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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/12/2025, n. 9896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9896 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21327/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERRI NATALE elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in LARGO COLLI ALBANI, 14 00179 ROMA presso il difensore avv. PERRI NATALE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI ONroparte_1 P.IVA_2 TORO MARICA , elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE 70 20121 MILANO presso il difensore avv. DI TORO MARICA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note depositate in data 20/5/25 Parte convenuta ha concluso come da note depositate in data 28/7/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva avanti il Tribunale di Milano al fine di sentir accertata e dichiarata Parte_1 ONroparte_2 ON la responsabilità di ex art 1693 cc per la perdita/furto di n. 49 cellulari e di far condannare la convenuta al risarcimento del danno corrispondente al loro valore di euro 28.360,00
Deduceva parte attrice di aver inviato, nel febbraio 2024, a propri clienti , in territorio europeo,tramite ON il servizio pacchi contenenti telefoni
Deduceva che i propri clienti ricevevano pacchi manomessi e mancanti in tutto di n. 49 telefoni per un valore complessivo di euro 28.360,00 per cui si vedeva costretta ad emettere a favore dei propri clienti note di credito per euro 24.790,00 ON Deduceva che veniva prontamente denunciato l'accaduto ad e che veniva depositata denuncia querela per il furto dei 49 cellulari ON Deduceva che a fronte della richiesta del risarcimento, lo negava ,dando indicazioni su come pagina 1 di 4 confezionare i pacchi
ON Deduceva che nel marzo 2024 anzichè riscontrare le richieste di risarcimento, chiedeva il saldo
ON dei trasporti e deduceva che neppure l'invito a a concludere una convenzione di negoziazione assistita sortiva effetto
ON Deduceva la responsabilità di ai sensi dell'art 1693 cc e che era onere del vettore dimostrare che la perdita della merce durante il trasporto (compresa l'eventualità del furto) era dipesa da caso fortuito
ON Si costituiva in causa chiedendo che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva di parte attrice con conseguente improcedibilità/inammissibilità dell'azione , che venisse dichiarata l'intervenuta estinzione dell'azione ex art 1698 cc e/o la relativa decadenza , che venissero rigettate le domande di parte attrice o in via subordinata che venisse determinato il risarcimento nei limiti delle ON condizioni generali del contratto di trasporto o ex art 1696 cc o nei limiti previsti dalla
Convenzione di Ginevra per il trasporto internazionale su strada o tenuto conto del danno emergente e del concorso di colpa del mittente ex art 1227 cc.
Deduceva che nel caso di specie , perdita parziale della merce, l'unico legittimato attivo all'azione di risarcimento doveva ritenersi il destinatario in relazione alla perdita subita
Deduceva altresì che ai sensi dell'art 1698 cc l'azione nei riguardi del vettore doveva ritenersi estinta così come decaduti il diritto di esercitare l'azione di risarcimento poiché il destinatario aveva ricevuto la merce senza riserve nonostante l'imballaggio mostrasse segni di manomissione del pacco .
Deduceva che mancavano i reclami dei clienti di parte attrice e che non era certo che la perdita della merce fosse avvenuta durante il trasporto.
Deduceva l'insufficienza degli imballaggi predisposti dalla mittente
Deduceva la mancata responsabilità del vettore per incertezza sul momento in cui la perdita avrebbe avuto luogo e la mancanza di prova che la perdita fosse avvenuta durante il trasporto ,anzi l'accettazione della merce ,senza riserve ,doveva far presumere che i pacchi fossero giunti integri;
così doveva ritenersi l'inadeguatezza dell'imballaggio e la negligenza del mittente per aver spedito merce costosa senza dichiarazione di valore ON Deduceva le limitazioni di responsabilità del vettore secondo le condizioni generali di e secondo la CMR
Deduceva che in caso di non applicazione delle limitazioni previste dalle condizioni generali di contratto e dalla CMR, il danno in ogni caso andava determinato ex art 1696 cc tenendo quindi conto del valore della merce smarrita
All'udienza del 18/11/24 , stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Gop ammetteva la prova orale chiesta da parte attrice
All'udienza del 24/3/25 veniva escusso il teste di parte attrice pagina 2 di 4 Con ordinanza del 6/5/25 a seguito di udienza celebrata mediante trattazione scritta, il Gop rinviava per la decisione assegnando i termini massimi ex art 189 cpc
All'udienza del 27/10/25, celebrata mediante trattazione scritta, il Gop rimetteva la causa in decisione
********************* ON Sul difetto di legittimazione attiva di parte attrice eccepita da e sull'estinzione dell'azione del destinatario nei confronti del vettore e/o relativa decadenza
L'eccezione va disattesa
La Suprema Corte con orientamento costante ha stabilito che in tema di contratto di trasporto,la legittimazione del destinatario a richiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del vettore non è esclusiva, ma alternativa rispetto a quella del mittente e che il criterio per individuare detta legittimazione deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto. Pertanto il mittente è legittimato a richiedere il risarcimento del danno a condizione che dimostri di avere subito e non il destinatario, l'incidenza negativa dell'inadempimento (cass civ n.
19286/2014)
Nel caso di specie se , appare dalla documentazione versata in causa e dalla prova orale espletata che i destinatari dei telefonini , non avevano ricevuto il numero completo dei cellulari ordinati, è provato in causa che il danno economico è stato subito dal mittente che si è visto costretto ad emettere note di credito per la merce non recapitata
Sulle pretese di parte attrice
ON La prova orale ha dimostrato che parte attrice ha consegnato a pacchi integri e imballati secondo
ON
ON le direttive di Il teste riconosceva le linee guida di per l'imballaggio dei pacchi , Tes_1 riferiva che le stesse erano state osservate anche per il confezionamento dei pacchi di cui è causa e che
ON l'autista di prendeva in consegna i pacchi solo quando il confezionamento era avvenuto a regola
ON d'arte secondo le istruzioni di
La documentazione versata in causa e la medesima testimonianza confermavano che i pacchi erano stati ricevuti dai destinatari manomessi e mancanti di parte della merce .Il teste confermava altresì
l'emissione di note di credito a favore dei clienti di parte attrice per l'importo di euro 24.970,00
Nel caso di specie si versa in ipotesi di responsabilità contrattuale dovendosi ricondurre la causa petendi al contratto di trasporto concluso inter partes e all'azione proposta nel presente giudizio per inadempimento contrattuale di cui all' art 1693 cc . Secondo l'art 1693 cc il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnatagli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al destinatario se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito , dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario. La responsabilità ascrivibile al vettore può essere superata solo con la prova specifica di una delle cause di esonero espressamente previste ed è pacifico in giurisprudenza che deve trattarsi di pagina 3 di 4 evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile;
la perdita della merce e il furto , per l'esistenza di causa di esonero, devono essere intervenuti in circostanze inevitabili ,estranee al vettore.
Al di fuori di dette ipotesi la perdita e il furto rientrano nel rischio tipico dell'attività di trasporto e , in quanto prevedibile, ricade sul vettore ON eccepisce che non è provato il momento della perdita dei telefoni e che non vi è certezza che detta perdita sia avvenuta durante il trasporto.
Ebbene come sopra indicato, provata risulta la consegna della merce con pacchi integri e la consegna ai ON destinatari di pacchi manomessi. Era onere di , allegare i tempi e le modalità di perdita della merce nonché allegare e dimostrare le cause giustificative
Nel caso di specie deve ritenersi dunque l'affidamento della merce al vettore e l'insussistenza di prove di cause di esonero
Le circostanze esposte dall'attrice denotano grave colpa del vettore e la non applicabilità di alcuna limitazione di responsabilità
Quanto all'ammontare di risarcimento esso appare provato dalle fatture di vendita prodotte dall'attrice che si riferiscono inequivocabilmente alle merci di cui al trasporto di cui è causa . Il valore della merce perduta è desunto dalle note di credito emesse a favore dei destinatari cosi come si evice dal doc 7 di parte attrice e dalla testimonianza sopra richiamata
A ciò si aggiunga la circostanza che in ogni caso, in caso di perdita parziale del carico è onere del vettore allegare e provare quale e quanta parte del carico sia stata esattamente consegnata al ON destinatario. Il suddetto onere non è stato assunto da con la conseguenza che il danno subito deve essere desunto dalle note di credito( Sent Trib di Milano n. 6058/2024) ON sara tenuta dunque a risarcire a l'importo di euro 24790,00 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie le domande di parte attrice NN
in persona del legale rappresentante pro tempore a ONroparte_1
-risarcire a l'importo di euro 24.790,00 Parte_1
-a pagare le spese di lite, che si liquidano in € 5838,55 all'avv Natale Perri patrocinatore di Pt_1
, dichiaratosi antistatario ,oltre CPA 4% e iva di legge se dovuta
[...]
