Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1407/2017 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1407 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “solo danni a cose”, e vertente TRA
, P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. AMALIA BLOISE, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliat come in atti
- ATTRICE -
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. TERESA ANGELA TARSITANO, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio la allegando che: Controparte_1
- in data 07.08.2016, nei locali della impresa istante, si era verificata una copiosa infiltrazione d'acqua piovana, a causa di un nubifragio, di portata eccezionale sia per la quantità di acqua caduta sia per la grande velocità e potenza distruttiva del vento che aveva colpito numerosi enti;
- in conseguenza dell'allagamento, il locale commerciale della che Parte_1 commercializza abiti da sposa, aveva subito ingenti danni, sia alle parti murarie che ai tappeti, tendaggi, abiti da sposa presenti nel locale e agli accessori tutti;
- per come utilmente accertato nella perizia tecnica redatta dall'arch. “le Per_1 infiltrazioni d'acqua piovana all'interno dei locali commerciali si facevano strada attraverso delle piccole brecce originatesi tra il telaio metallico e la parte muraria di una porta vetrina situata nella parte esposta a sud dei detti locali. L'infisso di cui si parla ha una superficie di 9 metri quadrati quindi una notevole superficie sulla quale il forte vento distruttivo ha potuto agire e sviluppare la sua notevole spinta” (fig. 1 consulenza tecnica architetto;
Per_1
- per il totale indennizzo degli abiti da sposa, nonché per la riparazione e il ripristino dello stato dei luoghi e per i danni subiti dai tendaggi, dai tappeti, e dagli accessori, tutti ormai inutilizzabili, in conseguenza delle infiltrazioni originatisi a causa del violento evento atmosferico, erano necessari, complessivamente € 31.359,90, oltre IVA, di cui € 26.960,00 per gli abiti da sposa, come da fatture allegate in atti, € 1.450,00 per tinteggiatura locali e lavori vari, come da preventivo del 17.09.2016 N.M. snc a firma
, € 1.240,00 per l'acquisto delle tende e di due tappeti, come da Persona_2 preventivo del 16.09.2016 Eurotenda S.r.l., ed € 1.709,90 oltre IVA per l'acquisto di tutti gli accessori danneggiati come da elenco del 19.09.2016;
- aveva denunciato il sinistro alla istituto con il quale la Parte_1 CP_2
Ditta aveva stipulato idonea copertura assicurativa, con polizza n. 00163502788797 e, conseguentemente, era stato inviato un perito per il sopralluogo presso lo stabile;
- la per il tramite del proprio tecnico incaricato, ing. , aveva CP_2 Per_3 effettuato un primo sopralluogo, redigendo relazione tecnica nella quale aveva constatato l'entità del danno stesso, attribuendo l'accaduto a presunte carenze manutentive e disallineamenti non attribuibili all'evento per cui è causa, ma preesistenti;
- pertanto, la dopo aver ricevuto la documentazione richiesta, comprovante CP_2
l'effettività del danno, e dopo aver inviato un proprio tecnico per le opportune verifiche, aveva inviato un secondo tecnico, che aveva redatto una perizia integrativa, rigettando la richiesta di risarcimento avanzata dall'istante, poiché, a suo dire, per il sinistro de quo non vi era copertura assicurativa;
- che le condizioni di polizza Inprimis Commercio, nella sezione I – Incendio, all'art. 16 al punto 6, stabiliscono qual è l'oggetto dell'assicurazione: “Eventi atmosferici, grandine, uragano, bufera tempesta, vento e cose da esso trasportate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta riscontrabile su una pluralità di Enti assicurati e non;
acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopradetti”;
- nella fattispecie de qua è chiaro che le infiltrazioni si sono verificate attraverso brecce e rotture della muratura e che l'allagamento si è verificato attraverso più punti della struttura muraria, per come accertato anche dalla perizia tecnica redatta dall'arch.
Per_1
- stabilito ciò, è evidente che la in virtù della polizza assicurativa n. Parte_1
00163502788797 contro i danni, stipulata con la debba essere tenuta CP_2 indenne da qualsivoglia spesa e/o danno per la riparazione e il ripristino dello stato dei luoghi e per i danni subiti dagli abiti da sposa, dai tendaggi, dai tappeti e dagli accessori, tutti ormai inutilizzabili in conseguenza delle infiltrazioni originatesi a causa del violento evento atmosferico;
- nel caso de quo, infatti, la polizza, pienamente operativa, copre i danni causati da eventi atmosferici, quali grandine, tempesta, vento;
- alla luce di ciò, provato che si è verificata l'infiltrazione e che essa si è prodotta per effetto del grave evento atmosferico previsto nella garanzia, appare evidente che la convenuta è tenuta a risarcire (rectius indennizzare) tutti i danni subiti dalla
[...]
Parte_1
- negli anni precedenti, nei locali dell'attrice non si erano mai verificate infiltrazioni e/o danni di qualsiasi origine e/o natura;
- peraltro, nel mese di febbraio 2016, la aveva eseguito lavori di Controparte_3 manutenzione e ripristino dei locali della relativi sia a rifacimento Parte_1 pavimento e sia a spicconatura e rifacimento di parti di intonaco deteriorato dall'umidità lato sud del fabbricato (lato ingresso appartamenti e vetrate commerciali), a maggiore conferma che la causa unica ed esclusiva dei danni subiti dall'attrice era dovuta al distacco dell'intonaco imputabile solo ed esclusivamente alla pressione del vento che aveva originato una violenta vibrazione dell'infisso;
- nonostante i reiterati tentativi e solleciti alla convenuta compagnia di assicurazione volti ad ottenere il ristoro dei danni materiali patiti dalla ditta nonché l'invito alla Parte_1 stipula di una negoziazione assistita dell'11.01.2017, nessuna offerta era stata formulata. Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di:
a. condannare in virtù di polizza n. 00163502788797, al pagamento, a favore CP_2 della in persona del legale rappresentante pro tempore , a Parte_1 Parte_1 titolo di indennizzo per tutti i danni subiti a causa delle infiltrazioni di cui in premessa, R.G. n.° 1407/2017 - Pag. 3 di 10
della somma di € 31.359,90 oltre IVA, di cui € 1.450.00 oltre IVA, per tinteggiatura e per lavori di ripristino dello stato dei luoghi danneggiati dalle infiltrazioni di cui in premessa, € 24.960,00 oltre IVA per abiti da sposa, € 1.240,00 oltre IVA, per l'acquisto dei tendaggi e dei due tappeti, € 1.709,90 oltre IVA, per accessori danneggiati (scarpe, veli, coroncine, guanti, diademi, cinture, orecchini, bracciali ecc.), o della somma maggiore e/o minore di risulta, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria;
b. condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, oltre IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in
Cancelleria in data 31.07.2017, si è costituita deducendo: Controparte_1
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione, evidenziando che la legge n. 98 del 9.08.2013, entrata in vigore il 20.09.2013, ha reintrodotto, nelle vertenze relative a contratti assicurativi, la procedura di mediazione obbligatoria, con esclusione, rispetto al D.Lgs. n. 28/2010, delle sole controversie derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti;
- nel merito, sempre in via preliminare e assorbente, la non operatività della polizza
“Inprimis Commercio”, in virtù della quale era stata evocata in giudizio, atteso che l'evento per cui è causa, ammesso e non concessa la sua verificazione, non risultava coperto dalla garanzia assicurativa apprestata dalla polizza in questione, e precisamente nell'oggetto dell'assicurazione, previsto dal punto 6) dell'articolo 16 delle condizioni generali di polizza: “La società, nella forma a “Valore Intero”, ... indennizza i danni materiali e diretti causati dal fabbricato e al contenuto assicurati posti all'indirizzo, riportato nella scheda di polizza e nelle relative dipendenze e/o pertinenze, da: eventi atmosferici: grandine, uragano, bufera, tempesta, vento, e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti”;
- che nella fattispecie in esame, la causa delle infiltrazioni d'acqua nei locali di proprietà della istante era da individuarsi nei difetti preesistenti dell'immobile e non già Pt_1 all'evento atmosferico prospettato in citazione, così per come accertato dai due periti fiduciari della convenuta compagnia assicuratrice;
- che. in particolare, l'ing. , nella relazione di perizia integrativa, Persona_4 aveva avuto modo di verificare e accertare in sede di sopralluogo, alla presenza del tecnico di parte attrice che “l'acqua penetrava all'interno del locale attraverso gli spazi esistenti tra infisso e muro nel montante orizzontale superiore. Più precisamente, dopo pochi istanti, l'acqua penetrava all'interno da fessure esistenti tra muro e serramento. Nessuna infiltrazione dai vetri. Dopo un esame attento dell'intero, anche mediante l'impiego di una scala metallica, la sottoscritta ha potuto constatare che sia lateralmente, ma soprattutto superiormente sono presenti vari punti in cui l'intonaco si presentava ammalorato e distaccato, con presenza, all'interno, di tracce di ruggine
(solo lateralmente) che non possono essere attribuite al singolo evento (seppure di notevole intensità) denunciato. Nella parte superiore esterna del serramento sono presenti dei vuoti o distacchi imputabili – a parere dello scrivente – alle modalità di realizzazione dell'infisso ed a carenze di manutenzione. In corrispondenza degli spigoli esterni destro e sinistro sono presenti dei disallineamenti tra parte metallica orizzontale
e verticale che derivano dalle modalità di posa in opera del serramento stesso. Tali disallineamenti e spazi tra muro e serramento hanno favorito nel corso del tempo l'infiltrazione dell'acqua nelle porzioni di intonaco ed il suo danneggiamento progressivo. Gli spazi attraverso cui penetra l'acqua – a parere della sottoscritta – non R.G. n.° 1407/2017 - Pag. 4 di 10
possono considerarsi rotture, brecce, e lesioni determinate dall'evento atmosferico denunciato, ma si ritengono preesistenti”;
- che ciò era avvalorato da prove tecniche e simulazioni dell'evento dannoso (prova da bagnamento ed impiego di scala metallica) effettuate in sede di sopralluogo dei locali e in contraddittorio con la parte attrice e il proprio tecnico di fiducia;
- che, contrariamente a quanto ex adverso paventato, l'evento atmosferico del 7.08.2016 si era verificato senza causare “brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti ed ai serramenti”, circostanze necessarie affinché l'evento potesse risultare coperto dalla garanzia assicurativa apprestata dalla polizza;
- che, pertanto, contestata fermamente la consulenza tecnica di parte prodotta dall'attrice, ogni avversa richiesta risarcitoria doveva essere rigettata poiché assolutamente inammissibile;
- che, in ogni caso, la domanda attrice non merita accoglimento alcuno poiché priva di fondamento in fatto ed in diritto e di riscontro probatorio;
- che. non vi è alcuna prova che i danni lamentati in citazione siano riconducibili unicamente all'evento atmosferico dedotto in citazione;
ed infatti, le infiltrazioni di acqua piovana e lo spargimento nei locali di proprietà dell'attrice appaiono ascrivibili a difetti di costruzione preesistenti dell'immobile e relativi alla realizzazione degli infissi, tanto risultando avvalorato dagli spazi esistenti tra infisso e muro nel montante orizzontale superiore e dall'intonaco che, in vari punti, si presentava ammalorato e distaccato con presenza, all'interno, di tracce di ruggine;
- che è evidente che tutto ciò non è attribuibile all'evento atmosferico dedotto da parte attrice ma piuttosto alle modalità di realizzazione dell'infisso o, tutt'al più, a carenze di manutenzione;
- che controparte non ha offerto alcun elemento, neanche indiziario, che dimostri che gli ingenti danni lamentati siano, comunque, riconducibili all'evento dedotto in atti;
- che la domanda risulta sprovvista di qualsivoglia fondatezza e supporto probatorio in ordine al nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento dedotto in atti;
