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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Barbara Fatale
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 4017 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall' Avvocato Silvia Carboni, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio, sito in Firenze, Via Della
Piazzuola n. 15, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. Simone Ferradini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Firenze, Via De' Barucci n. 12, è elettivamente domiciliata resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per la ricorrente: <<… In via principale, annullare il licenziamento intimato da Controparte_1 con lettera datata 08.05.2024 per illegittimità, inefficacia ed insussistenza dei fatti ivi contestati e per l'effetto, ordinare la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della società convenuta a corrispondere alla sig.ra un'indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari ad euro 1841,33), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
In ipotesi, voglia il Tribunale, accertata l'insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'intimato licenziamento, annullare il licenziamento, condannando la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, nonché a corrisponderle l'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima prevista dalla legge, pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole maturazioni al saldo. Con sentenza provvisoriamente esecutiva e vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.>>;
per la resistente: <<… rigettare (ovvero, gradatamente, ridurre) le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il 10 dicembre 2024, – premesso che: ha prestato la propria attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze della società convenuta dal 07.07.2019 fino alla data del licenziamento, irrogato con raccomandata A/R del 08/05/2024, con qualifica di operaia, livello II, CCNL
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI con mansione di pulitrice, presso i locali dell'Università degli Studi di Firenze siti in via del Mezzetta 9/G, con contratto di lavoro part-time ed a tempo indeterminato (doc. 2); al tempo del suo licenziamento la società resistente aveva un numero complessivo di dipendenti superiore a 15;
- esponeva che:
- in data 18 marzo 2024, mentre si trovava sul posto di lavoro presso la casa dello studente dell'Università di Firenze, ubicata in via del Mezzetta 9/G, intenta a pulire le cucine, sopraggiungeva la responsabile dei servizi della società sig.ra CP_1 CP_2
, la quale le ordinava di pulire anche il rivestimento esterno delle cappe di
[...] aspirazione delle cucine;
- a fronte della sua constatazione che ciò non rientrava nelle sue mansioni di II livello, le quali non prevedevano l'utilizzo, durante le operazioni di pulizia, di scale o scaletti, necessari per poter raggiungere le cappe di aspirazione, la sig.ra insisteva e le CP_2 urlava di non saper fare niente, di non essere capace a pulire ed a quel punto provvedeva lei stessa alla pulizia delle cappe;
- rimasta indifferente alle provocazioni della responsabile, continuava a svolgere le proprie attività ordinarie di pulizia, sennonché, mentre posizionava delle sedie sopra i tavoli per facilitare la pulizia dei pavimenti, la responsabile afferrava una delle sedie di ferro e la scaraventava addosso a lei, colpendola sul fianco sinistro e facendola cadere rovinosamente a terra;
- dipoi la sig.ra , anziché soccorrerla e preoccuparsi delle sue condizioni, si limitava CP_2
a scusarsi con tono ironico, asserendo di non averlo fatto volontariamente e che, di lì a breve l'avrebbe spostata in un'altra struttura dell'Università, variandole altresì l'orario di
Pag. 2 di 17 lavoro;
tale conversazione avveniva alla presenza di una collega di lavoro, sig.ra
[...]
Per_1
- terminato il turno di lavoro, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi, dal quale veniva dimessa dopo accertamenti: i medici diagnosticavano una contusione dell'anca e della gamba sinistra, con una prognosi di 5 gg. e prescrivevano riposo e una cura farmacologica (doc.
3. referto, doc 4 foto lesioni);
- il giorno successivo, in data 19/03/2024, si recava presso la stazione dei Carabinieri di
Firenze Rifredi, per sporgere formale denuncia/querela nei confronti della sig.ra , CP_2 per le lesioni subite. (doc. 5);
- in data 25/03/2024 la Società datrice le inviava una raccomandata A/R di contestazione disciplinare, in seguito alla ricezione della copia del verbale del pronto soccorso, in cui si affermava che ella non aveva mai subìto un'aggressione da parte della sig.ra , che CP_2 aveva dichiarato falsamente di aver subìto un infortunio sul lavoro e incolpato la sig.ra di aver commesso un reato in realtà inesistente;
CP_2
- nella suddetta lettera la Società rilevava che ella, a seguito del denunciato infortunio, aveva continuato il proprio lavoro senza manifestare dolore alle parti colpite e soltanto a fine turno, davanti ai portieri dello stabile, in preda a una crisi di nervi, avrebbe manifestato l'intenzione di farsi visitare da un medico e di non tornare al lavoro il giorno successivo;
- le si contestava, inoltre, un atteggiamento ostile e irrispettoso nei confronti della responsabile sig.ra , la quale non l'avrebbe colpita volontariamente con la sedia, CP_2 ché ella si sarebbe trovata persino distante da una sedia caduta accidentalmente e che non l'avrebbe minimamente colpita. (doc. 6);
- in data 28/03/2024 rispondeva alla contestazione disciplinare tramite raccomandata
A/R, nella quale, giustificandosi, affermava quanto segue: “IL GIORNO 18 MARZO 2024
MENTRE STAVA EFFETTUANDO LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLE Controparte_2
CAPPE E LA SIGNORA STAVA PULENDO I MOBILETTI E LA SIGNORA DI VICO STAVA Per_1
TOGLIENDO LE RAGNATELE AI PIANI INFERIORI, SONO SCESA DALLE SCALE E LA SIGNORA
HA LANCIATO UNA SEDIA CHE MI E' ARRIVATA SULL'ANCA FACENDOMI CP_2
CASCARE A TERRA, MA IN QUEL MOMENTO LA SIGNORA ERA GIA' PASSATA Per_1
ALL'ALTRA CUCINA. HO TERMINATO IL MIO SERVIZIO PORTANDO IN FONDO IL MIO
ORARIO DI LAVORO, MI SONO RECATA AL PADIGLIONE 38 DOVE LA SIGNORA DI
VITTORIO MI HA IMPOSTO DI PARLARE CON LE E IO LE HO RIFERITO DI INTERAGIRE CON
IL SINDACALISTA CHE MI RAPPRESENTA. LE HA INSISTITO E I0 SONO ENTRATA,
DOVENDO SUBIRE DELLE OFFESE VERBALI DA PARTE SUA. HO TIMBRATO E MI SONO
RECATA AL PRONTO SOCCORSO, PRESSO IL QUALE MI È STATO RILASCIATO UN
CERTIFICATO CHE ATTESTAVA LA PRESENZA DI UNA CONTUSIONE ALL'ANCA E ALLA
GAMBA SINISTRA. SONO ABITUATA A LAVORARE PRECISAMENTE E CERCO SEMPRE DI
TROVARE UN EQUILIBRIO E UNA TRANQUILLITA' CON LA SIGNORA DI VITTORIO, CHE
Pag. 3 di 17 PARE PERO' OGNI GIORNO CERCARE DI AGGREDIRMI E TROVARE UN PRETESTO DI
DISCUSSIONE” (doc. 7);
- in data 08/05/2024 la Società datrice le inviava tramite raccomandata A/R la lettera di licenziamento per giusta causa, non ritenendo valide le giustificazioni addotte (doc 8);
- in data 27/05/2024 impugnava il licenziamento (doc.9) e il 21/11/2024 inviava istanza per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc e dell'art. 31 della Legge n.
183/2010 a cui parte datoriale non aderiva (doc 10);
- attualmente è disoccupata, nonostante continue ed affannose ricerche per reperire una nuova occupazione;
- il licenziamento - irrogato a seguito di un procedimento disciplinare avviato con la contestazione, datata 25/03/2024, dove le si contestava di aver dichiarato il falso al medico del Pronto Soccorso, ossia di essere stata vittima di un'aggressione ad opera della signora , responsabile del servizio, dunque di avere denunciato un Controparte_2 infortunio sul lavoro inesistente, fatto tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo;
- è illegittimo perché i fatti da lei denunciati sono veri e la denuncia di infortunio è del tutto fondata;
- invero, il giorno 19.03.2024 ella prendeva servizio presso la Residenza Mezzetta di
Firenze intorno alle ore 6,00 e si dedicava alla pulizia degli ambienti della cucina, come da prassi ormai consolidata;
- oltre a lei, presso la medesima struttura, quella mattina prendevano servizio anche la signora , la signora e la responsabile del servizio signora Parte_2 Persona_1
; Controparte_2
- i suoi rapporti con la signora da tempo non erano buoni, in quanto la CP_2 responsabile era solita rimproverarla e criticarla davanti a terze persone, rivolgersi a lei con toni bruschi ed offensivi, spesso senza alcuna motivazione;
- tale atteggiamento persecutorio e vessatorio era stato in passato più volte da lei denunciato al datore di lavoro, senza mai ricevere un riscontro, anzi, la Società dava credito soltanto alla versione della responsabile che chiaramente negava ogni addebito;
- in passato, infatti, aveva ricevuto alcune contestazioni disciplinari che avevano ad oggetto i rapporti “burrascosi” con la sig.ra ; CP_2
- ciò l'aveva indotta a recarsi dal dott. , medico psichiatra, che le aveva Persona_2 diagnosticato sindrome ansioso depressiva causata dallo stress accumulato sul luogo di lavoro, che l'aveva costretta a sottoporsi ad una terapia a base di numerosi psicofarmaci
(doc 11);
- come altre volte, anche la mattina del 19/03/2024, la responsabile, dopo averle ordinato di effettuare la pulizia dei rivestimenti esterne delle cappe, ed aver ricevuto il legittimo rifiuto da parte sua, continuava a rimproverarla con toni offensivi anche davanti alle colleghe;
Pag. 4 di 17 - nonostante ciò, ella aveva continuato il suo lavoro senza cedere alle provocazioni e probabilmente a causa dell'indifferenza da lei palesata, la sig.ra in un gesto di CP_2 stizza e di rabbia non controllata prendeva una delle sedie a disposizione e la colpiva sul fianco sinistro;
[...
- in quel momento, peraltro, nessun'altra lavoratrice era presente poiché ella e la sig.ra Pt_
si trovavano in altre stanze;
- inizialmente ella non accusava alcun dolore data la natura traumatica della lesione, ma solo un leggero fastidio e per tale motivo continuava la prestazione lavorativa;
- con il trascorrere delle ore però, il dolore si faceva sentire e diventava sempre più intenso, fino a costringerla, ormai giunta al termine del turno lavorativo, a recarsi al
Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino per i dovuti controlli e cure;
- come riferito anche da controparte, a fine turno si recava dai portieri dello stabile dolorante, quasi urlando dal dolore, per le lesioni subìte;
- in ogni caso, non può dubitarsi di quanto accertato dai medici del Pronto Soccorso, ossia che ella presentava forti contusioni ed ematomi in corrispondenza dell'anca e della gamba sinistra, lesioni compatibili con i fatti denunciati;
- in sostanza, stante l'effettiva presenza delle lesioni riportate, che non poteva che essersi procurata durante la prestazione lavorativa e che risultano del tutto compatibili con la dinamica dei fatti riportati, è chiaro che ella è stata vittima dell'aggressione verbale e fisica della sig.ra ; CP_2
- nessuna condotta di rilievo disciplinare le può essere ascritta, dal momento che, peraltro, ella si rifiutava di adempiere all'ordine della responsabile, in quanto le mansioni richiestele non sono effettivamente comprese nella declaratoria del II livello del CCNL applicabile al rapporto di lavoro;
- invero il CCNL Multiservizi al II livello così stabilisce: "Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione".
Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con
l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate. Invece la declaratoria del Livello III così prevede: "Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed
Pag. 5 di 17 adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali".
Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse
Esempi:
1.1 Addetti al risanamento ambientale;
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è
richiesto il possesso della patente B;
1.4 Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o
scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o
polivalenti(caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi
di intervento, utilizzo di tecniche innovative);
- ad ogni modo, ove si ritenesse sussistente una minima responsabilità dell'accaduto in capo a lei, per essersi rifiutata di adempiere all'ordine della propria responsabile di eseguire la pulizia dei rivestimenti delle cappe, tale condotta non poteva e non può integrare un'ipotesi di giusta causa di licenziamento bensì, casomai, avrebbe potuto divenire oggetto di una sanzione molto meno grave ed in ogni caso conservativa;
- il licenziamento, dunque, non risulta sorretto da alcuna giusta causa né giustificato motivo e per questo deve essere dichiarato illegittimo, inefficace ed invalido;
- la contestazione disciplinare appare costruita ad arte per farla apparire come una lavoratrice negligente, aggressiva ed incurante delle regole aziendali, profilo che non corrisponde affatto alle sue caratteristiche personali e professionali, avendo ella sempre improntato il proprio comportamento sul lavoro alla diligenza, alla correttezza ed al rispetto dei colleghi, sicché il licenziamento è nullo in quanto ritorsivo, illegittimo ed invalido ovvero determinato da motivo illecito, con diritto, ai sensi dell'art. 2 Decreto
Legislativo 23 /2015, ad essere reintegrata nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura prevista dalla succitata disposizione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
§3
Costituitasi in giudizio, - contestava la versione dei fatti offerta dalla CP_1 CP_1 ricorrente, in quanto formalmente smentita dall'INAIL, posto che l'Istituto, all'esito degli accertamenti compiuti a seguito della tempestiva denuncia della società, ha definito
Pag. 6 di 17 negativamente la pratica di infortunio n. 520254870 del 18/03/2024, occorso alla signora
(cfr. comunicazione INAIL del 25 luglio 2024, doc. 2). Parte_1
Rilevava altresì che:
- nessuna, tra le numerose persone presenti presso la Residenza Universitaria la mattina del 18 marzo 2024, aveva riferito alcunché in merito a un episodio tanto insolito ed eclatante, quale sarebbe stata l'aggressione subita dalla ricorrente;
- quel giorno la signora che di norma operava da sola, era stata affiancata da Parte_1 altro personale, eccezionalmente inviato presso la per eseguire pulizie CP_3 straordinarie in vista di un imminente sopralluogo annunciato dalla committenza;
- in particolare, alle ore 6:00 erano entrate in servizio la signora e la signora Persona_1
e poco dopo erano state raggiunte dalla signora;
Controparte_2 Parte_2
- è circostanza pacifica, perché mai messa in discussione dalla ricorrente, né in sede di giustificazioni né nell'atto introduttivo del presente giudizio, che alle ore 10:00 circa, è giunto sul posto anche il sig. al quale la ricorrente non ha fatto alcun CP_4 cenno all'asserita aggressione, pur avendogli offerto un caffè al distributore automatico;
- nell'arco della mattinata, inoltre, la ricorrente ha avuto a che fare con altre persone, come i portieri in servizio presso la DSU, senza segnalare loro alcunché di ciò che le sarebbe accaduto;
- lo stesso 19 marzo, ricevuto il referto del Pronto soccorso, si è subito attivata per appurare i fatti e, alla presenza del Sig. e delle addette all'ufficio del CP_4 personale, sono state sentite le dipendenti che, il giorno precedente, avevano lavorato presso la Residenza Universitaria;
- in quell'occasione, non solo la signora , ma anche la signora e la signora CP_2 Pt_2 hanno categoricamente escluso che la ricorrente fosse stata vittima di un Per_1 infortunio o di un'aggressione sul lavoro;
- le signore e hanno persino rilasciato dichiarazioni scritte nelle quali hanno Pt_2 Per_1 ricostruito dettagliatamente gli eventi della giornata (doc. 3), sottolineando il fatto che, nel corso dell'intera giornata, la ricorrente non aveva manifestato alcun segno di malessere e che, anzi, le operazioni di pulizia si erano svolte in un clima assolutamente sereno, senza tensioni o episodi anomali degni di rilievo;
- nel corso della sua audizione, inoltre, la signora ha rivelato che quella mattina CP_2 aveva tenuto acceso il registratore del suo cellulare dalle ore 6:00 circa fino alle 7:10-
7:15 circa, ed aveva registrato la conversazione avuta quello stesso giorno con la Signora
durante la riunione svoltasi delle ore 11,45; Parte_1
- da tali registrazioni (doc. 5) si trae conferma del fatto che la ricorrente ha simulato sia l'infortunio sul lavoro che l'aggressione e che le lesioni riscontrate dal medico del Pronto
Soccorso alle ore 16.49 del 18.3.2024, non abbiano niente a che vedere con i fatti accaduti la mattina dello stesso giorno;
Pag. 7 di 17 - in particolare, la prima registrazione, riguarda l'episodio della caduta della sedia (min.
28:48), mentre la seconda è relativa alla conversazione delle ore 11:45, nella quale si sente distintamente la sig.ra lamentarsi con la signora dei loro rapporti Parte_1 CP_2
(quale quella di non averle risposto riguardo ad un “mocio”, min 6:50) ma non, come sarebbe stato logico attendersi, dell'aggressione asseritamente subita qualche ora prima;
- nella registrazione non v'è traccia delle offese verbali che la ricorrente sostiene di aver subito dalla signora;
CP_2
- peraltro, nella prima registrazione, dal min 13:50, si sente distintamente la signora rifiutarsi di pulire le cappe della cucina, al che la signora le risponde Parte_1 CP_2 con tutta tranquillità e con le seguenti testuali parole: "...sì lo puoi fare, la scopa la puoi passare ... ascolta se ne parla dopo, ora ci s'ha da fare, dopo ci si mette a sedere e si parla di tutto quello di cui si deve parlare …";
- appurata l'insussistenza di fatti del tutto incompatibili con l'esistenza dell'infortunio, o con l'esistenza di un infortunio verificatosi in occasione di lavoro, la società convenuta ha provveduto a contestare l'addebito alla ricorrente, con la lettera di seguita trascritta: “In data 19 marzo u.s. Lei ha fatto pervenire in azienda (tramite mail delle ore 10:00) un
Verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Firenze nel quale si legge - nella sezione
“Circostanze dell'accaduto riferite dall'infortunato“ che, alle ore 8 del 18 marzo, Lei sarebbe stata vittima di un'aggressione sul posto di lavoro. Nello stesso Verbale - nella successiva sezione “Anamnesi” - si legge anche che la presunta “aggressione” sarebbe avvenuta “con una sedia di ferro” ad opera della Sua responsabile. Tuttavia, dopo attente verifiche, è emerso che quanto da Lei riferito al medico del Pronto Soccorso è frutto di mera fantasia. Invero, il 18 marzo 2024, alle ore 5.53, Lei ha timbrato il cartellino in ingresso presso la Residenza Mezzetta DSU di Firenze, dove quel giorno, alle ore 6.00, hanno preso eccezionalmente servizio - per eseguire una pulizia straordinaria in previsione di un controllo annunciato dalla committente - la Sua responsabile, signora
, la signora e, alle ore 6.24, la signora . Nel Controparte_2 Persona_1 Parte_2 resto della mattinata - durante la quale Lei ha operato regolarmente e, peraltro, sempre assieme alle predette dipendenti e senza mai trovarsi da sola con la signora CP_2
- non risulta affatto che Lei abbia subito la denunciata aggressione. Le stesse
[...] dipendenti, inoltre, hanno riferito che Lei non ha manifestato alcuna evidenza (o, comunque, non si è lamentata) dei dolori all'anca ed alla coscia sx che poi ha dichiarato al medico di PS. Le dipendenti e hanno anche riferito di un episodio CP_2 Per_1 avvenuto intorno alle 6.30 quando, durante le operazioni di pulizia del pavimento di una cucina, nell'appoggiare una sedia sul tavolo in posizione capovolta, la Signora ha CP_2 provocato inavvertitamente la caduta della sedia collocata sul lato opposto del medesimo tavolo. In quel momento, Lei era intenta a pulire la fine della scala che scende nella cucina, in un punto distante da quello in cui è caduta la sedia, tant'è che ha avuto il modo di ammonire le Sue colleghe a fare più piano, pronunciando le seguenti parole:
“sotto c'è le camere!”. Addirittura, alle ore 10.00 - quando Lei stava tranquillamente prendendo un caffè al distributore automatico - è giunto sul posto anche il signor CP_4
Pag. 8 di 17 Neppure a lui, però, Lei ha fatto cenno alla fantomatica aggressione, ed anzi lo CP_1 ha invitato a prendere un caffè con Lei. A fine mattinata - una volta terminato il lavoro e dopo i controlli del DSU - Lei si è inizialmente rifiutata di parlare con la signora – CP_2 che intendeva discutere con Lei in merito alle migliorie da apportare al servizio – e poi, dopo essersi decisa a scambiare poche parole con la responsabile, si è avviata con atteggiamento polemico verso l'uscita (il tutto alla presenza della signora . Poco Per_1 dopo, dinanzi ai portieri Lei ha iniziato ad urlare e, in preda ad una crisi di nervi, ha annunciato che il giorno dopo non sarebbe andata al lavoro e che avrebbe mandato un certificato medico (come riferito il giorno successivo dai portieri alla signora ). Alla Pt_2 luce di questi fatti - che sono del tutto incompatibili con l'esistenza di un infortunio sul lavoro e con la dichiarazione da Lei resa al medico del pronto Soccorso di Firenze - è evidente come il comportamento da Lei posto in essere sia gravemente lesivo del vincolo fiduciario che deve connotare il rapporto di lavoro. Non solo, infatti, Lei ha indotto un
Pubblico Ufficiale (quale deve considerarsi il medico ospedaliero) ad attestare un fatto non vero, dichiarando falsamente di aver subito un infortunio sul lavoro, ma ha anche volutamente incolpato la signora di aver commesso un reato in realtà CP_2 inesistente.”;
- la Signora non ha mai nascosto la propria insofferenza nei confronti degli Parte_1 ordini o dei semplici rilievi provenienti dalla sua responsabile, tant'è vero che nel corso del rapporto, proprio per tale atteggiamento apertamente polemico e persino aggressivo, era stata anche sanzionata formalmente: nel luglio 2023, infatti, era stata ammonita per aver inveito nei confronti della signora , la quale le aveva fatto CP_2 notare alcune mancanze relativamente allo stato di pulizia dei locali;
il 28 febbraio 2024
(ed il fatto è stato contestato nell'ambito del procedimento che ha portato al licenziamento) la ricorrente, alla presenza di altri dipendenti ( e CP_5 CP_6
), si era rivolta alla propria responsabile con la frase “vieni sempre qui per dare
[...] fastidio”;
- del resto, a causa dell'atteggiamento aggressivo della ricorrente, la signora era CP_2 arrivata al punto di non voler rimanere sola con lei e di registrare ogni loro conversazione;
- quanto alla pretesa di mettere in relazione la fantomatica aggressione con il rifiuto della ricorrente, che viene definito legittimo, di effettuare la pulizia dei rivestimenti esterne delle cappe, la circostanza non solo non corrisponde a verità, ma comunque è del tutto inconferente, perché niente sposta rispetto all'unico fatto rilevante in causa, ossia la falsa dichiarazione della dipendente di aver subito un infortunio od un'aggressione;
- analoghe considerazioni valgono circa le asserzioni inerenti all'uso delle scale, se rientranti nelle competenze dell'operaio di secondo o di terzo livello, perché la ricorrente non è stata licenziata per essersi rifiutata di adempiere all'ordine della propria responsabile di eseguire la pulizia dei rivestimenti delle cappe, ma per ben altri e ben più gravi motivi.
