TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/07/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6295/2023 promossa da:
, (c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 Via Cervara, 85, nella qualità di figlio ed erede di , fratello di , Persona_1 Parte_1 deceduto in Massa, Loc. Forno, il 13.06.1944, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marco Perfetti (c.f. – e dall'Avv. C.F._2 Email_1 Davide Cariola (c.f. – , entrambi del Foro di C.F._3 Email_2 Massa CA, ed elettivamente domiciliato in Massa, Piazza Aranci, 18, presso e nello studio dell'Avv. Davide Cariola (Studio Legale Perfetti), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma da ritenersi stesa in calce al ricorso
Ricorrente contro
Repubblica Federale di Germania (C.F. ) P.IVA_1
Resistente contumace e contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F. – P.IVA_3 FAX 010/591613 – PEC , presso i cui uffici in Viale delle Brigate Email_3 partigiane, n. 2 è per legge domiciliato
Resistente costituito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare che la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, quale successore del Terzo Reich, è responsabile per il tramite delle proprie forze armate ed in particolare pagina 1 di 9 135. Brigata da fortezza della Wermacht stanziato sul territorio italiano a seguito della sua occupazione (Festungs - Brigade 135) comandata dal colonnello coadiuvato dal tenente Persona_2 ed dal capitano di vascello Berninghaus Max, di aver posto in essere un rastrellamento nel paese Per_3 di Forno (MS) in data 13.06.1944 con conseguente omicidio tramite fucilazione di 60 civili maschi tra cui nato a [...] l'[...] il ed ivi deceduto in data 13.06.1944, qualificabile quale Parte_1 crimine contro l'umanità anche ai sensi dell'artt. 43 D.L. 36/22 e per l'effetto condannarla a risarcire a , nella qualità di figlio ed erede di , deceduto ab intestato Parte_1 Persona_1 nell'anno 2011 e fratello convivente della vittima dell'eccidio esposto in narrativa , tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniale subiti, previa applicazione delle Tabelle liquidative dei danni elaborate dal Tribunale di Roma, nonché anche in solido, condannare il Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, quale soggetto solidalmente obbligato a farsi carico
[...] dell'adempimento di detti obblighi risarcitori, anche ai sensi dell'art.43 comma 6 DL n.36/2022 o comunque secondo quanto previsto per legge e ritenuto di giustizia, danni che si quantificano in Euro 100.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese”.
Per parte resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: - rigettare l'azione avversaria, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, infondata per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile e del nesso causale con i danni lamentati;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa, nei limiti dei danni specificamente comprovati e derivati causalmente dall'evento; - in tale ultima ipotesi, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che si sarebbero potute percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ... In ogni caso con il favore delle spese”
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da , Parte_1 in qualità di figlio ed erede di , per l'uccisione del proprio zio Persona_1 Parte_1
(fratello di ), avvenuta durante le operazioni di rastrellamento nel paese di Forno, Persona_1 compreso nel Comune di Massa, il 13.06.1944 da parte della 135. Brigata da fortezza della Wermacht, stanziata sul territorio italiano a seguito della sua occupazione (Festungs – Brigade 135), comandata dal Pers colonello coaiuvato dal tenente e dal capitano di vascello Berninghaus Max. Persona_2
La domanda è stata coltivata nei confronti della Repubblica Federale di Germania per l'accertamento dell'illecito e notificata altresì alla e al Controparte_2 Controparte_1
al fine di ottenere il pagamento del risarcimento tramite accesso al Fondo istituito ex art.
[...] 43 d.l. n. 36/2022.
La Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace.
e , nel costituirsi, hanno Controparte_2 Controparte_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_2 Repubblica Federale di Germania, assumendo che unico soggetto titolare del rapporto dedotto, dal lato passivo, sia il , successore ex lege nel debito risarcitorio Controparte_1 imputato allo Stato tedesco;
hanno altresì eccepito la prescrizione del diritto azionato.
Nel merito, hanno genericamente contestato la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'illecito e la qualità di erede in capo al ricorrente.
Quanto alla prima questione (legittimazione passiva), gli unici soggetti destinati a subire gli effetti della presente pronuncia sono:
▪ la Repubblica Federale di Germania – nei confronti della quale va accertata la commissione del fatto illecito su cui sussiste piena giurisdizione del giudice italiano, cfr. Corte Costituzionale n. 238/2014;
▪ il ex art. 43 DL 30 aprile 2022 n. 36, conv con legge Controparte_1
29 giugno 2022 n. 79, in quanto soggetto su cui il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
Resta invece esclusa la legittimazione della (cfr sul punto Controparte_2 ordinanza Cassazione civile n. 7371/2025).
La questione dei ristori è nota ed è stata ampiamente trattata nella giurisprudenza di merito (si veda in particolare, per la sua chiarezza, sentenza Tribunale di Lecce n. 1751/2024 di cui si riportano di seguito stralci motivazionali).
