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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26/21/2022
a seguito di trattazione scritta e art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4159/2022 r.g. tra
, con il patrocinio degli Avv.ti Claudio Zaza, Tiziana Congi, Parte_1
Damiano Dell'Ali, ricorrente
e
, Controparte_1 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera attraverso il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e la condanna alle differenze retributive maturate.
Fatto e diritto
1. La ricorrente allega e documenta di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dal 1.9.1998 con la qualifica professionale di collaboratore Controparte_2 scolastico;
che successivamente, a far data dal 1.9.2010, ha ottenuto il passaggio alla posizione di assistente amministrativo;
che attualmente presta servizio presso l'Istituto Scolastico Publio Elio
Adriano di Tivoli (RM). Allega altresì di aver precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato, presso varie scuole statali fin dall'anno scolastico 1992/1993; che, su istanza della ricorrente, il Dirigente scolastico dell'Istituto dove la stessa prestava servizio ha provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera, non riconoscendo interamente il servizio prestato come collaboratrice scolastica né il periodo svolto come assistente amministrativo a tempo determinato. 2. La ricorrente documenta che al momento della nomina in ruolo nel profilo di Assistente
Amministrativo (1.9.2010), parte ricorrente aveva già maturato 14 anni, 8 mesi e 23 giorni di servizio presso la scuola pubblica (di cui 2 anni, 8 mesi e 23 giorni a tempo determinato e 12 anni di ruolo – cfr. pag. 3 decreto ricostruzione della carriera del 21.3.2015). Lamenta, tuttavia, che al momento dell'immissione in ruolo come assistente amministrativo, tale anzianità, così come quella relativa al servizio solto come assistente amministrativo a tempo determinato, non le è stata riconosciuta integralmente.
3. La ricorrente ha pertanto chiesto accertarsi, ai fini giuridici ed economici, il suo diritto al computo integrale dell'anzianità maturata ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente condanna dell'Amministrazione a collocarla al livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata, e con condanna al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli scatti stipendiali maturati in base a tale ricostruzione.
4. Il convenuto, pur ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
5. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
6. La ricorrente lamenta che gli anni di servizio prestato a tempo determinato ed indeterminato, svolti in qualità di Collaboratore Scolastico ed Assistente Amministrativo (dal 1992/93 al 2009/2010), sono stati riconosciuti con il meccanismo della temporizzazione previsto dal comma 3 art. 3 del D.P.R. 27/81 e art. 6 D.P.R. 345/83.
7. La domanda è fondata, in virtù della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione. Tale clausola impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass.
6.4.2017, n. 8945).
8. Più nel dettaglio, la normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi
– per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto. 9. L'interpretazione di tale clausola offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene in modo ormai consolidato il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, quale è nel comparto scuola il servizio non di ruolo. La clausola può infatti essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, imponendogli ove necessario la disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 ), per richiedere da parte del lavoratore a tempo determinato Persona_1
l'applicazione di una condizione di impiego più favorevole riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit., punto 42), quali le maggiorazioni retributive derivanti dall'anzianità di servizio del lavoratore, spettanti quindi anche ai lavoratori a termine a meno che sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata). Tali ragioni oggettive non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
10. Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata
(Cass. 22558/2016, 23868/2016, 8945/2017) in base alla quale la diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE comporta la disapplicazione delle norme dei CCNL che commisurano le retribuzioni dei dipendenti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, prescindendo dall'anzianità maturata, con conseguente riconoscimento integrale di tale anzianità nella ricostruzione della carriera.
11. La successiva giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, ha ulteriormente chiarito tali principi, sancendo che la richiamata Clausola 4 deve essere Per_2 interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto in modo non integrale dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.
12. Da ultimo la Suprema Corte, da ultimo (Cass., 28.11.2019 n. 31149), ha affermato che:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato”.