Pag. 9 di 17 Deduceva, in sostanza, che la ricorrente ha inscenato un infortunio sul lavoro ed ha falsamente attribuito il reato di lesioni personali al proprio superiore gerarchico ed è incontestabile che un fatto del genere costituisca giusta causa di licenziamento, intesa pacificamente come quel comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via provvisoria, trattandosi di condotta rilevante non soltanto dal punto di vista disciplinare ma anche da quello penalistico.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
§4
Il Giudice, con ordinanza resa il 4 marzo 2025: ordinava ex art. 213 c.p.c. all'INAIL di depositare in PCT, entro il 4.4.2025, i verbali e gli atti istruttori relativi alla pratica di infortunio n.
520254870 del 18.3.2024 occorso a ammetteva la prova per testi sui capp. Parte_1
3, 4, 17, 18 e 19 del ricorso e sui capp. da 1 a 13 della memoria difensiva, oltre alla controprova richiesta.
Quindi, escussi i testi all'udienza del 16 aprile 2025, allo scadere del termine fissato con decreto in pari data, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decideva nei termini che seguono.
§5
Il ricorso non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, la contestazione disciplinare è tutta incentrata sulla circostanza dell'avere la lavoratrice denunciato un infortunio sul lavoro – asseritamente consistito nell'aggressione subita ad opera della propria referente e collega – in realtà insussistente.
§5.2
Secondo la lavoratrice, il referto del Pronto soccorso del 18 marzo 2024, in cui le viene diagnosticata contusione ad anca e gamba sinistra ed in cui il medico redattore trascrive quanto da lei riferito circa le cause della contusione (“aggressione con una sedia di ferro sul luogo di lavoro da parte della propria responsabile”), in quanto atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso, sarebbe sufficiente a fare escludere l'assolvimento da parte della datrice di lavoro dell'onere probatorio circa la sussistenza della condotta contestatale.
§5.3
Sennonché, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non v'è ragione di discostarsi, circa l'efficacia probatoria dell'atto pubblico: <Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con
Pag. 10 di 17 riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento>>. (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022).
§5.4
In sostanza, in relazioni alle dichiarazioni che vengono riportate nell'atto pubblico circa fatti ai quali il verbalizzante non ha assistito direttamente, il verbale non è assistito da fede privilegiata, sicché il menzionato certificato medico (equiparabile, per la sua natura, al verbale di accertamento redatto dagli organi di polizia) non è di per sé idoneo a provare la riconducibilità delle contusioni riscontrate alla causale ivi addotta dalla lavoratrice.
§6
Ciò posto, occorre verificare, alla luce dell'istruttoria espletata, se la società abbia assolto all'onere probatorio da cui era gravata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966.
All'uopo, si riportano, a seguire, le dichiarazioni rese dai testi.
§6.1
…Dipendente del Diritto allo Studio Universitario (DSU), Azienda regionale: Parte_3
<<…. Svolgo mansioni di portineria. Conosco la ricorrente perché lavorava come addetta alle
pulizie all'interno della struttura di via del Mezzetta 9g), ove lavoro anche io…. So che la ricorrente era dipendente della che è l'azienda che effettua le pulizie dei locali. CP_1
Conosco di vista la responsabile della che ho sempre sentito chiamare (non CP_1 CP_2 conosco il cognome). Era marzo, non ricordo il giorno, sono entrato al lavoro alle 6,50, ho parlato con il portiere della notte e questi mi disse che dentro vi erano delle signore a lavorare per fare le pulizie. Ricordo che quel giorno vi sarebbe stato un ulteriore controllo del DSU sul lavoro di pulizie.
Verso le 7,00/7,05 mi sono spostato verso l'altra residenza (vi è infatti una seconda struttura all'interno del parco di San Salvi, che dista circa 150 metri, trattasi del padiglione 38) e lì, come sempre, sono rimasto per circa un'ora; rientrato verso le 8,00 nella residenza di via del
Mezzetta, ho incontrato la signora delle pulizie di nome che stava lavorando al piano Parte_2 terra con un bastone, forse levava le ragnatele;
durante la giornata sono stato presso la mia postazione all'ingresso della struttura, ad un certo punto, nel corso della mattinata, ho intravisto la ricorrente che provata via la nettezza, così come altre addette alla pulizia;
trascorsa normalmente la mattinata in attesa dell'arrivo del mio collega chiamato a fare il
Pag. 11 di 17 controllo di cui ho detto, ad certo punto questo collega è arrivato e – rimasto io nella mia postazione – il medesimo è salito con la responsabile e immagino abbiano fatto il CP_2 controllo;
verso le 11,00/11,30 il collega è tornato giù e mi ha raggiunto nei locali della portineria, a mia richiesta mi rispose che il controllo era andato bene e che non vi era alcunché da segnalare; verso le 12,00, mentre mi stavo dirigendo fuori dalla struttura per accompagnare il collega e poi dirigermi verso il padiglione 38, ho visto uscire anche la ricorrente e, a quel punto, ho notato che la stessa era visibilmente sconvolta e piangeva e io
e il mio collega siamo rimasti meravigliati. Non so il motivo di ciò, visto che dopo quella mattina la ricorrente non si è più presentata al lavoro.
ADR parte resistente: quel giorno ricordo arrivò in struttura anche il titolare arrivò CP_1 circa a metà mattinata, o almeno ora mi sembra che questa fosse l'ora.
ADR parte ricorrente: quando la ricorrente è uscita, aveva un atteggiamento molto sconfortato e abbattuto, ma non ha detto nulla, almeno in mia presenza”.
§6.2
<< …Dipendente della resistente da 28 anni, sono addetta alle pulizie. La Persona_1 ricorrente è stata una mia collega, anche se in luoghi diversi, io lavoro in viale Morgagni presso Con Con
, mentre la ricorrente lavorava alla di via del Mezzetta …Ricordo che il 18 marzo 2024 Con fui inviata a lavorare presso la di via del Mezzetta perché vi erano da fare lavori a fondo.
Con me al lavoro vi erano , la ricorrente, . Io sono arrivata Controparte_2 Parte_2 verso le 6,00, io sono arrivata con , la ricorrente era già presente mentre la è CP_2 Pt_2 arrivata dopo. Dovevamo pulire le cucine a fondo, oltre ai mobili alle scale e agli altri ambienti.
Io ho lavorato in cucina, pulendo i mobili della cucina, sempre in cucina lavorava , che CP_2 puliva le cappe, in cucina vi era anche la ricorrente, che puliva le scale della cucina e il pavimento di essa;
puliva invece la palestra e le sale studio, facendo il giro delle Pt_2 ragnatele, non ha mai lavorato in cucina quel giorno. Non ricordo alcuna discussione tra Pt_2 la ricorrente e mentre eravamo a lavorare in cucina. Escludo che la abbia CP_2 CP_2 chiesto alla ricorrente di pulire lei le cappe della cucina, era la che stava facendo tale CP_2 attività. Più o meno, la pulizia della cucina ha impiegato 40 minuti, forse un po' di meno, siamo sempre rimaste noi tre in questo periodo a lavorare in cucina. Quel giorno vi era un controllo della DSU sulla pulizia, non so se la ricorrente sapesse di tale controllo, di norma in quella DSU lavorava solo la ricorrente, la presenza mia, di e di dipendeva quel giorno dal CP_2 Pt_2 controllo che vi sarebbe stato. Davanti a me la ricorrente non ha espresso alcun atteggiamento di felicità o di disappunto per il fatto che quel giorno fossimo presenti anche noi. Mentre la ricorrente si trovava a spazzare le scale della cucina, è cascata alla una sedia che la CP_2 stessa aveva messo sul tavolo per pulire il pavimento, se non ricordo male la a quel Parte_1 punto disse “Ci sono i ragazzi che dormono”, era intorno alle 6,30. Le scale sono in alto rispetto al pavimento della cucina dove è caduta la sedia. Conosco il sig. ricordo che quella CP_1 mattina venne, forse verso le 8,30, per portate del materiale e per controllare le pulizie. Io ho continuato a lavorare quando è arrivato il ricordo che , che era la CP_1 CP_2 responsabile, si è allontanata con per parlare di lavoro, se non ricordo male si sono CP_1 recati presso le sale studio, comunque nel piano terreno, sono usciti dalle cucine. Anche la
Pag. 12 di 17 ricorrente ha continuato a lavorare con me, ricordo però che ci fu una richiesta da parte della ricorrente al di prendere un caffè, una cosa così, però poi la ricorrente non è andata CP_1 con lui a prendere il caffè, è rimasta con me a lavorare, in quel momento stavamo lavorando al piano terreno.
Ricordo che, dopo che fu fatto il controllo, si mise a parlare con la ricorrente, ero CP_2 presente anche io, e il senso del discorso era di stare attenti a fare per bene le pulizie, non so però se il controllo precedente fosse andato bene oppure no. La discussione tra loro due è durata circa 15 minuti, io sono stata accanto a loro per tutto il tempo, penso che tale rilievo, che a me in quell'occasione non fece, fu fatto perchè era la ricorrente l'addetta alle CP_2 pulizie di via del Mezzetta. Del resto, discorsi analoghi ha fatto anche a me quando si CP_2 recava presso la DSU di viale Morgagni.
Io sono andata via con verso le 11,30/11,40; la ricorrente era ancora lì, non so a che CP_2 ora ella sia andata via.
Fino a quando sono rimasta io lì, la ricorrente non ha mai manifestato dolore o disagio per qualche cosa.
ADR di parte resistente: e non sono rimaste mai da sole, questo lo posso CP_2 Parte_1 dire perché io ho lavorato quella mattina un po' con la ricorrente e un po' con . CP_2
Ricordo che mi disse di non lasciarla mai da sola con la ricorrente mi disse di fare ciò CP_2 per evitare discussioni visto che in precedenza la ricorrente aveva avuto discussioni con
, in quanto diceva che veniva trattata male da quest'ultima, io però sul punto mai ho CP_2 visto nulla al riguardo.
ADR parte ricorrente: quando è cascata la sedia, si è scusata non verso la ricorrente, CP_2 ma verso tutti perché aveva fatto rumore. Mi vien letta la dichiarazione sul punto che ho reso in sede INAIL (documento acquisito da INAIL); preciso di aver detto che si era scusata CP_2 con la perché la sedia era caduta nelle sue vicinanze, in quanto la sedia è caduta non Parte_1 distante dalla ricorrente, che si trovava sulle scale, come ho già detto.
Al tempo era addetta alle pulizie di Via del Mezzetta nel turno di sabato o di domenica, Pt_2 ora lei invece lavora lì stabilmente, al tempo lavorava stabilmente con me in viale Pt_2
Morgagni”.