Nell'immediato dopoguerra, infatti, per garantire adeguato ristoro alle vittime degli orrori perpetrati dal nazionalsocialismo, la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania hanno attuato un'iniziativa comune che si è concretizzata nella esecuzione e ratifica di due accordi conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti l'uno il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In esecuzione del detto accordo, la Repubblica federale tedesca ha versato la somma di 40 milioni di marchi allo Stato italiano volti ad indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Tale accordo prevedeva, altresì, una clausola liberatoria, sulla scorta della quale tutte le questioni oggetto del medesimo accordo si ritenevano regolate in modo definitivo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. pagina 3 di 9 Solamente nel 2004, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di insussistenza dell'immunità dello Stato estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani. Al riguardo, è stato affermato che « il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali » (Cassazione sez. un. civ., sentenza n. 5044 del 2004).
Si è ritenuto, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.
Tale mutato orientamento giurisprudenziale ha aperto la strada a numerose sentenze di condanna, emesse nei confronti della Germania per il risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità in relazione ai danni subiti tra il 1939 ed il 1945.
Per tali pronunce emesse nel solco della sentenza n. 5044 del 2004 la Corte internazionale di giustizia, adita dalla Repubblica tedesca, ha dichiarato che l'Italia avesse violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto. Da qui, si è posta l'esigenza per il giudice italiano di risolvere l'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni causati dai crimini di guerra, cercando comunque di bilanciare due contrapposte finalità, ossia garantire un equo ristoro alle vittime e rispettare la sovranità della Germania, onde evitare ulteriori condanne.
In tale contesto, è stato introdotto l'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, « disposizione speciale e radicale » diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che introduce criteri specifici al fine di comporre eventuali futuri contrasti di carattere internazionale.
La norma istituisce il Fondo per il ristoro delle « vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 » e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della Repubblica federale tedesca presenti sul territorio italiano. Ed invero, sotto il profilo esecutivo, l'art. 43 ha assicurato una totale protezione dell'immunità della Germania dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo a « una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore » (v. Corte costituzionale, sentenza n. 159 del 2023).
Il Fondo è destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità e le azioni da intraprendersi si focalizzano sul « danno » anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del Terzo Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al CP_3 pagina 4 di 9 Ne consegue che, se l'azione è introdotta ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, come nel caso di specie, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo.
Detto ciò, occorre passare ed esaminare la seconda questione (prescrizione) sollevata dal
[...]
. Controparte_1
Senza voler entrare nel merito della questione della possibilità per il , in virtù CP_1 dell'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, di proporre tutte le eccezioni (ivi inclusa la prescrizione) che avrebbe potuto opporre il debitore originario (che appare seriamente dubitabile ove si acceda condivisibilmente alla tesi per cui l'effetto liberatorio vale solo per la fase esecutiva), ebbene tale eccezione è in ogni caso da rigettare (si veda ancora, sul punto, sentenza Tribunale Lecce citata).
Costituisce, ormai, ius receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le sezioni unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che « i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale » perché si tratta di delitti che « si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità [...] dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario [...]. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (omissis) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale » (Cassazione civile sezioni unite n. 5044 del 2004).
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 delle preleggi del codice civile, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Per le stesse ragioni, l'inciso « fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione » contenuto nel 6° comma dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti — ovvero ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare con tale inciso l'intera normativa regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, compreso il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali.
L'assoluta imprescrittibilità dei crimini di guerra assorbe ogni ulteriore obiezione sollevata dall'Avvocatura con riferimento al fondamento dell'eccezione per intervenuta estinzione del reato per morte del reo.
Entrando ora nel merito della domanda, il fatto illecito di cui si discorre è “storia” (le stragi perpetuate ai danni della popolazione nel territorio delle province di Massa CA nel periodo maggio
– settembre 21944 da parte delle Forze armate tedesche occupanti i prigionieri di guerra sono pacificamente crimini di guerra e contro l'umanità perché hanno portato, con disumana e spietata strategia del terrore, allo sterminio di intere popolazioni civili) e non può davvero ritenersi seriamente
pagina 5 di 9 contestato. Parimenti incontestabile è la titolarità del ricorrente ad agire per il ristoro del danno di cui di discorre.
In particolare:
▪ la prova dell'uccisione del sig. nella strage di Forno è fatto che si ricava dalla Parte_1 facile consultazioni degli elenchi (reperibili anche on line) dei caduti nella strage che furono 60:
1. , nato a [...] il [...]. 2. , nato a [...] il Controparte_4 Controparte_5 28/09/1920. 3. , nato a [...] il [...]. 4. , nato a Controparte_6 Controparte_7 Massa il 10/06/1924. 5. , nato a [...] il [...]. 6. , Controparte_8 Controparte_9 nato a [...] il [...]. 7. , nato a [...] il [...]. 8. CP_10 [...]
, nato a [...] il [...]. 9. , nato a [...] CP_11 CP_12 (Lucca) nel 1923. Bruciato nell'incendio della caserma dei carabinieri, partigiano ferito e inerme. 10. , nato a [...] nel 1925. Non legato alla resistenza. 11. Controparte_13
, nato a [...] il [...]. 12. , nato a [...] il Controparte_14 CP_15
28/02/1924. 13. , nato a [...] il [...]. Non legato alla CP_16 resistenza. 14. , nato a [...] il [...]. 15. Controparte_17 Controparte_18 nato a [...] il [...]. 16. , nato a [...] il [...]. CP_19 CP_20 17. , nato a [...] il [...]. Ferito gravemente durante il rastrellamento CP_21 del paese, muore il 14/06/1944. 18. nato a [...] il [...]. 19. Controparte_22
, nato a [...] il [...]. 20. , nato a [...] il 16 /11 Controparte_23 Controparte_24
/1926. 21. , nato a [...] il [...]. 22. , nato a Controparte_25 Controparte_26 Massa il 12/01/1921. 23. di Francesco, nato a [...] Controparte_27 l'08/11/1916. 24. , nato a [...] il [...]. Non legato alla resistenza. CP_28 25. ,nato ad [...] il [...]. 26. , CP_29 CP_30 nato a [...] il [...]. 27. , nato a [...] il [...]. 28. Controparte_31 CP_32
nato a [...] il [...]. 29. nato a [...] il [...].
[...] Controparte_33 30. nato a [...] il [...]. 31. , nato a [...] il CP_34 CP_35 02/06/1924. 32. , nato a [...] il [...]. 33. , nato a Controparte_36 Persona_5 CA (deceduto all'ospedale di CA il 17/06/1944). 34. nato a [...] il CP_37 12/05/1921. 35. , nato a [...] il [...]. CP_38 CP_39 36. , nato a [...] il [...]. 37. , nato a [...] nel 1925. Parte_2 CP_40 38. , nato a [...] nel 1925. 39. nato a [...] il CP_41 Controparte_42 19/06/1924. 40. nato a [...] il [...]. 41. Controparte_43 CP_44 nato VO AN (Lucca) il 09/12/1924. 42. , nato a [...] il Parte_3 25/06/1926. 43. , nato a [...] il [...]. 44. , nato a Controparte_45 CP_46 Massa il 19/11/1924 45. , nato a [...] il [...]. 46. , nato a Persona_6 CP_47 Massa il 12/11/1921. 47. , nata a [...] il [...]. Uccisa nel corso del CP_48 rastrellamento del paese. 48. , nato a [...] il [...]. 49. CP_49
, nato a [...] il [...]. 50. nato a [...] il Controparte_50 CP_51 18/11/1924. 51. , nato a [...] il [...]. Bruciato nell'incendio della Controparte_52 caserma dei carabinieri, partigiani ferito e inerme. 52. nato a [...] il CP_53 4/03/1924. 53. , nato a [...] nel 1924. 54. Controparte_54 Sconosciuto. 55. Sconosciuto. 56. , nato a [...] il [...]. CP_55 Maresciallo dei Carabinieri. 57. , nato a [...] nel 1921. 58. Controparte_56 CP_57
nato a [...] il [...]. 59. , nato a [...] il [...]. 60.
[...] Parte_1
, nato a [...] il [...]; CP_58
▪ il diritto ad agire in capo al ricorrente (sul punto si osserva che l'eccezione di difetto di
“legittimazione attiva” non è stata più riproposta negli scritti conclusivi dall'Avvocatura), è
pagina 6 di 9 ampiamente superate dalle produzioni documentali (vedasi in particolare dichiarazione di successione e docc. 8, 8bis, 8 ter, 8 quater) che attestano la qualità di erede (del sig. Per_1
in capo al ricorrente. Le stesse produzioni comprovano inoltre che l'eredità di
[...]
è stata devoluta al coniuge (deceduta in data 27.07.2016), Persona_1 Persona_7 al figlio oggi ricorrente , alla figlia ed al nipote Parte_1 CP_59 Per_8 per rappresentazione della madre premorta. Ciò rileva in quanto, per
[...] Parte_4 espressa richiesta di parte ricorrente (cfr. note del 5.02.2024 “In buona sostanza Parte_1
agisce per la corresponsione di 1/3 del danno da perdita del rapporto parentale
[...] patito dal proprio de cuius per l'uccisione nella strage di nazista di Forno Persona_1 del fratello avvenuta in data 13.06.1944”) la legittimazione rectius titolarità Parte_1 del diritto ad agire deve ritenersi proporzionale alla quota ereditaria di 1/3.
Quanto al danno risarcibile, parte ricorrente ha rivendicato sia un generico danno patrimoniale (non ha ancorato ad alcuna seria allegazione) sia un danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.
