TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13779 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 47570/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa VI LB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47570 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
, nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via San Tommaso d'Aquino n. 75, presso lo studio dell'Avv. Ettore d'Ovidio (Cod. Fisc. , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all' Controparte_1 (Cod. Fisc. ), d'intesa con il medesimo Avv. Ettore C.F._3 d'Ovidio;
- attore - E
, nata a [...] il [...], residente in [...], (C.F. CP_2
; nata a [...] il [...], CodiceFiscale_4 Controparte_3 (C.F. ), nella qualità di erede del Dott. C.F._5 Persona_1 rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Rudilosso Consolo (C.F.
e TA LI (C.F. ; C.F._6 C.F._7
- convenute - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione Ragioni di fatto e diritto della decisione L'attore esponeva che con sentenza della Corte di Appello di Roma – Prima sezione civile del 15.12.2015/3.2.2016 n. 679/2016, passata in giudicato, era stata accertata la natura diffamatoria dell'articolo a firma della giornalista CP_2 pubblicato in data 17/05/2001 sul quotidiano Il Messaggero, all'epoca diretto dal dott. con la loro conseguente condanna in solido al risarcimento dei Persona_1 danni;
nel pezzo, intitolato , la pista delle telefonate”, recante, come Per_2 sopratitolo: “I carabinieri hanno trovato collegamenti tra esponenti dell'antagonismo e cinque apparecchi pubblici. E spunta il nome del figlio della zarina del Sisde” e, come sottotitolo: “Le cabine usate per le rivendicazioni dell'omicidio portano agli arresti di Iniziativa comunista”, il nome dell'attore veniva accostato al noto caso di cronaca, così da ingenerare nel lettore il convincimento che egli fosse uno dei capi di una organizzazione eversiva implicata nell'omicidio all'interno dell'articolo, inoltre, si leggeva “E Per_2 Pt_1
“uno dei responsabili del ”, per il quale in “una riunione
[...] Persona_3 venne avanzata l'ipotesi di espulsione perché sospettato di tenere contatti con i Cont servizi segreti”. Il ricorda che “ è figlio di la zarina Pt_1 Persona_4 del Sisde vicina a , coinvolta nello scandalo dei fondi riservati Controparte_5 del servizio segreto civile”; gli veniva così attribuito il ruolo di responsabile del
[...]
, di cui invece era stato in tempi remoti un mero aderente e veniva fatto Persona_3 un richiamo del tutto inconferente ad una precedente vicenda che aveva coinvolto la madre;
a fronte della valenza lesiva della propria reputazione aveva sporto querela nei confronti dell'articolista per il reato di diffamazione CP_2 aggravata a mezzo stampa ex art. 595 co. 1, 2, 3 cod. pen. ed artt. 13 e 21 Legge n. 47/1948, nonché nei confronti dell'allora Direttore Responsabile de Il Messaggero,
per il reato di omesso controllo ex art. 57 cod. pen. in relazione all'art. Persona_1 595 co. 1, 2 e 3, costituendosi parte civile nei confronti di entrambi gli imputati;
con sentenza 23.1/1.3.2006, il Tribunale Ordinario di Roma-Sez. 4^ Penale aveva assolto gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste” e avverso tale sentenza l'attore aveva proposto appello al fine di ottenere la condanna degli imputati limitatamente alla responsabilità civile;
con sentenza 10.6/13.7.2009 n. 2280, la Corte di Appello di Roma–Sez. 3^ Penale, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva condannato entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, pronuncia poi impugnata con ricorso per Cassazione;
con sentenza n. 33686/2010 8.7.2010/15.7.2010, la Corte Suprema di Cassazione-Sez. Quinta Penale aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame, sentenza poi corretta con ordinanza dell' 8.1.2011 nel senso che, laddove nella parte motiva e nel dispositivo si leggeva “con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame”, doveva intendersi
