dell'unità di misura espressa in miglia.
In particolare, quanto all'effettiva distanza percorsa dal veicolo, la convenuta ha sostenuto di aver acquistato l'autocarro solo sette mesi prima della stipulazione del contratto per cui è causa e ha prodotto la dichiarazione del precedente proprietario ( da cui si evince la sua Persona_1 stessa convinzione che l'unità di misura di riferimento - riportata anche nel tagliando relativo alla revisione apposto sul libretto di circolazione – fossero i chilometri anzichè le miglia;
in riferimento alle caratteristiche del mezzo, si era limitata in assoluta buona fede e trasparenza a riferire quanto appreso dal precedente proprietario circa interventi eseguiti in passato, le operazioni e/o le sostituzioni commissionate al proprio meccanico di fiducia (consistenti in manutenzione ordinaria) nonché i lavori di verniciature esterna e tappezzeria eseguiti in autonomia dal marito, senza alcuna alterazione fraudolenta della realtà, manomissioni, coartazione dolosa dell'altrui volontà (si veda, ad esempio, la sostituzione dello scarico). Atteggiamento di apertura che ha riguardato non solo la fase delle trattative
– l'acquirente ha visionato senza limitazione alcuna il mezzo, lo ha provato su strada ed è stato reso edotto di un episodio di malfunzionamento nell'entrata in funzione dell'impianto a gas – ma si è mantenuto anche dopo il passaggio di proprietà, allorquando il marito si è detto disponibile ad Part acquistare e far recapitare a casa del un'elettrovalvola o, in generale, a metterlo in contatto con il suo meccanico per risolvere le problematiche sopravvenute alla vendita.
Parte convenuta ha altresì negato la ricorrenza dei requisiti della figura dell'aliud pro alio, rilevando che la casistica giurisprudenziale in materia attiene a fattispecie concrete di tutt'altra specie e richiede il trasferimento di un bene completamente diverso e/o eterogeneo da quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si riveli inidoneo ad assolvere alla sua funzione economico-sociale; con la precisazione che eventuali utilizzi particolari Part che ne avesse voluto fare il legati alla sua attività agricola e di allevamento, attengono alla sfera dei motivi, privi di rilevanza alcuna.
Con riferimento alla tutela redibitoria, la convenuta ha eccepito la decadenza di controparte per mancata tempestiva e dettagliata denuncia entro il termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi – in particolare quelli inerenti al chilometraggio, alla vibrazione nella marcia, al gancio traino e all'impianto di scarico - e, in ogni caso, la non operatività della garanzia invocata ai sensi dell'art.1491 cc. Ad ogni modo, contesta la qualificazione stessa di quelli che, presentati da controparte come vizi idonei a determinare la risoluzione, non sono altro che il frutto di un uso prolungato e ordinario del mezzo, quindi conseguenza di inevitabile usura, per di più di carattere estetico. Trattasi di vizi lievi, che non pagina 8 di 17 diminuiscono il valore della res o la rendono inidonea all'uso (circolazione su strada). Gli interventi oggetto dei preventivi di spesa depositati da parte convenuta costituiscono piuttosto migliorie.
In ogni caso, viene contestata la risarcibilità dei danni richiesti da parte attrice, per mancanza di prova e per la non imputabilità delle spese richieste alla convenuta. Quanto alla voce di danno per lucro cessante, si qualifica la domanda come generica e priva di qualsiasi substrato probatorio.
All'udienza del 01.03.2023 il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c., che le parti hanno ritualmente depositato.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha chiesto, in via subordinata, la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità essenziali o promesse ai sensi dell'art. 1497 cc, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 co1 e co3 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
* * * *
La domanda di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta ai sensi degli artt.1490 ss cc è fondata e va, pertanto, accolta.
Essendo stata formulata nei termini di richiesta ulteriormente subordinata, va tuttavia premesso l'esame delle domande articolate in via principale e prioritaria rispetto ad essa.
E' incontroverso che in data 28.07.2022 – in qualità di alienante - e – in Parte_2 Parte_3 qualità di acquirente - hanno concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto l'autocarro
Chrysler DO targato GC093TG al prezzo complessivo di Euro 16.250 (Euro 13.000 + iva, fatt.
5/2022, doc. 12 parte attrice).
Parimenti, non è contestato che il contratto è stato preceduto da una fase precontrattuale in cui le trattative con il potenziale acquirente sono state condotte dal marito della venditrice, il signor Pt_5
e sono avvenute mediante lo scambio di messaggi scritti, note vocali, video descrittivi;
in data
[...]
24.07.2022 le parti hanno avuto un incontro a ST DI, durante il quale il veicolo è stato visionato dal vivo e provato su strada. Part In data 28.07.2022 a Roè (BS) veniva perfezionato lo scambio: il versava il corrispettivo pattuito mediante bonifico, la emetteva regolare fattura di vendita e consegnava il veicolo. Pt_2
Part Senonché, durante il rientro verso casa, a bordo dell'autocarro appena compravenduto, il iniziava a riscontrare problematiche nella conduzione del mezzo, legate alla perdita di olio, al mancato funzionamento dell'alimentazione a gas e alla percezione di vibrazioni nella marcia.
A partire da quel momento, ma soprattutto dopo aver interpellato meccanici e carrozzieri di fiducia, il Part ha iniziato ad apprendere che il bene era affetto da numerosi e gravi vizi, in merito ai quali si è confrontato subito – addirittura nell'immediatezza del viaggio di rientro a casa - con la parte venditrice pagina 9 di 17 tramite messaggistica e che poi sono stati oggetto di denunzia mediante l'intervento di un legale (doc.
13 e 20).
Tra questi, assume vitale importanza la distanza percorsa dal mezzo, che si è scoperto essere espressa in miglia anziché in chilometri: a fronte di trattative condotte sulla erronea convinzione che la cifra di
221.000 indicata dallo strumento installato sul mezzo si riferisse ai chilometri, l'unità di misura corretta
è invece quella delle miglia e pertanto il DO, alla data del 28.07.2022, aveva già percorso 355.665 km.
Tanto premesso, occorre analizzare la domanda di annullamento del contratto per dolo determinante, formulata in via principale ai sensi dell'art.1439 cc.
Infatti, secondo la prospettazione attorea, l'aver parte venditrice fatto ricorso a menzogne (legate Part all'effettivo percorrenza del mezzo) e l'aver taciuto circa i vizi e i difetti hanno spinto il a stipulare un contratto che, altrimenti, non avrebbe concluso.
Come è noto, il dolo come vizio del consenso è integrato da qualsiasi forma di raggiro – da intendersi come stratagemma idoneo a trarre in errore l'altro contraente e a carpirne il consenso - che altera la volontà contrattuale della vittima e, se determinante, rende annullabile il contratto (c.d. dolo vizio o causam dans).
In genere, il raggiro si concretizza in un contegno commissivo, che crea indici di apparenza (idonei a indurre in errore), ma, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il dolo può consistere anche in una condotta omissiva, come il silenzio e la reticenza (si parla a tal riguardo di dolo omissivo), purché sia inserito in un contesto di più generale volontà di falsificazione del reale e ricorra l'ulteriore requisito della preordinazione maliziosa all'inganno di controparte (conferma di ciò, si rinviene, a contrario, nella constatazione che laddove il legislatore ha fatto della semplice reticenza informativa causa di annullamento del contratto lo ha specificato con previsioni ad hoc, riferite a singoli tipi contrattuali - come quelli assicurativi - o ai contratti c.d. asimmetrici - a fronte di specifici obblighi informativi posti espressamente a carico del professionista).
E' bene ricordare, infine, che per sua intrinseca natura, il dolo implica la conoscenza nel deceptor delle false rappresentazioni che si producono nella deceptus.
Calando tali considerazioni nel caso di specie, e partendo proprio da quest'ultimo profilo, non coglie nel segno l'argomento difensivo di parte convenuta secondo il quale la stessa – avendo acquistato il mezzo solo pochi mesi prima e non avendolo usato molto – avrebbe ignorato l'effettiva unità di misura della distanza percorsa e tutta una serie di difetti e ammaloramenti presenti a livello di carrozzeria e di meccanica.
pagina 10 di 17 Della consapevolezza in capo a parte venditrice di numerosi vizi dà atto, con osservazioni che si condividono, il CTU, come si avrà modo di specificare nel prosieguo.
