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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 287/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 287/2022 R.G., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
nella qualità di erede di , rappresentata Parte_1 Persona_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Paladina;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Antonello
Monoriti;
- RESISTENTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2022 , nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
CP_
, conveniva in giudizio l'
[...]
Esponeva: che con ricorso in opposizione ad ATP proposto innanzi al Tribunale di
Messina, Sez. Lavoro ed iscritto al n. di R.G. 2178/2017, si era costituita quale erede del
1 defunto padre, il quale aveva richiesto di essere sottoposto ad accertamento sanitario per l'attribuzione dei benefici assistenziali in favore degli invalidi civili perché affetto da infermità che riducono nella misura di legge la propria capacità in misura tale da essere riconosciuto meritevole dell'indennità di accompagnamento;
che il Giudice del Lavoro adito, Dr. ssa valutata la CTU depositata dal dott. e ritenutane la Persona_2 Per_3
congruità, in assenza di contestazione della controparte, emetteva sentenza in data
24.10.2018, dichiarando che il defunto , si trovava, a far data dal Persona_1
10.09.2015 e fino al decesso avvenuto in data 29.07.2016, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
che nonostante copia della sentenza sia stata regolarmente notificata alla controparte, in data 02-07.02.2018, l'istituto non aveva provveduto al pagamento della provvidenza economica nei termini di legge;
che, al fine di agevolare la liquidazione della prestazione era stato anche trasmesso modello AP70 in data 12.06.2021 direttamente all' di CP_1
Barcellona P.G. (ME) che ne aveva fatto richiesta.
Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento della prestazione nella CP_1
misura di legge a decorrere dal 10.09.2015 fino al decesso dello stesso (29.07.2016), con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' . Riferiva che: nel dispositivo della sentenza 131/18 veniva CP_1
riconosciuto il solo requisito sanitario alla prestazione e pertanto, con PEC prot.
.4892.26/01/2018.0003167 era stata richiesta all'avvocato di controparte: CP_1
dichiarazione di un erede avente diritto, di eventuali ricoveri del dante causa e domanda di rate maturate e non riscosse da parte di tutti gli eredi aventi diritto;
che ulteriore sollecito era stato inviato con PEC prot. .4892.06/04/2018.0016402; che in assenza di riscontro CP_1
era stata emessa in data 07/09/2018 lettera di reiezione;
che come riportato nel ricorso dallo stesso avvocato di controparte, solo in data 12/06/2021 con PEC prot.
.4892.12/06/2021.0020251 era pervenuto parziale riscontro a quanto richiesto nel CP_1
2018 ove tuttavia non risultava allegata alcuna istanza di rate maturate da parte degli eredi,
e il modello AP70 non era conforme al DPR 445/2000 in quanto nell'intestazione non venivano riportati i dati anagrafici dell'erede dichiarante e nell'assunzione di responsabilità non venivano indicati i quadri per i quali l'erede rilasciava, ai sensi civili e penali, la dichiarazione;
risultava allegata anche una dichiarazione sostitutiva nella quale però la firmataria non dichiara di essere l'unica erede o la presenza di altri eredi aventi diritto.
Evidenziava, inoltre, che benché la documentazione sia stata trasmessa all'Istituto solo a
2 giugno nel 2021, sia il mod. AP70 che la dichiarazione sostitutiva risultano datate febbraio
2018 e che il documento del dichiarante riporti una scadenza di validità datata 04/06/2018, la sentenza risulta eseguita in data 11/03/2022, con calcolo del rateo spettante agli eredi dal
09/2015 al 07/2016 (avente diritto deceduto in data 30/07/20169; che ad oggi non risulta trasmessa alcuna istanza di rate maturate da parte degli eredi aventi diritto, né telematica né cartacea (tramite PEC): risultava impossibile, pertanto, procedere al pagamento delle relative quote e sconosciute le coordinate IBAN per eventuali accrediti.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa da parte degli eredi o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Sostituita l'udienza del 16.01.2025 con il deposito telematico di note, la causa viene decisa.
-----------------------
Il ricorso ha ad oggetto la domanda di liquidazione dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta come spettante a quale erede di con Parte_1 Persona_1
decorrenza settembre 1015 e fino al luglio 2016 giusta sentenza n. 131/2018 del Giudice del Lavoro presso questo Tribunale.
Dalla documentazione in atti (sentenza) emerge la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento al de cuius nel periodo indicato.
Inoltre, risulta che la sentenza è stata notificato alla sede di Messina dell' il 2 febbraio CP_1
2018.
CP_ Quanto alle eccezioni dell' va rilevato che l'odierna ricorrente risulta legittimata a riscuotere le somme dovute all'avente diritto già sulla base della sentenza n. 131/2018, essendosi costituita nel giudizio di opposizione atp dopo il decesso dello stesso.
In ordine alla necessità di proposizione di domanda amministrativa da parte degli eredi dell'avente diritto, va ritenuto che “Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che
l'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento,
3 trattandosi di disciplina che, lungi dall'introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell'ambito del procedimento amministrativo.”, come condivisibilmente affermato dalla Cassazione con sentenza n.
2166/2021.
Inoltre va ritenuto che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti (V. Cass. 10585/2024), e pertanto non necessita alcuna dichiarazione della ricorrente di essere unico erede, in quanto ciascun erede è legittimato a chiedere la prestazione per intero.
CP_ Quanto infine alla possibilità dell' di provvedere al pagamento, dall'AP 70 prodotto in CP_ atti e trasmesso all' in data 12.06.2018 risulta che è stato comunicato all'ente l'IBAN della ricorrente.
Ciò posto, va disposta condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta. CP_1
Pertanto spetta alla ricorrente il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dal de cuius a decorrere dal settembre 2015 fino a luglio 2016.
Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei dell'indennità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza C. Cost. n° 156 del 1991 (cfr. C. Cost. n° 196 del 1993).
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n° 412 del 1991, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (C. Cost. n° 394 del 1992).
In ragione di tutto quanto sopra può riconoscersi il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennità di accompagnamento maturata da e va condannato l' , Persona_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere l'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente con decorrenza dal settembre 2015 e fino a luglio 2016., con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L.
412/91.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 10 marzo
2014, n. 55, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accerta il diritto della ricorrente, nella spiegata qualità, a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento maturati da da settembre Persona_1
2015 a luglio 2016 e condanna l' al pagamento degli stessi nei confronti della CP_1
ricorrente, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16
L. 412/91;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € CP_1
2.695,50 oltre Iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Messina, 17.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
5
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 16.01.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 287/2022 R.G., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”;
PROMOSSO DA
nella qualità di erede di , rappresentata Parte_1 Persona_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Angela Paladina;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Antonello
Monoriti;
- RESISTENTE -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2022 , nella qualità di erede di Parte_1 Per_1
CP_
, conveniva in giudizio l'
[...]
Esponeva: che con ricorso in opposizione ad ATP proposto innanzi al Tribunale di
Messina, Sez. Lavoro ed iscritto al n. di R.G. 2178/2017, si era costituita quale erede del
1 defunto padre, il quale aveva richiesto di essere sottoposto ad accertamento sanitario per l'attribuzione dei benefici assistenziali in favore degli invalidi civili perché affetto da infermità che riducono nella misura di legge la propria capacità in misura tale da essere riconosciuto meritevole dell'indennità di accompagnamento;
che il Giudice del Lavoro adito, Dr. ssa valutata la CTU depositata dal dott. e ritenutane la Persona_2 Per_3
congruità, in assenza di contestazione della controparte, emetteva sentenza in data
24.10.2018, dichiarando che il defunto , si trovava, a far data dal Persona_1
10.09.2015 e fino al decesso avvenuto in data 29.07.2016, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
che nonostante copia della sentenza sia stata regolarmente notificata alla controparte, in data 02-07.02.2018, l'istituto non aveva provveduto al pagamento della provvidenza economica nei termini di legge;
che, al fine di agevolare la liquidazione della prestazione era stato anche trasmesso modello AP70 in data 12.06.2021 direttamente all' di CP_1
Barcellona P.G. (ME) che ne aveva fatto richiesta.
Tanto premesso chiedeva la condanna dell' al pagamento della prestazione nella CP_1
misura di legge a decorrere dal 10.09.2015 fino al decesso dello stesso (29.07.2016), con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' . Riferiva che: nel dispositivo della sentenza 131/18 veniva CP_1
riconosciuto il solo requisito sanitario alla prestazione e pertanto, con PEC prot.
.4892.26/01/2018.0003167 era stata richiesta all'avvocato di controparte: CP_1
dichiarazione di un erede avente diritto, di eventuali ricoveri del dante causa e domanda di rate maturate e non riscosse da parte di tutti gli eredi aventi diritto;
che ulteriore sollecito era stato inviato con PEC prot. .4892.06/04/2018.0016402; che in assenza di riscontro CP_1
era stata emessa in data 07/09/2018 lettera di reiezione;
che come riportato nel ricorso dallo stesso avvocato di controparte, solo in data 12/06/2021 con PEC prot.
.4892.12/06/2021.0020251 era pervenuto parziale riscontro a quanto richiesto nel CP_1
2018 ove tuttavia non risultava allegata alcuna istanza di rate maturate da parte degli eredi,
e il modello AP70 non era conforme al DPR 445/2000 in quanto nell'intestazione non venivano riportati i dati anagrafici dell'erede dichiarante e nell'assunzione di responsabilità non venivano indicati i quadri per i quali l'erede rilasciava, ai sensi civili e penali, la dichiarazione;
risultava allegata anche una dichiarazione sostitutiva nella quale però la firmataria non dichiara di essere l'unica erede o la presenza di altri eredi aventi diritto.
Evidenziava, inoltre, che benché la documentazione sia stata trasmessa all'Istituto solo a
2 giugno nel 2021, sia il mod. AP70 che la dichiarazione sostitutiva risultano datate febbraio
2018 e che il documento del dichiarante riporti una scadenza di validità datata 04/06/2018, la sentenza risulta eseguita in data 11/03/2022, con calcolo del rateo spettante agli eredi dal
09/2015 al 07/2016 (avente diritto deceduto in data 30/07/20169; che ad oggi non risulta trasmessa alcuna istanza di rate maturate da parte degli eredi aventi diritto, né telematica né cartacea (tramite PEC): risultava impossibile, pertanto, procedere al pagamento delle relative quote e sconosciute le coordinate IBAN per eventuali accrediti.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa da parte degli eredi o la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Sostituita l'udienza del 16.01.2025 con il deposito telematico di note, la causa viene decisa.
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Il ricorso ha ad oggetto la domanda di liquidazione dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta come spettante a quale erede di con Parte_1 Persona_1
decorrenza settembre 1015 e fino al luglio 2016 giusta sentenza n. 131/2018 del Giudice del Lavoro presso questo Tribunale.
Dalla documentazione in atti (sentenza) emerge la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento al de cuius nel periodo indicato.
Inoltre, risulta che la sentenza è stata notificato alla sede di Messina dell' il 2 febbraio CP_1
2018.
CP_ Quanto alle eccezioni dell' va rilevato che l'odierna ricorrente risulta legittimata a riscuotere le somme dovute all'avente diritto già sulla base della sentenza n. 131/2018, essendosi costituita nel giudizio di opposizione atp dopo il decesso dello stesso.
In ordine alla necessità di proposizione di domanda amministrativa da parte degli eredi dell'avente diritto, va ritenuto che “Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che
l'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento,
3 trattandosi di disciplina che, lungi dall'introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell'ambito del procedimento amministrativo.”, come condivisibilmente affermato dalla Cassazione con sentenza n.
2166/2021.
Inoltre va ritenuto che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti (V. Cass. 10585/2024), e pertanto non necessita alcuna dichiarazione della ricorrente di essere unico erede, in quanto ciascun erede è legittimato a chiedere la prestazione per intero.
CP_ Quanto infine alla possibilità dell' di provvedere al pagamento, dall'AP 70 prodotto in CP_ atti e trasmesso all' in data 12.06.2018 risulta che è stato comunicato all'ente l'IBAN della ricorrente.
Ciò posto, va disposta condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta. CP_1
Pertanto spetta alla ricorrente il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati dal de cuius a decorrere dal settembre 2015 fino a luglio 2016.
Trattandosi di prestazioni assistenziali, competono sui singoli ratei dell'indennità la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in analogia a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza C. Cost. n° 156 del 1991 (cfr. C. Cost. n° 196 del 1993).
Va ovviamente fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n° 412 del 1991, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (C. Cost. n° 394 del 1992).
In ragione di tutto quanto sopra può riconoscersi il diritto della ricorrente al conseguimento dell'indennità di accompagnamento maturata da e va condannato l' , Persona_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere l'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente con decorrenza dal settembre 2015 e fino a luglio 2016., con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16 L.
412/91.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 10 marzo
2014, n. 55, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accerta il diritto della ricorrente, nella spiegata qualità, a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento maturati da da settembre Persona_1
2015 a luglio 2016 e condanna l' al pagamento degli stessi nei confronti della CP_1
ricorrente, con rivalutazione monetaria e interessi legali, salva applicazione art.16
L. 412/91;
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € CP_1
2.695,50 oltre Iva e c.p.a. come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Messina, 17.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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