“con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello”; la Corte di Appello Civile di Roma aveva infine riconosciuto la responsabilità dei convenuti rilevando che “[…] nella specie, il “combinato disposto” del contenuto dell'articolo vero e proprio con il titolo, il sopratitolo e il sottotitolo rappresenta all'evidenza una convergenza dell'attenzione, fra l'altro, proprio sul “figlio della zarina del SISDE”, e cioè su È vero che una attenta lettura Parte_1 dell'articolo avrebbe reso agevole la comprensione di una totale estraneità del alla vicenda D'Antona, ma avrebbe dovuto essere una lettura realmente Pt_1 attenta: l'articolo, come confermato dal teste (investigatore di P.G.), Tes_1 ripropone effettivamente i contenuti del rapporto del ROS nei termini evidenziati dal primo giudice in sentenza, quindi estraneità del alla vicenda omicidiaria, Pt_1 presenza del suo nome solo in via indiretta. Ma il contenuto dell'articolo viene anticipato nel sopratitolo (“I CC hanno trovato collegamenti tra esponenti dell'antagonismo e cinque apparecchi pubblici. E spunta il nome del figlio della zarina del SISDE”) e nel sottotitolo (“le cabine usate per le rivendicazione dell'omicidio portano agli arrestati di Iniziativa Comunista”) e nel mezzo c'è il titolo in caratteri grandi (“ , la pista delle telefonate”), con una ricercata Per_2 evidenza di un non meglio precisato ruolo del agevolmente identificabile Pt_1 soprattutto nella città di Roma con un accostamento grave e altamente lesivo della sua reputazione. Va esclusa l'esimente del diritto di cronaca, nella misura in cui non sarebbe comunque rispettato il requisito della veridicità della notizia, tanto meno sotto un profilo putativo, poiché era ben chiara la estraneità del alla Pt_1 vicenda già nel rapporto dei ROS, ben noto agli imputati per essere stato Per_2 riportato proprio nell'articolo in questione. Pertanto, gli imputati sono tenuti in solido al risarcimento dei danni in favore della P.C., da accertarsi e liquidarsi in separata sede”; che nel presente giudizio doveva dunque procedersi alla liquidazione dei danni, calcolati per ciò che atteneva a quelli non patrimoniali in non meno di € 250.000,00, tenendo in debita considerazione la particolare odiosità delle accuse a lui rivolte, il suo stato sociale e la grande diffusione de Il Messaggero a livello nazionale e a Roma, luogo delle sue frequentazioni personali e lavorative;
in ordine al danno patrimoniale doveva invece tenersi conto del pesante decremento della sua attività economica a seguito delle notizie false riportate nel pezzo, che avevano determinato una immediata perdita di credibilità e affidabilità a livello commerciale della società il cui oggetto sociale prevedeva la Controparte_6 fabbricazione e il commercio di prodotti preziosi, semipreziosi e di bigiotteria;
ciò era attestato dalla netta diminuzione del fatturato registrata a partire dal 2001, tradottasi, secondo una valutazione prudenziale, in un danno patrimoniale quantificato in non meno di € 250.000,00. Si costituivano in giudizio e in qualità di erede di CP_2 Controparte_3
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione dell'azione Persona_1 risarcitoria ai sensi dell'art. 2947 co.3 c.c., poiché il presente giudizio era stato instaurato ben oltre i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna;
nel merito chiedevano il rigetto della domanda in quanto parte attrice non aveva in alcun modo assolto all'onere probatorio a suo carico;
in particolare, il decremento economico lamentato era riferito alla società ovvero un Controparte_6 soggetto dotato di propria personalità giuridica, che non poteva confondersi con quella privata dell'attore; inoltre, le conseguenze fatte derivare da un singolo articolo di giornale che si limitava a riportare il contenuto di una informativa agli atti del processo penale per l'omicidio erano del tutto inverosimili;
che Per_2 nulla era stato provato anche in ordine ai danni non patrimoniali lamentati che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di lesioni ai diritti inviolabili della persona, non possono ritenersi in re ipsa, costituendo danno conseguenza che deve essere adeguatamente dimostrato.