§6.3
<<…Sono stata dipendente della resistente dal 2019 a marzo 2024, ho cessato di Parte_4 lavorare, anzi sono scappata da codesta ditta per dimissioni, a decorrere dal 1.3.2024. Non ho contenzioni contro la resistente, purtroppo, peccato, avrei dovuto farli…
Sono stata una addetta alle pulizie e ho sempre avuto molti problemi con , che Controparte_2 era la responsabile;
Non ho lavorato stabilmente in via del Mezzetta, ove peraltro ho lavorato qualche volta in sostituzione di colleghi. Conosco la ricorrente come collega, alcune volte abbiamo lavorato insieme e so che lavora bene. Ero Rsa sindacale, fui chiama quel giorno di marzo dalla ricorrente, che era in ospedale. Come Rsa. so che la ricorrente era da molto
Pag. 13 di 17 tempo che subiva attacchi provocatori e di mobbing da parte della , ricordo di aver CP_2 fatto quale RSA una riunione verso dicembre 2023-gennaio 2024 alla presenza di Per_3
, il titolare della ditta , nella quale si parlò anche della ricorrente e della sua
[...] CP_4 situazione a causa del comportamento della , disse che avrebbe cercato di CP_2 CP_4 migliorare la situazione e che si fidava ciecamente di . Controparte_2
Preciso di non aver assistito di persona ad alcun comportamento posto in essere dalla
ai danni della ricorrente che mi sono stati riferiti da quest'ultima. CP_2
Nel corso della telefonata di cui ho detto, la ricorrente in lacrime mi disse che era all'ospedale perché la le aveva lanciato una sedia addosso e lei era caduta CP_2 all'indietro. Era parecchio provata, era un lungo periodo che stava male, perché veniva stalckerizzata dalla ”. CP_2
§6.4
: <<…Dipendente della resistente come coordinatrice di vari appalti Controparte_2 dell'azienda. La ricorrente era mia collega. …A marzo 2024 mi sono recata presso la residenza di via del Mezzetta perché quel giorno vi era un controllo da parte della DSU, ricordo che quello era il terzo controllo nell'ultimo mese perché erano stati segnati problemi di pulizia, soprattutto delle cappe della cucina.
Sono arrivata lì verso le 6,00 con al mio arrivo la ricorrente era già presente, poi è Persona_1 arrivata verso le 6,30 . Parte_2
A pulire le cucine eravamo io, la ricorrente e mentre puliva i corridoi e le scale. Per_1 Pt_2
Noi tre abbiamo pulito le 7 cucine, direi fino alle 8,30/9,00; non vi sono state discussioni tra me
e la ricorrente in tale periodo, non ho lanciato alcuna sedia addosso alla ricorrente, ricordo che cadde una sedia a me mentre la stavo alzando per metterla sul tavolo per poi pulire il pavimento;
la sedia è caduta verso le 6,30, all'inizio del lavoro;
la ricorrente in quel momento stava pulendo le scale, che si trovano nel centro della cucina, e il tavolo si trova sotto di esse.
Quando è caduta la sedia, ricordo che la ricorrente disse di fare piano, perché i ragazzi stavano dormendo.
Sono stata io a pulire le cappe della cucina, puliva i mobiletti e il frigo, io ho pulito le Per_1 cappe e poi il pavimento, la ricorrente puliva le scale.
Ricordo che quel giorno la ricorrente autonomamente mi disse che lei non avrebbe pulito le cappe perché non poteva e doveva salire sulle scale, io ricordo che le dissi che non era quello il momento di affrontare quel discorso e che ne avremmo parlato a fine mattinata, ricordo che io avevo portato uno scaleo piccolo a tre scalini per poi lasciarlo lì, preciso infine che quel giorno non fui io a chiedere alla ricorrente di pulire le cappe, fu lei ad introdurre da sola quel discorso.
Finita la pulizia della cucina, la ricorrente e la hanno lavorato giù nelle sale studio, Per_1 mentre io ho terminato le parti comuni (scale e corridoi); verso le 10,00 è arrivato il titolare
e sono rimasta con lui circa 40 minuti a parlare di lavoro, eravamo in una CP_4 cucina;
non ha atteso l'arrivo della persona che doveva fare i controlli, ha salutato e CP_1
Pag. 14 di 17 parlato un po' con le altre colleghe, tra cui la ricorrente, io ero distante non ho visto cosa si siano detti. Ho visto in particolare la ricorrente e presso la macchinetta del caffè, ma CP_1 non so se lo abbiamo preso, né cosa si siano detti.
Arrivato poi la persona che doveva fare il controllo, quest'ultimo è stato fatto e poi tutte Pt_5 noi 4, oltre a e al portiere , ci siamo recati al padiglione 38, per fare anche qui il Pt_5 Pt_3 controllo;
finiti i controlli, e il portiere sono tornati in via del Mezzetta, la è andata Pt_5 Pt_2 via, mentre io, la ricorrente e siamo rimaste nel padiglione 38 per parlare con la Per_1 ricorrente;
è rimasta con noi anche perché quella mattina avevo chiesto a lei, e forse Per_1 anche a , di non lasciarmi mai sola con la ricorrente, perché nel corso dell'anno Pt_2 precedente ero stata più volte falsamente accusata dalla ricorrete di trattarla male e di offenderla, cose che la ricorrente aveva riferito anche al mio datore di lavoro ed anzi facendo le medesime accuse false anche in presenza di altre colleghe, ricordo anche che fu fatta una riunione sindacale in tal senso.
In ragione di tutto ciò, ricordo che decisi quel giorno di registrare le conversazioni e di non rimanere mai sola.
Nel padiglione 38, inizialmente la ricorrente si era rifiutata di parlare con me chiedendomi di rivolgermi al sindacato;
poi, avendo io insistito, ho iniziato a parlare per risolvere i problemi di pulizia segnalati in tale resistenza, le ho quindi detto le cose che per me non andavano bene, ad esempio trovare il tavolo apparecchiato con varie cibarie par fare la colazione lei con il portiere, oppure trovarla in portineria a fare lavoro che non le competeva, tipo dare materiale gli studenti;
le chiesi quindi di risolvere queste due problematiche e di risolvere più in generale le problematiche di pulizie, segnalando che probabilmente avevo sbagliato anche io nell'organizzare il lavoro, e quindi dicendole che l'avrebbe affiancata una volta a Per_1 settimana per farle vedere il lavoro;
a quel punto la ricorrente mi disse che nel corso di quella mattina lei mi aveva parlato e io non le avevo risposto ,io le dissi che non avevo sentito;
poi la Per_ Per_ ricorrente si è alterata vista la presenza di avendo io detto a sua domanda che era presente perché non volevo rimanere sola con lei, e a quel punto la ricorrente è andata via;
anche io e poi siamo andate via, passando da via del Mezzetta a prendere delle cose. La Per_1 ricorrente non l'ho più vista, se non di sfuggita in via del Mezzetta mentre stava andando a cambiarsi;
ciò è avvenuto verso le 12,00.
La ricorrente quel giorno non ebbe a lamentare né dolori né disagi, posso dire che quando è arrivato il ho visto la ricorrente portare via la spazzatura conducendo un carrello tipo CP_1 della Coop.
ADR parte ricorrente: al tempo si alternava sabato e domenica con la ricorrente presso Pt_2 via del Mezzetta, dal lunedì al venerdì vi era la ricorrente lì al lavoro, la la sostituiva solo Pt_2 in caso di sua assenza.
Non ho esteso l'incontro anche alla , perché lei andava lì solo il fine settimana, in ogni Pt_2 caso in altre occasioni ebbi a parlare anche con la quando a lei dovevo segnalare cose Pt_2 legate alle sue attività. Aggiungo che la presenza della non era oltremodo opportuna, Pt_2 perché i rapporti tra le due non era buone, nel senso che era la ricorrente ad aver più volte
Pag. 15 di 17 espresso a me considerazioni poco piacevoli nei confronti della , ricordo che varie volte Pt_2 ho ricevuto dalla ricorrente telefonate quando nel giorno precedente aveva lavorato la , Pt_2 telefonate nelle quali la ricorrente ha accusato di averle portato via delle cose o di non Pt_2 aver bene effettuato le pulizie, preciso che tale atteggiamento la ricorrente l'ha sempre espresso un po' con tutte le colleghe che sono andate a lavorare in via del Mezzetta, es. Per_4
[...] Parte_6
§7
Orbene, ritiene il giudicante che, alla luce delle deposizioni rese dai testimoni, debba escludersi che la sig.ra sia rimasta vittima dello “infortunio” da lei denunciato, che Parte_1 sarebbe originato dal lancio di una sedia scagliata contro di lei dalla sig.ra . Controparte_2
Invero, la teste presente sul luogo di lavoro il giorno del fatto, ha negato che quella Per_1 mattina la sig.ra e la sig.ra siano mai rimaste da sole, così sconfessando Parte_1 CP_2 quanto affermato dalla ricorrente, secondo cui l'episodio del lancio della sedia sarebbe avvenuto mentre erano sole, e negando, in radice, la possibilità che il fatto possa essersi verificato per come descritto dalla medesima.
D'altro canto, dubbi circa l'attendibilità della teste non possono neppure rinvenirsi in un Per_1 possibile contrasto con il dichiarato del teste (portiere dello stabile scenario dei fatti Pt_3 di causa), ché questi non ha confermato la circostanza addotta dalla lavoratrice secondo cui ella, a fine turno, si sarebbe recata dai portieri dello stabile dolorante, quasi urlando dal dolore, per le lesioni subìte. Nessun altro elemento, peraltro, è stato fornito dal suddetto teste idoneo a fare dubitare dell'attendibilità delle testimoni escusse su richiesta della parte datoriale.
Anzi, il teste si è limitato a riferire di un atteggiamento di sconforto ed abbattimento Pt_3 della sig.ra allorché è andata via alla fine del proprio turno;
peraltro, tale stato Parte_1
d'animo ben potrebbe essere messo in relazione con quanto riferito dalla teste circa la Per_1 sollecitazione che, in sua presenza, dopo il controllo subito, la sig.ra ebbe a rivolgere CP_2 alla sig.ra di svolgere le pulizie con particolare attenzione - evidentemente allo Parte_1 scopo di evitare controlli da parte dei responsabili della struttura, come quello che si era svolto quella stessa mattina, essendo peraltro la sig.ra la dipendente addetta alle pulizie Parte_1 presso la casa dello studente dell'Università di Firenze, ubicata in via del Mezzetta 9/G.
D'altro canto, quanto riferito dalla teste appare coerente con il dichiarato della teste Per_1
. CP_2
Né può essere valorizzato, in senso favorevole all'impostazione attorea, quanto riferito dalla testimone avendo la suddetta negato di avere mai assistito a scontri tra la sig.ra Parte_4
e la sig.ra , oltre ad avere sottolineato di avere appreso dell'asserito Parte_1 CP_2 infortunio da una telefonata fattale dalla ricorrente allorché si trovava presso il Pronto
Soccorso. È noto, infatti, il valore probatorio pressocché nullo della cd. testimonianza de relato actoris: <In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris"
e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati
Pag. 16 di 17 dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio
e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007).
In tale ottica, peraltro, la deposizione della sig.ra ha lo stesso valore probatorio delle Pt_4 dichiarazioni dalla ricorrente rese ai medici del Pronto soccorso nel descrivere la causale delle contusioni refertate.
§8
In conclusione, rimane confermata la sussistenza della condotta descritta nella lettera di contestazione di addebiti e addotta dalla società quale causale giustificativa dell'irrogato licenziamento disciplinare.
Nessun dubbio può esservi circa la gravità della condotta suddetta, di per sé idonea a fare venire meno il vincolo fiduciario tra le parti, e la proporzionalità della sanzione massima applicata – integrando la stessa anche gli estremi di fattispecie penali (basti pensare, a tacere delle altre, della truffa nei confronti dell'ente previdenziale che avrebbe dovuto corrispondere le prestazioni per un infortunio sul lavoro non verificatosi).
