Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14051/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14051/2019 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti Doretta Pucci e Federico Simoni
RICORRENTE contro
, nata in [...] il [...] (CF: ), con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. Luca Zuppelli
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale, previa ogni declaratoria del caso, respinta ogni diversa domanda e pretesa avversaria, per tutti i motivi esposti in atti, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno
25.08.2006, a Tema in Ghana tra il ricorrente e la SI.ra , trascritto in Italia, nel Registro del Controparte_1
Comune di Orzinuovi, Atto n. 21, reg. atti di matrimonio, parte II serie C, anno 2013, fatto salvo ogni provvedimento ritenuto da codesto Ill.mo Tribunale a maggior interesse dei minori, alle seguenti condizioni:
1. In via principale:
➢ affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione paritaria presso la rispettiva abitazione dei genitori, disponendosi la permanenza presso ciascun genitore a settimane alterne, compatibilmente con le turnazioni lavorative del SI. ed Pt_1 in particolare, con permanenza presso lo stesso, in occasione del primo turno lavorativo;
➢ I genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli senza obbligo di versamento di assegno mantenimento, essendo i coniugi in grado di provvedere alle proprie esigenze;
➢ I genitori si faranno carico della rispettiva quota di mutuo dell'immobile di proprietà di entrambi sito in Orzinuovi
(BS), via Vecchia n. 85 / F;
➢ Il SI. sarà esonerato dall'obbligo di versare assegno di mantenimento sia per i figli che per la moglie, non Pt_1
essendovene, con la collocazione paritaria dei minori, i presupposti di Legge;
➢ I coniugi continueranno a percepire da INPS gli assegni di accompagnamento che percepiscono per i minori. La SI.ra percepirà l'assegno spettante al figlio il SI. percepirà quello spettante la figlia CP_1 Persona_1 Pt_1 [...]
Persona_2
➢ Spese straordinarie divise al 50% tra i coniugi, come da protocollo del Tribunale di Brescia;
➢ Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di Legge;
2. In via Subordinata:
➢ Nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse opportuna la permanenza paritaria dei minori con entrambi i genitori, affidamento dei figli minori, e congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre, nella casa famigliare, situata in via Vecchia n. 85/F Orzinuovi (BS);
➢ Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori con un assegno di euro 200,00 mensili ciascuno o nella somma che
l'Ill.mo Tirbunale adito riterrà congrua;
➢ I coniugi si faranno rispettivamente carico della propria quota della rata del mutuo per l'immobile di via Orzinuovi, pari ad euro 260,00 mensili ciascuno;
➢ I coniugi divideranno gli assegni di accompagnamento che percepiscono per i minori. La SI.ra percepirà l'assegno CP_1
spettante al figlio il SI. percepirà quello spettante la figlia Persona_1 Pt_1 Persona_2
➢ il SI. sarà esonerato dall'obbligo di versare assegno di mantenimento in favore della moglie, non essendovene, Pt_1
stante la piena capacità contributiva dei coniugi, i presupposti di Legge;
➢ Il padre potrà tenere presso di sé i figli con pernottamento a week end alternati, dal sabato alla domenica. Potrà, inoltre, tenere con sé i bambini 2 pomeriggi a settimana, da concordare in base alle turnazioni lavorative del SI. Pt_1
➢ Durante le festività, le presenze dei figli presso ciascun genitore saranno alternate di anno in anno;
➢ Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà tenere presso di sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi, concordando gli eventuali viaggi all'estero con l'altro coniuge;
➢ Spese straordinarie divise al 50% tra i coniugi, come da protocollo del Tribunale di Brescia;
➢ Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge” Per parte resistente: “In via principale:
• affido condiviso dei figli con collocazione degli stessi presso la madre nella abitazione familiare sita in Orzinuovi via
Vecchia n.85/F con diritto di abitazione della stessa a favore della SI.ra nonché che venga stabilito che gli stessi CP_1 abbiano residenza presso la resistente nell'indirizzo della casa familiare attribuita alla stessa;
• vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, determinando in favore della madre la quotidianità del rapporto e in favore del padre tempi certi, con obbligo per di ricevere e tenere i figli secondo quanto sarà ritenuto opportuno;
• venga comunque stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo che per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere secondo i tempi di permanenza dei figli presso di lui;
• la casa coniugale venga assegnata alla resistente;
• vengano poste a carico del SI. spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50%; Pt_1
• gli assegni di accompagnamento erogati dall'INPS a favore di e di siano percepiti esclusivamente Persona_1 Per_2 dalla SI.ra CP_1
• il padre contribuirà per il mantenimento dei figli con la somma di € 400,00 cada uno salvo rivalutazione ISTAT;