*** Preliminarmente risulta infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il richiamo all'art. 2947 co.3 c.c. effettuato dalle convenute è improprio in quanto nel caso in esame non vi è una sentenza penale che ha accertato il fatto di reato, bensì una pronuncia della Corte d'Appello civile di Roma che aveva condannato i sig.ri e al risarcimento dei danni. Deve dunque trovare applicazione Per_1 CP_2
l'art.2953 c.c., ai sensi del quale “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”; la sentenza della Corte d'Appello in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell'illecito aquiliano è passata in giudicato nel 2016 (cfr. all. 2 e 3), mentre il presente giudizio è stato avviato nel 2023, dunque entro il termine decennale previsto dalla norma. Ciò premesso, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Sebbene la natura diffamatoria dell'articolo oggetto di contestazione sia stata già accertata con sentenza passata in giudicato, in questa sede sarebbe stato onere di parte attrice fornire prova dell'esistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali e del loro nesso di causalità con la pubblicazione contestata, di cui è stata chiesta la liquidazione per un complessivo ammontare di € 500.000,00. In ordine al danno non patrimoniale, come correttamente evidenziato dalle convenute, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che
“anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie si è limitata all'individuazione degli elementi a sostegno dell'entità del risarcimento richiesto. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale. Nonostante l'avvenuto accertamento del fatto illecito, l'attore non era, pertanto, esonerato dall'onere probatorio sullo stesso incombente, ancorché ai limitati fini della liquidazione del danno. Infatti, il giudice civile deve accertare in tale sede l'esistenza effettiva del danno conseguenza e determinarne l'ammontare, verificando altresì la concreta sussistenza del nesso di causalità tra fatto illecito e danno conseguenza. Le medesime considerazioni devono essere svolte in ordine al danno patrimoniale lamentato. Parte attrice ha prodotto in giudizio i bilanci della sua società, attestanti il calo di fatturato, e una relazione del dottore commercialista in cui si Testimone_2 illustravano le ragioni a sostegno del nesso di causalità con l'articolo de Il Messaggero. Ebbene, si ritiene che tali elementi non siano idonei a provare che la perdita economica sia riconducibile a tale pubblicazione;
in primo luogo, deve rilevarsi che nella stessa relazione si afferma che “nel mondo della moda vi è uno slittamento temporale tra la produzione e la fatturazione. Pertanto sostanzialmente il valore della produzione del 1999 dipendeva in gran parte da quanto realizzato nel 1998. Tenendo conto di questo sfasamento temporale appare evidente come il 2000- che in gran parte riflette quanto prodotto nel 1999, ovvero prima della diffamazione- è ancora in crescita seppure in frenata rispetto al 1999 (solo + 18,52% contro il
+29,79% dell'anno precedente). Già l'anno successivo- il 2001 che risente di quanto prodotto nel 2000- è in sostanziosa discesa (-11,27%). Discesa che viene confermata nell'esercizio successivo e ancor più nel 2003 quando il fatturato cala del 900% circa”. L'andamento decrescente del fatturato della società dell'attore era dunque iniziato ben prima della pubblicazione dell'articolo in questione (17/05/2001), laddove già la produzione degli anni precedenti aveva fatto registrare un calo dal +29,79% del 1999 (dipendente dalla produzione del 1998) al -11,27% del 2001 (dipendente dalla produzione del 2000). A ciò deve aggiungersi che, come condivisibilmente evidenziato dalle convenute, non sembra verosimile che un singolo articolo abbia avuto tale effetto sull'attività commerciale dell'attore, tanto più che la stessa sentenza della Corte d'Appello di Roma ne aveva rinvenuto la lesività nell'accostamento improprio effettuato nel titolo e nel sottotitolo, mentre l'attenta lettura del pezzo avrebbe reso agevole la comprensione della totale estraneità del sig. alla vicenda relativa all'omicidio Pt_1 Per_2 Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene dunque carente anche la prova in ordine al danno patrimoniale. Sussistono giusti motivi, considerato che il fatto illecito è stato comunque accertato nelle sua sussistenza, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta la domanda;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Roma, il 07/10 /2025
LA GIUDICE VI LB
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa VI LB ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47570 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA
, nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via San Tommaso d'Aquino n. 75, presso lo studio dell'Avv. Ettore d'Ovidio (Cod. Fisc. , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente all' Controparte_1 (Cod. Fisc. ), d'intesa con il medesimo Avv. Ettore C.F._3 d'Ovidio;
- attore - E
, nata a [...] il [...], residente in [...], (C.F. CP_2
; nata a [...] il [...], CodiceFiscale_4 Controparte_3 (C.F. ), nella qualità di erede del Dott. C.F._5 Persona_1 rappresentate e difese dagli avv.ti Francesco Rudilosso Consolo (C.F.