A tale proposito la prima posta di danno (patrimoniale), oltre che mai compiutamente allegata, si ritiene che non sia in ogni caso coperta dal Fondo: il Fondo speciale ex art. 43 è stato istituito in continuità con il precedente Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In quella sede la Repubblica federale di Germania si impegnò a versare allo Stato italiano, a titolo di indennizzo, la somma di 40 milioni di marchi, con l'applicazione globale dei criteri seguiti per gli Accordi stipulati dalla Germania con altri Paesi sulla stessa materia. Tale indennizzo era versato, come esplicitato dall'articolo 1 dell'Accordo, «a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni». La categoria di danno indennizzabile tramite accesso al è, dunque, solo quella non patrimoniale. CP_3
Con riferimento a tale seconda categoria di danno (danno non patrimoniale), questo è certamente provato nell'an, potendosi senz'altro presumere secondo l'id quod plerumque accidit che dal rapporto Part di parentela e stretta vicinanza tra i due fratelli ( e sia derivato, per effetto della perdita, Per_1 un dolore e in senso di smarrimento profondo (ex pluribus Cassazione civile n. 13540/2023).
Parte ricorrente ha chiesto liquidarsi il danno secondo le Tabelle di Roma. Questo Tribunale ritiene di poter applicare le Tabelle di Milano, solitamente usate nel distretto, che condividono con le prime il sistema a punti e dunque sono idonee a condurre a liquidazioni altrettanto adeguate sul piano equitativo.
Tenuto conto che:
▪ aveva, alla morte del fratello (deceduto all'età di vent'anni) 18 anni;
Persona_1
▪ la convivenza tra i due fratelli, nella stessa casa familiare, può ritenersi presuntivamente provata dal fatto che nessun dei due avesse ancora formato una propria famiglia, in ragione della loro giovane età;
▪ l'intensità del rapporto era quello che mediamente lega due fratelli legati da una relazione di affetto
▪ sono rimasti in vita altri familiari appartenenti allo stesso nucleo pagina 7 di 9 si arriva alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 60
IMPORTO del RISARCIMENTO € 127.350,00
Tale importo, considerata il lungo lasso di tempo trascorso dall'eccidio, deve ritenersi somma equitativamente determinata comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile n. 20889/2018: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”) suscettibile di un incremento pari al 30% (sulla stessa linea Tribunale di Bologna sentenza n. 2380/2022), in ragione del tragico contesto in cui la morte è avvenuta (ricorrono, in tal senso, le
“eccezioni ragioni” che l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano richiede per superare il “cap” previsto in Tabella). L'importo del risarcimento passa così ad euro 165.555.
Occorre tuttavia tenere presente che parte ricorrente non ha agito (come pure avrebbe potuto) per ottenere singolarmente l'intero credito successorio, comune agli coeredi, ma solo per ottenere la quota proporzionale alla quota ereditaria pari ad 1/3: sul punto Cassazione civile n. 27658 “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, i crediti risarcitori del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria ai sensi degli artt. 727 e 757 c.c. Ciascun coerede può pertanto agire singolarmente per far valere l'intero credito comune o la sola quota proporzionale alla propria quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi e senza dover preventivamente identificare il numero e le quote di ciascun coerede, ferma restando la successiva ripartizione in sede di divisione ereditaria.
La quota ereditaria di spettanza del ricorrente sig. è dunque pari ad Parte_1 euro 55.185,00. Su cui vanno riconosciuto interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
pagina 8 di 9 Detta somma non può essere poi compensata, come richiesto dal convenuto, con gli CP_1 indennizzi eventualmente percepiti dal non avendo il , gravato del Parte_1 CP_1 relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il ricorrente abbia beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti.
Le spese di lite del presente procedimento, liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 26.0000,00, importi medi per studio ed introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale) andranno poste a carico del come espressamente previsto CP_3 dal comma 2 dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (“E' a carico del il pagamento CP_3 delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”).
p.q.m.