• il padre continuerà a versare le rate del mutuo dell'immobile;
• con vittoria di spese compensi di lite ed accessori.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.10.2019 dopo aver premesso che in data 25.08.2006 Parte_1 in Ghana aveva contratto matrimonio con (trascritto in Italia, nel Registro del Controparte_1
Comune di Orzinuovi, Atto n. 21, reg. atti di matrimonio, parte II, serie C, anno 2013), che dall'unione erano nati i figli (17.10.2005) e (01.09.2007), e che con decreto di Persona_2 Persona_1 omologazione n. 7013/2017 del 24.07.2017 il Tribunale di Brescia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio, non essendoci alcuna possibilità o volontà di ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Chiedeva, altresì, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento alternato e mantenimento diretto, oltre prevedersi che i coniugi sostenessero le spese straordinarie e la rata del mutuo per la casa familiare al 50% ciascuno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2020, si costituiva in giudizio
[...] la quale, nulla opponendo alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedeva CP_1 confermarsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento presso la casa familiare, che ella chiedeva venisse assegnata a sé, e stabilirsi l'obbligo per il ricorrente di versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e al pagamento dell'intero mutuo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 01.07.2020 entrambe le parti si riportavano alle richieste dei rispettivi atti introduttivi;
il Giudice, con ordinanza del 27.07.2020, sciogliendo la riserva confermava i provvedimenti di cui alla separazione in punto di affido, collocamento e frequentazione dei minori e assegnazione della casa familiare e disponeva che il padre contribuisse al mantenimento dei minori mediante versamento della somma di euro 200,00 al mese ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie. La causa veniva, quindi, rimessa al Giudice istruttore.
Costituitesi le parti, il Giudice, lette le note scritte per l'udienza cartolare del 04.02.2021, concedeva i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 186 co. 6 c.p.c. e le note per l'udienza cartolare del 28.09.2021, il Giudice con ordinanza del 27.10.2021, ritenuti inammissibili i mezzi istruttori e la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Le parti depositavano note scritte di trattazione per l'udienza del 27.04.2023 con cui insistevano per l'accoglimento delle rispettive richieste. Il Giudice con decreto del 02.05.2023, ritenendo necessario acquisire la relazione dei Servizi Sociali indicata nelle proprie note dalla ricorrente, ne autorizzava il deposito e invitava, altresì, il ricorrente al rispetto delle condizioni di separazione. con successiva ordinanza del 28.11.2023 il giudice conferiva incarico al Servizio Tutela Minori di
Orzinuovi affinché effettuasse un'attività di monitoraggio del nucleo famigliare, con particolare riguardo allo stato di salute psicofisico di e , finalizzata a comprendere le cause del disagio Per_2 Persona_1 dagli stessi manifestato nei confronti della figura paterna.
I servizi sociali incaricati procedevano al deposito della relazione in data 20.03.2024, nella quale riferivano che era stato impossibile incontrare i due minori a causa delle assenze dovute ai ripetuti ricoveri ed interventi ospedalieri per la cura della malattia di cui sono entrambi affetti sin dalla nascita. Alla successiva udienza del 21.03.2024 il Giudice disponeva, pertanto, la prosecuzione dell'incarico e dell'attività di monitoraggio.
Le risultanze del monitoraggio venivano rese note con deposito di due relazioni in data 17.4.2024 e in data 11.6.2024.
Successivamente il Giudice, lette le note per l'udienza cartolare dell'11.06.2024, con ordinanza del
14.06.2024 tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
La domanda di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce delle deduzioni di entrambe le parti, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Orzinuovi di procedere alla trascrizione della sentenza.
Con riferimento all'affidamento dei figli, stante il raggiungimento della maggiore età di Persona_2 occorre decidere soltanto sul regime di affido per , oggi diciassettenne. Persona_1 Non vi sono ragioni per derogare all'ordinario regime di affido condiviso, essendo le parti d'accordo e non essendo mai stato in contestazione tale profilo.
Controverso invece è il collocamento del minore e il correlato obbligo di contribuzione economica.
Si noti che entrambi i figli sono affetti sin dalla nascita da drepanocitosi omozigote, una grave forma di anemia ereditaria cronica, caratterizzata da episodi vaso occlusivi e predisposizione ad infezioni anche gravi. Tale circostanza all'evidenza richiede un impegno significativo nella cura e nell'assistenza della prole.
Orbene, il ricorrente chiede che i figli (il figlio) vengano collocati in modo paritetico, alternando le settimane dalla mamma e dal papà. In ragione di ciò, chiede che non venga posto a suo carico alcun contributo al mantenimento, provvedendo i genitori in via diretta.