Tuttavia, ciò che ora assume importanza dirimente per affrontare la domanda di annullamento del contratto è che la menzogna e il silenzio come elementi integranti il dolo contrattuale debbono necessariamente inserirsi in una condotta nel suo complesso ingannatoria e truffaldina;
in altre parole, debbono accompagnarsi ad un contegno consistente nel dispiegamento di manovre o mezzi fraudolenti con caratteristiche assenti nel caso di specie.
Nessuna manipolazione o manomissione è stata attuata sul mezzo, nessun comportamento maliziosamente congegnato o alterazione artificiosa della realtà, specificamente volti all'inganno, è stato messo in atto dal venditore, essendosi estrinsecato il suo comportamento solo in menzogna su taluni aspetti e reticenza su altri.
Si veda, sul punto, Cass. II sezione, ord. n. 11605 del 11/4/2022: “Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto.”
Si aggiunga per completezza espositiva che l'attitudine dei raggiri attuati per trarre in inganno la vittima (che, si ripete, il Giudicante non ritiene integrati nel caso di specie) va in ogni caso valutata alla stregua della comune diligenza e viene comunemente negato l'annullamento del contratto quando il contraente, usando la normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto agevolmente di quale fosse la Part verità. Il ben avrebbe potuto condurre una lettura più attenta del tachimetro e una verifica dello stato del mezzo, avendo la concreta possibilità di eseguire verifiche preliminari o un'ispezione più accurata nella fase prevendita.
Tanto premesso, non ravvisandosi gli estremi del dolo contrattuale – della cui prova peraltro è onerata la parte che deduce tale vizio del consenso – la domanda posta in via di principalità dall'attore va rigettata.
Passando ora alla disamina della richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 cc per integrazione della fattispecie dell'aliud pro alio datum, che va ugualmente rigettata per insussistenza dei requisiti dell'istituto di creazione giurisprudenziale invocato, va chiarito che esso si sostanzia nella diversità qualitativa della cosa consegnata rispetto a quella pattuita.
pagina 11 di 17 Pur dovendo dare atto di una tendenza giurisprudenziale progressivamente estensiva dei confini della figura, questa tutela – per la quale trova applicazione la normativa dettata in materia di risoluzione per inadempimento dagli artt. 1453 ss cc – può essere invocata allorquando il bene sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente a un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure sia priva delle particolari qualità necessarie affinché assolva alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti.
Da ultimo, ex multis, Cass. II sez., sentenza n. 13214 del 14/05/2024: “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453
c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”.
L'autocarro Chrysler DO oggetto del contratto, pur affetto da numerosi e importanti vizi – di cui si dirà a breve – è un veicolo che conserva le qualità essenziali per circolare su strada e dunque può assolvere alla funzione tipica del mezzo di trasporto.
E il parametro della destinazione economico-sociale, quindi, dell'utilitas che la res deve fornire per essere conforme alle aspettative dell'acquirente – valorizzato dalla giurisprudenza quale correttivo del mero criterio fondato sulla distinzione tra genus e species – non può essere riferito a quello più stringente dell'utilizzo per “attività lavorative di durata congrua” che avrebbe voluto farne l'attore, sostanziandosi quest'ultimo in una finalità ulteriore rispetto all'ordinario e comune uso di un autocarro.
Non è dunque possibile sussumere il caso oggetto del presente giudizio nella figura dell'aliud pro alio
e conseguentemente la domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc non può essere accolta.
Al contrario, va accolta la domanda fondata sulla presenza di vizi della cosa compravenduta.
Invero, nei propri scritti difensivi, l'attore ha lamentato tutta una serie di vizi e difetti legati alla parte meccanica e alla parte di carrozzeria, producendo una serie di preventivi di spesa che stimano i lavori di riparazione, rispettivamente, in almeno Euro 2.500,00 ed Euro 3.500,00 (doc.22-23). In ogni caso, con esclusione degli interventi per l'impianto a gas e quelli che sarebbero emersi come necessari solo in corso d'opera.
A ciò, si aggiunga il dato dirimente che il veicolo vanta una percorrenza non già di 221.000 km bensì di
355.665 km (a fronte della conversione miglia-km).
pagina 12 di 17 Dal canto suo, parte convenuta ha contestato la presenza di tali vizi al momento della vendita, la loro stessa configurabilità in questi termini perché semplici condizioni di un veicolo di seconda mano, legate ad un precedente utilizzo del bene, nonché la natura occulta.
Sul punto, ritiene il Giudicante che le valutazioni e la stima operati dal CTU – incaricato di accertare gli eventuali vizi, difetti e mancanze di qualità dell'autocarro, la loro preesistenza rispetto alla stipula del contratto, la conseguente riduzione del suo valore commerciale rispetto al prezzo di vendita – siano pienamente condivisibili e ben argomentati rispetto alle osservazioni avanzate dai CTP.
Il CTU ha accertato che l'automezzo presenta numerosi vizi e difetti, che definisce “taluni lievi, ma altri molto gravi” e ha concluso, quanto ai difetti meccanici principali, che “sono gravi per la sicurezza di marcia del veicolo e occulti, ma non possono essere stati sconosciuti al venditore” ; quanto ai difetti di carrozzeria, “poiché il venditore si è impegnato in una completa riverniciatura del veicolo, non poteva essere all'oscuro dello stato dei longheroni sottoporta nella parte non visibile dall'esterno”.
Pur riconoscendo la generale integrità del telaio e le buone condizioni del motore (pag. 15), nonché dello stato di carrozzeria complessivamente buono (pag.16), egli dà atto di una serie di criticità e vizi che, per facilità espositiva, si elencano in forma sintetica:
- distruzione del cuscinetto della ruota posteriore destra: un vizio tanto grave da aver reso Part addirittura pericoloso il viaggio di rientro del verso la propria abitazione, per la compromissione che ha determinato sulla funzionalità del freno della ruota posteriore destra e il rischio di perdita della stessa;
- rottura di altro cuscinetto lungo la stessa linea di trasmissione (da valutarsi peraltro come potenziale indice del fatto che la linea di trasmissione sia prossima alla vita di progetto);
- accertamento che l'unità di misura dello strumento integratore è il miglio terreste e dunque il veicolo ha una percorrenza totale non di 220.784 km, bensì di 335.241 km;
- montaggio mal fatto e approssimativo della tubazione di scarico, con necessità di ripristino degli attacchi alla struttura del veicolo: pur essendo il condotto di scarico di recente istallazione,
i supporti dei due silenziatori sono quelli vecchi, saldati sui nuovi, e una delle due saldature non ha resistito;
- a livello di carrozzeria, grave compromissione dello stato dei longheroni sottoporta a causa della corrosione sull'anima interna, in zona nascosta.
A ciò, si aggiunga
- l'impossibilità di valutare la presa dell'impianto elettronico per il traino (ad ogni modo il CTU stima un lavoro poco costoso);
pagina 13 di 17 - la mancata verifica del funzionamento dell'alimentazione a gas, per l'impossibilità di provare il veicolo su strada.
A fronte del dato del chilometraggio, il CTU ha stimato la svalutazione del mezzo rispetto al prezzo di vendita.
Prendendo le mosse dal presupposto che la vita di progetto di un veicolo industriale leggero come quello in esame rientra nella gamma 300.000 - 800.000 km e, proprio perché veicolo leggero, si assesta nella parte inferiore di tale intervallo, ha attribuito al Chrysler DO compravenduto una vita complessiva pari a 400.000 km e, per sottrazione, quella residua risulta pari a 45.000 km.
Nel farlo, ha operato una valutazione che tenesse conto non solo dell'aspetto quantitativo, ma anche della presenza, per tale categoria di veicoli, di un mercato di estimatori e collezionisti, stimando un minor valore di Euro 6.094,00 euro.
Ha poi cercato di quantificare le spese per interventi meccanici – necessari per il superamento stesso della revisione obbligatoria, quali la sostituzione dei cuscinetti e delle pastiglie dei freni posteriori, le riparazioni ai sostegni del tubo di scappamento e il fissaggio della presa dell'impianto elettrico - e di carrozzeria.
