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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/11/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3547 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3547 /2025, avente ad oggetto “Interdizione (COLLEGIO) ” promossa da:
nata il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1
OR (SA) al IC MU n. 2 c.f. , C.F._1
nato il [...] a [...] e residente in [...]in Malko Parte_2
Tarnovo complesso Iztok n. 25, entrata 1, piano 2, appartamento 4 provincia di Burgas c.f.
nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...] Parte_3
Zh.K. Izgrev n. 042 c.f. ; P.IVA_2
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]
Zh.K. Izgrev n. 042 c.f. P.IVA_3
nonché
nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]al rione Parte_5
Studenteski n. 16 c.f. , P.IVA_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. STRIANESE CATERINA e presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
nei confronti di
(C.F. ) Parte_6 C.F._2
interdicenda;
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ritualmente depositato in data 07/10/2025 parti istanti (rispettivamente madre, padre, nonni materni e fratello) hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di
[...]
, in quanto affetta da grave patologia neuropsichica (“grave disabilità Parte_6 cognitiva, disabilità motoria, deficit relazionale, idrocefalo postemorragico in grave pretermine ed in terapia farmacologica abilitativa” nonché “ ”) determinanti l'evidente CP_1 impossibilità di provvedere ai propri interessi e di necessità di cure e assistenza continue.
Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 473 bis n. 53 c.p.c., nominando l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione.
Espletato l'esame personale dell'interdicenda ai sensi dell'art. 473bis n. 54 c.p.c. ed acquisita documentazione amministrativa e sanitaria, all'esito le parti hanno rassegnato le conclusioni ed il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio, senza assegnare i termini di legge, in ragione della rinuncia delle parti.
Come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.
Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso.
Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 473 bis n. 55 c.p.c.).
Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419
c.c. ed art. 473 bis n. 54 c.p.c.).
Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità.
A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato.
A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata.
La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione.
L'intervento statale, nella sfera intima e personale dell'adulto incapace, deve essere ridotto al minimo necessario e indispensabile, dovendo sempre essere preservata la dignità della persona, anche in presenza di patologie che incidono notevolmente sulla salute psichica dell'infermo.
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stilata a New York il 13 dicembre 2006,
e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 18 del 2009, all'art. 12, chiaramente statuisce, che: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica (...) siano scevre da ogni (...) influenza indebita, e che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona”.
Ebbene, il criterio di proporzionalità della misura è, dunque, il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci. Ciò detto in premessa, nel caso in esame, la domanda di interdizione deve essere necessariamente accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
Va infatti evidenziato che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131).
Va peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3, l. 9 gennaio
2004, n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento: Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838;
Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557;
Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421).
Sul punto la Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-
2014). Venendo al caso in esame, l'interdicenda – peraltro maggiorenne già alla data di iscrizione del ricorso, come accertato in udienza – all'esame del Giudice istruttore, non ha fornito risposta alcuna alle domande formulatele, peraltro emettendo dei suoi del tutto incomprensibili ed incongrui con le domande postele.
D'altronde, la stessa è venuta in udienza, accompagnata dalla madre, giacché del tutto incapace di deambulare autonomamente.
L'esame personale del soggetto interdicendo, ex art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante perché più rispondente allo scopo di cui alla procedura, pur avendo – nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice – solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo (Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206); nondimeno, il giudice deve tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989).
Promosso, infatti, il giudizio per l'interdizione, al Tribunale compete di valutare quale sia l'effettiva condizione della persona di cui si ipotizza l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sempre previo esame di questa, e di individuare poi lo strumento concreto di tutela più opportuno (in termini, App. Firenze, Sez. I, 28 settembre 2007, n. 343).
Alle risultanze dell'esame si aggiungono gli elementi rinvenibili dalla documentazione medica allegata: verbale di commissione medica INPS, attestante la patologia sopra descritta, nonché lo stato di invalido con necessità di assistenza continua e con diritto all'accompagnamento.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano senza alcun dubbio i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n.
18322), soprattutto alla luce delle patologie particolarmente gravi emerse.
Nel caso di specie quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di intendere e di volere, e giacché la parte non appare in grado di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri in ragione delle proprie patologie, con conseguente incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi (cfr. Trib. Modena, 9 settembre 2002). Non risulta infatti possibile tutelare il soggetto con una misura di protezione meno invasiva, dato che l'interdicenda non manifesta, neanche in via residua, alcuna capacità di intendere e di volere né all'attualità né in prospettiva futura.