A sostegno della sua richiesta, rappresenta di essere il genitore di riferimento, giacché si è sempre occupato dei figli, accompagnandoli all'ospedale di NZ (ove sono in cura) e provvedendo a loro in modo costante, anche grazie alla possibilità di parlare la lingua italiana e al suo buon inserimento nella società. La madre invece, a suo dire, non potrebbe fare altrettanto, perché non automunita e incapace di parlare e capire la lingua italiana.
La resistente ha contestato le avverse deduzioni, rilevando come il ricorrente in più occasioni si sia reso irreperibile, anche quando era necessario mettersi in contatto per questioni di estrema urgenza, legate alle condizioni di salute dei figli. Ella ha altresì riferito che il ricorrente è sempre stato un uomo despota, prevaricante e poco incline a riconoscere il suo ruolo di madre e di moglie, e che costui non ha regolarmente contribuito al mantenimento per la prole dopo la sentenza di separazione.
Ciò posto, sul tema del collocamento ha fornito risposte esaurienti il monitoraggio dei Servizi Sociali.
Di seguito si riportano i punti salienti: “Circa la relazione con i genitori descrive un rapporto positivo con la madre, la quale l'avrebbe a suo parere sempre difesa e curata. Riferisce di aver in passato provato rabbia, in quanto non riusciva a comprendere le motivazioni che la tenevano legata al padre, ma di aver oggi compreso e di sentirsi serena relativamente a questo tema. Rispetto al padre racconta di essere molto arrabbiata con lui riportando situazioni ed episodi nei quali riferisce di aver avuto paura. In particolare, racconta di una mattina nella quale il padre, in un parcheggio e alla presenza di lei e
dopo aver consegnato i propri occhiali alla ragazza, tremante si sarebbe avvicinato alla portiera della madre e Persona_1
l'avrebbe aggredita picchiandola. Avrebbe poi smesso spaventato dalla possibilità di essere scoperto per le urla di spavento dei due minori. si commuove ricordando tale situazione e rivivendo la paura e verbalizzando: “pensavo che la Per_2 ammazzasse” […] Circa la relazione con i genitori, descrive una relazione molto positiva con la madre la quale si sarebbe sempre presa cura dei figli, anche talvolta soffrendo o sacrificandosi. La stessa viene descritta da come una Persona_1 persona che “si accontenta di quello che ha”. Rispetto al padre descrive un rapporto freddo e, come con fatica emotiva Per_2 ricorda l'episodio del parcheggio. Riferisce di essersi sentito in colpa, ma di aver capito nel tempo che il bambino piccolo che era allora, non avrebbe potuto reagire diversamente rispetto a quanto fatto. Racconta di essersi chiesto più volte le motivazioni legate ai comportamenti aggressivi del padre e di aver sofferto in passato dinnanzi alle scene di amici con i loro padri, definendosi “sfortunato”.
I Servizi concludevano così: “entrambi i ragazzi hanno raccontato di non aver più incontrato il padre, tranne nell'occasione di consegna di alcuni documenti. Hanno riferito di essere intenzionati a mantenere tale distacco in quanto trarrebbero beneficio da questa situazione. In particolare, ha dichiarato di desiderare che il padre non si faccia Per_2 vivo né con lei, né con i fratelli e che non venga a sapere il suo stato di salute, dato che proverebbe a contattarla per chiedere informazioni. nonostante abbia provato a suo dire a mettersi nei panni del padre e riconosca che lo stesso abbia Persona_1 provato a ricercare un riavvicinamento dei figli, ha confermato di non volerlo incontrare, in quanto non riuscirebbe a perdonarlo sia per quanto accaduto, sia rispetto all'atteggiamento di negazione dei fatti adottato dal padre”.
Da quanto riportato emerge che i ragazzi abbiano vissuto con malessere il rapporto madre-padre, divenendo nel tempo consci di una dinamica relazionale sbagliata esistente tra i due. Tant'è che, giunti quasi alla maggiore età entrambi, preferiscono mantenere una distanza dalla figura paterna, delle cui violenze nei confronti della madre sono stati loro malgrado testimoni.
Alla luce di quanto esposto, non può che giungersi alla previsione di un collocamento prevalente dalla mamma, con incontri liberi con il padre, stante l'età della prole.
