Trib. Milano, sentenza 21/12/2025, n. 9896
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità del vettore per perdita merce

    Il Tribunale ha ritenuto provata la consegna di pacchi integri al vettore e la ricezione da parte dei destinatari di pacchi manomessi e con merce mancante. Ha altresì accertato che il danno economico è stato subito dal mittente, il quale ha emesso note di credito per la merce non recapitata. La responsabilità del vettore è stata affermata in quanto non ha fornito prova di cause di esonero specifiche.

  • Rigettato
    Legittimazione attiva del mittente

    Il Tribunale ha disatteso l'eccezione, richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la legittimazione del destinatario non è esclusiva ma alternativa a quella del mittente, il quale è legittimato se dimostra di aver subito l'incidenza negativa dell'inadempimento.

  • Rigettato
    Estinzione dell'azione per mancata riserva

    L'eccezione è stata disattesa in quanto il Tribunale ha ritenuto provata la manomissione dei pacchi e la perdita della merce, elementi che escludono la presunzione di integrità della consegna.

  • Rigettato
    Limitazione di responsabilità del vettore

    Il Tribunale ha ritenuto applicabile la responsabilità contrattuale ordinaria e ha escluso l'applicabilità delle limitazioni di responsabilità, stante la grave colpa del vettore e l'assenza di prova di cause di esonero. Il danno è stato quantificato sulla base delle note di credito emesse dal mittente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 21/12/2025, n. 9896
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9896
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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