il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, cos provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
- liquida in favore di parte ricorrente, quale erede del sig. , fratello di Persona_1 Parte_1
ed in relazione alla propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale subito,
[...] l'importo di euro 55.185,00 con interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
- liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre 15%per rimborso spese generali iva e cpa nella misura e con le modalità di legge;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 e successive integrazioni, dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova, 16/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6295/2023 promossa da:
, (c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 Via Cervara, 85, nella qualità di figlio ed erede di , fratello di , Persona_1 Parte_1 deceduto in Massa, Loc. Forno, il 13.06.1944, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Marco Perfetti (c.f. – e dall'Avv. C.F._2 Email_1 Davide Cariola (c.f. – , entrambi del Foro di C.F._3 Email_2 Massa CA, ed elettivamente domiciliato in Massa, Piazza Aranci, 18, presso e nello studio dell'Avv. Davide Cariola (Studio Legale Perfetti), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma da ritenersi stesa in calce al ricorso
Ricorrente contro
Repubblica Federale di Germania (C.F. ) P.IVA_1
Resistente contumace e contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F. – P.IVA_3 FAX 010/591613 – PEC , presso i cui uffici in Viale delle Brigate Email_3 partigiane, n. 2 è per legge domiciliato
Resistente costituito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare che la Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, quale successore del Terzo Reich, è responsabile per il tramite delle proprie forze armate ed in particolare pagina 1 di 9 135. Brigata da fortezza della Wermacht stanziato sul territorio italiano a seguito della sua occupazione (Festungs - Brigade 135) comandata dal colonnello coadiuvato dal tenente Persona_2 ed dal capitano di vascello Berninghaus Max, di aver posto in essere un rastrellamento nel paese Per_3 di Forno (MS) in data 13.06.1944 con conseguente omicidio tramite fucilazione di 60 civili maschi tra cui nato a [...] l'[...] il ed ivi deceduto in data 13.06.1944, qualificabile quale Parte_1 crimine contro l'umanità anche ai sensi dell'artt. 43 D.L. 36/22 e per l'effetto condannarla a risarcire a , nella qualità di figlio ed erede di , deceduto ab intestato Parte_1 Persona_1 nell'anno 2011 e fratello convivente della vittima dell'eccidio esposto in narrativa , tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniale subiti, previa applicazione delle Tabelle liquidative dei danni elaborate dal Tribunale di Roma, nonché anche in solido, condannare il Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, quale soggetto solidalmente obbligato a farsi carico
[...] dell'adempimento di detti obblighi risarcitori, anche ai sensi dell'art.43 comma 6 DL n.36/2022 o comunque secondo quanto previsto per legge e ritenuto di giustizia, danni che si quantificano in Euro 100.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta provata o comunque determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese”.
Per parte resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: - rigettare l'azione avversaria, in quanto attinente a crediti prescritti o, comunque, infondata per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile e del nesso causale con i danni lamentati;
- nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa, nei limiti dei danni specificamente comprovati e derivati causalmente dall'evento; - in tale ultima ipotesi, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che si sarebbero potute percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ... In ogni caso con il favore delle spese”
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da , Parte_1 in qualità di figlio ed erede di , per l'uccisione del proprio zio Persona_1 Parte_1
(fratello di ), avvenuta durante le operazioni di rastrellamento nel paese di Forno, Persona_1 compreso nel Comune di Massa, il 13.06.1944 da parte della 135. Brigata da fortezza della Wermacht, stanziata sul territorio italiano a seguito della sua occupazione (Festungs – Brigade 135), comandata dal Pers colonello coaiuvato dal tenente e dal capitano di vascello Berninghaus Max. Persona_2
La domanda è stata coltivata nei confronti della Repubblica Federale di Germania per l'accertamento dell'illecito e notificata altresì alla e al Controparte_2 Controparte_1
al fine di ottenere il pagamento del risarcimento tramite accesso al Fondo istituito ex art.
[...] 43 d.l. n. 36/2022.
La Repubblica Federale di Germania è rimasta contumace.
e , nel costituirsi, hanno Controparte_2 Controparte_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_2 Repubblica Federale di Germania, assumendo che unico soggetto titolare del rapporto dedotto, dal lato passivo, sia il , successore ex lege nel debito risarcitorio Controparte_1 imputato allo Stato tedesco;
hanno altresì eccepito la prescrizione del diritto azionato.
Nel merito, hanno genericamente contestato la sussistenza dei presupposti costitutivi dell'illecito e la qualità di erede in capo al ricorrente.
Quanto alla prima questione (legittimazione passiva), gli unici soggetti destinati a subire gli effetti della presente pronuncia sono:
▪ la Repubblica Federale di Germania – nei confronti della quale va accertata la commissione del fatto illecito su cui sussiste piena giurisdizione del giudice italiano, cfr. Corte Costituzionale n. 238/2014;
▪ il ex art. 43 DL 30 aprile 2022 n. 36, conv con legge Controparte_1
29 giugno 2022 n. 79, in quanto soggetto su cui il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
Resta invece esclusa la legittimazione della (cfr sul punto Controparte_2 ordinanza Cassazione civile n. 7371/2025).
La questione dei ristori è nota ed è stata ampiamente trattata nella giurisprudenza di merito (si veda in particolare, per la sua chiarezza, sentenza Tribunale di Lecce n. 1751/2024 di cui si riportano di seguito stralci motivazionali).