Quanto alla parte meccanica, tuttavia, “fino a quando non si saprà se vi sono altri organi del ponte posteriore danneggiati, è impossibile un serio preventivo sulle riparazioni meccaniche necessarie per affrontare la revisione. Per decidere se vi sono altri organi da sostituire è necessario iniziare i lavori”
(pag. 17).
A fronte delle osservazioni dei consulenti delle parti, il CTU bene ha specificato – da un lato – che il veicolo conserva ancora un proprio valore ma per destinarlo al mercato di nicchia del collezionismo storico le spese da sostenere, come la sostituzione dei longheroni sottoporta, sarà più costosa per il necessario ricorso a componenti originali (arrivando alla stima dell'attore pari ad Euro 3.500,00 solo per la parte di carrozzeria). Dall'altro lato, ha escluso qualsiasi incidenza delle condizioni di rimessaggio del veicolo sul suo stato complessivo, avendolo trovato solo impolverato e ha qualificato come sovrastimante la vita di progetto dichiarata dal CTP della (km 800.000). Pt_2
Tale valore, infatti, “si attribuisce ai mezzi pesanti che trasportano quotidianamente marci su lunghe distanze, con rotte spesso internazionali, percorrendo di frequente centinaia di chilometri al giorno”.
Infine, si noti come i principali vizi - legati ai cuscinetti della ruota e della crociera e i supporti del tubo di scappamento, nonché lo stato dei longaroni - sono stati qualificati come preesistenti alla vendita, occulti e noti al venditore.
pagina 14 di 17 In particolare, il cuscinetto della ruota “deve aver manifestato la propria rumorosità da molti chilometri”; ugualmente, il marito della convenuta, durante l'opera di verniciatura esterna del mezzo, non può non aver avuto contezza dello stato dei longaroni sottoporta.
Tutto ciò premesso e condividendo tutte le considerazioni del CTU circa l'accertamento di gravi vizi e difetti del bene, opera la garanzia per vizi della cosa compravenduta di cui all'art.1490cc e merita accoglimento la domanda di risoluzione del contratto (art. 1492cc).
Come è noto, nel caso in cui il bene oggetto di vendita risulti viziato, cioè affetto da imperfezioni materiali che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il compratore è legittimato all'esercizio dei rimedi edilizi.
Le risultanze della CTU hanno permesso di accertare non solo un valore significativamente inferiore del bene, legato all'effettivo chilometraggio (Euro 6.094,00 di deprezzamento a fronte di un prezzo complessivo di Euro 16.250,00), ma anche la presenza di vizi che necessitano di più interventi riparazione necessari per il superamento stesso della revisione ordinaria e dal costo di incerta quantificazione – stante la seria possibilità che i danni a livello del cuscinetto abbiano coinvolto tutto l'organo di trasmissione – e che ne diminuiscono ancora, se non azzerano, il valore.
A ben vedere, possono dirsi sussistenti entrambi i requisiti contemplati dall'art.1490 cc (anche se non richiesti in forma cumulativa dalla norma in esame): quello dell'inidoneità all'uso a cui è destinato il bene e quello della diminuzione in modo apprezzabile del valore del mezzo.
Proseguendo nella disamina dei presupposti di operatività della garanzia in esame, ben si può affermare con certezza che l'attore non è incorso in alcuna decadenza. Part Risulta documentalmente provato che il già durante il viaggio di ritorno e nei giorni immediatamente successivi, ha scambiato dei messaggi con il marito della rappresentando le Pt_2 problematiche che man mano gli si presentavano;
alla data del 02.08.2022 risale poi il primo intervento del suo legale.
Tanto è sufficiente per ritenere adempiuto l'onere di denunzia entro otto giorni dalla scoperta dei vizi previsto dall'art.1495 cc.
Sul punto, si legga per tutte Cass. II sez. ord. n. 27488 del 28/10/2019: “al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 cc, l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati”.
Non opera inoltre la previsione di cui all'art. 1491cc, invocata in chiave difensiva dalla convenuta, posto che i vizi erano occulti e non facilmente riconoscibili. Si rimanda all'accertamento eseguito dal pagina 15 di 17 CTU sul punto, ricordando solo che in sede di trattative parte venditrice aveva rassicurato circa un chilometraggio di 221.000 km e omesso qualsiasi menzione a problematiche o difetti del mezzo, pur conoscendoli.
Anzi, preme aggiungere che la difesa della è logicamente contraddittoria sul punto: la Pt_2 convenuta sostiene la natura palese e facilmente riconoscibile dei vizi e dell'unità di misurazione Part indicata sul tachimetro tantoché il durante l'unico incontro e prova su strada, avrebbe dovuto cogliere tutte queste circostanze, ma nel contempo sostiene che nei sette mesi precedenti di utilizzo del mezzo lei stessa non se ne è avveduta.
A fronte di quanto esposto, la pronuncia di risoluzione ai sensi degli artt. 1490 e 1492 cc si impone.
Per effetto della risoluzione, parte convenuta deve essere condannata a restituire all'attore il prezzo della compravendita, pari ad € 16.250,00, oltre ad interessi legali dal 28.7.2022 al saldo.
A ciò, si affianca la responsabilità del venditore, che è tenuto al risarcimento dei danni (art. 1494 c.c.).
A tale titolo possono essere riconosciuti i seguenti importi:
€ 450,00 per spese della voltura veicolo (doc.8,9 e 10);
€ 851,00 per spese polizze assicurative veicolo (doc.6 e 7);
€ 159,15 per le spese di viaggio sostenute per il ritiro del veicolo (doc. 29,30)
€ 50,00 per spesa pernottamento nel viaggio di ritorno (doc.14, 15).
Non possono, invece, essere riconosciuti quali danni le somme spese per andare a visionare il veicolo
(in quanto tale esborso sarebbe stato affrontato anche in caso di mancato acquisto); né le spese sostenute per l'acquisto di un nuovo automezzo (e le spese ad esso connesso) o di un nuovo telefono.
Così come non provate e non riconoscibili sono le asserite spese patrimoniali derivate alla propria attività lavorativa.
I danni complessivi, pertanto, ammontano ad € 1.510,15; trattandosi di un debito di valore, tale somma va maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 28.7.2022 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 1.510,15 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 28.7.2022 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; pagina 16 di 17 totale compensi € 5.077,00 ed € 667,23 per spese ctp ed € 264,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di compravendita, intercorso tra le parti, ed avente ad oggetto l'Autocarro Chrysler DO targato GC093TG;
2. condanna a restituire a il prezzo della compravendita pari ad euro Parte_2 Parte_3
16.250,00, oltre ad interessi legali dal 28.7.22 al saldo;
3. condanna a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni, la Parte_2 Parte_3 somma di € 1.510,15 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 28.7.2022 alla data odierna, ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di €
1.510,15 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 28.7.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare, sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
4. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 5.077,00 Parte_2 Parte_3 per compensi ed € 667,23 per spese ctp ed € 264,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14;
5. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
12.1.2024.
Così deciso in data 31/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2705/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. VIGLINO ANTONIO e , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CONSOLATA N. 1 12073 CEVA, presso il difensore avv. VIGLINO
ANTONIO
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BUCCELLATO Parte_2 C.F._2
THOMAS e VENEGONI ELEONORA ( ) VIA ZAPPELLINI N. 7 21052 C.F._3
BUSTO ARSIZIO;
elettivamente domiciliato in viale monte nero 68 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. BUCCELLATO THOMAS
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTORE: In via principale: accertare e pronunciare l'annullamento per dolo determinante ai sensi art. 1439 c.c. del contratto di compravendita dell'Autocarro Chrysler DO targato GC093TG intercorso tra la convenuta e l'attore e conseguentemente condannare la convenuta Parte_1 Pt_2
in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale , a restituire
[...] Parte_2 all'attore il prezzo della compravendita pari ad euro 16.250,00 e a risarcire i danni tutti patiti e patendi pagina 1 di 17 dall'attore come accertati ed accertandi, in somma non minore di euro 18.828,80 (importo aggiornato al deposito note sostitutive odierna udienza) o veriore;
In via subordinata: accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento ai sensi art. 1453 c.c. del del contratto di compravendita dell'Autocarro Chrysler DO targato GC093TG intercorso tra la convenuta e l'attore , e conseguentemente condannare la convenuta in Parte_1 Parte_2 proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale , a restituire all'attore il Parte_2 prezzo della compravendita pari ad euro 16.250,00 e a risarcire i danni tutti patiti e patendi dall'attore come accertati ed accertandi, in somma non minore di euro 18.828,80 (importo aggiornato al deposito note sostitutive odierna udienza) o veriore;
In via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare la risoluzione per vizi della cosa venduta ai sensi artt. 1490 ss. c.c., ovvero per mancanza delle qualità essenziali o promesse ai sensi art. 1497 c.c., del contratto di compravendita dell'Autocarro Chrysler DO targato GC093TG intercorso tra la convenuta e l'attore , e conseguentemente condannare la convenuta in Parte_1 Parte_2 proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale , a restituire all'attore il Parte_2 prezzo della compravendita pari ad euro 16.250,00, a rimborsare le spese e i pagamenti legittimamente fatti per euro 450,00, e a risarcire i danni tutti patiti e patendi dall'attore come accertati ed accertandi, in somma non minore di euro 18.378,80 (importo aggiornato al deposito note sostitutive odierna udienza) o veriore;
In ogni caso: con condanna delle convenuta al risarcimento dei danni, ai sensi art. Parte_2
96 c.p.c. commi I e III, per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
In ogni caso: con interessi legali e di mora, nonché rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo. Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per legge”.