e TA LI (C.F. ; C.F._6 C.F._7
- convenute - OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione Ragioni di fatto e diritto della decisione L'attore esponeva che con sentenza della Corte di Appello di Roma – Prima sezione civile del 15.12.2015/3.2.2016 n. 679/2016, passata in giudicato, era stata accertata la natura diffamatoria dell'articolo a firma della giornalista CP_2 pubblicato in data 17/05/2001 sul quotidiano Il Messaggero, all'epoca diretto dal dott. con la loro conseguente condanna in solido al risarcimento dei Persona_1 danni;
nel pezzo, intitolato , la pista delle telefonate”, recante, come Per_2 sopratitolo: “I carabinieri hanno trovato collegamenti tra esponenti dell'antagonismo e cinque apparecchi pubblici. E spunta il nome del figlio della zarina del Sisde” e, come sottotitolo: “Le cabine usate per le rivendicazioni dell'omicidio portano agli arresti di Iniziativa comunista”, il nome dell'attore veniva accostato al noto caso di cronaca, così da ingenerare nel lettore il convincimento che egli fosse uno dei capi di una organizzazione eversiva implicata nell'omicidio all'interno dell'articolo, inoltre, si leggeva “E Per_2 Pt_1
“uno dei responsabili del ”, per il quale in “una riunione
[...] Persona_3 venne avanzata l'ipotesi di espulsione perché sospettato di tenere contatti con i Cont servizi segreti”. Il ricorda che “ è figlio di la zarina Pt_1 Persona_4 del Sisde vicina a , coinvolta nello scandalo dei fondi riservati Controparte_5 del servizio segreto civile”; gli veniva così attribuito il ruolo di responsabile del
[...]
, di cui invece era stato in tempi remoti un mero aderente e veniva fatto Persona_3 un richiamo del tutto inconferente ad una precedente vicenda che aveva coinvolto la madre;
a fronte della valenza lesiva della propria reputazione aveva sporto querela nei confronti dell'articolista per il reato di diffamazione CP_2 aggravata a mezzo stampa ex art. 595 co. 1, 2, 3 cod. pen. ed artt. 13 e 21 Legge n. 47/1948, nonché nei confronti dell'allora Direttore Responsabile de Il Messaggero,
per il reato di omesso controllo ex art. 57 cod. pen. in relazione all'art. Persona_1 595 co. 1, 2 e 3, costituendosi parte civile nei confronti di entrambi gli imputati;
con sentenza 23.1/1.3.2006, il Tribunale Ordinario di Roma-Sez. 4^ Penale aveva assolto gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste” e avverso tale sentenza l'attore aveva proposto appello al fine di ottenere la condanna degli imputati limitatamente alla responsabilità civile;
con sentenza 10.6/13.7.2009 n. 2280, la Corte di Appello di Roma–Sez. 3^ Penale, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva condannato entrambi gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, pronuncia poi impugnata con ricorso per Cassazione;
con sentenza n. 33686/2010 8.7.2010/15.7.2010, la Corte Suprema di Cassazione-Sez. Quinta Penale aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame, sentenza poi corretta con ordinanza dell' 8.1.2011 nel senso che, laddove nella parte motiva e nel dispositivo si leggeva “con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame”, doveva intendersi