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, chiarito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, come da tempo chiarito dalla Corte di Giustizia che nega la possibilità di fare della clausola 4 un'interpretazione restrittiva, permanendo anche dopo la stabilizzazione l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine in virtù dell'interesse del lavoratore che voglia far valere il periodo di lavoro svolto a tempo determinato fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, punto 36).
La Corte ha altresì riscontrato l'assenza di ragioni oggettive che giustificano la differenza di regime con i lavoratori di ruolo per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999 ed in particolare l'irrilevanza della temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
La Corte ha infine sottolineato l'esigenza di evitare il prodursi di discriminazioni in danno dei docenti ab origine assunti con contratto a tempo indeterminato, ipotesi che si produrrebbe laddove nella ricostruzione della carriera dei docenti assunti con contratti a temine si applicasse anche il criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, posto che ciò comporterebbe il raggiungimento di un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato pur a fronte di una prestazione temporalmente inferiore.
13. In conclusione, alla stregua dei richiamati criteri e principi espressi dalla normativa e giurisprudenza comunitaria nonché dalla giurisprudenza di legittimità, perché sussista una discriminazione tra assunti a tempo determinato ed indeterminato è necessario che l'anzianità calcolata in base alla normativa speciale da ultimo richiamata sia inferiore rispetto a quella effettiva. Non può quindi ritenersi discriminatorio il trattamento riservato al docente assunto a tempo indeterminato solo perché gli è stato applicato l'abbattimento dopo il primo quadriennio, previsto dalle norme in astratto, essendo necessario riscontrare se, in concreto, tale strumento di compensazione sia comunque stato meno favorevole rispetto all'ipotesi di computo integrale di tutti – ma solo di essi – i periodi effettivamente lavorati. Si deve quindi confrontare l'anzianità effettiva di servizio, e non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, con quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, e solo ove la prima sia maggiore della seconda potrà dirsi che il lavoratore a tempo determinato abbia subito una discriminazione rispetto a quello a tempo indeterminato.
14. Ai fini del calcolo dell'anzianità effettiva, occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la
Corte di Cassazione da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
15. Quanto agli effetti economici che tale calcolo ha sulla situazione stipendiale del lavoratore, deve considerarsi che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” e che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
16. Applicando gli illustrati principi di diritto al caso di specie, in base alle allegazioni della ricorrente come comprovate dallo stesso decreto di ricostruzione della carriera del 21.3.2015, alla data dell'immissione in ruolo quale assistente amministrativo, 1.9.2010, la ricorrente aveva già maturato 14 anni, 8 mesi e 23 giorni di servizio presso la scuola pubblica, sicché avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 15-20 sin dal momento 1.10.2010, nella fascia stipendiale 21-27 sin dal 1.10.2017.
17. La ricorrente, come risulta dal decreto stesso, è invece stata inquadrata dal 19.11.2010 nello scaglione 9-14, essendole stata riconosciuta una minore anzianità di servizio di 10 anni, 0 mesi e
20 giorni, ritardando così di conseguenza le successive progressioni stipendiali. 18. Ne consegue che per la ricorrente la valutazione dell'anzianità di servizio sulla base dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa risulta maggiormente vantaggioso del regime applicatole dal resistente, nel senso appena esposto. CP_1
19. Conseguentemente, sussiste nel caso di specie la discriminazione rispetto agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, con conseguente necessità del ricalcolo della progressione stipendiale spettante per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del C.C.N.L. posto che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivanti da tale tardivo inquadramento.
20. Tale ricalcolo è stato effettuato dalla parte, in modo chiaro ed analitico, nel ricorso. La ricorrente, in particolare, ha calcolato le differenze retributive ritenute spettanti in base alla corretta applicazione degli scatti, chiedendo quindi riconoscersi in proprio favore la somma complessiva di
14.197,35.
21. Il conteggio effettuato dalla parte risulta pienamente attendibile, essendo basato sulle retribuzioni indicate nella tabella annessa al CCNL del Comparto Scuola vigente per ciascun anno scolastico, ed è conforme ai dati contenuti nella documentazione allegata al ricorso (decreto di ricostruzione della carriera, stato matricolare, cedolini stipendiali).