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro 5.664, oltre accessori come per legge dovuti.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 17 di 17
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Barbara Fatale
ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 4017 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall' Avvocato Silvia Carboni, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio, sito in Firenze, Via Della
Piazzuola n. 15, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall' avv. Simone Ferradini, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, sito in Firenze, Via De' Barucci n. 12, è elettivamente domiciliata resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per la ricorrente: <<… In via principale, annullare il licenziamento intimato da Controparte_1 con lettera datata 08.05.2024 per illegittimità, inefficacia ed insussistenza dei fatti ivi contestati e per l'effetto, ordinare la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della società convenuta a corrispondere alla sig.ra un'indennità risarcitoria Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari ad euro 1841,33), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
In ipotesi, voglia il Tribunale, accertata l'insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'intimato licenziamento, annullare il licenziamento, condannando la società resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, nonché a corrisponderle l'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima prevista dalla legge, pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del
TFR, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole maturazioni al saldo. Con sentenza provvisoriamente esecutiva e vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.>>;
per la resistente: <<… rigettare (ovvero, gradatamente, ridurre) le domande ex adverso avanzate in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, sfornite di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il 10 dicembre 2024, – premesso che: ha prestato la propria attività lavorativa Parte_1 alle dipendenze della società convenuta dal 07.07.2019 fino alla data del licenziamento, irrogato con raccomandata A/R del 08/05/2024, con qualifica di operaia, livello II, CCNL
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI con mansione di pulitrice, presso i locali dell'Università degli Studi di Firenze siti in via del Mezzetta 9/G, con contratto di lavoro part-time ed a tempo indeterminato (doc. 2); al tempo del suo licenziamento la società resistente aveva un numero complessivo di dipendenti superiore a 15;
- esponeva che:
- in data 18 marzo 2024, mentre si trovava sul posto di lavoro presso la casa dello studente dell'Università di Firenze, ubicata in via del Mezzetta 9/G, intenta a pulire le cucine, sopraggiungeva la responsabile dei servizi della società sig.ra CP_1 CP_2
, la quale le ordinava di pulire anche il rivestimento esterno delle cappe di
[...] aspirazione delle cucine;
- a fronte della sua constatazione che ciò non rientrava nelle sue mansioni di II livello, le quali non prevedevano l'utilizzo, durante le operazioni di pulizia, di scale o scaletti, necessari per poter raggiungere le cappe di aspirazione, la sig.ra insisteva e le CP_2 urlava di non saper fare niente, di non essere capace a pulire ed a quel punto provvedeva lei stessa alla pulizia delle cappe;
- rimasta indifferente alle provocazioni della responsabile, continuava a svolgere le proprie attività ordinarie di pulizia, sennonché, mentre posizionava delle sedie sopra i tavoli per facilitare la pulizia dei pavimenti, la responsabile afferrava una delle sedie di ferro e la scaraventava addosso a lei, colpendola sul fianco sinistro e facendola cadere rovinosamente a terra;
- dipoi la sig.ra , anziché soccorrerla e preoccuparsi delle sue condizioni, si limitava CP_2
a scusarsi con tono ironico, asserendo di non averlo fatto volontariamente e che, di lì a breve l'avrebbe spostata in un'altra struttura dell'Università, variandole altresì l'orario di
Pag. 2 di 17 lavoro;
tale conversazione avveniva alla presenza di una collega di lavoro, sig.ra
[...]
Per_1
- terminato il turno di lavoro, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi, dal quale veniva dimessa dopo accertamenti: i medici diagnosticavano una contusione dell'anca e della gamba sinistra, con una prognosi di 5 gg. e prescrivevano riposo e una cura farmacologica (doc.
3. referto, doc 4 foto lesioni);
- il giorno successivo, in data 19/03/2024, si recava presso la stazione dei Carabinieri di
Firenze Rifredi, per sporgere formale denuncia/querela nei confronti della sig.ra , CP_2 per le lesioni subite. (doc. 5);
- in data 25/03/2024 la Società datrice le inviava una raccomandata A/R di contestazione disciplinare, in seguito alla ricezione della copia del verbale del pronto soccorso, in cui si affermava che ella non aveva mai subìto un'aggressione da parte della sig.ra , che CP_2 aveva dichiarato falsamente di aver subìto un infortunio sul lavoro e incolpato la sig.ra di aver commesso un reato in realtà inesistente;
CP_2
- nella suddetta lettera la Società rilevava che ella, a seguito del denunciato infortunio, aveva continuato il proprio lavoro senza manifestare dolore alle parti colpite e soltanto a fine turno, davanti ai portieri dello stabile, in preda a una crisi di nervi, avrebbe manifestato l'intenzione di farsi visitare da un medico e di non tornare al lavoro il giorno successivo;
- le si contestava, inoltre, un atteggiamento ostile e irrispettoso nei confronti della responsabile sig.ra , la quale non l'avrebbe colpita volontariamente con la sedia, CP_2 ché ella si sarebbe trovata persino distante da una sedia caduta accidentalmente e che non l'avrebbe minimamente colpita. (doc. 6);
- in data 28/03/2024 rispondeva alla contestazione disciplinare tramite raccomandata
A/R, nella quale, giustificandosi, affermava quanto segue: “IL GIORNO 18 MARZO 2024
MENTRE STAVA EFFETTUANDO LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLE Controparte_2
CAPPE E LA SIGNORA STAVA PULENDO I MOBILETTI E LA SIGNORA DI VICO STAVA Per_1
TOGLIENDO LE RAGNATELE AI PIANI INFERIORI, SONO SCESA DALLE SCALE E LA SIGNORA
HA LANCIATO UNA SEDIA CHE MI E' ARRIVATA SULL'ANCA FACENDOMI CP_2
CASCARE A TERRA, MA IN QUEL MOMENTO LA SIGNORA ERA GIA' PASSATA Per_1
ALL'ALTRA CUCINA. HO TERMINATO IL MIO SERVIZIO PORTANDO IN FONDO IL MIO
ORARIO DI LAVORO, MI SONO RECATA AL PADIGLIONE 38 DOVE LA SIGNORA DI
VITTORIO MI HA IMPOSTO DI PARLARE CON LE E IO LE HO RIFERITO DI INTERAGIRE CON
IL SINDACALISTA CHE MI RAPPRESENTA. LE HA INSISTITO E I0 SONO ENTRATA,
DOVENDO SUBIRE DELLE OFFESE VERBALI DA PARTE SUA. HO TIMBRATO E MI SONO
RECATA AL PRONTO SOCCORSO, PRESSO IL QUALE MI È STATO RILASCIATO UN
CERTIFICATO CHE ATTESTAVA LA PRESENZA DI UNA CONTUSIONE ALL'ANCA E ALLA
GAMBA SINISTRA. SONO ABITUATA A LAVORARE PRECISAMENTE E CERCO SEMPRE DI
TROVARE UN EQUILIBRIO E UNA TRANQUILLITA' CON LA SIGNORA DI VITTORIO, CHE
Pag. 3 di 17 PARE PERO' OGNI GIORNO CERCARE DI AGGREDIRMI E TROVARE UN PRETESTO DI
DISCUSSIONE” (doc. 7);
- in data 08/05/2024 la Società datrice le inviava tramite raccomandata A/R la lettera di licenziamento per giusta causa, non ritenendo valide le giustificazioni addotte (doc 8);
- in data 27/05/2024 impugnava il licenziamento (doc.9) e il 21/11/2024 inviava istanza per il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc e dell'art. 31 della Legge n.
183/2010 a cui parte datoriale non aderiva (doc 10);
- attualmente è disoccupata, nonostante continue ed affannose ricerche per reperire una nuova occupazione;
- il licenziamento - irrogato a seguito di un procedimento disciplinare avviato con la contestazione, datata 25/03/2024, dove le si contestava di aver dichiarato il falso al medico del Pronto Soccorso, ossia di essere stata vittima di un'aggressione ad opera della signora , responsabile del servizio, dunque di avere denunciato un Controparte_2 infortunio sul lavoro inesistente, fatto tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo;
- è illegittimo perché i fatti da lei denunciati sono veri e la denuncia di infortunio è del tutto fondata;
- invero, il giorno 19.03.2024 ella prendeva servizio presso la Residenza Mezzetta di
Firenze intorno alle ore 6,00 e si dedicava alla pulizia degli ambienti della cucina, come da prassi ormai consolidata;
- oltre a lei, presso la medesima struttura, quella mattina prendevano servizio anche la signora , la signora e la responsabile del servizio signora Parte_2 Persona_1
; Controparte_2
- i suoi rapporti con la signora da tempo non erano buoni, in quanto la CP_2 responsabile era solita rimproverarla e criticarla davanti a terze persone, rivolgersi a lei con toni bruschi ed offensivi, spesso senza alcuna motivazione;
- tale atteggiamento persecutorio e vessatorio era stato in passato più volte da lei denunciato al datore di lavoro, senza mai ricevere un riscontro, anzi, la Società dava credito soltanto alla versione della responsabile che chiaramente negava ogni addebito;
- in passato, infatti, aveva ricevuto alcune contestazioni disciplinari che avevano ad oggetto i rapporti “burrascosi” con la sig.ra ; CP_2
- ciò l'aveva indotta a recarsi dal dott. , medico psichiatra, che le aveva Persona_2 diagnosticato sindrome ansioso depressiva causata dallo stress accumulato sul luogo di lavoro, che l'aveva costretta a sottoporsi ad una terapia a base di numerosi psicofarmaci
(doc 11);
- come altre volte, anche la mattina del 19/03/2024, la responsabile, dopo averle ordinato di effettuare la pulizia dei rivestimenti esterne delle cappe, ed aver ricevuto il legittimo rifiuto da parte sua, continuava a rimproverarla con toni offensivi anche davanti alle colleghe;
Pag. 4 di 17 - nonostante ciò, ella aveva continuato il suo lavoro senza cedere alle provocazioni e probabilmente a causa dell'indifferenza da lei palesata, la sig.ra in un gesto di CP_2 stizza e di rabbia non controllata prendeva una delle sedie a disposizione e la colpiva sul fianco sinistro;
[...
- in quel momento, peraltro, nessun'altra lavoratrice era presente poiché ella e la sig.ra Pt_
si trovavano in altre stanze;
- inizialmente ella non accusava alcun dolore data la natura traumatica della lesione, ma solo un leggero fastidio e per tale motivo continuava la prestazione lavorativa;
- con il trascorrere delle ore però, il dolore si faceva sentire e diventava sempre più intenso, fino a costringerla, ormai giunta al termine del turno lavorativo, a recarsi al
Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino per i dovuti controlli e cure;
- come riferito anche da controparte, a fine turno si recava dai portieri dello stabile dolorante, quasi urlando dal dolore, per le lesioni subìte;
- in ogni caso, non può dubitarsi di quanto accertato dai medici del Pronto Soccorso, ossia che ella presentava forti contusioni ed ematomi in corrispondenza dell'anca e della gamba sinistra, lesioni compatibili con i fatti denunciati;
- in sostanza, stante l'effettiva presenza delle lesioni riportate, che non poteva che essersi procurata durante la prestazione lavorativa e che risultano del tutto compatibili con la dinamica dei fatti riportati, è chiaro che ella è stata vittima dell'aggressione verbale e fisica della sig.ra ; CP_2
- nessuna condotta di rilievo disciplinare le può essere ascritta, dal momento che, peraltro, ella si rifiutava di adempiere all'ordine della responsabile, in quanto le mansioni richiestele non sono effettivamente comprese nella declaratoria del II livello del CCNL applicabile al rapporto di lavoro;
- invero il CCNL Multiservizi al II livello così stabilisce: "Appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. Appartengono a questo livello anche i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione".
Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con
l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate. Invece la declaratoria del Livello III così prevede: "Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed
Pag. 5 di 17 adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali".
Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse
Esempi:
1.1 Addetti al risanamento ambientale;
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è
richiesto il possesso della patente B;
1.4 Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o
scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o
polivalenti(caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi
di intervento, utilizzo di tecniche innovative);
- ad ogni modo, ove si ritenesse sussistente una minima responsabilità dell'accaduto in capo a lei, per essersi rifiutata di adempiere all'ordine della propria responsabile di eseguire la pulizia dei rivestimenti delle cappe, tale condotta non poteva e non può integrare un'ipotesi di giusta causa di licenziamento bensì, casomai, avrebbe potuto divenire oggetto di una sanzione molto meno grave ed in ogni caso conservativa;
- il licenziamento, dunque, non risulta sorretto da alcuna giusta causa né giustificato motivo e per questo deve essere dichiarato illegittimo, inefficace ed invalido;
- la contestazione disciplinare appare costruita ad arte per farla apparire come una lavoratrice negligente, aggressiva ed incurante delle regole aziendali, profilo che non corrisponde affatto alle sue caratteristiche personali e professionali, avendo ella sempre improntato il proprio comportamento sul lavoro alla diligenza, alla correttezza ed al rispetto dei colleghi, sicché il licenziamento è nullo in quanto ritorsivo, illegittimo ed invalido ovvero determinato da motivo illecito, con diritto, ai sensi dell'art. 2 Decreto
Legislativo 23 /2015, ad essere reintegrata nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura prevista dalla succitata disposizione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
§3
Costituitasi in giudizio, - contestava la versione dei fatti offerta dalla CP_1 CP_1 ricorrente, in quanto formalmente smentita dall'INAIL, posto che l'Istituto, all'esito degli accertamenti compiuti a seguito della tempestiva denuncia della società, ha definito
Pag. 6 di 17 negativamente la pratica di infortunio n. 520254870 del 18/03/2024, occorso alla signora
(cfr. comunicazione INAIL del 25 luglio 2024, doc. 2). Parte_1
Rilevava altresì che:
- nessuna, tra le numerose persone presenti presso la Residenza Universitaria la mattina del 18 marzo 2024, aveva riferito alcunché in merito a un episodio tanto insolito ed eclatante, quale sarebbe stata l'aggressione subita dalla ricorrente;
- quel giorno la signora che di norma operava da sola, era stata affiancata da Parte_1 altro personale, eccezionalmente inviato presso la per eseguire pulizie CP_3 straordinarie in vista di un imminente sopralluogo annunciato dalla committenza;
- in particolare, alle ore 6:00 erano entrate in servizio la signora e la signora Persona_1
e poco dopo erano state raggiunte dalla signora;
Controparte_2 Parte_2
- è circostanza pacifica, perché mai messa in discussione dalla ricorrente, né in sede di giustificazioni né nell'atto introduttivo del presente giudizio, che alle ore 10:00 circa, è giunto sul posto anche il sig. al quale la ricorrente non ha fatto alcun CP_4 cenno all'asserita aggressione, pur avendogli offerto un caffè al distributore automatico;
- nell'arco della mattinata, inoltre, la ricorrente ha avuto a che fare con altre persone, come i portieri in servizio presso la DSU, senza segnalare loro alcunché di ciò che le sarebbe accaduto;
- lo stesso 19 marzo, ricevuto il referto del Pronto soccorso, si è subito attivata per appurare i fatti e, alla presenza del Sig. e delle addette all'ufficio del CP_4 personale, sono state sentite le dipendenti che, il giorno precedente, avevano lavorato presso la Residenza Universitaria;
- in quell'occasione, non solo la signora , ma anche la signora e la signora CP_2 Pt_2 hanno categoricamente escluso che la ricorrente fosse stata vittima di un Per_1 infortunio o di un'aggressione sul lavoro;
- le signore e hanno persino rilasciato dichiarazioni scritte nelle quali hanno Pt_2 Per_1 ricostruito dettagliatamente gli eventi della giornata (doc. 3), sottolineando il fatto che, nel corso dell'intera giornata, la ricorrente non aveva manifestato alcun segno di malessere e che, anzi, le operazioni di pulizia si erano svolte in un clima assolutamente sereno, senza tensioni o episodi anomali degni di rilievo;
- nel corso della sua audizione, inoltre, la signora ha rivelato che quella mattina CP_2 aveva tenuto acceso il registratore del suo cellulare dalle ore 6:00 circa fino alle 7:10-
7:15 circa, ed aveva registrato la conversazione avuta quello stesso giorno con la Signora
durante la riunione svoltasi delle ore 11,45; Parte_1
- da tali registrazioni (doc. 5) si trae conferma del fatto che la ricorrente ha simulato sia l'infortunio sul lavoro che l'aggressione e che le lesioni riscontrate dal medico del Pronto
Soccorso alle ore 16.49 del 18.3.2024, non abbiano niente a che vedere con i fatti accaduti la mattina dello stesso giorno;
Pag. 7 di 17 - in particolare, la prima registrazione, riguarda l'episodio della caduta della sedia (min.
28:48), mentre la seconda è relativa alla conversazione delle ore 11:45, nella quale si sente distintamente la sig.ra lamentarsi con la signora dei loro rapporti Parte_1 CP_2
(quale quella di non averle risposto riguardo ad un “mocio”, min 6:50) ma non, come sarebbe stato logico attendersi, dell'aggressione asseritamente subita qualche ora prima;
- nella registrazione non v'è traccia delle offese verbali che la ricorrente sostiene di aver subito dalla signora;
CP_2
- peraltro, nella prima registrazione, dal min 13:50, si sente distintamente la signora rifiutarsi di pulire le cappe della cucina, al che la signora le risponde Parte_1 CP_2 con tutta tranquillità e con le seguenti testuali parole: "...sì lo puoi fare, la scopa la puoi passare ... ascolta se ne parla dopo, ora ci s'ha da fare, dopo ci si mette a sedere e si parla di tutto quello di cui si deve parlare …";
- appurata l'insussistenza di fatti del tutto incompatibili con l'esistenza dell'infortunio, o con l'esistenza di un infortunio verificatosi in occasione di lavoro, la società convenuta ha provveduto a contestare l'addebito alla ricorrente, con la lettera di seguita trascritta: “In data 19 marzo u.s. Lei ha fatto pervenire in azienda (tramite mail delle ore 10:00) un
Verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Firenze nel quale si legge - nella sezione
“Circostanze dell'accaduto riferite dall'infortunato“ che, alle ore 8 del 18 marzo, Lei sarebbe stata vittima di un'aggressione sul posto di lavoro. Nello stesso Verbale - nella successiva sezione “Anamnesi” - si legge anche che la presunta “aggressione” sarebbe avvenuta “con una sedia di ferro” ad opera della Sua responsabile. Tuttavia, dopo attente verifiche, è emerso che quanto da Lei riferito al medico del Pronto Soccorso è frutto di mera fantasia. Invero, il 18 marzo 2024, alle ore 5.53, Lei ha timbrato il cartellino in ingresso presso la Residenza Mezzetta DSU di Firenze, dove quel giorno, alle ore 6.00, hanno preso eccezionalmente servizio - per eseguire una pulizia straordinaria in previsione di un controllo annunciato dalla committente - la Sua responsabile, signora
, la signora e, alle ore 6.24, la signora . Nel Controparte_2 Persona_1 Parte_2 resto della mattinata - durante la quale Lei ha operato regolarmente e, peraltro, sempre assieme alle predette dipendenti e senza mai trovarsi da sola con la signora CP_2
- non risulta affatto che Lei abbia subito la denunciata aggressione. Le stesse
[...] dipendenti, inoltre, hanno riferito che Lei non ha manifestato alcuna evidenza (o, comunque, non si è lamentata) dei dolori all'anca ed alla coscia sx che poi ha dichiarato al medico di PS. Le dipendenti e hanno anche riferito di un episodio CP_2 Per_1 avvenuto intorno alle 6.30 quando, durante le operazioni di pulizia del pavimento di una cucina, nell'appoggiare una sedia sul tavolo in posizione capovolta, la Signora ha CP_2 provocato inavvertitamente la caduta della sedia collocata sul lato opposto del medesimo tavolo. In quel momento, Lei era intenta a pulire la fine della scala che scende nella cucina, in un punto distante da quello in cui è caduta la sedia, tant'è che ha avuto il modo di ammonire le Sue colleghe a fare più piano, pronunciando le seguenti parole:
“sotto c'è le camere!”. Addirittura, alle ore 10.00 - quando Lei stava tranquillamente prendendo un caffè al distributore automatico - è giunto sul posto anche il signor CP_4
Pag. 8 di 17 Neppure a lui, però, Lei ha fatto cenno alla fantomatica aggressione, ed anzi lo CP_1 ha invitato a prendere un caffè con Lei. A fine mattinata - una volta terminato il lavoro e dopo i controlli del DSU - Lei si è inizialmente rifiutata di parlare con la signora – CP_2 che intendeva discutere con Lei in merito alle migliorie da apportare al servizio – e poi, dopo essersi decisa a scambiare poche parole con la responsabile, si è avviata con atteggiamento polemico verso l'uscita (il tutto alla presenza della signora . Poco Per_1 dopo, dinanzi ai portieri Lei ha iniziato ad urlare e, in preda ad una crisi di nervi, ha annunciato che il giorno dopo non sarebbe andata al lavoro e che avrebbe mandato un certificato medico (come riferito il giorno successivo dai portieri alla signora ). Alla Pt_2 luce di questi fatti - che sono del tutto incompatibili con l'esistenza di un infortunio sul lavoro e con la dichiarazione da Lei resa al medico del pronto Soccorso di Firenze - è evidente come il comportamento da Lei posto in essere sia gravemente lesivo del vincolo fiduciario che deve connotare il rapporto di lavoro. Non solo, infatti, Lei ha indotto un
Pubblico Ufficiale (quale deve considerarsi il medico ospedaliero) ad attestare un fatto non vero, dichiarando falsamente di aver subito un infortunio sul lavoro, ma ha anche volutamente incolpato la signora di aver commesso un reato in realtà CP_2 inesistente.”;
- la Signora non ha mai nascosto la propria insofferenza nei confronti degli Parte_1 ordini o dei semplici rilievi provenienti dalla sua responsabile, tant'è vero che nel corso del rapporto, proprio per tale atteggiamento apertamente polemico e persino aggressivo, era stata anche sanzionata formalmente: nel luglio 2023, infatti, era stata ammonita per aver inveito nei confronti della signora , la quale le aveva fatto CP_2 notare alcune mancanze relativamente allo stato di pulizia dei locali;
il 28 febbraio 2024
(ed il fatto è stato contestato nell'ambito del procedimento che ha portato al licenziamento) la ricorrente, alla presenza di altri dipendenti ( e CP_5 CP_6
), si era rivolta alla propria responsabile con la frase “vieni sempre qui per dare
[...] fastidio”;
- del resto, a causa dell'atteggiamento aggressivo della ricorrente, la signora era CP_2 arrivata al punto di non voler rimanere sola con lei e di registrare ogni loro conversazione;
- quanto alla pretesa di mettere in relazione la fantomatica aggressione con il rifiuto della ricorrente, che viene definito legittimo, di effettuare la pulizia dei rivestimenti esterne delle cappe, la circostanza non solo non corrisponde a verità, ma comunque è del tutto inconferente, perché niente sposta rispetto all'unico fatto rilevante in causa, ossia la falsa dichiarazione della dipendente di aver subito un infortunio od un'aggressione;
- analoghe considerazioni valgono circa le asserzioni inerenti all'uso delle scale, se rientranti nelle competenze dell'operaio di secondo o di terzo livello, perché la ricorrente non è stata licenziata per essersi rifiutata di adempiere all'ordine della propria responsabile di eseguire la pulizia dei rivestimenti delle cappe, ma per ben altri e ben più gravi motivi.