“con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello”; la Corte di Appello Civile di Roma aveva infine riconosciuto la responsabilità dei convenuti rilevando che “[…] nella specie, il “combinato disposto” del contenuto dell'articolo vero e proprio con il titolo, il sopratitolo e il sottotitolo rappresenta all'evidenza una convergenza dell'attenzione, fra l'altro, proprio sul “figlio della zarina del SISDE”, e cioè su È vero che una attenta lettura Parte_1 dell'articolo avrebbe reso agevole la comprensione di una totale estraneità del alla vicenda D'Antona, ma avrebbe dovuto essere una lettura realmente Pt_1 attenta: l'articolo, come confermato dal teste (investigatore di P.G.), Tes_1 ripropone effettivamente i contenuti del rapporto del ROS nei termini evidenziati dal primo giudice in sentenza, quindi estraneità del alla vicenda omicidiaria, Pt_1 presenza del suo nome solo in via indiretta. Ma il contenuto dell'articolo viene anticipato nel sopratitolo (“I CC hanno trovato collegamenti tra esponenti dell'antagonismo e cinque apparecchi pubblici. E spunta il nome del figlio della zarina del SISDE”) e nel sottotitolo (“le cabine usate per le rivendicazione dell'omicidio portano agli arrestati di Iniziativa Comunista”) e nel mezzo c'è il titolo in caratteri grandi (“ , la pista delle telefonate”), con una ricercata Per_2 evidenza di un non meglio precisato ruolo del agevolmente identificabile Pt_1 soprattutto nella città di Roma con un accostamento grave e altamente lesivo della sua reputazione. Va esclusa l'esimente del diritto di cronaca, nella misura in cui non sarebbe comunque rispettato il requisito della veridicità della notizia, tanto meno sotto un profilo putativo, poiché era ben chiara la estraneità del alla Pt_1 vicenda già nel rapporto dei ROS, ben noto agli imputati per essere stato Per_2 riportato proprio nell'articolo in questione. Pertanto, gli imputati sono tenuti in solido al risarcimento dei danni in favore della P.C., da accertarsi e liquidarsi in separata sede”; che nel presente giudizio doveva dunque procedersi alla liquidazione dei danni, calcolati per ciò che atteneva a quelli non patrimoniali in non meno di € 250.000,00, tenendo in debita considerazione la particolare odiosità delle accuse a lui rivolte, il suo stato sociale e la grande diffusione de Il Messaggero a livello nazionale e a Roma, luogo delle sue frequentazioni personali e lavorative;
in ordine al danno patrimoniale doveva invece tenersi conto del pesante decremento della sua attività economica a seguito delle notizie false riportate nel pezzo, che avevano determinato una immediata perdita di credibilità e affidabilità a livello commerciale della società il cui oggetto sociale prevedeva la Controparte_6 fabbricazione e il commercio di prodotti preziosi, semipreziosi e di bigiotteria;
ciò era attestato dalla netta diminuzione del fatturato registrata a partire dal 2001, tradottasi, secondo una valutazione prudenziale, in un danno patrimoniale quantificato in non meno di € 250.000,00. Si costituivano in giudizio e in qualità di erede di CP_2 Controparte_3
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione dell'azione Persona_1 risarcitoria ai sensi dell'art. 2947 co.3 c.c., poiché il presente giudizio era stato instaurato ben oltre i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna;
nel merito chiedevano il rigetto della domanda in quanto parte attrice non aveva in alcun modo assolto all'onere probatorio a suo carico;
in particolare, il decremento economico lamentato era riferito alla società ovvero un Controparte_6 soggetto dotato di propria personalità giuridica, che non poteva confondersi con quella privata dell'attore; inoltre, le conseguenze fatte derivare da un singolo articolo di giornale che si limitava a riportare il contenuto di una informativa agli atti del processo penale per l'omicidio erano del tutto inverosimili;
che Per_2 nulla era stato provato anche in ordine ai danni non patrimoniali lamentati che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di lesioni ai diritti inviolabili della persona, non possono ritenersi in re ipsa, costituendo danno conseguenza che deve essere adeguatamente dimostrato.