22. Non può trovare accoglimento, infine, la domanda di condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle differenze mensili maturande, atteso che la condanna in futuro, in assenza dell'attualità dell'inadempimento, è prevista in “ipotesi eccezionali” delle quali “non è consentito allargare per analogia l'area oltre i casi espressamente previsti” (v. Cass. 10.4.2014, n. 8405 e
Cass., 4.6.2007, n. 12997).
23. In parziale accoglimento della domanda nei limiti appena esposti, il deve CP_1 essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 14.197,35, oltre interessi legali da ogni singola maturazione al saldo.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi in ragione del carattere seriale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4159/2022 r.g.: dichiara il diritto di di vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della Parte_1 carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'intera anzianità maturata nella qualifica di collaboratore scolastico nonché nella qualifica di assistente amministrativo precedentemente all'immissione in ruolo, con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale come in motivazione,
e condanna il a corrispondere alla stessa ricorrente la somma complessiva di € Controparte_2
14.197,35, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno scolastico di immissione in ruolo
(1.9.2010) sino all'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi come per legge;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro CP_1 per compensi di avvocato 2.695,00 oltre accessori come per legge.
Tivoli, 26.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26/21/2022
a seguito di trattazione scritta e art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4159/2022 r.g. tra
, con il patrocinio degli Avv.ti Claudio Zaza, Tiziana Congi, Parte_1
Damiano Dell'Ali, ricorrente
e
, Controparte_1 resistente contumace
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente domanda l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera attraverso il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e la condanna alle differenze retributive maturate.
Fatto e diritto
1. La ricorrente allega e documenta di essere dipendente a tempo Parte_1 indeterminato del dal 1.9.1998 con la qualifica professionale di collaboratore Controparte_2 scolastico;
che successivamente, a far data dal 1.9.2010, ha ottenuto il passaggio alla posizione di assistente amministrativo;
che attualmente presta servizio presso l'Istituto Scolastico Publio Elio
Adriano di Tivoli (RM). Allega altresì di aver precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato, presso varie scuole statali fin dall'anno scolastico 1992/1993; che, su istanza della ricorrente, il Dirigente scolastico dell'Istituto dove la stessa prestava servizio ha provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera, non riconoscendo interamente il servizio prestato come collaboratrice scolastica né il periodo svolto come assistente amministrativo a tempo determinato. 2. La ricorrente documenta che al momento della nomina in ruolo nel profilo di Assistente
Amministrativo (1.9.2010), parte ricorrente aveva già maturato 14 anni, 8 mesi e 23 giorni di servizio presso la scuola pubblica (di cui 2 anni, 8 mesi e 23 giorni a tempo determinato e 12 anni di ruolo – cfr. pag. 3 decreto ricostruzione della carriera del 21.3.2015). Lamenta, tuttavia, che al momento dell'immissione in ruolo come assistente amministrativo, tale anzianità, così come quella relativa al servizio solto come assistente amministrativo a tempo determinato, non le è stata riconosciuta integralmente.
3. La ricorrente ha pertanto chiesto accertarsi, ai fini giuridici ed economici, il suo diritto al computo integrale dell'anzianità maturata ai fini della ricostruzione di carriera, con conseguente condanna dell'Amministrazione a collocarla al livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata, e con condanna al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli scatti stipendiali maturati in base a tale ricostruzione.
4. Il convenuto, pur ritualmente citato, è rimasto contumace. CP_1
5. La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
6. La ricorrente lamenta che gli anni di servizio prestato a tempo determinato ed indeterminato, svolti in qualità di Collaboratore Scolastico ed Assistente Amministrativo (dal 1992/93 al 2009/2010), sono stati riconosciuti con il meccanismo della temporizzazione previsto dal comma 3 art. 3 del D.P.R. 27/81 e art. 6 D.P.R. 345/83.
7. La domanda è fondata, in virtù della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione. Tale clausola impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7.11.2016, n. 22558; Cass. 23.11.2016, n. 23868 e Cass.