In ordine al contributo al mantenimento che graverà sul ricorrente, si rappresenta che ciascun genitore ha il diritto-dovere, costituzionalmente sancito ( art. 30 Cost.), di mantenere i figli, oltre che di istruirli ed educarli. Per il loro mantenimento, la norma primaria di riferimento ( art. 316 bis c.c.) stabilisce che l'adempimento degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli è in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. In costanza di unione tra i genitori, il mantenimento dei figli non è sottoposto a regole stringenti bensì rimesso alle possibilità economiche dei genitori. In caso di separazione, il giudice realizza il principio di proporzionalità ( art. 337 ter c.4 c.c.) stabilendo il pagamento di un assegno periodico che rappresenta la modalità principale di adempiere gli obblighi economici connessi alla cura, all'istruzione ed educazione dei figli da parte del genitore non convivente. L'art. 337 ter c.4 c.c. indica i parametri di cui tenere conto nella determinazione dell'ammontare del contributo economico per la prole: le attuali esigenze di vita del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Essendo questi i criteri per la determinazione del contributo al mantenimento, si ritiene congruo prevedere a carico del padre un mantenimento di € 300 per ciascun figlio.
A tal riguardo, è importante rilevare che il Tribunale non può stabilire alcunché con riferimento alle indennità di accompagnamento dei minori, di cui sono entrambi percettori, trattandosi di un sussidio statale indipendente da valutazioni di carattere giurisdizionale. Lo ha affermato proprio la Cassazione in una recente sentenza: “ l'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivante dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia” (Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10423 del 19/04/2023).
Senonché, non potendo costituire una posta attiva nella valutazione delle rispettive condizioni economiche, il Tribunale può limitarsi a prendere atto di tali erogazioni senza tenerne conto ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dovuto.
Queste le situazioni economiche delle parti.
Il ricorrente risulta assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta CP_2
con la qualifica di operaio di 3° livello, con una retribuzione di circa 1.900,00 euro al mese;
paga
[...] un canone di locazione mensile pari ad € 250, ha attivi due finanziamenti (documentati), per i quali deve pagare una rata mensile di € 100 in scadenza nel 2027 e una rata mensile di € 40 in scadenza nel 2026; e infine, sostiene interamente la rata del mutuo della casa coniugale assegnata alla resistente per € 520 mensile.
La resistente, invece, non ha un'occupazione e conta solo sul sostegno economico del coniuge e sull'indennità di accompagnamento di . Persona_1
Evidente è quindi la disparità economica sussistente tra le parti.
Con riferimento al pagamento del mutuo, si osserva che il ricorrente ha chiesto che di questa si faccia carico anche la resistente al 50%, mentre la resistente ha chiesto che l'onere continui a gravare sul ricorrente.
Orbene, trattandosi di una questione che non rientra tra quelle tipiche che trovano soluzione nei giudizi di separazione e divorzio, occorre rifarsi all'assetto negoziale che le parti avevano concordato in sede di separazione consensuale. L'accordo prevedeva espressamente che “il padre si farà altresì carico della rata integrale del mutuo pari ad euro 520 mensili, comprendendo euro 260 che vengono corrisposti in luogo di assegno per il mantenimento per la moglie”.
In altre parole, le parti avevano deciso che il signor anziché pagare metà della rata del mutuo e Pt_1
l'assegno di mantenimento per il coniuge, avrebbe pagato integralmente la rata del mutuo. La clausola in questione, a ben vedere, dà una veste diversa all'assegno di mantenimento, ma non per questo lo esclude, anzi lo riconosce implicitamente. Senonché, non essendo stata formulata dalla resistente alcuna domanda di corresponsione dell'assegno divorzile (che sostituisce l'assegno di mantenimento separativo, pur in presenza di differenti presupposti),
l'interpretazione della volontà negoziale delle parti conduce a ritenere che, venuto meno l'interesse al mantenimento per il coniuge, venga meno anche l'obbligo del ricorrente di sostenere per intero la rata del mutuo della casa coniugale.
Concludendo, il mantenimento di € 300 per ciascun figlio tiene conto, in primo luogo, della disparità economica e del collocamento prevalente dei figli dalla madre, ed in secondo luogo, del contributo che anche la resistente dovrà dare per il pagamento della rata del mutuo.
In ragione della soccombenza parziale reciproca, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Orzinuovi (Bs) di procedere alla relativa annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 21, parte II, serie C, anno 2013);
- affida ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre nella casa familiare;
Persona_1
-assegna la casa familiare a che vi abiterà con i figli fino all'indipendenza economica Controparte_1 degli stessi;
- pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 la somma mensile di € 300, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
- prende atto che le parti sono percettori delle indennità di accompagnamento dei figli;
- dispone che a far data dalla comunicazione della presente sentenza, la verserà la Controparte_1 sua quota del 50% del mutuo della casa coniugale;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Gustavo Nanni