Nonché insiste per l'ammissione delle seguenti: ISTANZE ISTRUTTORIE tempestivamente dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., e in particolare: Si chiede disporsi l'interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di prova dedotti in atto di citazione e nella Parte_2 memoria ex art. 186, comma VI, n.2 c.p.c., premessi dal “Vero che”. Si chiede ammettersi la prova testimoniale sui capitoli di prova dedotti, premessi dal “Vero che”, e in particolare indicando a testi: -
, residente in [...], 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, CP_1
7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 34 in atto di citazione, e 36, 37, 38, 39, 40, 44, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 nella memoria ex art. 186, comma VI, n.2; - , CP_2 titolare della ditta “La Meccanica di Fratelli Tarò snc”, con sede legale in Nucetto (CN) Via Nazionale
n. 35, informato sui capitoli 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 in atto di citazione, e 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 nella memoria ex art. 186, comma VI, n.
2. Si insta per la nomina di altro pagina 2 di 17 Consulente Tecnico d'Ufficio informatico sul seguente quesito: “Accerti il CTU nominando che gli screenshot prodotti dall'attore quali docc. 4, 13, 19, 36 agli atti siano stati tratti dalla chat Parte_3
Whatsapp, intrattenuta con l'utenza telefonica 3384877781, presente sul telefono cellulare “CUBOT
QUEST V11” (IMEI 355949100207843), di proprietà dall'attore , depositato in cancelleria Parte_3 quale doc. 46. Provveda il CTU nominando a trascrivere i messaggi audio e video presenti nella predetta chat. Accerti altresì che gli screenshot e i file audio e video prodotti dalla convenuta Pt_2 quali docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 agli atti siano stati tratti e/o trascritti dalla chat Whatsapp
[...] sopraddetta che è presente sul telefono cellulare depositato in cancelleria dall'attore . Parte_3
Accerti inoltre il CTU nominando se, sul telefono cellulare in parola, nella app Messenger ci sia la chat intitolata “FRANK DODGE RAM”; accerti se questa chat sia stata creata attraverso Facebook
Marketplace; accerti se gli interlocutori erano e così nominati dai Parte_4 Parte_5 rispettivi profili Facebook;
accerti e trascriva il contenuto di detta chat;
visioni il filmato video inviato da in data 16.07.22, ne descriva minuziosamente il contenuto e ne trascriva le Parte_5 parole dette. Accerti inoltre che la trascrizione del video in oggetto prodotta sub doc. 3 corrisponda alle parole dette nel video;
ed accerti che le schermate prodotte sub doc. 38, 39, 40 (di parte attrice
[...]
) corrispondano alla chat Messenger in oggetto. Pt_3
CONVENUTA: In via principale: - Respingere tutte le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e/o perché decaduto e/o perché comunque sprovviste di prova per tutti i motivi esposti negli atti difensivi.
In via istruttoria, per scrupolo difensivo, si rinnova la richiesta di ammissione dei capi di prova per testi, anche contraria, articolati nelle memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183 c.p.c., che di seguito si ritrascrivono: - Si ribadisce, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la natura pacifica dei fatti non contestati specificatamente dall'attore nella prima difesa utile. Ciò nonostante, la NOa senza Pt_2 inversioni dell'onere della prova e ai soli fini di completezza difensiva, opponendosi sin d'ora alle prove ex adverso dedotte, chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che, in data 28.12.2021, il NO vendeva alla NOa l'autocarro Persona_1 Parte_2
Chrysler DO targato GC093TG, specificando in chilometri la distanza già percorsa dal mezzo? 2.
Vero che la NOa dal momento dell'acquisto dell'autocarro Chrysler DO targato Parte_2
GC093TG sino alla vendita del medesimo veicolo, si è sempre rivolta al proprio meccanico di fiducia per qualsivoglia intervento relativo allo stesso, ad eccezione del rifacimento della carrozzeria esterna eseguita dal di lei marito NO ? 3. Vero che, nel lasso temporale in cui la NOa Parte_5
è stata proprietaria dell'autocarro Chrysler DO targato GC093TG, la medesima ha Parte_2 provveduto, tramite meccanici di fiducia, a cambiare la batteria, i filtri dell'aria e il radiatore, oltre a pagina 3 di 17 provvedere regolarmente alla manutenzione ordinaria del mezzo? 4. Vero che, nel lasso temporale in cui la NOa è stata proprietaria dell'autocarro Chrysler DO targato GC093TG, la Parte_2 medesima lo ha utilizzato di rado? 5. Vero che in data 24.07.2022 il NO si è recato Parte_3 volontariamente presso l'unità abitativa della NOa al fine di prendere visione Parte_2 dell'autocarro Chrysler DO targato GC093TG? 6. Vero che in data 24.07.2022 il NO
[...]