Pag. 9 di 17 Deduceva, in sostanza, che la ricorrente ha inscenato un infortunio sul lavoro ed ha falsamente attribuito il reato di lesioni personali al proprio superiore gerarchico ed è incontestabile che un fatto del genere costituisca giusta causa di licenziamento, intesa pacificamente come quel comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via provvisoria, trattandosi di condotta rilevante non soltanto dal punto di vista disciplinare ma anche da quello penalistico.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
§4
Il Giudice, con ordinanza resa il 4 marzo 2025: ordinava ex art. 213 c.p.c. all'INAIL di depositare in PCT, entro il 4.4.2025, i verbali e gli atti istruttori relativi alla pratica di infortunio n.
520254870 del 18.3.2024 occorso a ammetteva la prova per testi sui capp. Parte_1
3, 4, 17, 18 e 19 del ricorso e sui capp. da 1 a 13 della memoria difensiva, oltre alla controprova richiesta.
Quindi, escussi i testi all'udienza del 16 aprile 2025, allo scadere del termine fissato con decreto in pari data, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decideva nei termini che seguono.
§5
Il ricorso non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, la contestazione disciplinare è tutta incentrata sulla circostanza dell'avere la lavoratrice denunciato un infortunio sul lavoro – asseritamente consistito nell'aggressione subita ad opera della propria referente e collega – in realtà insussistente.
§5.2
Secondo la lavoratrice, il referto del Pronto soccorso del 18 marzo 2024, in cui le viene diagnosticata contusione ad anca e gamba sinistra ed in cui il medico redattore trascrive quanto da lei riferito circa le cause della contusione (“aggressione con una sedia di ferro sul luogo di lavoro da parte della propria responsabile”), in quanto atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso, sarebbe sufficiente a fare escludere l'assolvimento da parte della datrice di lavoro dell'onere probatorio circa la sussistenza della condotta contestatale.
§5.3
Sennonché, occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non v'è ragione di discostarsi, circa l'efficacia probatoria dell'atto pubblico: <Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con
Pag. 10 di 17 riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento>>. (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022).
§5.4
In sostanza, in relazioni alle dichiarazioni che vengono riportate nell'atto pubblico circa fatti ai quali il verbalizzante non ha assistito direttamente, il verbale non è assistito da fede privilegiata, sicché il menzionato certificato medico (equiparabile, per la sua natura, al verbale di accertamento redatto dagli organi di polizia) non è di per sé idoneo a provare la riconducibilità delle contusioni riscontrate alla causale ivi addotta dalla lavoratrice.
§6
Ciò posto, occorre verificare, alla luce dell'istruttoria espletata, se la società abbia assolto all'onere probatorio da cui era gravata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966.
All'uopo, si riportano, a seguire, le dichiarazioni rese dai testi.
§6.1
…Dipendente del Diritto allo Studio Universitario (DSU), Azienda regionale: Parte_3
<<…. Svolgo mansioni di portineria. Conosco la ricorrente perché lavorava come addetta alle
pulizie all'interno della struttura di via del Mezzetta 9g), ove lavoro anche io…. So che la ricorrente era dipendente della che è l'azienda che effettua le pulizie dei locali. CP_1
Conosco di vista la responsabile della che ho sempre sentito chiamare (non CP_1 CP_2 conosco il cognome). Era marzo, non ricordo il giorno, sono entrato al lavoro alle 6,50, ho parlato con il portiere della notte e questi mi disse che dentro vi erano delle signore a lavorare per fare le pulizie. Ricordo che quel giorno vi sarebbe stato un ulteriore controllo del DSU sul lavoro di pulizie.
Verso le 7,00/7,05 mi sono spostato verso l'altra residenza (vi è infatti una seconda struttura all'interno del parco di San Salvi, che dista circa 150 metri, trattasi del padiglione 38) e lì, come sempre, sono rimasto per circa un'ora; rientrato verso le 8,00 nella residenza di via del
Mezzetta, ho incontrato la signora delle pulizie di nome che stava lavorando al piano Parte_2 terra con un bastone, forse levava le ragnatele;
durante la giornata sono stato presso la mia postazione all'ingresso della struttura, ad un certo punto, nel corso della mattinata, ho intravisto la ricorrente che provata via la nettezza, così come altre addette alla pulizia;
trascorsa normalmente la mattinata in attesa dell'arrivo del mio collega chiamato a fare il
Pag. 11 di 17 controllo di cui ho detto, ad certo punto questo collega è arrivato e – rimasto io nella mia postazione – il medesimo è salito con la responsabile e immagino abbiano fatto il CP_2 controllo;
verso le 11,00/11,30 il collega è tornato giù e mi ha raggiunto nei locali della portineria, a mia richiesta mi rispose che il controllo era andato bene e che non vi era alcunché da segnalare; verso le 12,00, mentre mi stavo dirigendo fuori dalla struttura per accompagnare il collega e poi dirigermi verso il padiglione 38, ho visto uscire anche la ricorrente e, a quel punto, ho notato che la stessa era visibilmente sconvolta e piangeva e io
e il mio collega siamo rimasti meravigliati. Non so il motivo di ciò, visto che dopo quella mattina la ricorrente non si è più presentata al lavoro.
ADR parte resistente: quel giorno ricordo arrivò in struttura anche il titolare arrivò CP_1 circa a metà mattinata, o almeno ora mi sembra che questa fosse l'ora.
ADR parte ricorrente: quando la ricorrente è uscita, aveva un atteggiamento molto sconfortato e abbattuto, ma non ha detto nulla, almeno in mia presenza”.
§6.2
<< …Dipendente della resistente da 28 anni, sono addetta alle pulizie. La Persona_1 ricorrente è stata una mia collega, anche se in luoghi diversi, io lavoro in viale Morgagni presso Con Con
, mentre la ricorrente lavorava alla di via del Mezzetta …Ricordo che il 18 marzo 2024 Con fui inviata a lavorare presso la di via del Mezzetta perché vi erano da fare lavori a fondo.
Con me al lavoro vi erano , la ricorrente, . Io sono arrivata Controparte_2 Parte_2 verso le 6,00, io sono arrivata con , la ricorrente era già presente mentre la è CP_2 Pt_2 arrivata dopo. Dovevamo pulire le cucine a fondo, oltre ai mobili alle scale e agli altri ambienti.
Io ho lavorato in cucina, pulendo i mobili della cucina, sempre in cucina lavorava , che CP_2 puliva le cappe, in cucina vi era anche la ricorrente, che puliva le scale della cucina e il pavimento di essa;
puliva invece la palestra e le sale studio, facendo il giro delle Pt_2 ragnatele, non ha mai lavorato in cucina quel giorno. Non ricordo alcuna discussione tra Pt_2 la ricorrente e mentre eravamo a lavorare in cucina. Escludo che la abbia CP_2 CP_2 chiesto alla ricorrente di pulire lei le cappe della cucina, era la che stava facendo tale CP_2 attività. Più o meno, la pulizia della cucina ha impiegato 40 minuti, forse un po' di meno, siamo sempre rimaste noi tre in questo periodo a lavorare in cucina. Quel giorno vi era un controllo della DSU sulla pulizia, non so se la ricorrente sapesse di tale controllo, di norma in quella DSU lavorava solo la ricorrente, la presenza mia, di e di dipendeva quel giorno dal CP_2 Pt_2 controllo che vi sarebbe stato. Davanti a me la ricorrente non ha espresso alcun atteggiamento di felicità o di disappunto per il fatto che quel giorno fossimo presenti anche noi. Mentre la ricorrente si trovava a spazzare le scale della cucina, è cascata alla una sedia che la CP_2 stessa aveva messo sul tavolo per pulire il pavimento, se non ricordo male la a quel Parte_1 punto disse “Ci sono i ragazzi che dormono”, era intorno alle 6,30. Le scale sono in alto rispetto al pavimento della cucina dove è caduta la sedia. Conosco il sig. ricordo che quella CP_1 mattina venne, forse verso le 8,30, per portate del materiale e per controllare le pulizie. Io ho continuato a lavorare quando è arrivato il ricordo che , che era la CP_1 CP_2 responsabile, si è allontanata con per parlare di lavoro, se non ricordo male si sono CP_1 recati presso le sale studio, comunque nel piano terreno, sono usciti dalle cucine. Anche la
Pag. 12 di 17 ricorrente ha continuato a lavorare con me, ricordo però che ci fu una richiesta da parte della ricorrente al di prendere un caffè, una cosa così, però poi la ricorrente non è andata CP_1 con lui a prendere il caffè, è rimasta con me a lavorare, in quel momento stavamo lavorando al piano terreno.
Ricordo che, dopo che fu fatto il controllo, si mise a parlare con la ricorrente, ero CP_2 presente anche io, e il senso del discorso era di stare attenti a fare per bene le pulizie, non so però se il controllo precedente fosse andato bene oppure no. La discussione tra loro due è durata circa 15 minuti, io sono stata accanto a loro per tutto il tempo, penso che tale rilievo, che a me in quell'occasione non fece, fu fatto perchè era la ricorrente l'addetta alle CP_2 pulizie di via del Mezzetta. Del resto, discorsi analoghi ha fatto anche a me quando si CP_2 recava presso la DSU di viale Morgagni.
Io sono andata via con verso le 11,30/11,40; la ricorrente era ancora lì, non so a che CP_2 ora ella sia andata via.
Fino a quando sono rimasta io lì, la ricorrente non ha mai manifestato dolore o disagio per qualche cosa.
ADR di parte resistente: e non sono rimaste mai da sole, questo lo posso CP_2 Parte_1 dire perché io ho lavorato quella mattina un po' con la ricorrente e un po' con . CP_2
Ricordo che mi disse di non lasciarla mai da sola con la ricorrente mi disse di fare ciò CP_2 per evitare discussioni visto che in precedenza la ricorrente aveva avuto discussioni con
, in quanto diceva che veniva trattata male da quest'ultima, io però sul punto mai ho CP_2 visto nulla al riguardo.
ADR parte ricorrente: quando è cascata la sedia, si è scusata non verso la ricorrente, CP_2 ma verso tutti perché aveva fatto rumore. Mi vien letta la dichiarazione sul punto che ho reso in sede INAIL (documento acquisito da INAIL); preciso di aver detto che si era scusata CP_2 con la perché la sedia era caduta nelle sue vicinanze, in quanto la sedia è caduta non Parte_1 distante dalla ricorrente, che si trovava sulle scale, come ho già detto.
Al tempo era addetta alle pulizie di Via del Mezzetta nel turno di sabato o di domenica, Pt_2 ora lei invece lavora lì stabilmente, al tempo lavorava stabilmente con me in viale Pt_2
Morgagni”.