Tenuto conto della dichiarata volontà della madre che, peraltro, si occupa in via esclusiva della figlia, occorre nominarla Tutrice, all'uopo conferendole i poteri ex lege previsti e con ogni più ampia riserva del Giudice Tutelare, avuto riguardo alle proprie specifiche attribuzioni.
La presente sentenza va trasmessa a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att. c.c.), al Giudice Tutelare, per quanto di propria compentenza.
Ai sensi dell'art. 423 c.c., inoltre, va disposta la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Va conclusivamente ricordato che sulle pronunce di interdizione e di inabilitazione si forma un giudicato sui generis, in quanto esse, siccome grandemente limitative della capacità di agire, costituiscono un'eccezione alla regola della pienezza dell'esercizio dei propri diritti da parte di ciascun individuo e devono necessariamente correlarsi ad un'infermità mentale che non soltanto sia abituale, ma soprattutto persistente nel tempo. Ne consegue che la pronuncia costitutiva che dichiara un soggetto interdetto o inabilitato è indissolubilmente correlata alla persistenza di tale infermità, tanto da essere qualificata come resa allo stato degli atti (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1770).
Le spese processuali possono essere compensate, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia l'interdizione di nata a [...] Parte_6
(BULGARIA) il 10/09/2006;
• nomina tutore dell'interdicenda la madre, nata il Parte_1
05/07/1979 in Bulgaria e residente in [...] al IC MU n. 2; • ordina annotarsi la presente sentenza ex artt. 423 c.c. e 49, lett. e), D.P.R. n. 396 del
2000(Ordinamento dello Stato Civile);
• ordina trasmettersi copia della sentenza al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria;
• compensa le spese processuali;
Ex art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del
Garante per la Protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ENRICA DE SIRE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3547 /2025, avente ad oggetto “Interdizione (COLLEGIO) ” promossa da:
nata il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1
OR (SA) al IC MU n. 2 c.f. , C.F._1
nato il [...] a [...] e residente in [...]in Malko Parte_2
Tarnovo complesso Iztok n. 25, entrata 1, piano 2, appartamento 4 provincia di Burgas c.f.
nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...] Parte_3
Zh.K. Izgrev n. 042 c.f. ; P.IVA_2
nata il [...] in [...] ed ivi residente in [...]
Zh.K. Izgrev n. 042 c.f. P.IVA_3
nonché
nato il [...] in [...] ed ivi residente in [...]al rione Parte_5
Studenteski n. 16 c.f. , P.IVA_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. STRIANESE CATERINA e presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
nei confronti di
(C.F. ) Parte_6 C.F._2
interdicenda;
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ritualmente depositato in data 07/10/2025 parti istanti (rispettivamente madre, padre, nonni materni e fratello) hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di
[...]
, in quanto affetta da grave patologia neuropsichica (“grave disabilità Parte_6 cognitiva, disabilità motoria, deficit relazionale, idrocefalo postemorragico in grave pretermine ed in terapia farmacologica abilitativa” nonché “ ”) determinanti l'evidente CP_1 impossibilità di provvedere ai propri interessi e di necessità di cure e assistenza continue.
Il Presidente del Tribunale ha emesso i provvedimenti ex art. 473 bis n. 53 c.p.c., nominando l'istruttore e fissando l'udienza di comparizione.
Espletato l'esame personale dell'interdicenda ai sensi dell'art. 473bis n. 54 c.p.c. ed acquisita documentazione amministrativa e sanitaria, all'esito le parti hanno rassegnato le conclusioni ed il Giudice istruttore ha riservato la causa alla decisione del Collegio, senza assegnare i termini di legge, in ragione della rinuncia delle parti.
Come è noto, il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato.
Detto procedimento presenta delle peculiarità determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici e dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, che si rispecchiano nella posizione e nelle facoltà dei soggetti legittimati a presentare il ricorso.
Questi ultimi, infatti, esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), e possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 473 bis n. 55 c.p.c.).
Rendono particolare tale procedimento anche gli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419
c.c. ed art. 473 bis n. 54 c.p.c.).
Al di là di tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, il procedimento per interdizione si configura come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità.
A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare fino a dove possibile la capacità di agire del tutelato.
A seguito della riforma del 2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata.
La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione.
L'intervento statale, nella sfera intima e personale dell'adulto incapace, deve essere ridotto al minimo necessario e indispensabile, dovendo sempre essere preservata la dignità della persona, anche in presenza di patologie che incidono notevolmente sulla salute psichica dell'infermo.