, prima della stipula del contratto di acquisto, ha potuto visionare integralmente l'autocarro Pt_3
Chrysler DO targato GC093TG, costatandone lo stato di fatto in cui si trovava? 7. Vero che in data
24.07.2022 il NO accettava la richiesta del NO di effettuare una Parte_5 Parte_3 prova su strada dell'autocarro Chrysler DO targato GC093TG? 8. Vero che in data 24.07.2022 il
NO prendeva parte alla prova su strada dell'autocarro Chrysler DO targato Parte_3
GC093TG, circolando sulle pubbliche vie per circa venti minuti? 9. Vero che in data 24.07.2022 il
NO , a seguito dell'ispezione del veicolo e della prova su strada, si dichiarava disposto Parte_3 ad acquistare l'autocarro Chrysler DO avendolo trovato in ottimo stato? 10. Vero che in data
24.07.2022 il NO poneva a conoscenza il NO di come, in epoca Parte_5 Parte_3 passata, fosse accaduto che la spia dell'impianto a gas avesse manifestato un'anomalia nel segnalare la sua entrata in funzione? 11. Vero che, ricevute le prime doglianze dal NO successive Parte_3 alla vendita, la NOa dichiarava all'attore la propria disponibilità ad una verifica del Parte_2 mezzo di trasporto targato GC093TG alla presenza dei rispettivi meccanici? 12. Vero che la NOa
e il NO comunicavano al proprio meccanico di fiducia, NO Parte_2 Parte_5
Part
, le anomalie lamentate dal NO successivamente all'acquisto del Chrysler CP_3
DO, domandando allo stesso la sua disponibilità ad un eventuale controllo del mezzo unitamente al meccanico dell'attore? 13. Vero che il meccanico della convenuta NO aveva CP_3 visionato integralmente l'autocarro Chrysler DO prima della vendita appurandone il corretto funzionamento? 14. Vero che alle richieste della NOa di procedere con una verifica Parte_2 in contraddittorio dell'autocarro Chrysler DO oggetto di vendita il NO ha sempre Parte_3 negato la propria disponibilità? 15. Vero che in data 02.08.2022 il NO condivideva Parte_5 al NO il numero telefonico del proprio meccanico NO , previo Parte_3 CP_3 consenso di quest'ultimo, cosìcché l'attore potesse contattarlo per esporre le anomalie riscontrate al
Chrysler DO? 16. Vero che il NO , meccanico dell'autofficina CP_3 Controparte_4 nel periodo luglio e agosto 2022, è stato contattato esclusivamente dalla NOa e dal Parte_2
NO ? 17. Vero che il NO e la NOa Parte_5 Parte_5 Parte_2 comunicavano al NO la loro disponibilità ad acquistare, a proprie spese, l'elettrovalvola Parte_3 dell'impianto a gas e a recapitarla, sempre a proprie spese, presso l'indirizzo di residenza del NO pagina 4 di 17 ? 18. Vero che il NO , successivamente all'intervenuta vendita del Parte_3 Parte_5
Chrysler DO, riferiva al NO la propria disponibilità a trovare un accordo qualora si Parte_3 fosse reso necessario sostituire il paraolio? A testi: - Su tutti i capitoli di prova NO Parte_5 residente in ST DI (38082-TN) Località Boniprati n. 141. - Sui capitoli di prova nn 2, 3, 12,
13, 14, 15, 16 NO , presso in AR (25079-BS) Via per CP_3 CP_3 CP_4
Part AR n. 40. A prova contraria sui capi del NO come richiesto nella memoria n. 3 ex art. 183
c.p.c, ribadite tutte le eccezioni e contestazioni ivi formulate: 19. Vero che il NO è Parte_5 abilitato professionalmente come carrozziere? 20. Vero che il NO , ex socio della “B Parte_5
e B motors di e TA , operava nella società come responsabile Parte_5 Parte_6 carrozziere? 21. Vero che all'interno della “B e B motors di Parte_7 era il NO ad occuparsi delle componenti meccaniche dei veicoli? 22. Vero che, in Parte_7 data 04.06.2016, il NO veniva assunto dalla come “responsabile tecnico di Parte_5 CP_5 carrozzeria”? 9 23. Vero che, in data 04.06.2016, il NO veniva assunto dalla Persona_2 CP_5 come meccanico e supervisore del NO , anch'egli meccanico riparatore di
[...] Parte_7 motocicli? 24. Vero che, a seguito delle dimissioni volontarie del NO , intervenute il Parte_7
23.02.2018, la assumeva come meccanico il NO ? 25. Vero che i clienti CP_5 Parte_8 della si interfacciavano, dapprima, con il NO , e a seguito delle dimissioni CP_5 Parte_7 di quest'ultimo, con il NO per problematiche concernenti le parti meccaniche dei Parte_8 propri motocicli? 26. Vero che i clienti della e della si interfacciavano con il CP_6 CP_5
NO per i soli problemi concernenti la carrozzeria dei propri motocicli? 27. Vero che Parte_5 la portava a termine le trattative con i clienti per la vendita di motocicli per il tramite dei CP_5
NOi e 28. Vero che la NOa all'interno della Parte_9 Parte_10 Parte_2
si occupava esclusivamente di amministrazione, contabilità, ordini e ricezione clienti? 29. CP_5
Vero che la “B e B motors si occupava di riparazioni e Parte_11 Parte_7 commercio di motocicli? 30. Vero che la si occupava di riparazioni e commercio di CP_5 motocicli? A testi Sui tutti i capitoli di prova dal nn. 19 al nn. 30, NO , residente in Parte_5
ST DI (38082-TN) Località Boniprati n. 141. Sui capitoli di prova nn. dal 19 al 28 e 30 NO
, residente in [...]. Sui capitoli di prova nn. 19, Persona_2
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 NO , residente in [...]
Martin TH King n. 39. Sui capitoli di prova nn. dal 19 al 28 e 30 NO , residente Parte_9 in RE (25121-BS) Via A. Diaz n. 1/E. Sui capitoli di prova nn. 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 30
NO , residente in [...]. Sui capitoli di prova Testimone_1 nn. 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 NO , residente in [...]
pagina 5 di 17 Scuole n. 17. Sui capitoli di prova nn. 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 NOa residente Tes_3 in RA (25080-BS) Via F.lli Porta n. 3/L. 31. Vero che il Bed and Breakfast gestito dalla NOa
, sito in ST DI (38082- TN) Località Boniprati n. 141, è aperto tutto l'anno 5 Parte_2 giorni settimanali su 7? 32. Vero che la NOa è disponibile h24 presso il Bed and Parte_2
Breakfast di cui al capitolo di prova precedente nei giorni di apertura di quest'ultimo? A testi Sui capitoli di prova nn. 31 e 32 NO , residente in [...] Località Parte_5
Boniprati n. 141. Sui capitoli di prova nn. 31 e 32 NO , residente in [...]Testimone_4
(38082-TN) Via Santuario n.
1. Parte convenuta, riportandosi alle note di trattazione scritta per l'udienza del 06.09.2023, dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove e/o modificate nonché sulle deduzioni rassegnate tardivamente da parte attrice.
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione di data 08.11.2022, ha convenuto in giudizio in Parte_1 Parte_2 proprio e nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di ottenere in via principale l'annullamento del contratto di compravendita avente ad oggetto l'autocarro Chrysler DO targato
GC093TG per dolo determinante ai sensi dell'art. 1439 cc;
in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cc, in virtù del richiamo all'istituto dell' aliud pro alio; in via di ulteriore subordine, la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta ex art. 1490 cc;
e, per l'effetto, la condanna alla restituzione del prezzo versato, delle spese sostenute in ragione e in occasione della compravendita e al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi e spese di lite.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore ha esposto quanto segue.
Alla ricerca di un autocarro, aveva notato l'annuncio inserito nella piattaforma Facebook Marketplace dal marito della signora tale e, a seguito di trattative condotte con Pt_2 Parte_5 quest'ultimo tramite l'applicativo Facebook Messenger e il contatto whatsapp associato alla sua utenza telefonica, si era determinato all'acquisto in ragione di tutte le rassicurazioni, spiegazioni e garanzie ricevute circa le ottime condizioni del veicolo (accompagnate da video e audio descrittivi).
Nella giornata del 24.07.2022 lo aveva visionato dal vivo, era stato fatto un giro di prova ed era stato pattuito il prezzo di Euro 16.250,00 (iva compresa); in data 28.07.2022 era stato formalizzato il passaggio di proprietà nella zona del Comune di Roè (BS) e la signora proprietaria del mezzo, Pt_2 aveva emesso regolare fattura di pari data.
Durante il viaggio di ritorno verso la propria abitazione (Ceva, CN) che aveva intrapreso a bordo del veicolo, l'attore aveva tuttavia iniziato a riscontrare delle problematiche - legate in particolare al pagina 6 di 17 mancato inserimento dell'alimentazione a gas durante la marcia e ad una perdita di olio che si era formata in occasione di una sosta presso un autogrill all'altezza di Tortona - che l'avevano allarmato e spinto a fermarsi per una notte in zona, al fine di interpellare quanto prima un'officina; il giorno seguente, rassicurato circa la possibilità di proseguire, aveva fatto rientro a casa e si era poi rivolto ad un meccanico di fiducia (Officina “La Meccanica di Fratelli Tarò snc), il quale aveva riscontrato una serie di vizi. Tra i tanti, la rottura del cuscinetto della ruota posteriore destra e del paraolio, uno stato di generale rovina del fondo del mezzo a causa della presenza di ruggine e buchi di ampie dimensioni, la presenza di uno scarico vecchio, arrugginito, in più punti saldato, il ricorso a fascette all'altezza del gancio traino per assicurarlo al telaio del mezzo.
Infine, in considerazione della distanza percorsa e del minimo aumento registrato sul tachimetro – che si era premurato di azzerare al momento dell'acquisto – l'acquirente aveva compreso che l'unità di misura di riferimento era espressa in miglia anziché in chilometri (come indicato da parte venditrice) e pertanto aveva appreso come il mezzo avesse percorso fino a quel momento ben 355.665 km
(corrispondenti al valore di 221.000,00 miglia che compariva sul cruscotto).
In ragione delle notevoli criticità del veicolo, lo aveva parcheggiato presso la sede della propria azienda agricola nonché luogo di abitazione dei genitori e aveva richiesto preventivi a carrozzieri e meccanici per valutare gli interventi necessari.
A fronte di tale ricostruzione, l'attore si duole in primis della natura menzognera e ingannatoria del comportamento serbato durante la fase precontrattuale da parte venditrice, per aver scientemente indicato un chilometraggio pari a 221.000 km e aver taciuto, oltreché occultato, una numerosa serie di vizi e difetti del mezzo. In ragione della condotta truffaldina di controparte - e della sua incidenza determinante sulla formazione del consenso negoziale - in via principale l'attore ha domandato l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 cc.