*** Preliminarmente risulta infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il richiamo all'art. 2947 co.3 c.c. effettuato dalle convenute è improprio in quanto nel caso in esame non vi è una sentenza penale che ha accertato il fatto di reato, bensì una pronuncia della Corte d'Appello civile di Roma che aveva condannato i sig.ri e al risarcimento dei danni. Deve dunque trovare applicazione Per_1 CP_2
l'art.2953 c.c., ai sensi del quale “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”; la sentenza della Corte d'Appello in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell'illecito aquiliano è passata in giudicato nel 2016 (cfr. all. 2 e 3), mentre il presente giudizio è stato avviato nel 2023, dunque entro il termine decennale previsto dalla norma. Ciò premesso, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. Sebbene la natura diffamatoria dell'articolo oggetto di contestazione sia stata già accertata con sentenza passata in giudicato, in questa sede sarebbe stato onere di parte attrice fornire prova dell'esistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali e del loro nesso di causalità con la pubblicazione contestata, di cui è stata chiesta la liquidazione per un complessivo ammontare di € 500.000,00. In ordine al danno non patrimoniale, come correttamente evidenziato dalle convenute, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che
“anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008). Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto, allegazione che nel caso di specie si è limitata all'individuazione degli elementi a sostegno dell'entità del risarcimento richiesto. Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. (v. Cass SSUU n.26972 del 2008 cit. e SSUU n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale. Nonostante l'avvenuto accertamento del fatto illecito, l'attore non era, pertanto, esonerato dall'onere probatorio sullo stesso incombente, ancorché ai limitati fini della liquidazione del danno. Infatti, il giudice civile deve accertare in tale sede l'esistenza effettiva del danno conseguenza e determinarne l'ammontare, verificando altresì la concreta sussistenza del nesso di causalità tra fatto illecito e danno conseguenza. Le medesime considerazioni devono essere svolte in ordine al danno patrimoniale lamentato. Parte attrice ha prodotto in giudizio i bilanci della sua società, attestanti il calo di fatturato, e una relazione del dottore commercialista in cui si Testimone_2 illustravano le ragioni a sostegno del nesso di causalità con l'articolo de Il Messaggero. Ebbene, si ritiene che tali elementi non siano idonei a provare che la perdita economica sia riconducibile a tale pubblicazione;
in primo luogo, deve rilevarsi che nella stessa relazione si afferma che “nel mondo della moda vi è uno slittamento temporale tra la produzione e la fatturazione. Pertanto sostanzialmente il valore della produzione del 1999 dipendeva in gran parte da quanto realizzato nel 1998. Tenendo conto di questo sfasamento temporale appare evidente come il 2000- che in gran parte riflette quanto prodotto nel 1999, ovvero prima della diffamazione- è ancora in crescita seppure in frenata rispetto al 1999 (solo + 18,52% contro il
+29,79% dell'anno precedente). Già l'anno successivo- il 2001 che risente di quanto prodotto nel 2000- è in sostanziosa discesa (-11,27%). Discesa che viene confermata nell'esercizio successivo e ancor più nel 2003 quando il fatturato cala del 900% circa”. L'andamento decrescente del fatturato della società dell'attore era dunque iniziato ben prima della pubblicazione dell'articolo in questione (17/05/2001), laddove già la produzione degli anni precedenti aveva fatto registrare un calo dal +29,79% del 1999 (dipendente dalla produzione del 1998) al -11,27% del 2001 (dipendente dalla produzione del 2000). A ciò deve aggiungersi che, come condivisibilmente evidenziato dalle convenute, non sembra verosimile che un singolo articolo abbia avuto tale effetto sull'attività commerciale dell'attore, tanto più che la stessa sentenza della Corte d'Appello di Roma ne aveva rinvenuto la lesività nell'accostamento improprio effettuato nel titolo e nel sottotitolo, mentre l'attenta lettura del pezzo avrebbe reso agevole la comprensione della totale estraneità del sig. alla vicenda relativa all'omicidio Pt_1 Per_2 Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene dunque carente anche la prova in ordine al danno patrimoniale. Sussistono giusti motivi, considerato che il fatto illecito è stato comunque accertato nelle sua sussistenza, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
-rigetta la domanda;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Roma, il 07/10 /2025
LA GIUDICE VI LB