TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 173-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione prima in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Leone Giudice
Dott. Bruno Malagoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 173-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale promossa in proprio da:
(p. iva: ) con sede in Cagliari, via Salaris n. Controparte_1 P.IVA_1
17/D, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Claudio Sanna, che lA rappresenta e difende, in virtù della procura speciale allegata al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2025, , in persona del liquidatore Controparte_2
e legale rappresentante, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio.
2. All'udienza all'uopo fissata, in data27.10.2025, il ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e all'esito il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservendosi di riferire al Collegio.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
3.1. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a € 85.855,68.
3.2. Sotto il profilo soggettivo, la società ricorrente, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto “installazione impianti di illuminazione pubblica, cabine di trasformazione, linee di media e bassa tensione, impianti elettrici civili, industriali […]”.
3.3. Sempre sotto il versante soggettivo, Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la società ricorrente ha documentato la sussistenza dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
segnatamente, dalla lettura dei bilanci, allegati al ricorso, si evince che ha conseguito un attivo patrimoniale pari a €
4.352.173,00 nel 2022, ad € 2.866.707,00 nel 2023 e ad € 1.992.347, nel 2024.
3.4. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione.
Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, “ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(Cass. 21834/2009).
L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.
Nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza, considerato che, come risulta dall'ultimo bilancio, relativo all'esercizio 2024, la società ricorrente non dispone di un attivo realizzabile (patrimonio) sufficiente a soddisfare le passività: è gravata da passività per un ammontare pari a
€ 2.824.771,00 a fronte di un attivo di € 1.992.347,00.
Emerge quindi con certezza che la non dispone di un patrimonio da Controparte_2 liquidare sufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori sociali, come, d'altronde, ha dedotto la stessa società nel ricorso, in cui ha rappresentato che “gli elementi attivi del patrimonio sociale della non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei CP_1 creditori sociali”.
4. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p. Controparte_1 iva: con sede in Cagliari, via Salaris n. 17/D; P.IVA_1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Per_1
, con studio in Cagliari;
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 9.3.2026, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 11 novembre 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione prima in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Leone Giudice
Dott. Bruno Malagoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 173-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale promossa in proprio da:
(p. iva: ) con sede in Cagliari, via Salaris n. Controparte_1 P.IVA_1
17/D, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Claudio Sanna, che lA rappresenta e difende, in virtù della procura speciale allegata al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.08.2025, , in persona del liquidatore Controparte_2
e legale rappresentante, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio.
2. All'udienza all'uopo fissata, in data27.10.2025, il ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e all'esito il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservendosi di riferire al Collegio.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
3.1. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a € 85.855,68.
3.2. Sotto il profilo soggettivo, la società ricorrente, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto “installazione impianti di illuminazione pubblica, cabine di trasformazione, linee di media e bassa tensione, impianti elettrici civili, industriali […]”.
3.3. Sempre sotto il versante soggettivo, Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la società ricorrente ha documentato la sussistenza dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
segnatamente, dalla lettura dei bilanci, allegati al ricorso, si evince che ha conseguito un attivo patrimoniale pari a €
4.352.173,00 nel 2022, ad € 2.866.707,00 nel 2023 e ad € 1.992.347, nel 2024.
3.4. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione.
Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, “ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”
(Cass. 21834/2009).
L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.
Nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza, considerato che, come risulta dall'ultimo bilancio, relativo all'esercizio 2024, la società ricorrente non dispone di un attivo realizzabile (patrimonio) sufficiente a soddisfare le passività: è gravata da passività per un ammontare pari a
€ 2.824.771,00 a fronte di un attivo di € 1.992.347,00.
Emerge quindi con certezza che la non dispone di un patrimonio da Controparte_2 liquidare sufficiente a garantire il soddisfacimento dei creditori sociali, come, d'altronde, ha dedotto la stessa società nel ricorso, in cui ha rappresentato che “gli elementi attivi del patrimonio sociale della non consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei CP_1 creditori sociali”.
4. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p. Controparte_1 iva: con sede in Cagliari, via Salaris n. 17/D; P.IVA_1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Per_1
, con studio in Cagliari;
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 9.3.2026, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 11 novembre 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona