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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/04/2025 da
1) Parte_1
Nata a Sesto San Giovanni (MI) il 26/11/1969
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Nicoletta Giulia Cuomo, con studio in Milano, Via C. Crivelli. n. 15/1, presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec Email_1
e
2) Parte_2
Nato a Milano l'11.09.1971
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Nicoletta Giulia Cuomo, con studio in Milano, Via C. Crivelli. n. 15/1, presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.07.1997 in Cinisello Balsamo (MI),
(anno 1997 atto n. 153 reg. parte II serie A)
In comunione legale
• con i seguenti figli: pagina 1 di 5 - nato a [...] l'[...], C.F. attualmente CP_1 C.F._3 domiciliato a Madrid (E), economicamente autosufficiente;
- nata a [...] il [...], C.F. , residente a Persona_1 C.F._4
Buccinasco, via Salieri 4/c (MI) studentessa universitaria, economicamente non autosufficiente;
- nato a [...] il [...] C.F. residente a Controparte_2 C.F._5
Buccinasco, via Salieri 4/c (MI), in cerca di occupazione.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Buccinasco via Salieri 4/c in comproprietà tra i coniugi è assegnata alla moglie, in ragione della convivenza con due dei tre figli, di cui una ancora Persona_1 non autosufficiente economicamente.
3) Il padre verserà direttamente sul c/c della figlia a titolo di contributo al mantenimento Per_1 ordinario, l'importo di euro min.250,00 in via anticipata entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT avendo come mese di riferimento il mese di pubblicazione della sentenza di separazione, e decorrenza dal mese di deposito del presente ricorso. Il mantenimento ordinario proseguirà fino al completamento degli studi universitari e al reperimento da parte della figlia di un'attività lavorativa stabile.
4) Il padre si impegna a concorrere in misura paritetica con la madre alle spese straordinarie relative ai figli, laddove quest'ultimi sebbene maggiorenni chiedessero loro un contributo per difetto di provvista, previo accordo con la madre e direttamente con ciascuno di loro sulla necessità e entità della spesa, facendo, in ogni caso, riferimento al Protocollo Spese del
Tribunale di Milano, Ed. Novembre 2017, in quanto applicabile, che entrambi i genitori dichiarano di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
5) In relazione all'immobile sito in Buccinasco via Salieri 4/c la signora in ragione Parte_1 del godimento, provvederà unitamente ai figli conviventi al pagamento delle utenze e delle spese condominiali ordinarie.
6) In relazione al medesimo immobile sito in Buccinasco via Salieri 4/c gravato da mutuo fino al
2036, i coniugi si impegnano a proseguire il pagamento della rata mensile in ragione della quota di proprietà e conseguentemente al 50%, provvedendo ad accreditare la relativa provvista, con ordine permanente di bonifico automatico sul c/c BPM cointestato, che i coniugi provvederanno a mantenere in essere impegnandosi ad alimentarlo mensilmente, per quanto di necessità e ognuno per quanto di competenza, per il pagamento oltre alla rata del mutuo anche delle spese condominiali e delle utenze della casa familiare. Detto c/c sarà dedicato in via esclusiva all'assolvimento di tali impegni di spese e al termine sarà estinto.
7) I coniugi, in futuro, valuteranno la possibilità di cedere la quota del 50% dell'immobile intestata al marito ai figli, ovvero in alternativa all'acquisto della medesima da parte della moglie .
8) Quanto agli altri finanziamenti e/o debiti, i coniugi si impegnano al saldo delle spese pagina 2 di 5 condominiali arretrate e al pagamento delle spese condominiali straordinarie in ragione della proprietà al 50%.
Si impegnano altresì ad assolvere al pagamento delle rate di cui alle rispettive istanze di rateizzazione perfezionate con Agenzia delle Entrate, senza vincolo di solidarietà fra loro.
Qualora fossero notificate altre cartelle e/o emergessero altri debiti familiari riguardanti il periodo di convivenza dei coniugi e così sorti entro il 31/12/2024 i coniugi si impegnano alla loro estinzione, concorrendo in misura paritetica al 50%, con eventuale obbligo di rimborso del
50% qualora uno dei due vi provvedesse in via esclusiva, entro 30 giorni dalla presentazione di idonea documentazione comprovante il pagamento e l'estinzione del debito.
9) I coniugi dichiarano, adempiute le condizioni di cui sopra di non aver null'altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione non contenuta nel presente accordo, e dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Cinisello Balsamo (MI), in data 26.07.1997
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) perché
pagina 3 di 5 provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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