In via subordinata, posto che i vizi e i difetti del veicolo appaiono di tale gravità e rilievo da comportare che la res non sia in grado di assolvere la funzione per la quale è stata compravenduta, ha richiesto la risoluzione ex art. 1453 cc, ravvisando nel caso di specie un'ipotesi di aliud pro alio.
In via ulteriormente subordinata, viene invocata la garanzia per vizi di cui agli artt. 1490 ss cc, attesa la quantità e rilevanza dei problemi riscontrati e la tempestiva denuncia degli stessi man mano che venivano scoperti, dapprima alla parte direttamente tramite whatsapp e, a far data dal 02.08.2022, tramite lettera raccomandata del difensore.
In ogni caso, con condanna alla restituzione del prezzo, al rimborso delle spese sostenute in ragione della compravendita e al risarcimento di tutti i danni patiti.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto integrale di tutte le pretese avversarie. Parte_2 pagina 7 di 17 In primo luogo, ha eccepito la mancanza di dolo ai sensi dell'art. 1439 cc, negando qualsiasi volontà di raggirare controparte e alterare capziosamente la realtà, in quanto – a sua volta – ignara dello stato di fatto del veicolo e dell'unità di misura espressa in miglia.
In particolare, quanto all'effettiva distanza percorsa dal veicolo, la convenuta ha sostenuto di aver acquistato l'autocarro solo sette mesi prima della stipulazione del contratto per cui è causa e ha prodotto la dichiarazione del precedente proprietario ( da cui si evince la sua Persona_1 stessa convinzione che l'unità di misura di riferimento - riportata anche nel tagliando relativo alla revisione apposto sul libretto di circolazione – fossero i chilometri anzichè le miglia;
in riferimento alle caratteristiche del mezzo, si era limitata in assoluta buona fede e trasparenza a riferire quanto appreso dal precedente proprietario circa interventi eseguiti in passato, le operazioni e/o le sostituzioni commissionate al proprio meccanico di fiducia (consistenti in manutenzione ordinaria) nonché i lavori di verniciature esterna e tappezzeria eseguiti in autonomia dal marito, senza alcuna alterazione fraudolenta della realtà, manomissioni, coartazione dolosa dell'altrui volontà (si veda, ad esempio, la sostituzione dello scarico). Atteggiamento di apertura che ha riguardato non solo la fase delle trattative
– l'acquirente ha visionato senza limitazione alcuna il mezzo, lo ha provato su strada ed è stato reso edotto di un episodio di malfunzionamento nell'entrata in funzione dell'impianto a gas – ma si è mantenuto anche dopo il passaggio di proprietà, allorquando il marito si è detto disponibile ad Part acquistare e far recapitare a casa del un'elettrovalvola o, in generale, a metterlo in contatto con il suo meccanico per risolvere le problematiche sopravvenute alla vendita.
Parte convenuta ha altresì negato la ricorrenza dei requisiti della figura dell'aliud pro alio, rilevando che la casistica giurisprudenziale in materia attiene a fattispecie concrete di tutt'altra specie e richiede il trasferimento di un bene completamente diverso e/o eterogeneo da quello pattuito per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si riveli inidoneo ad assolvere alla sua funzione economico-sociale; con la precisazione che eventuali utilizzi particolari Part che ne avesse voluto fare il legati alla sua attività agricola e di allevamento, attengono alla sfera dei motivi, privi di rilevanza alcuna.
Con riferimento alla tutela redibitoria, la convenuta ha eccepito la decadenza di controparte per mancata tempestiva e dettagliata denuncia entro il termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi – in particolare quelli inerenti al chilometraggio, alla vibrazione nella marcia, al gancio traino e all'impianto di scarico - e, in ogni caso, la non operatività della garanzia invocata ai sensi dell'art.1491 cc. Ad ogni modo, contesta la qualificazione stessa di quelli che, presentati da controparte come vizi idonei a determinare la risoluzione, non sono altro che il frutto di un uso prolungato e ordinario del mezzo, quindi conseguenza di inevitabile usura, per di più di carattere estetico. Trattasi di vizi lievi, che non pagina 8 di 17 diminuiscono il valore della res o la rendono inidonea all'uso (circolazione su strada). Gli interventi oggetto dei preventivi di spesa depositati da parte convenuta costituiscono piuttosto migliorie.
In ogni caso, viene contestata la risarcibilità dei danni richiesti da parte attrice, per mancanza di prova e per la non imputabilità delle spese richieste alla convenuta. Quanto alla voce di danno per lucro cessante, si qualifica la domanda come generica e priva di qualsiasi substrato probatorio.
All'udienza del 01.03.2023 il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c., che le parti hanno ritualmente depositato.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha chiesto, in via subordinata, la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità essenziali o promesse ai sensi dell'art. 1497 cc, nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 co1 e co3 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
* * * *
La domanda di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta ai sensi degli artt.1490 ss cc è fondata e va, pertanto, accolta.
Essendo stata formulata nei termini di richiesta ulteriormente subordinata, va tuttavia premesso l'esame delle domande articolate in via principale e prioritaria rispetto ad essa.
E' incontroverso che in data 28.07.2022 – in qualità di alienante - e – in Parte_2 Parte_3 qualità di acquirente - hanno concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto l'autocarro
Chrysler DO targato GC093TG al prezzo complessivo di Euro 16.250 (Euro 13.000 + iva, fatt.
5/2022, doc. 12 parte attrice).
Parimenti, non è contestato che il contratto è stato preceduto da una fase precontrattuale in cui le trattative con il potenziale acquirente sono state condotte dal marito della venditrice, il signor Pt_5
e sono avvenute mediante lo scambio di messaggi scritti, note vocali, video descrittivi;
in data
[...]
24.07.2022 le parti hanno avuto un incontro a ST DI, durante il quale il veicolo è stato visionato dal vivo e provato su strada. Part In data 28.07.2022 a Roè (BS) veniva perfezionato lo scambio: il versava il corrispettivo pattuito mediante bonifico, la emetteva regolare fattura di vendita e consegnava il veicolo. Pt_2
Part Senonché, durante il rientro verso casa, a bordo dell'autocarro appena compravenduto, il iniziava a riscontrare problematiche nella conduzione del mezzo, legate alla perdita di olio, al mancato funzionamento dell'alimentazione a gas e alla percezione di vibrazioni nella marcia.
A partire da quel momento, ma soprattutto dopo aver interpellato meccanici e carrozzieri di fiducia, il Part ha iniziato ad apprendere che il bene era affetto da numerosi e gravi vizi, in merito ai quali si è confrontato subito – addirittura nell'immediatezza del viaggio di rientro a casa - con la parte venditrice pagina 9 di 17 tramite messaggistica e che poi sono stati oggetto di denunzia mediante l'intervento di un legale (doc.
13 e 20).
Tra questi, assume vitale importanza la distanza percorsa dal mezzo, che si è scoperto essere espressa in miglia anziché in chilometri: a fronte di trattative condotte sulla erronea convinzione che la cifra di
221.000 indicata dallo strumento installato sul mezzo si riferisse ai chilometri, l'unità di misura corretta
è invece quella delle miglia e pertanto il DO, alla data del 28.07.2022, aveva già percorso 355.665 km.
Tanto premesso, occorre analizzare la domanda di annullamento del contratto per dolo determinante, formulata in via principale ai sensi dell'art.1439 cc.
Infatti, secondo la prospettazione attorea, l'aver parte venditrice fatto ricorso a menzogne (legate Part all'effettivo percorrenza del mezzo) e l'aver taciuto circa i vizi e i difetti hanno spinto il a stipulare un contratto che, altrimenti, non avrebbe concluso.
Come è noto, il dolo come vizio del consenso è integrato da qualsiasi forma di raggiro – da intendersi come stratagemma idoneo a trarre in errore l'altro contraente e a carpirne il consenso - che altera la volontà contrattuale della vittima e, se determinante, rende annullabile il contratto (c.d. dolo vizio o causam dans).