6.4.2017, n. 8945).
8. Più nel dettaglio, la normativa comunitaria appena richiamata introduce un principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, sancendo che i primi non possono ricevere un trattamento deteriore rispetto ai secondi
– per categorie comparabili – in virtù del mero fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro o la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, giustificandosi una eventuale disparità di trattamento soltanto sulla base di ragioni oggettive sussistenti nel caso concreto. 9. L'interpretazione di tale clausola offerta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene in modo ormai consolidato il diritto al computo dell'intera anzianità di servizio anche per il periodo di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, quale è nel comparto scuola il servizio non di ruolo. La clausola può infatti essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, imponendogli ove necessario la disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 ), per richiedere da parte del lavoratore a tempo determinato Persona_1
l'applicazione di una condizione di impiego più favorevole riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit., punto 42), quali le maggiorazioni retributive derivanti dall'anzianità di servizio del lavoratore, spettanti quindi anche ai lavoratori a termine a meno che sussistano ragioni oggettive giustificanti l'esclusione (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44,
e giurisprudenza ivi richiamata). Tali ragioni oggettive non possono consistere nell'esistenza di una disposizione normativa generale ed astratta, abbia essa natura negoziale o legale, dovendosi invece ricercare in elementi concreti inerenti la natura e le caratteristiche delle mansioni svolte e le specifiche modalità di lavoro (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
10. Tali principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità già richiamata
(Cass. 22558/2016, 23868/2016, 8945/2017) in base alla quale la diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE comporta la disapplicazione delle norme dei CCNL che commisurano le retribuzioni dei dipendenti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, prescindendo dall'anzianità maturata, con conseguente riconoscimento integrale di tale anzianità nella ricostruzione della carriera.
11. La successiva giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia 20.9.2018, in causa C-
466/17, ha ulteriormente chiarito tali principi, sancendo che la richiamata Clausola 4 deve essere Per_2 interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto in modo non integrale dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato.
12. Da ultimo la Suprema Corte, da ultimo (Cass., 28.11.2019 n. 31149), ha affermato che:
“a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per
l'assunto a tempo indeterminato”.
I giudici di legittimità, nella pronuncia richiamata, hanno, tra l'altro, chiarito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, come da tempo chiarito dalla Corte di Giustizia che nega la possibilità di fare della clausola 4 un'interpretazione restrittiva, permanendo anche dopo la stabilizzazione l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine in virtù dell'interesse del lavoratore che voglia far valere il periodo di lavoro svolto a tempo determinato fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 punto 43; Corte di
Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, punto 36).
La Corte ha altresì riscontrato l'assenza di ragioni oggettive che giustificano la differenza di regime con i lavoratori di ruolo per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 124/1999 ed in particolare l'irrilevanza della temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche.
La Corte ha infine sottolineato l'esigenza di evitare il prodursi di discriminazioni in danno dei docenti ab origine assunti con contratto a tempo indeterminato, ipotesi che si produrrebbe laddove nella ricostruzione della carriera dei docenti assunti con contratti a temine si applicasse anche il criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, posto che ciò comporterebbe il raggiungimento di un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato pur a fronte di una prestazione temporalmente inferiore.
13. In conclusione, alla stregua dei richiamati criteri e principi espressi dalla normativa e giurisprudenza comunitaria nonché dalla giurisprudenza di legittimità, perché sussista una discriminazione tra assunti a tempo determinato ed indeterminato è necessario che l'anzianità calcolata in base alla normativa speciale da ultimo richiamata sia inferiore rispetto a quella effettiva. Non può quindi ritenersi discriminatorio il trattamento riservato al docente assunto a tempo indeterminato solo perché gli è stato applicato l'abbattimento dopo il primo quadriennio, previsto dalle norme in astratto, essendo necessario riscontrare se, in concreto, tale strumento di compensazione sia comunque stato meno favorevole rispetto all'ipotesi di computo integrale di tutti – ma solo di essi – i periodi effettivamente lavorati. Si deve quindi confrontare l'anzianità effettiva di servizio, e non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, con quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, e solo ove la prima sia maggiore della seconda potrà dirsi che il lavoratore a tempo determinato abbia subito una discriminazione rispetto a quello a tempo indeterminato.