Nell'immediato dopoguerra, infatti, per garantire adeguato ristoro alle vittime degli orrori perpetrati dal nazionalsocialismo, la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania hanno attuato un'iniziativa comune che si è concretizzata nella esecuzione e ratifica di due accordi conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti l'uno il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In esecuzione del detto accordo, la Repubblica federale tedesca ha versato la somma di 40 milioni di marchi allo Stato italiano volti ad indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Tale accordo prevedeva, altresì, una clausola liberatoria, sulla scorta della quale tutte le questioni oggetto del medesimo accordo si ritenevano regolate in modo definitivo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. pagina 3 di 9 Solamente nel 2004, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di insussistenza dell'immunità dello Stato estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani. Al riguardo, è stato affermato che « il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali » (Cassazione sez. un. civ., sentenza n. 5044 del 2004).
Si è ritenuto, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità.
Tale mutato orientamento giurisprudenziale ha aperto la strada a numerose sentenze di condanna, emesse nei confronti della Germania per il risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità in relazione ai danni subiti tra il 1939 ed il 1945.
Per tali pronunce emesse nel solco della sentenza n. 5044 del 2004 la Corte internazionale di giustizia, adita dalla Repubblica tedesca, ha dichiarato che l'Italia avesse violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello Stato tedesco cessassero di avere effetto. Da qui, si è posta l'esigenza per il giudice italiano di risolvere l'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni causati dai crimini di guerra, cercando comunque di bilanciare due contrapposte finalità, ossia garantire un equo ristoro alle vittime e rispettare la sovranità della Germania, onde evitare ulteriori condanne.
In tale contesto, è stato introdotto l'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, « disposizione speciale e radicale » diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che introduce criteri specifici al fine di comporre eventuali futuri contrasti di carattere internazionale.
La norma istituisce il Fondo per il ristoro delle « vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 » e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della Repubblica federale tedesca presenti sul territorio italiano. Ed invero, sotto il profilo esecutivo, l'art. 43 ha assicurato una totale protezione dell'immunità della Germania dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo a « una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore » (v. Corte costituzionale, sentenza n. 159 del 2023).
Il Fondo è destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità e le azioni da intraprendersi si focalizzano sul « danno » anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del Terzo Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al CP_3 pagina 4 di 9 Ne consegue che, se l'azione è introdotta ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022, come nel caso di specie, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo.
Detto ciò, occorre passare ed esaminare la seconda questione (prescrizione) sollevata dal
[...]
. Controparte_1
Senza voler entrare nel merito della questione della possibilità per il , in virtù CP_1 dell'espromissione ex lege con effetto liberatorio operata con l'art. 43, di proporre tutte le eccezioni (ivi inclusa la prescrizione) che avrebbe potuto opporre il debitore originario (che appare seriamente dubitabile ove si acceda condivisibilmente alla tesi per cui l'effetto liberatorio vale solo per la fase esecutiva), ebbene tale eccezione è in ogni caso da rigettare (si veda ancora, sul punto, sentenza Tribunale Lecce citata).
Costituisce, ormai, ius receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le sezioni unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che « i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale » perché si tratta di delitti che « si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità [...] dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario [...]. Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (omissis) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale » (Cassazione civile sezioni unite n. 5044 del 2004).
La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 delle preleggi del codice civile, ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
Per le stesse ragioni, l'inciso « fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione » contenuto nel 6° comma dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 non può che essere interpretato alla luce dei principi sopra esposti — ovvero ritenendo che il legislatore abbia inteso richiamare con tale inciso l'intera normativa regolatrice della prescrizione nel nostro ordinamento giuridico, compreso il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra pacificamente vigente nello Stato per effetto del richiamo operato dall'art. 10 Cost. alle consuetudini internazionali.
L'assoluta imprescrittibilità dei crimini di guerra assorbe ogni ulteriore obiezione sollevata dall'Avvocatura con riferimento al fondamento dell'eccezione per intervenuta estinzione del reato per morte del reo.
Entrando ora nel merito della domanda, il fatto illecito di cui si discorre è “storia” (le stragi perpetuate ai danni della popolazione nel territorio delle province di Massa CA nel periodo maggio
– settembre 21944 da parte delle Forze armate tedesche occupanti i prigionieri di guerra sono pacificamente crimini di guerra e contro l'umanità perché hanno portato, con disumana e spietata strategia del terrore, allo sterminio di intere popolazioni civili) e non può davvero ritenersi seriamente
pagina 5 di 9 contestato. Parimenti incontestabile è la titolarità del ricorrente ad agire per il ristoro del danno di cui di discorre.
In particolare:
▪ la prova dell'uccisione del sig. nella strage di Forno è fatto che si ricava dalla Parte_1 facile consultazioni degli elenchi (reperibili anche on line) dei caduti nella strage che furono 60:
1. , nato a [...] il [...]. 2. , nato a [...] il Controparte_4 Controparte_5 28/09/1920. 3. , nato a [...] il [...]. 4. , nato a Controparte_6 Controparte_7 Massa il 10/06/1924. 5. , nato a [...] il [...]. 6. , Controparte_8 Controparte_9 nato a [...] il [...]. 7. , nato a [...] il [...]. 8. CP_10 [...]