In genere, il raggiro si concretizza in un contegno commissivo, che crea indici di apparenza (idonei a indurre in errore), ma, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il dolo può consistere anche in una condotta omissiva, come il silenzio e la reticenza (si parla a tal riguardo di dolo omissivo), purché sia inserito in un contesto di più generale volontà di falsificazione del reale e ricorra l'ulteriore requisito della preordinazione maliziosa all'inganno di controparte (conferma di ciò, si rinviene, a contrario, nella constatazione che laddove il legislatore ha fatto della semplice reticenza informativa causa di annullamento del contratto lo ha specificato con previsioni ad hoc, riferite a singoli tipi contrattuali - come quelli assicurativi - o ai contratti c.d. asimmetrici - a fronte di specifici obblighi informativi posti espressamente a carico del professionista).
E' bene ricordare, infine, che per sua intrinseca natura, il dolo implica la conoscenza nel deceptor delle false rappresentazioni che si producono nella deceptus.
Calando tali considerazioni nel caso di specie, e partendo proprio da quest'ultimo profilo, non coglie nel segno l'argomento difensivo di parte convenuta secondo il quale la stessa – avendo acquistato il mezzo solo pochi mesi prima e non avendolo usato molto – avrebbe ignorato l'effettiva unità di misura della distanza percorsa e tutta una serie di difetti e ammaloramenti presenti a livello di carrozzeria e di meccanica.
pagina 10 di 17 Della consapevolezza in capo a parte venditrice di numerosi vizi dà atto, con osservazioni che si condividono, il CTU, come si avrà modo di specificare nel prosieguo.
Tuttavia, ciò che ora assume importanza dirimente per affrontare la domanda di annullamento del contratto è che la menzogna e il silenzio come elementi integranti il dolo contrattuale debbono necessariamente inserirsi in una condotta nel suo complesso ingannatoria e truffaldina;
in altre parole, debbono accompagnarsi ad un contegno consistente nel dispiegamento di manovre o mezzi fraudolenti con caratteristiche assenti nel caso di specie.
Nessuna manipolazione o manomissione è stata attuata sul mezzo, nessun comportamento maliziosamente congegnato o alterazione artificiosa della realtà, specificamente volti all'inganno, è stato messo in atto dal venditore, essendosi estrinsecato il suo comportamento solo in menzogna su taluni aspetti e reticenza su altri.
Si veda, sul punto, Cass. II sezione, ord. n. 11605 del 11/4/2022: “Il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto.”
Si aggiunga per completezza espositiva che l'attitudine dei raggiri attuati per trarre in inganno la vittima (che, si ripete, il Giudicante non ritiene integrati nel caso di specie) va in ogni caso valutata alla stregua della comune diligenza e viene comunemente negato l'annullamento del contratto quando il contraente, usando la normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto agevolmente di quale fosse la Part verità. Il ben avrebbe potuto condurre una lettura più attenta del tachimetro e una verifica dello stato del mezzo, avendo la concreta possibilità di eseguire verifiche preliminari o un'ispezione più accurata nella fase prevendita.
Tanto premesso, non ravvisandosi gli estremi del dolo contrattuale – della cui prova peraltro è onerata la parte che deduce tale vizio del consenso – la domanda posta in via di principalità dall'attore va rigettata.
Passando ora alla disamina della richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 cc per integrazione della fattispecie dell'aliud pro alio datum, che va ugualmente rigettata per insussistenza dei requisiti dell'istituto di creazione giurisprudenziale invocato, va chiarito che esso si sostanzia nella diversità qualitativa della cosa consegnata rispetto a quella pattuita.
pagina 11 di 17 Pur dovendo dare atto di una tendenza giurisprudenziale progressivamente estensiva dei confini della figura, questa tutela – per la quale trova applicazione la normativa dettata in materia di risoluzione per inadempimento dagli artt. 1453 ss cc – può essere invocata allorquando il bene sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente a un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure sia priva delle particolari qualità necessarie affinché assolva alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti.
Da ultimo, ex multis, Cass. II sez., sentenza n. 13214 del 14/05/2024: “In tema di vendita, sussiste consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453
c.c. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita”.
L'autocarro Chrysler DO oggetto del contratto, pur affetto da numerosi e importanti vizi – di cui si dirà a breve – è un veicolo che conserva le qualità essenziali per circolare su strada e dunque può assolvere alla funzione tipica del mezzo di trasporto.
E il parametro della destinazione economico-sociale, quindi, dell'utilitas che la res deve fornire per essere conforme alle aspettative dell'acquirente – valorizzato dalla giurisprudenza quale correttivo del mero criterio fondato sulla distinzione tra genus e species – non può essere riferito a quello più stringente dell'utilizzo per “attività lavorative di durata congrua” che avrebbe voluto farne l'attore, sostanziandosi quest'ultimo in una finalità ulteriore rispetto all'ordinario e comune uso di un autocarro.
Non è dunque possibile sussumere il caso oggetto del presente giudizio nella figura dell'aliud pro alio
e conseguentemente la domanda di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc non può essere accolta.
Al contrario, va accolta la domanda fondata sulla presenza di vizi della cosa compravenduta.
Invero, nei propri scritti difensivi, l'attore ha lamentato tutta una serie di vizi e difetti legati alla parte meccanica e alla parte di carrozzeria, producendo una serie di preventivi di spesa che stimano i lavori di riparazione, rispettivamente, in almeno Euro 2.500,00 ed Euro 3.500,00 (doc.22-23). In ogni caso, con esclusione degli interventi per l'impianto a gas e quelli che sarebbero emersi come necessari solo in corso d'opera.
A ciò, si aggiunga il dato dirimente che il veicolo vanta una percorrenza non già di 221.000 km bensì di
355.665 km (a fronte della conversione miglia-km).
pagina 12 di 17 Dal canto suo, parte convenuta ha contestato la presenza di tali vizi al momento della vendita, la loro stessa configurabilità in questi termini perché semplici condizioni di un veicolo di seconda mano, legate ad un precedente utilizzo del bene, nonché la natura occulta.
Sul punto, ritiene il Giudicante che le valutazioni e la stima operati dal CTU – incaricato di accertare gli eventuali vizi, difetti e mancanze di qualità dell'autocarro, la loro preesistenza rispetto alla stipula del contratto, la conseguente riduzione del suo valore commerciale rispetto al prezzo di vendita – siano pienamente condivisibili e ben argomentati rispetto alle osservazioni avanzate dai CTP.
Il CTU ha accertato che l'automezzo presenta numerosi vizi e difetti, che definisce “taluni lievi, ma altri molto gravi” e ha concluso, quanto ai difetti meccanici principali, che “sono gravi per la sicurezza di marcia del veicolo e occulti, ma non possono essere stati sconosciuti al venditore” ; quanto ai difetti di carrozzeria, “poiché il venditore si è impegnato in una completa riverniciatura del veicolo, non poteva essere all'oscuro dello stato dei longheroni sottoporta nella parte non visibile dall'esterno”.
Pur riconoscendo la generale integrità del telaio e le buone condizioni del motore (pag. 15), nonché dello stato di carrozzeria complessivamente buono (pag.16), egli dà atto di una serie di criticità e vizi che, per facilità espositiva, si elencano in forma sintetica:
- distruzione del cuscinetto della ruota posteriore destra: un vizio tanto grave da aver reso Part addirittura pericoloso il viaggio di rientro del verso la propria abitazione, per la compromissione che ha determinato sulla funzionalità del freno della ruota posteriore destra e il rischio di perdita della stessa;
- rottura di altro cuscinetto lungo la stessa linea di trasmissione (da valutarsi peraltro come potenziale indice del fatto che la linea di trasmissione sia prossima alla vita di progetto);
- accertamento che l'unità di misura dello strumento integratore è il miglio terreste e dunque il veicolo ha una percorrenza totale non di 220.784 km, bensì di 335.241 km;
- montaggio mal fatto e approssimativo della tubazione di scarico, con necessità di ripristino degli attacchi alla struttura del veicolo: pur essendo il condotto di scarico di recente istallazione,
i supporti dei due silenziatori sono quelli vecchi, saldati sui nuovi, e una delle due saldature non ha resistito;
- a livello di carrozzeria, grave compromissione dello stato dei longheroni sottoporta a causa della corrosione sull'anima interna, in zona nascosta.
