Articolo 2 della Legge 10 dicembre 1973, n. 814
Articolo 1Articolo 3
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11 gennaio 1974
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29 dicembre 1977
Art. 2.
L' articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 , come modificato dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione tecnica provinciale, di cui all' articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 , e' composta:
dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante;
da tre rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;
da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari conduttori;
da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;
da un rappresentante di affittuari conduttori;
da due esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi o dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici e uno dalle organizzazioni degli affittuari. ((1)) I componenti la commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari da parte delle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni provinciali.
Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.
La commissione e' presieduta dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o in sua assenza da un suo delegato.
Le designazioni da parte delle organizzazioni debbono pervenire al presidente della giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.
Il presidente della giunta regionale deve costituire le commissioni tecniche provinciali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni quadriennio.
In caso di mancata designazione da parte di talune organizzazioni di categoria, la commissione e' nominata sulla base delle designazioni pervenute.
In caso di ritardo o di mancata costituzione di una o piu' commissioni provvede il Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio motivato provvedimento.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti".
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza del 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 814 , nella parte relativa alla composizione delle commissioni tecniche provinciali;"
Entrata in vigore il 29 dicembre 1977
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