, nato a [...] il [...]. 9. , nato a [...] CP_11 CP_12 (Lucca) nel 1923. Bruciato nell'incendio della caserma dei carabinieri, partigiano ferito e inerme. 10. , nato a [...] nel 1925. Non legato alla resistenza. 11. Controparte_13
, nato a [...] il [...]. 12. , nato a [...] il Controparte_14 CP_15
28/02/1924. 13. , nato a [...] il [...]. Non legato alla CP_16 resistenza. 14. , nato a [...] il [...]. 15. Controparte_17 Controparte_18 nato a [...] il [...]. 16. , nato a [...] il [...]. CP_19 CP_20 17. , nato a [...] il [...]. Ferito gravemente durante il rastrellamento CP_21 del paese, muore il 14/06/1944. 18. nato a [...] il [...]. 19. Controparte_22
, nato a [...] il [...]. 20. , nato a [...] il 16 /11 Controparte_23 Controparte_24
/1926. 21. , nato a [...] il [...]. 22. , nato a Controparte_25 Controparte_26 Massa il 12/01/1921. 23. di Francesco, nato a [...] Controparte_27 l'08/11/1916. 24. , nato a [...] il [...]. Non legato alla resistenza. CP_28 25. ,nato ad [...] il [...]. 26. , CP_29 CP_30 nato a [...] il [...]. 27. , nato a [...] il [...]. 28. Controparte_31 CP_32
nato a [...] il [...]. 29. nato a [...] il [...].
[...] Controparte_33 30. nato a [...] il [...]. 31. , nato a [...] il CP_34 CP_35 02/06/1924. 32. , nato a [...] il [...]. 33. , nato a Controparte_36 Persona_5 CA (deceduto all'ospedale di CA il 17/06/1944). 34. nato a [...] il CP_37 12/05/1921. 35. , nato a [...] il [...]. CP_38 CP_39 36. , nato a [...] il [...]. 37. , nato a [...] nel 1925. Parte_2 CP_40 38. , nato a [...] nel 1925. 39. nato a [...] il CP_41 Controparte_42 19/06/1924. 40. nato a [...] il [...]. 41. Controparte_43 CP_44 nato VO AN (Lucca) il 09/12/1924. 42. , nato a [...] il Parte_3 25/06/1926. 43. , nato a [...] il [...]. 44. , nato a Controparte_45 CP_46 Massa il 19/11/1924 45. , nato a [...] il [...]. 46. , nato a Persona_6 CP_47 Massa il 12/11/1921. 47. , nata a [...] il [...]. Uccisa nel corso del CP_48 rastrellamento del paese. 48. , nato a [...] il [...]. 49. CP_49
, nato a [...] il [...]. 50. nato a [...] il Controparte_50 CP_51 18/11/1924. 51. , nato a [...] il [...]. Bruciato nell'incendio della Controparte_52 caserma dei carabinieri, partigiani ferito e inerme. 52. nato a [...] il CP_53 4/03/1924. 53. , nato a [...] nel 1924. 54. Controparte_54 Sconosciuto. 55. Sconosciuto. 56. , nato a [...] il [...]. CP_55 Maresciallo dei Carabinieri. 57. , nato a [...] nel 1921. 58. Controparte_56 CP_57
nato a [...] il [...]. 59. , nato a [...] il [...]. 60.
[...] Parte_1
, nato a [...] il [...]; CP_58
▪ il diritto ad agire in capo al ricorrente (sul punto si osserva che l'eccezione di difetto di
“legittimazione attiva” non è stata più riproposta negli scritti conclusivi dall'Avvocatura), è
pagina 6 di 9 ampiamente superate dalle produzioni documentali (vedasi in particolare dichiarazione di successione e docc. 8, 8bis, 8 ter, 8 quater) che attestano la qualità di erede (del sig. Per_1
in capo al ricorrente. Le stesse produzioni comprovano inoltre che l'eredità di
[...]
è stata devoluta al coniuge (deceduta in data 27.07.2016), Persona_1 Persona_7 al figlio oggi ricorrente , alla figlia ed al nipote Parte_1 CP_59 Per_8 per rappresentazione della madre premorta. Ciò rileva in quanto, per
[...] Parte_4 espressa richiesta di parte ricorrente (cfr. note del 5.02.2024 “In buona sostanza Parte_1
agisce per la corresponsione di 1/3 del danno da perdita del rapporto parentale
[...] patito dal proprio de cuius per l'uccisione nella strage di nazista di Forno Persona_1 del fratello avvenuta in data 13.06.1944”) la legittimazione rectius titolarità Parte_1 del diritto ad agire deve ritenersi proporzionale alla quota ereditaria di 1/3.
Quanto al danno risarcibile, parte ricorrente ha rivendicato sia un generico danno patrimoniale (non ha ancorato ad alcuna seria allegazione) sia un danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale.