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, stilata a New York il 13 dicembre 2006,
e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge n. 18 del 2009, all'art. 12, chiaramente statuisce, che: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica (...) siano scevre da ogni (...) influenza indebita, e che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona”.
Ebbene, il criterio di proporzionalità della misura è, dunque, il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci. Ciò detto in premessa, nel caso in esame, la domanda di interdizione deve essere necessariamente accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.
Va infatti evidenziato che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131).
Va peraltro aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3, l. 9 gennaio
2004, n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento solo eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento: Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838;
Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma, Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557;
Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421).
Sul punto la Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito Trib. Milano Sez. IX, 03-11-
2014). Venendo al caso in esame, l'interdicenda – peraltro maggiorenne già alla data di iscrizione del ricorso, come accertato in udienza – all'esame del Giudice istruttore, non ha fornito risposta alcuna alle domande formulatele, peraltro emettendo dei suoi del tutto incomprensibili ed incongrui con le domande postele.
D'altronde, la stessa è venuta in udienza, accompagnata dalla madre, giacché del tutto incapace di deambulare autonomamente.
L'esame personale del soggetto interdicendo, ex art. 419 c.c., costituisce il mezzo di prova più importante perché più rispondente allo scopo di cui alla procedura, pur avendo – nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice – solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo (Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 1984, n. 1206); nondimeno, il giudice deve tener conto di ogni materiale probatorio raccolto in corso di causa al fine di valutare con piena cognizione di causa e con esaustiva aderenza alla realtà la fattispecie sottoposta al suo esame (in termini, Trib. Perugia, 25 luglio 1989).
Promosso, infatti, il giudizio per l'interdizione, al Tribunale compete di valutare quale sia l'effettiva condizione della persona di cui si ipotizza l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, sempre previo esame di questa, e di individuare poi lo strumento concreto di tutela più opportuno (in termini, App. Firenze, Sez. I, 28 settembre 2007, n. 343).
Alle risultanze dell'esame si aggiungono gli elementi rinvenibili dalla documentazione medica allegata: verbale di commissione medica INPS, attestante la patologia sopra descritta, nonché lo stato di invalido con necessità di assistenza continua e con diritto all'accompagnamento.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che sussistano senza alcun dubbio i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto 2007, n.
18322), soprattutto alla luce delle patologie particolarmente gravi emerse.
Nel caso di specie quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di intendere e di volere, e giacché la parte non appare in grado di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri in ragione delle proprie patologie, con conseguente incapacità assoluta di provvedere ai propri interessi (cfr. Trib. Modena, 9 settembre 2002). Non risulta infatti possibile tutelare il soggetto con una misura di protezione meno invasiva, dato che l'interdicenda non manifesta, neanche in via residua, alcuna capacità di intendere e di volere né all'attualità né in prospettiva futura.
Tenuto conto della dichiarata volontà della madre che, peraltro, si occupa in via esclusiva della figlia, occorre nominarla Tutrice, all'uopo conferendole i poteri ex lege previsti e con ogni più ampia riserva del Giudice Tutelare, avuto riguardo alle proprie specifiche attribuzioni.
La presente sentenza va trasmessa a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att. c.c.), al Giudice Tutelare, per quanto di propria compentenza.
Ai sensi dell'art. 423 c.c., inoltre, va disposta la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Va conclusivamente ricordato che sulle pronunce di interdizione e di inabilitazione si forma un giudicato sui generis, in quanto esse, siccome grandemente limitative della capacità di agire, costituiscono un'eccezione alla regola della pienezza dell'esercizio dei propri diritti da parte di ciascun individuo e devono necessariamente correlarsi ad un'infermità mentale che non soltanto sia abituale, ma soprattutto persistente nel tempo. Ne consegue che la pronuncia costitutiva che dichiara un soggetto interdetto o inabilitato è indissolubilmente correlata alla persistenza di tale infermità, tanto da essere qualificata come resa allo stato degli atti (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1770).
Le spese processuali possono essere compensate, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia l'interdizione di nata a [...] Parte_6
(BULGARIA) il 10/09/2006;
• nomina tutore dell'interdicenda la madre, nata il Parte_1
05/07/1979 in Bulgaria e residente in [...] al IC MU n. 2; • ordina annotarsi la presente sentenza ex artt. 423 c.c. e 49, lett. e), D.P.R. n. 396 del
2000(Ordinamento dello Stato Civile);
• ordina trasmettersi copia della sentenza al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria;
• compensa le spese processuali;
Ex art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del
Garante per la Protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ENRICA DE SIRE