A ciò, si aggiunga
- l'impossibilità di valutare la presa dell'impianto elettronico per il traino (ad ogni modo il CTU stima un lavoro poco costoso);
pagina 13 di 17 - la mancata verifica del funzionamento dell'alimentazione a gas, per l'impossibilità di provare il veicolo su strada.
A fronte del dato del chilometraggio, il CTU ha stimato la svalutazione del mezzo rispetto al prezzo di vendita.
Prendendo le mosse dal presupposto che la vita di progetto di un veicolo industriale leggero come quello in esame rientra nella gamma 300.000 - 800.000 km e, proprio perché veicolo leggero, si assesta nella parte inferiore di tale intervallo, ha attribuito al Chrysler DO compravenduto una vita complessiva pari a 400.000 km e, per sottrazione, quella residua risulta pari a 45.000 km.
Nel farlo, ha operato una valutazione che tenesse conto non solo dell'aspetto quantitativo, ma anche della presenza, per tale categoria di veicoli, di un mercato di estimatori e collezionisti, stimando un minor valore di Euro 6.094,00 euro.
Ha poi cercato di quantificare le spese per interventi meccanici – necessari per il superamento stesso della revisione obbligatoria, quali la sostituzione dei cuscinetti e delle pastiglie dei freni posteriori, le riparazioni ai sostegni del tubo di scappamento e il fissaggio della presa dell'impianto elettrico - e di carrozzeria.
Quanto alla parte meccanica, tuttavia, “fino a quando non si saprà se vi sono altri organi del ponte posteriore danneggiati, è impossibile un serio preventivo sulle riparazioni meccaniche necessarie per affrontare la revisione. Per decidere se vi sono altri organi da sostituire è necessario iniziare i lavori”
(pag. 17).
A fronte delle osservazioni dei consulenti delle parti, il CTU bene ha specificato – da un lato – che il veicolo conserva ancora un proprio valore ma per destinarlo al mercato di nicchia del collezionismo storico le spese da sostenere, come la sostituzione dei longheroni sottoporta, sarà più costosa per il necessario ricorso a componenti originali (arrivando alla stima dell'attore pari ad Euro 3.500,00 solo per la parte di carrozzeria). Dall'altro lato, ha escluso qualsiasi incidenza delle condizioni di rimessaggio del veicolo sul suo stato complessivo, avendolo trovato solo impolverato e ha qualificato come sovrastimante la vita di progetto dichiarata dal CTP della (km 800.000). Pt_2
Tale valore, infatti, “si attribuisce ai mezzi pesanti che trasportano quotidianamente marci su lunghe distanze, con rotte spesso internazionali, percorrendo di frequente centinaia di chilometri al giorno”.
Infine, si noti come i principali vizi - legati ai cuscinetti della ruota e della crociera e i supporti del tubo di scappamento, nonché lo stato dei longaroni - sono stati qualificati come preesistenti alla vendita, occulti e noti al venditore.
pagina 14 di 17 In particolare, il cuscinetto della ruota “deve aver manifestato la propria rumorosità da molti chilometri”; ugualmente, il marito della convenuta, durante l'opera di verniciatura esterna del mezzo, non può non aver avuto contezza dello stato dei longaroni sottoporta.
Tutto ciò premesso e condividendo tutte le considerazioni del CTU circa l'accertamento di gravi vizi e difetti del bene, opera la garanzia per vizi della cosa compravenduta di cui all'art.1490cc e merita accoglimento la domanda di risoluzione del contratto (art. 1492cc).
Come è noto, nel caso in cui il bene oggetto di vendita risulti viziato, cioè affetto da imperfezioni materiali che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il compratore è legittimato all'esercizio dei rimedi edilizi.
Le risultanze della CTU hanno permesso di accertare non solo un valore significativamente inferiore del bene, legato all'effettivo chilometraggio (Euro 6.094,00 di deprezzamento a fronte di un prezzo complessivo di Euro 16.250,00), ma anche la presenza di vizi che necessitano di più interventi riparazione necessari per il superamento stesso della revisione ordinaria e dal costo di incerta quantificazione – stante la seria possibilità che i danni a livello del cuscinetto abbiano coinvolto tutto l'organo di trasmissione – e che ne diminuiscono ancora, se non azzerano, il valore.
A ben vedere, possono dirsi sussistenti entrambi i requisiti contemplati dall'art.1490 cc (anche se non richiesti in forma cumulativa dalla norma in esame): quello dell'inidoneità all'uso a cui è destinato il bene e quello della diminuzione in modo apprezzabile del valore del mezzo.
Proseguendo nella disamina dei presupposti di operatività della garanzia in esame, ben si può affermare con certezza che l'attore non è incorso in alcuna decadenza. Part Risulta documentalmente provato che il già durante il viaggio di ritorno e nei giorni immediatamente successivi, ha scambiato dei messaggi con il marito della rappresentando le Pt_2 problematiche che man mano gli si presentavano;
alla data del 02.08.2022 risale poi il primo intervento del suo legale.
Tanto è sufficiente per ritenere adempiuto l'onere di denunzia entro otto giorni dalla scoperta dei vizi previsto dall'art.1495 cc.
Sul punto, si legga per tutte Cass. II sez. ord. n. 27488 del 28/10/2019: “al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 cc, l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati”.
Non opera inoltre la previsione di cui all'art. 1491cc, invocata in chiave difensiva dalla convenuta, posto che i vizi erano occulti e non facilmente riconoscibili. Si rimanda all'accertamento eseguito dal pagina 15 di 17 CTU sul punto, ricordando solo che in sede di trattative parte venditrice aveva rassicurato circa un chilometraggio di 221.000 km e omesso qualsiasi menzione a problematiche o difetti del mezzo, pur conoscendoli.
Anzi, preme aggiungere che la difesa della è logicamente contraddittoria sul punto: la Pt_2 convenuta sostiene la natura palese e facilmente riconoscibile dei vizi e dell'unità di misurazione Part indicata sul tachimetro tantoché il durante l'unico incontro e prova su strada, avrebbe dovuto cogliere tutte queste circostanze, ma nel contempo sostiene che nei sette mesi precedenti di utilizzo del mezzo lei stessa non se ne è avveduta.
A fronte di quanto esposto, la pronuncia di risoluzione ai sensi degli artt. 1490 e 1492 cc si impone.
Per effetto della risoluzione, parte convenuta deve essere condannata a restituire all'attore il prezzo della compravendita, pari ad € 16.250,00, oltre ad interessi legali dal 28.7.2022 al saldo.
A ciò, si affianca la responsabilità del venditore, che è tenuto al risarcimento dei danni (art. 1494 c.c.).
A tale titolo possono essere riconosciuti i seguenti importi:
€ 450,00 per spese della voltura veicolo (doc.8,9 e 10);
€ 851,00 per spese polizze assicurative veicolo (doc.6 e 7);
€ 159,15 per le spese di viaggio sostenute per il ritiro del veicolo (doc. 29,30)
€ 50,00 per spesa pernottamento nel viaggio di ritorno (doc.14, 15).
Non possono, invece, essere riconosciuti quali danni le somme spese per andare a visionare il veicolo
(in quanto tale esborso sarebbe stato affrontato anche in caso di mancato acquisto); né le spese sostenute per l'acquisto di un nuovo automezzo (e le spese ad esso connesso) o di un nuovo telefono.
Così come non provate e non riconoscibili sono le asserite spese patrimoniali derivate alla propria attività lavorativa.
I danni complessivi, pertanto, ammontano ad € 1.510,15; trattandosi di un debito di valore, tale somma va maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 28.7.2022 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 1.510,15 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 28.7.2022 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; pagina 16 di 17 totale compensi € 5.077,00 ed € 667,23 per spese ctp ed € 264,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di compravendita, intercorso tra le parti, ed avente ad oggetto l'Autocarro Chrysler DO targato GC093TG;
2. condanna a restituire a il prezzo della compravendita pari ad euro Parte_2 Parte_3
16.250,00, oltre ad interessi legali dal 28.7.22 al saldo;
3. condanna a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni, la Parte_2 Parte_3 somma di € 1.510,15 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 28.7.2022 alla data odierna, ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di €
1.510,15 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 28.7.2022 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare, sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
4. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 5.077,00 Parte_2 Parte_3 per compensi ed € 667,23 per spese ctp ed € 264,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14;
5. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
12.1.2024.
Così deciso in data 31/07/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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