A tale proposito la prima posta di danno (patrimoniale), oltre che mai compiutamente allegata, si ritiene che non sia in ogni caso coperta dal Fondo: il Fondo speciale ex art. 43 è stato istituito in continuità con il precedente Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania, che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In quella sede la Repubblica federale di Germania si impegnò a versare allo Stato italiano, a titolo di indennizzo, la somma di 40 milioni di marchi, con l'applicazione globale dei criteri seguiti per gli Accordi stipulati dalla Germania con altri Paesi sulla stessa materia. Tale indennizzo era versato, come esplicitato dall'articolo 1 dell'Accordo, «a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni». La categoria di danno indennizzabile tramite accesso al è, dunque, solo quella non patrimoniale. CP_3
Con riferimento a tale seconda categoria di danno (danno non patrimoniale), questo è certamente provato nell'an, potendosi senz'altro presumere secondo l'id quod plerumque accidit che dal rapporto Part di parentela e stretta vicinanza tra i due fratelli ( e sia derivato, per effetto della perdita, Per_1 un dolore e in senso di smarrimento profondo (ex pluribus Cassazione civile n. 13540/2023).
Parte ricorrente ha chiesto liquidarsi il danno secondo le Tabelle di Roma. Questo Tribunale ritiene di poter applicare le Tabelle di Milano, solitamente usate nel distretto, che condividono con le prime il sistema a punti e dunque sono idonee a condurre a liquidazioni altrettanto adeguate sul piano equitativo.
Tenuto conto che:
▪ aveva, alla morte del fratello (deceduto all'età di vent'anni) 18 anni;
Persona_1
▪ la convivenza tra i due fratelli, nella stessa casa familiare, può ritenersi presuntivamente provata dal fatto che nessun dei due avesse ancora formato una propria famiglia, in ragione della loro giovane età;
▪ l'intensità del rapporto era quello che mediamente lega due fratelli legati da una relazione di affetto
▪ sono rimasti in vita altri familiari appartenenti allo stesso nucleo pagina 7 di 9 si arriva alla seguente liquidazione:
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 60
IMPORTO del RISARCIMENTO € 127.350,00
Tale importo, considerata il lungo lasso di tempo trascorso dall'eccidio, deve ritenersi somma equitativamente determinata comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria (cfr. Cassazione civile n. 20889/2018: “Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse”) suscettibile di un incremento pari al 30% (sulla stessa linea Tribunale di Bologna sentenza n. 2380/2022), in ragione del tragico contesto in cui la morte è avvenuta (ricorrono, in tal senso, le
“eccezioni ragioni” che l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano richiede per superare il “cap” previsto in Tabella). L'importo del risarcimento passa così ad euro 165.555.
Occorre tuttavia tenere presente che parte ricorrente non ha agito (come pure avrebbe potuto) per ottenere singolarmente l'intero credito successorio, comune agli coeredi, ma solo per ottenere la quota proporzionale alla quota ereditaria pari ad 1/3: sul punto Cassazione civile n. 27658 “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, i crediti risarcitori del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria ai sensi degli artt. 727 e 757 c.c. Ciascun coerede può pertanto agire singolarmente per far valere l'intero credito comune o la sola quota proporzionale alla propria quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri coeredi e senza dover preventivamente identificare il numero e le quote di ciascun coerede, ferma restando la successiva ripartizione in sede di divisione ereditaria.
La quota ereditaria di spettanza del ricorrente sig. è dunque pari ad Parte_1 euro 55.185,00. Su cui vanno riconosciuto interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
pagina 8 di 9 Detta somma non può essere poi compensata, come richiesto dal convenuto, con gli CP_1 indennizzi eventualmente percepiti dal non avendo il , gravato del Parte_1 CP_1 relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il ricorrente abbia beneficiato di indennizzi, sussidi o altri emolumenti.
Le spese di lite del presente procedimento, liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 26.0000,00, importi medi per studio ed introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale) andranno poste a carico del come espressamente previsto CP_3 dal comma 2 dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (“E' a carico del il pagamento CP_3 delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo”).
p.q.m.
il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, cos provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità delle Forze Armate tedesche del Terzo Reich, cui è succeduta la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui è causa;
- liquida in favore di parte ricorrente, quale erede del sig. , fratello di Persona_1 Parte_1
ed in relazione alla propria quota ereditaria, a titolo di danno non patrimoniale subito,
[...] l'importo di euro 55.185,00 con interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;
- liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre 15%per rimborso spese generali iva e cpa nella misura e con le modalità di legge;
- ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79 e successive integrazioni, dà atto che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato costituisce titolo per l'accesso al Fondo per il Ristoro dei danni subiti dalle Vittime dei Crimini di Guerra e contro l'Umanità dalle Forze del terzo Reich.
Genova, 16/07/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 9 di 9