14. Ai fini del calcolo dell'anzianità effettiva, occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la
Corte di Cassazione da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.
15. Quanto agli effetti economici che tale calcolo ha sulla situazione stipendiale del lavoratore, deve considerarsi che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” e che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre- esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre- esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
16. Applicando gli illustrati principi di diritto al caso di specie, in base alle allegazioni della ricorrente come comprovate dallo stesso decreto di ricostruzione della carriera del 21.3.2015, alla data dell'immissione in ruolo quale assistente amministrativo, 1.9.2010, la ricorrente aveva già maturato 14 anni, 8 mesi e 23 giorni di servizio presso la scuola pubblica, sicché avrebbe dovuto essere inquadrata nella fascia stipendiale 15-20 sin dal momento 1.10.2010, nella fascia stipendiale 21-27 sin dal 1.10.2017.
17. La ricorrente, come risulta dal decreto stesso, è invece stata inquadrata dal 19.11.2010 nello scaglione 9-14, essendole stata riconosciuta una minore anzianità di servizio di 10 anni, 0 mesi e
20 giorni, ritardando così di conseguenza le successive progressioni stipendiali. 18. Ne consegue che per la ricorrente la valutazione dell'anzianità di servizio sulla base dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa risulta maggiormente vantaggioso del regime applicatole dal resistente, nel senso appena esposto. CP_1
19. Conseguentemente, sussiste nel caso di specie la discriminazione rispetto agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, con conseguente necessità del ricalcolo della progressione stipendiale spettante per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del C.C.N.L. posto che la ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivanti da tale tardivo inquadramento.
20. Tale ricalcolo è stato effettuato dalla parte, in modo chiaro ed analitico, nel ricorso. La ricorrente, in particolare, ha calcolato le differenze retributive ritenute spettanti in base alla corretta applicazione degli scatti, chiedendo quindi riconoscersi in proprio favore la somma complessiva di
14.197,35.
21. Il conteggio effettuato dalla parte risulta pienamente attendibile, essendo basato sulle retribuzioni indicate nella tabella annessa al CCNL del Comparto Scuola vigente per ciascun anno scolastico, ed è conforme ai dati contenuti nella documentazione allegata al ricorso (decreto di ricostruzione della carriera, stato matricolare, cedolini stipendiali).
22. Non può trovare accoglimento, infine, la domanda di condanna del CP_1 convenuto al pagamento delle differenze mensili maturande, atteso che la condanna in futuro, in assenza dell'attualità dell'inadempimento, è prevista in “ipotesi eccezionali” delle quali “non è consentito allargare per analogia l'area oltre i casi espressamente previsti” (v. Cass. 10.4.2014, n. 8405 e
Cass., 4.6.2007, n. 12997).
23. In parziale accoglimento della domanda nei limiti appena esposti, il deve CP_1 essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 14.197,35, oltre interessi legali da ogni singola maturazione al saldo.
24. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi in ragione del carattere seriale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4159/2022 r.g.: dichiara il diritto di di vedersi riconosciuta, al momento della ricostruzione della Parte_1 carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'intera anzianità maturata nella qualifica di collaboratore scolastico nonché nella qualifica di assistente amministrativo precedentemente all'immissione in ruolo, con l'inserimento nella corrispondente classe stipendiale come in motivazione,
e condanna il a corrispondere alla stessa ricorrente la somma complessiva di € Controparte_2
14.197,35, a titolo di differenze retributive maturate dall'anno scolastico di immissione in ruolo
(1.9.2010) sino all'anno scolastico 2021/2022, oltre interessi come per legge;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate in euro CP_1 per compensi di avvocato 2.695,00 oltre accessori come per legge.
Tivoli, 26.2.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni