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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 316/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 316/2024 C.C. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.07.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Natale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tagliacozzo, Largo San Francesco n. 2, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Zelinda Giovagnorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tagliacozzo, via Madonna della Stella, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. - scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 05.10.2024 e munita di certificato di passaggio in giudicato formale, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono concordemente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, e saranno liberi entrambi di fissare la loro residenza ovunque sia necessario o voluto;
2. i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. Affidamento dei figli: I figli minori aranno in affido condiviso tra i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla religione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e la volontà degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Sin da ora i coniugi decidono di far frequentare la scuola elementare pubblica ai minori e la scuola d'infanzia privata per a pagare al 50%. Si impegnano sin da ora a far frequentare il catechismo Per_2
e a far ricevere i Sacramenti della religione Cattolica agli stessi nel caso i bambini ne manifestassero la volontà.
5. Diritto di visita. Ferma restando la possibilità del padre di vedere i figli ogni qual volta ciò sarà possibile, secondo il regime dell'affido condiviso, con preavviso alla madre e secondo le esigenze dei bambini, questi comunque potrà vedere e tenere i minori con sé un pomeriggio a settimana che fin d'ora si indica nel giorno del mercoledì, dall'uscita della scuola alle ore 21:00 (durante il periodo scolastico) ovvero dalle 14 alle 21 durante il periodo non scolastico e nei periodi festivi (es. festività natalizie, pasquali e comunque festività riconosciute di volta in volta dal calendario scolastico).
Inoltre, potrà tenerli per due fine settimana al mese in modo alternato con la madre, dalle ore 10:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, precisando che durante il fine settimana a sé spettante, il padre potrà anche pernottare con i bambini presso la sua dimora.
2 In occasione delle festività natalizie i bambini trascorreranno la Vigilia del 24 con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, in modo alternato ogni anno, così come la sera del 31 dicembre ed il giorno del 1 Gennaio, il pranzo e la cena del 6 gennaio.
Durante il periodo natalizio il padre potrà trascorrere tre giorni continuativi con i propri figli non attaccati alle festività principali.
Durante le festività pasquali, i minori ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro. Mentre per le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé sette giorni consecutivi i bambini per un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
I bambini trascorreranno altresì il giorno del loro compleanno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore, i bambini trascorreranno la giornata con lo stesso, così come il giorno del compleanno dei nonni, paterni o materni, i bambini trascorreranno l'intera giornata con i nonni, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i bambini e un recapito telefonico.
6. Assegno di mantenimento. Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di CP_1 Parte_1
€450,00= entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, ovvero €225,00= per ogni bambino a titolo di mantenimento dei figli a mezzo di bonifico sul seguente IBAN:
[...]., assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Il sig. sosterrà altresì nella misura del 50% le spese straordinarie dei minori, previo accordo CP_1 sulle stesse e secondo il Protocollo vigente del Tribunale di Avezzano
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
8. Le parti si impegnano a non far frequentare ai minori eventuali nuovi compagni fino a quando tali relazioni non saranno divenute stabili ed in tal caso, comunque, in maniera graduale e secondo la volontà dei bambini.
3 9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti in data 26.03.2024 Parte_2 CP_1 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato in Tagliacozzo (AQ) in data
13.9.2017, alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti e come sopra riportate.
Dall'unione dei coniugi sono nati due figli, (in data 20.10.2015) e (in data Per_3 Per_2
26.11.2019) entrambi minorenni.
All'udienza del 9 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno chiesto l'integrale accoglimento delle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 16.9.2024 e successivamente omologato con la sentenza di separazione, dichiarando di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa.
Il Giudice delegato, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
5.10.2024, passata in giudicato come da certificazione del Cancelliere, dovendo ritenersi integrato il requisito di cui all'art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e idonee a soddisfare il superiore interesse della prole.
3. Le spese di lite si intendono compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra E Parte_1 CP_1
celebrato in Tagliacozzo (AQ) il 13.9.2017 con atto numero 3, parte I, anno 2017.
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido ed al collocamento dei figli:
“3. Affidamento dei figli: I figli minori e saranno in affido condiviso tra i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre. “
-al diritto di visita paterno:
“5. Diritto di visita. Ferma restando la possibilità del padre di vedere i figli ogni qual volta ciò sarà possibile, secondo il regime dell'affido condiviso, con preavviso alla madre e secondo le esigenze dei bambini, questi comunque potrà vedere e tenere i minori con sé un pomeriggio a settimana che fin d'ora si indica nel giorno del mercoledì, dall'uscita della scuola alle ore 21:00 (durante il periodo scolastico) ovvero dalle 14 alle 21 durante il periodo non scolastico e nei periodi festivi (es. festività natalizie, pasquali e comunque festività riconosciute di volta in volta dal calendario scolastico).
Inoltre, potrà tenerli per due fine settimana al mese in modo alternato con la madre, dalle ore 10:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, precisando che durante il fine settimana a sé spettante, il padre potrà anche pernottare con i bambini presso la sua dimora.
In occasione delle festività natalizie i bambini trascorreranno la Vigilia del 24 con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, in modo alternato ogni anno, così come la sera del 31 dicembre ed il giorno del 1 Gennaio, il pranzo e la cena del 6 gennaio.
Durante il periodo natalizio il padre potrà trascorrere tre giorni continuativi con i propri figli non attaccati alle festività principali.
Durante le festività pasquali, i minori ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro. Mentre per le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé sette giorni consecutivi i bambini per un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
I bambini trascorreranno altresì il giorno del loro compleanno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore, i bambini trascorreranno la giornata con lo stesso, così come il giorno del compleanno dei nonni, paterni o materni, i bambini trascorreranno l'intera giornata con i nonni, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà.”
5 -al contributo di mantenimento per i figli:
“6. Assegno di mantenimento. Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di CP_1 Parte_1
€450,00= entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, ovvero €225,00= per ogni bambino a titolo di mantenimento dei figli a mezzo di bonifico sul seguente IBAN:
[...]., assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Il sig. sosterrà altresì nella misura del 50% le spese straordinarie dei minori, previo accordo CP_1 sulle stesse e secondo il Protocollo vigente del Tribunale di Avezzano.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 30 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 316/2024 C.C. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.07.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Natale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tagliacozzo, Largo San Francesco n. 2, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Zelinda Giovagnorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tagliacozzo, via Madonna della Stella, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. - scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 05.10.2024 e munita di certificato di passaggio in giudicato formale, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono concordemente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, e saranno liberi entrambi di fissare la loro residenza ovunque sia necessario o voluto;
2. i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. Affidamento dei figli: I figli minori aranno in affido condiviso tra i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla religione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e la volontà degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Sin da ora i coniugi decidono di far frequentare la scuola elementare pubblica ai minori e la scuola d'infanzia privata per a pagare al 50%. Si impegnano sin da ora a far frequentare il catechismo Per_2
e a far ricevere i Sacramenti della religione Cattolica agli stessi nel caso i bambini ne manifestassero la volontà.
5. Diritto di visita. Ferma restando la possibilità del padre di vedere i figli ogni qual volta ciò sarà possibile, secondo il regime dell'affido condiviso, con preavviso alla madre e secondo le esigenze dei bambini, questi comunque potrà vedere e tenere i minori con sé un pomeriggio a settimana che fin d'ora si indica nel giorno del mercoledì, dall'uscita della scuola alle ore 21:00 (durante il periodo scolastico) ovvero dalle 14 alle 21 durante il periodo non scolastico e nei periodi festivi (es. festività natalizie, pasquali e comunque festività riconosciute di volta in volta dal calendario scolastico).
Inoltre, potrà tenerli per due fine settimana al mese in modo alternato con la madre, dalle ore 10:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, precisando che durante il fine settimana a sé spettante, il padre potrà anche pernottare con i bambini presso la sua dimora.
2 In occasione delle festività natalizie i bambini trascorreranno la Vigilia del 24 con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, in modo alternato ogni anno, così come la sera del 31 dicembre ed il giorno del 1 Gennaio, il pranzo e la cena del 6 gennaio.
Durante il periodo natalizio il padre potrà trascorrere tre giorni continuativi con i propri figli non attaccati alle festività principali.
Durante le festività pasquali, i minori ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro. Mentre per le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé sette giorni consecutivi i bambini per un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
I bambini trascorreranno altresì il giorno del loro compleanno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore, i bambini trascorreranno la giornata con lo stesso, così come il giorno del compleanno dei nonni, paterni o materni, i bambini trascorreranno l'intera giornata con i nonni, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i bambini e un recapito telefonico.
6. Assegno di mantenimento. Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di CP_1 Parte_1
€450,00= entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, ovvero €225,00= per ogni bambino a titolo di mantenimento dei figli a mezzo di bonifico sul seguente IBAN:
[...]., assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Il sig. sosterrà altresì nella misura del 50% le spese straordinarie dei minori, previo accordo CP_1 sulle stesse e secondo il Protocollo vigente del Tribunale di Avezzano
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
8. Le parti si impegnano a non far frequentare ai minori eventuali nuovi compagni fino a quando tali relazioni non saranno divenute stabili ed in tal caso, comunque, in maniera graduale e secondo la volontà dei bambini.
3 9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Gli odierni ricorrenti in data 26.03.2024 Parte_2 CP_1 hanno depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi celebrato in Tagliacozzo (AQ) in data
13.9.2017, alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti e come sopra riportate.
Dall'unione dei coniugi sono nati due figli, (in data 20.10.2015) e (in data Per_3 Per_2
26.11.2019) entrambi minorenni.
All'udienza del 9 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno chiesto l'integrale accoglimento delle condizioni di cui all'accordo depositato in atti in data 16.9.2024 e successivamente omologato con la sentenza di separazione, dichiarando di non volersi riconciliare e che la convivenza non è mai ripresa.
Il Giudice delegato, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
5.10.2024, passata in giudicato come da certificazione del Cancelliere, dovendo ritenersi integrato il requisito di cui all'art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e idonee a soddisfare il superiore interesse della prole.
3. Le spese di lite si intendono compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra E Parte_1 CP_1
celebrato in Tagliacozzo (AQ) il 13.9.2017 con atto numero 3, parte I, anno 2017.
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido ed al collocamento dei figli:
“3. Affidamento dei figli: I figli minori e saranno in affido condiviso tra i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la madre. “
-al diritto di visita paterno:
“5. Diritto di visita. Ferma restando la possibilità del padre di vedere i figli ogni qual volta ciò sarà possibile, secondo il regime dell'affido condiviso, con preavviso alla madre e secondo le esigenze dei bambini, questi comunque potrà vedere e tenere i minori con sé un pomeriggio a settimana che fin d'ora si indica nel giorno del mercoledì, dall'uscita della scuola alle ore 21:00 (durante il periodo scolastico) ovvero dalle 14 alle 21 durante il periodo non scolastico e nei periodi festivi (es. festività natalizie, pasquali e comunque festività riconosciute di volta in volta dal calendario scolastico).
Inoltre, potrà tenerli per due fine settimana al mese in modo alternato con la madre, dalle ore 10:30 del sabato alle ore 21:00 della domenica, precisando che durante il fine settimana a sé spettante, il padre potrà anche pernottare con i bambini presso la sua dimora.
In occasione delle festività natalizie i bambini trascorreranno la Vigilia del 24 con un genitore ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, in modo alternato ogni anno, così come la sera del 31 dicembre ed il giorno del 1 Gennaio, il pranzo e la cena del 6 gennaio.
Durante il periodo natalizio il padre potrà trascorrere tre giorni continuativi con i propri figli non attaccati alle festività principali.
Durante le festività pasquali, i minori ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro. Mentre per le vacanze estive entrambi i genitori terranno con sé sette giorni consecutivi i bambini per un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
I bambini trascorreranno altresì il giorno del loro compleanno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni, mentre il giorno del compleanno di ciascun genitore, i bambini trascorreranno la giornata con lo stesso, così come il giorno del compleanno dei nonni, paterni o materni, i bambini trascorreranno l'intera giornata con i nonni, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle loro volontà.”
5 -al contributo di mantenimento per i figli:
“6. Assegno di mantenimento. Il sig. verserà alla sig.ra la somma complessiva di CP_1 Parte_1
€450,00= entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, ovvero €225,00= per ogni bambino a titolo di mantenimento dei figli a mezzo di bonifico sul seguente IBAN:
[...]., assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Il sig. sosterrà altresì nella misura del 50% le spese straordinarie dei minori, previo accordo CP_1 sulle stesse e secondo il Protocollo vigente del Tribunale di Avezzano.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 30 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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