- che è infondato anche il quantum richiesto, in uno con la documentazione prodotta a sostegno della domanda, nonché le voci di spesa relative agli abiti rimasti asseritamente danneggiati nell'occorso sinistro, considerato che l'acquisto degli stessi sarebbe avvenuto a decorrere dal 2004 e sino all'anno in corso;
- che tutti o gran parte degli abiti da sposa di cui si richiede il risarcimento risultano alquanto datati e, conseguentemente, privi di qualsivoglia valore economico, con la immediata e diretta conseguenza che gli stessi sarebbero rimasti, in ogni caso, invenduti o commercializzati sul mercato solo a fronte di una consistente riduzione del prezzo di vendita;
- che, inoltre, anche nell'ipotesi in cui l'attrice riuscisse a dimostrare l'an della pretesa risarcitoria, la stessa andrebbe fortemente ridimensionata, decurtando dal valore di acquisto dei vestiti una percentuale tra il 20% ed il 60-70%;
- che parimenti esagerate e del tutto sproporzionate risultano le spese richieste per la tinteggiatura delle pareti alla luce della modesta entità dei danni presenti sulle stesse;
- che non risultano, in ogni caso, dovute le spese relative ai presunti danneggiamenti dei tappeti di cui nessuna fattura di acquisto è stata fornita e che sono, peraltro, di irrisorio valore economico;
- che anche i presunti danni subiti ai tendaggi sono oggetto di richiesta risarcitoria assolutamente esagerata e sfornita di qualsivoglia documentazione probatoria;
- che per ripristinare la res, non deve essere sostituito il carrello - sistema di fissaggio - scorrimento, ma solo la tenda in tessuto di colore giallo;
- che, in ogni caso, nell'ipotesi in cui l'attore riuscisse a provare i fatti addotti in citazione, la polizza assicuratrice n. 00163502788797, nelle condizioni di assicurazione relative R.G. n.° 1407/2017 - Pag. 5 di 10
alla sezione “Oggetto dell'Assicurazione”, prevede testualmente “La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 250,00”;
- che, in definitiva, deve essere accertata la non operatività della polizza o, in subordine, che nella determinazione dell'indennizzo si tenga conto degli scoperti e delle franchigie contrattuali nei termini sopra indicati.
Tanto premesso, a chiesto a questo Tribunale di: Controparte_1
a. in via preliminare, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
b. in via preliminare, accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa, in virtù della quale è stata evocata in giudizio la convenuta compagnia assicuratrice, poiché l'evento prospettato in atti e i danni lamentati non sono coperti dalla garanzia assicurativa, non rientrando nell'oggetto dell'assicurazione di cui all'art. 16 delle condizioni generali di polizza;
c. in via principale, rigettare la domanda attrice, perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
d. in via gradata, determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti da controparte, ridurre il preteso risarcimento per come ritenuto di giustizia e in ragione del concorso di colpa addebitabile a parte attrice per i danni eventualmente riportati;
e. in ogni caso, tenersi conto degli scoperti e delle franchigie contrattuali e degli importi massimi indennizzabili previsti dalle condizioni di polizza;
f. il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Nelle more della prima udienza, l'attrice ha esperito il tentativo di mediazione e, alla prima udienza tenutasi in data 16.02.2018, ha prodotto verbale negativo del 24.08.2017.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., depositate le relative memorie, disposta ed espletata CTU sullo stato dei luoghi oggetto del giudizio, ritenuta la causa matura per la decisione è stato disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 22.10.2024, le parti, quindi, hanno precisato le conclusioni (“L'avv. Brunetti contesta la c.t.u. in quanto errata e soggettiva ed insiste nella rinnovazione della c.t.u. per come già richiesto nelle controdeduzioni dell'ing. alle quali si riporta integralmente. In subordine, Per_5 precisa le conclusioni riportandosi agli atti di parte e ai verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. Il difensore chiede poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.
L'avv. Carolillo precisa le conclusioni riportandosi agli atti di parte e ai verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. Il difensore chiede poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”) e la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito.
La domanda esperita dalla è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
2.1. Sull'onere probatorio nel contratto di assicurazione
Invero, la parte attrice agisce per l'adempimento del contratto di assicurazione stipulato con la convenuta e per la corresponsione dell'indennizzo previsto dal negozio nell'ipotesi di danni, al fabbricato e al contenuto assicurati, causati da eventi atmosferici. Orbene, in linea generale, in ordine all'onere probatorio in ambito contrattuale, si evidenzia che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, allegando l'inadempimento della controparte, mentre sul debitore graverà l'onere di provare di aver estinto l'obbligazione o la dimostrazione dei fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (Cass. Civ. Sez. Unite n. 13533 del 2001).
Con particolare riferimento al caso in esame, poi, deve evidenziarsi che, alla luce della struttura del contratto di assicurazione contro i danni (ex art. 1882 e 1905 c.c.), l'avverarsi del R.G. n.° 1407/2017 - Pag. 6 di 10
rischio, come descritto nella polizza, e il concretizzarsi del danno ad esso connesso, rappresentano i fatti costitutivi del diritto dell'assicurato all'indennizzo. Ne consegue che, nella assicurazione contro i danni, dal momento che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cass. Civ. n. 30656 del 2017; Cass. Civ. n. 4426 del 1997).
Inoltre, analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass. Civ. n. 17 del 1987; Cass. Civ. n. 1081 del 1978). Se, poi, nel contratto risultano pattuiti dei limiti all'obbligo dell'assicuratore di rivalere l'assicurato del danno subito, l'assicurato ha l'onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, secondo l'ordinario onere di produrre il titolo negoziale in base al quale si chiede alla controparte l'adempimento della sua obbligazione. Correlativamente, in ordine all'oggetto della copertura assicurativa, la compagnia convenuta non assume alcun onere probatorio, che resta, perciò, a carico dell'attore, ove essa alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non in una eccezione in senso proprio, ma nella mera constatazione circa la sussistenza della prova del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass. Civ. n. 4234 del 2012, che testualmente precisa “La Corte ha più volte specificato che l'assicuratore della responsabilità civile convenuto per l'adempimento del contratto che alleghi l'esclusione della garanzia assicurativa non propone un'eccezione in senso proprio, poiché tale allegazione si risolve nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda. Ne consegue che l'assicuratore non assume alcun onere probatorio, restando immutato a carico dell'attore
l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione. Né può farsi distinzione fra clausole generali e clausole speciali del contratto, dal momento che tutte ed inscindibilmente le clausole attengono alla delimitazione dell'oggetto della garanzia, il quale, se contestato, deve essere provato unicamente dall'attore che intenda giovarsi dei relativi effetti, trattandosi di fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1”). 2.2. Nel caso di specie, la parte attrice ha dedotto di aver sottoscritto con la convenuta la polizza “Imprimis Commercio” n. 00163502788797 e di aver subito ingenti danni a causa di un violento evento atmosferico verificatosi in data 7.8.2016, che avrebbe determinato una copiosa infiltrazione di acqua piovana nel proprio locale commerciale e, quindi, danni alle parti murarie, tappeti, tendaggi, abiti da sposa e accessori ivi presenti.
La ha, quindi, azionato una domanda di adempimento contrattuale, relativa Parte_1 alla polizza assicurativa dedotta in lite, chiedendo, nello specifico, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione, che prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al fabbricato e al contenuto assicurati, tra l'altro, da eventi atmosferici.
Ebbene, l'esistenza del rapporto assicurativo intercorso tra le parti e il verificarsi delle infiltrazioni di acqua meteorica all'interno del locale della con conseguente Parte_1 danneggiamento delle parti murarie dello stesso e della merce ivi presente, in occasione dell'evento atmosferico del 7.08.2016, sono circostanze incontestate tra le parti, e risultanti univocamente, sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione allegata in atti (cfr. produzione di parte attrice) e rilevato dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio.
Tuttavia, la convenuta ha eccepito l'esclusione della copertura assicurativa, ritenendo che l'evento denunciato dall'attrice non rientrerebbe tra quelli previsti e garantiti dalle condizioni generali di polizza, in quanto le infiltrazioni di acqua piovana e l'allagamento dei locali sarebbero ascrivibili a difetti di costruzione preesistenti, contestando, altresì, sia la riconducibilità dei danni all'evento atmosferico dedotto, sia il quantum risarcitorio richiesto dall'attrice. Ebbene, dall'esame della polizza assicurativa “Imprimis Commercio” stipulata dall'attrice
(cfr. documentazione in atti), risulta una chiara e precisa delimitazione dell'ambito oggettivo di R.G. n.° 1407/2017 - Pag. 7 di 10
applicazione della stessa, in virtù di espresse clausole di esclusione dell'indennizzo, con la conseguenza che non tutti i danni subiti dall'immobile assicurato sono risarcibili dalla
[...]
ma soltanto quelli ricollegati al rischio assicurato ed esclusivamente Controparte_1 nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera.
In particolare, la clausola di cui all'art. 16 delle condizioni generali di polizza, in parte pure richiamata da parte attrice, in relazione agli eventi atmosferici, prevede che la società di assicurazione è tenuta a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da “grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non”, nonché da “acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti”. Pertanto, nel caso in cui non ricorrano le predette condizioni, i danni derivanti da eventi atmosferici restano esclusi dalla copertura assicurativa.
Alla luce di quanto sopra, dunque, la polizza assicurativa azionata dall'attrice non indennizza i danni derivanti da eventi atmosferici (come quelli registrati in data 07.08.2016), a meno che essi non siano caratterizzati da violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, ovvero non abbiano provocato rotture, brecce o lesioni del fabbricato, circostanza che non risulta avvenuta nella fattispecie.
Nel caso di specie, ciò che difetta è proprio la prova del verificarsi del rischio garantito e, precisamente, sia del verificarsi di un evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, sia del fatto che questo abbia determinato le conseguenze dannose di cui l'attrice chiede di essere indennizzata. In particolare, dall'espletata istruttoria è emerso che l'evento atmosferico, pur essendo di rilevante portata, non ha causato brecce, rotture, lesioni a pareti e serramenti dalle quali l'acqua piovana sarebbe penetrata, ma le infiltrazioni e il conseguente allegamento del locale dell'attrice si sono verificati a causa di difetti preesistenti della costruzione e, precisamente, alla presenza di spazi tra il telaio metallico e il muro non attribuibili al vento o alle piogge registrate in data 7.08.2016.
Sul punto, dirimenti sono le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato peritale, logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentato, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata, dal quale è emerso, in maniera inequivoca, da un lato, che le infiltrazioni di acqua piovana, con conseguente allagamento del locale commerciale della si sono verificate nelle circostanze di luogo e di tempo dedotte dall'attrice – Parte_1 ossia in occasione dell'evento atmosferico abbattutosi sul territorio del Comune di Cassano Allo
Ionio in data 07.08.2016 -, e dall'altro, che le infiltrazioni di acque meteoriche sono eziologicamente riconducibili alle carenze strutturali dell'immobile de quo e non all'intensità delle piogge intense o alla velocità del vento che avrebbe provocato lesioni tra il telaio metallico e la parte muraria della porta vetrina. In particolare, l'ing. , dopo aver esaminato i luoghi di causa e la Testimone_1 documentazione fotografica in atti, eseguito misurazioni e indagato l'evento atmosferico dedotto dall'attrice come causa del danno, ha dapprima rilevato la presenza di “segni di degrado accertati e confrontati con quelli riportati nelle foto della CTP della parte attrice” e ricondotto l'allagamento che ha interessato il locale commerciale della durante l'evento atmosferico del Parte_1
7.08.2016, al verificarsi di “infiltrazioni di acqua meteorica per scorrimento orizzontale attraverso lo spazio tra la porta centrale apribile e la soglia”, precisando che “L'acqua meteorica, caduta sul lastrico solare ha superato facilmente lo spessore della soglia di circa 3,00 cm (vedi angolo sinistro – foto n° 30) ed ha trovato libero accesso nel sotto-porta della parte centrale, privo di alcun tipo di battente sopra-soglia o di dispositivo di tenuta all'acqua (foto n° 31)” (pag. 7 relazione tecnica). L'ing. ha, altresì, rilevato che “Le cosiddette “brecce” tra il telaio e la parte Tes_1 muraria, nel caso in esame, sono i segni di una patologia di degrado che l'intonaco ha subito negli R.G. n.° 1407/2017 - Pag. 8 di 10
anni dovuto alla presenza di un ponte termico nella superficie esposta (causa predisponente) in combinazione con altri fattori, (cause scatenanti: pioggia battente, irraggiamento solare, condensazione)”, tutti sussistenti nel caso di specie e preesistenti all'evento atmosferico dell'agosto 2016, per come analiticamente spiegato nell'elaborato peritale nella risposta al 1° quesito (cfr. pagg.
8-10 relazione tecnica). Secondo il CTU, in particolare, “Il degrado dovuto all'irraggiamento solare diretto, a cui la porta-vetrina è esposta lo si può palesemente notare anche dallo stato in cui versano le guarnizioni di tenuta della porta-vetrina”, che “in diversi punti sono completamente saltate dalla loro sede di alloggiamento. Questo è dovuto proprio all'eccessivo surriscaldamento cui esse sono soggette, e al quale reagiscono deformandosi oltre il loro limite elastico, perdendo così più velocemente nel tempo, la loro capacità di adattarsi ai continui sbalzi di temperatura tra la stagione estiva e quella invernale, generando i fenomeni di indurimento del materiale, contrazioni e micro-lesioni che le hanno condotte allo stato di degrado attuale. Circa il degrado dell'intonaco nella parte bassa della parete, esso è da imputare al fenomeno dell'umidità d'acqua secondaria, proveniente dall'acqua meteorica cadente sul lastrico solare. L'acqua piovana, oltre a quella battente diretta che intercetta la parete esterna, riesce ad infiltrarsi probabilmente anche dalla pavimentazione esterna (per mancanza di strati sottostanti impermeabili e/o degrado, difetti o rotture parziali degli stessi) fino al massetto, che in continuità con la parete in questione fa innescare flussi di umidità di filtrazione laterale, che con un fenomeno denominato di “Assorbimento per bridging” risale per un'altezza di circa 40/50 cm attraverso la muratura interessando quindi l'intonaco con fenomeni di degrado fisico e chimico. (Allegato n° 7 - Illustrazione grafica fenomeno “bridging”). Tra l'altro, questo fenomeno ha interessato non solo il locale oggetto del contenzioso ma anche le pareti esterne del fabbricato a tale piano, che affacciano sul lastrico solare suddetto e sulle balconate”. L'ausiliario del giudice ha, quindi, concluso affermando che “le brecce originatesi tra il telaio metallico e la parte muraria della porta vetrina situata nella parte esposta a sud dei locali come prospettato dall'attrice” non sono imputabili al “forte vento” a seguito dell'evento atmosferico del 07/08/2016, ma alle cause predisponenti e scatenanti sopra descritte che negli anni hanno degradato l'intonaco”, aggiungendo, inoltre, che “in data 7/08/2016 il vento sulla zona d'interesse è stato di un'intensità che oscillava al massimo tra i 5-8 m/sec” e, dunque, trattandosi di un vento classificato come “moderato” dalla scala di Beaufort, non era assolutamente in grado di produrre sollecitazioni sull'infisso così forti da realizzare quelle “brecce” nei muri. Ebbene, questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'ufficio, in quanto motivate in modo logico, scientifico e analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata.
Ad ogni modo, non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, delle diverse indicazioni delle parti, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007).
Del resto, le osservazioni formulate dal difensore della parte attrice alla relazione dell'ing.
non colgono per nulla nel segno e sono state, peraltro, ampiamente confutate dal CTU, con Tes_1 argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici, che pure di ritiene di condividere (cfr. all. 12 relazione tecnica). In particolare, in ordine alla dinamica delle infiltrazioni, il CTU ha precisato che è stata la stessa parte attrice a riferire al perito dell'assicurazione, in sede di sopralluogo (cfr. relazione tecnica a firma dell'ing. ), che le infiltrazioni d'acqua si erano avute dalla Persona_4 fessura sotto-porta (spazio tra infisso e pavimentazione) e tra gli spazi esistenti tra infisso e pareti. R.G. n.° 1407/2017 - Pag. 9 di 10
Con riguardo, poi, all'accertata patologia di degrado dell'intonaco nella zona tra il telaio della porta vetrina e la parte muraria, si osserva che del tutto irrilevante è che la ditta abbia Parte_1 dedotto di aver eseguito, nel febbraio 2016, tramite la ditta lavori di manutenzione e CP_3 ripristino dei propri locali, relativi, tra l'altro, a spicconatura e rifacimento di parti di intonaco, non avendo la stessa provato che detti lavori avessero interessato specificamente la porta-vetrina da cui
è penetrata la pioggia in occasione dell'evento atmosferico del 7.08.2016, che seppure grave, non è stato causa diretta del fenomeno infiltrativo, determinato, invece, dalle precarie condizioni dell'immobile. Alla luce delle considerazioni esposte, può affermarsi conclusivamente che, nel caso di specie, trova applicazione la clausola di limitazione del rischio riportata nella polizza e che, pertanto, l'attrice non ha diritto all'indennizzo richiesto. In altri termini, non essendosi concretizzato alcun rischio riconducibile alla polizza di cui si discute, in quanto gli eventi atmosferici non hanno in alcun modo prodotto lesioni al fabbricato tali da comportare le infiltrazioni di acqua piovana e il conseguente allagamento dello stesso – verificatisi, invece, a causa di difetti strutturali preesistenti - la pretesa azionata deve essere respinta, in quanto sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni causati al fabbricato da eventi atmosferici, quando non siano stati questi a determinare brecce, rotture e lesioni dalle quali è penetrata l'acqua meteorica. Alla luce delle considerazioni esposte, pertanto, valutati complessivamente gli esiti dell'istruttoria espletata e la documentazione prodotta in atti, in assenza della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Il regime delle spese.
Le spese del giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto del
12/10/23, seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Cass. civ.,
Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405); c) che, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, assume decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal disputatum, dal momento che la domanda è stata rigettata, secondo la pacifica giurisprudenza sul punto, e che, pertanto, il valore della presente controversia rientra nello scaglione da € 26.000,00 a €
52.000,00; d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) della bassa complessità della fase istruttoria caratterizzata esclusivamente dall'espletamento della CTU;
g) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. RIGETTA la domanda proposta dall'attrice ; Parte_1
B. CONDANNA la predetta parte attrice al pagamento, in favore della convenuta
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso (€ 851,00 per compenso per la fase di studio, € 602,00, per compenso per la fase introduttiva, € 903,00 per compenso per la fase istruttoria, € 1.453,00, per compenso per la fase decisoria) oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 12/10/23; D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 20 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Sofia Veraldi