§6.3
<<…Sono stata dipendente della resistente dal 2019 a marzo 2024, ho cessato di Parte_4 lavorare, anzi sono scappata da codesta ditta per dimissioni, a decorrere dal 1.3.2024. Non ho contenzioni contro la resistente, purtroppo, peccato, avrei dovuto farli…
Sono stata una addetta alle pulizie e ho sempre avuto molti problemi con , che Controparte_2 era la responsabile;
Non ho lavorato stabilmente in via del Mezzetta, ove peraltro ho lavorato qualche volta in sostituzione di colleghi. Conosco la ricorrente come collega, alcune volte abbiamo lavorato insieme e so che lavora bene. Ero Rsa sindacale, fui chiama quel giorno di marzo dalla ricorrente, che era in ospedale. Come Rsa. so che la ricorrente era da molto
Pag. 13 di 17 tempo che subiva attacchi provocatori e di mobbing da parte della , ricordo di aver CP_2 fatto quale RSA una riunione verso dicembre 2023-gennaio 2024 alla presenza di Per_3
, il titolare della ditta , nella quale si parlò anche della ricorrente e della sua
[...] CP_4 situazione a causa del comportamento della , disse che avrebbe cercato di CP_2 CP_4 migliorare la situazione e che si fidava ciecamente di . Controparte_2
Preciso di non aver assistito di persona ad alcun comportamento posto in essere dalla
ai danni della ricorrente che mi sono stati riferiti da quest'ultima. CP_2
Nel corso della telefonata di cui ho detto, la ricorrente in lacrime mi disse che era all'ospedale perché la le aveva lanciato una sedia addosso e lei era caduta CP_2 all'indietro. Era parecchio provata, era un lungo periodo che stava male, perché veniva stalckerizzata dalla ”. CP_2
§6.4
: <<…Dipendente della resistente come coordinatrice di vari appalti Controparte_2 dell'azienda. La ricorrente era mia collega. …A marzo 2024 mi sono recata presso la residenza di via del Mezzetta perché quel giorno vi era un controllo da parte della DSU, ricordo che quello era il terzo controllo nell'ultimo mese perché erano stati segnati problemi di pulizia, soprattutto delle cappe della cucina.
Sono arrivata lì verso le 6,00 con al mio arrivo la ricorrente era già presente, poi è Persona_1 arrivata verso le 6,30 . Parte_2
A pulire le cucine eravamo io, la ricorrente e mentre puliva i corridoi e le scale. Per_1 Pt_2
Noi tre abbiamo pulito le 7 cucine, direi fino alle 8,30/9,00; non vi sono state discussioni tra me
e la ricorrente in tale periodo, non ho lanciato alcuna sedia addosso alla ricorrente, ricordo che cadde una sedia a me mentre la stavo alzando per metterla sul tavolo per poi pulire il pavimento;
la sedia è caduta verso le 6,30, all'inizio del lavoro;
la ricorrente in quel momento stava pulendo le scale, che si trovano nel centro della cucina, e il tavolo si trova sotto di esse.
Quando è caduta la sedia, ricordo che la ricorrente disse di fare piano, perché i ragazzi stavano dormendo.
Sono stata io a pulire le cappe della cucina, puliva i mobiletti e il frigo, io ho pulito le Per_1 cappe e poi il pavimento, la ricorrente puliva le scale.
Ricordo che quel giorno la ricorrente autonomamente mi disse che lei non avrebbe pulito le cappe perché non poteva e doveva salire sulle scale, io ricordo che le dissi che non era quello il momento di affrontare quel discorso e che ne avremmo parlato a fine mattinata, ricordo che io avevo portato uno scaleo piccolo a tre scalini per poi lasciarlo lì, preciso infine che quel giorno non fui io a chiedere alla ricorrente di pulire le cappe, fu lei ad introdurre da sola quel discorso.
Finita la pulizia della cucina, la ricorrente e la hanno lavorato giù nelle sale studio, Per_1 mentre io ho terminato le parti comuni (scale e corridoi); verso le 10,00 è arrivato il titolare
e sono rimasta con lui circa 40 minuti a parlare di lavoro, eravamo in una CP_4 cucina;
non ha atteso l'arrivo della persona che doveva fare i controlli, ha salutato e CP_1
Pag. 14 di 17 parlato un po' con le altre colleghe, tra cui la ricorrente, io ero distante non ho visto cosa si siano detti. Ho visto in particolare la ricorrente e presso la macchinetta del caffè, ma CP_1 non so se lo abbiamo preso, né cosa si siano detti.
Arrivato poi la persona che doveva fare il controllo, quest'ultimo è stato fatto e poi tutte Pt_5 noi 4, oltre a e al portiere , ci siamo recati al padiglione 38, per fare anche qui il Pt_5 Pt_3 controllo;
finiti i controlli, e il portiere sono tornati in via del Mezzetta, la è andata Pt_5 Pt_2 via, mentre io, la ricorrente e siamo rimaste nel padiglione 38 per parlare con la Per_1 ricorrente;
è rimasta con noi anche perché quella mattina avevo chiesto a lei, e forse Per_1 anche a , di non lasciarmi mai sola con la ricorrente, perché nel corso dell'anno Pt_2 precedente ero stata più volte falsamente accusata dalla ricorrete di trattarla male e di offenderla, cose che la ricorrente aveva riferito anche al mio datore di lavoro ed anzi facendo le medesime accuse false anche in presenza di altre colleghe, ricordo anche che fu fatta una riunione sindacale in tal senso.
In ragione di tutto ciò, ricordo che decisi quel giorno di registrare le conversazioni e di non rimanere mai sola.
Nel padiglione 38, inizialmente la ricorrente si era rifiutata di parlare con me chiedendomi di rivolgermi al sindacato;
poi, avendo io insistito, ho iniziato a parlare per risolvere i problemi di pulizia segnalati in tale resistenza, le ho quindi detto le cose che per me non andavano bene, ad esempio trovare il tavolo apparecchiato con varie cibarie par fare la colazione lei con il portiere, oppure trovarla in portineria a fare lavoro che non le competeva, tipo dare materiale gli studenti;
le chiesi quindi di risolvere queste due problematiche e di risolvere più in generale le problematiche di pulizie, segnalando che probabilmente avevo sbagliato anche io nell'organizzare il lavoro, e quindi dicendole che l'avrebbe affiancata una volta a Per_1 settimana per farle vedere il lavoro;
a quel punto la ricorrente mi disse che nel corso di quella mattina lei mi aveva parlato e io non le avevo risposto ,io le dissi che non avevo sentito;
poi la Per_ Per_ ricorrente si è alterata vista la presenza di avendo io detto a sua domanda che era presente perché non volevo rimanere sola con lei, e a quel punto la ricorrente è andata via;
anche io e poi siamo andate via, passando da via del Mezzetta a prendere delle cose. La Per_1 ricorrente non l'ho più vista, se non di sfuggita in via del Mezzetta mentre stava andando a cambiarsi;
ciò è avvenuto verso le 12,00.
La ricorrente quel giorno non ebbe a lamentare né dolori né disagi, posso dire che quando è arrivato il ho visto la ricorrente portare via la spazzatura conducendo un carrello tipo CP_1 della Coop.
ADR parte ricorrente: al tempo si alternava sabato e domenica con la ricorrente presso Pt_2 via del Mezzetta, dal lunedì al venerdì vi era la ricorrente lì al lavoro, la la sostituiva solo Pt_2 in caso di sua assenza.
Non ho esteso l'incontro anche alla , perché lei andava lì solo il fine settimana, in ogni Pt_2 caso in altre occasioni ebbi a parlare anche con la quando a lei dovevo segnalare cose Pt_2 legate alle sue attività. Aggiungo che la presenza della non era oltremodo opportuna, Pt_2 perché i rapporti tra le due non era buone, nel senso che era la ricorrente ad aver più volte
Pag. 15 di 17 espresso a me considerazioni poco piacevoli nei confronti della , ricordo che varie volte Pt_2 ho ricevuto dalla ricorrente telefonate quando nel giorno precedente aveva lavorato la , Pt_2 telefonate nelle quali la ricorrente ha accusato di averle portato via delle cose o di non Pt_2 aver bene effettuato le pulizie, preciso che tale atteggiamento la ricorrente l'ha sempre espresso un po' con tutte le colleghe che sono andate a lavorare in via del Mezzetta, es. Per_4
[...] Parte_6
§7
Orbene, ritiene il giudicante che, alla luce delle deposizioni rese dai testimoni, debba escludersi che la sig.ra sia rimasta vittima dello “infortunio” da lei denunciato, che Parte_1 sarebbe originato dal lancio di una sedia scagliata contro di lei dalla sig.ra . Controparte_2
Invero, la teste presente sul luogo di lavoro il giorno del fatto, ha negato che quella Per_1 mattina la sig.ra e la sig.ra siano mai rimaste da sole, così sconfessando Parte_1 CP_2 quanto affermato dalla ricorrente, secondo cui l'episodio del lancio della sedia sarebbe avvenuto mentre erano sole, e negando, in radice, la possibilità che il fatto possa essersi verificato per come descritto dalla medesima.
D'altro canto, dubbi circa l'attendibilità della teste non possono neppure rinvenirsi in un Per_1 possibile contrasto con il dichiarato del teste (portiere dello stabile scenario dei fatti Pt_3 di causa), ché questi non ha confermato la circostanza addotta dalla lavoratrice secondo cui ella, a fine turno, si sarebbe recata dai portieri dello stabile dolorante, quasi urlando dal dolore, per le lesioni subìte. Nessun altro elemento, peraltro, è stato fornito dal suddetto teste idoneo a fare dubitare dell'attendibilità delle testimoni escusse su richiesta della parte datoriale.
Anzi, il teste si è limitato a riferire di un atteggiamento di sconforto ed abbattimento Pt_3 della sig.ra allorché è andata via alla fine del proprio turno;
peraltro, tale stato Parte_1
d'animo ben potrebbe essere messo in relazione con quanto riferito dalla teste circa la Per_1 sollecitazione che, in sua presenza, dopo il controllo subito, la sig.ra ebbe a rivolgere CP_2 alla sig.ra di svolgere le pulizie con particolare attenzione - evidentemente allo Parte_1 scopo di evitare controlli da parte dei responsabili della struttura, come quello che si era svolto quella stessa mattina, essendo peraltro la sig.ra la dipendente addetta alle pulizie Parte_1 presso la casa dello studente dell'Università di Firenze, ubicata in via del Mezzetta 9/G.
D'altro canto, quanto riferito dalla teste appare coerente con il dichiarato della teste Per_1
. CP_2
Né può essere valorizzato, in senso favorevole all'impostazione attorea, quanto riferito dalla testimone avendo la suddetta negato di avere mai assistito a scontri tra la sig.ra Parte_4
e la sig.ra , oltre ad avere sottolineato di avere appreso dell'asserito Parte_1 CP_2 infortunio da una telefonata fattale dalla ricorrente allorché si trovava presso il Pronto
Soccorso. È noto, infatti, il valore probatorio pressocché nullo della cd. testimonianza de relato actoris: <In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris"
e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati
Pag. 16 di 17 dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio
e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità>> (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007).
In tale ottica, peraltro, la deposizione della sig.ra ha lo stesso valore probatorio delle Pt_4 dichiarazioni dalla ricorrente rese ai medici del Pronto soccorso nel descrivere la causale delle contusioni refertate.
§8
In conclusione, rimane confermata la sussistenza della condotta descritta nella lettera di contestazione di addebiti e addotta dalla società quale causale giustificativa dell'irrogato licenziamento disciplinare.
Nessun dubbio può esservi circa la gravità della condotta suddetta, di per sé idonea a fare venire meno il vincolo fiduciario tra le parti, e la proporzionalità della sanzione massima applicata – integrando la stessa anche gli estremi di fattispecie penali (basti pensare, a tacere delle altre, della truffa nei confronti dell'ente previdenziale che avrebbe dovuto corrispondere le prestazioni per un infortunio sul lavoro non verificatosi).
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così Parte_1 provvede:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro 5.664, oltre accessori come per legge dovuti.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Barbara Fatale
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