Art. 3.
L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesso con l' art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 , e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947 , e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, a 127, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 luglio 1949, a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a lire 21.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.
L'assegno temporaneo di contingenza a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o della ex Cassa sovvenzioni, concesso con l' art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 , e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947 , e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, a 127, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 luglio 1949, a lire 24.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a lire 21.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.