Milano, 21 dicembre 2025
Il Gop
NI RI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NI RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21327/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERRI NATALE elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in LARGO COLLI ALBANI, 14 00179 ROMA presso il difensore avv. PERRI NATALE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI ONroparte_1 P.IVA_2 TORO MARICA , elettivamente domiciliato in FORO BUONAPARTE 70 20121 MILANO presso il difensore avv. DI TORO MARICA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note depositate in data 20/5/25 Parte convenuta ha concluso come da note depositate in data 28/7/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva avanti il Tribunale di Milano al fine di sentir accertata e dichiarata Parte_1 ONroparte_2 ON la responsabilità di ex art 1693 cc per la perdita/furto di n. 49 cellulari e di far condannare la convenuta al risarcimento del danno corrispondente al loro valore di euro 28.360,00
Deduceva parte attrice di aver inviato, nel febbraio 2024, a propri clienti , in territorio europeo,tramite ON il servizio pacchi contenenti telefoni
Deduceva che i propri clienti ricevevano pacchi manomessi e mancanti in tutto di n. 49 telefoni per un valore complessivo di euro 28.360,00 per cui si vedeva costretta ad emettere a favore dei propri clienti note di credito per euro 24.790,00 ON Deduceva che veniva prontamente denunciato l'accaduto ad e che veniva depositata denuncia querela per il furto dei 49 cellulari ON Deduceva che a fronte della richiesta del risarcimento, lo negava ,dando indicazioni su come pagina 1 di 4 confezionare i pacchi
ON Deduceva che nel marzo 2024 anzichè riscontrare le richieste di risarcimento, chiedeva il saldo
ON dei trasporti e deduceva che neppure l'invito a a concludere una convenzione di negoziazione assistita sortiva effetto
ON Deduceva la responsabilità di ai sensi dell'art 1693 cc e che era onere del vettore dimostrare che la perdita della merce durante il trasporto (compresa l'eventualità del furto) era dipesa da caso fortuito
ON Si costituiva in causa chiedendo che venisse dichiarato il difetto di legittimazione attiva di parte attrice con conseguente improcedibilità/inammissibilità dell'azione , che venisse dichiarata l'intervenuta estinzione dell'azione ex art 1698 cc e/o la relativa decadenza , che venissero rigettate le domande di parte attrice o in via subordinata che venisse determinato il risarcimento nei limiti delle ON condizioni generali del contratto di trasporto o ex art 1696 cc o nei limiti previsti dalla
Convenzione di Ginevra per il trasporto internazionale su strada o tenuto conto del danno emergente e del concorso di colpa del mittente ex art 1227 cc.
Deduceva che nel caso di specie , perdita parziale della merce, l'unico legittimato attivo all'azione di risarcimento doveva ritenersi il destinatario in relazione alla perdita subita
Deduceva altresì che ai sensi dell'art 1698 cc l'azione nei riguardi del vettore doveva ritenersi estinta così come decaduti il diritto di esercitare l'azione di risarcimento poiché il destinatario aveva ricevuto la merce senza riserve nonostante l'imballaggio mostrasse segni di manomissione del pacco .
Deduceva che mancavano i reclami dei clienti di parte attrice e che non era certo che la perdita della merce fosse avvenuta durante il trasporto.
Deduceva l'insufficienza degli imballaggi predisposti dalla mittente
Deduceva la mancata responsabilità del vettore per incertezza sul momento in cui la perdita avrebbe avuto luogo e la mancanza di prova che la perdita fosse avvenuta durante il trasporto ,anzi l'accettazione della merce ,senza riserve ,doveva far presumere che i pacchi fossero giunti integri;
così doveva ritenersi l'inadeguatezza dell'imballaggio e la negligenza del mittente per aver spedito merce costosa senza dichiarazione di valore ON Deduceva le limitazioni di responsabilità del vettore secondo le condizioni generali di e secondo la CMR
Deduceva che in caso di non applicazione delle limitazioni previste dalle condizioni generali di contratto e dalla CMR, il danno in ogni caso andava determinato ex art 1696 cc tenendo quindi conto del valore della merce smarrita
All'udienza del 18/11/24 , stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Gop ammetteva la prova orale chiesta da parte attrice
All'udienza del 24/3/25 veniva escusso il teste di parte attrice pagina 2 di 4 Con ordinanza del 6/5/25 a seguito di udienza celebrata mediante trattazione scritta, il Gop rinviava per la decisione assegnando i termini massimi ex art 189 cpc
All'udienza del 27/10/25, celebrata mediante trattazione scritta, il Gop rimetteva la causa in decisione
********************* ON Sul difetto di legittimazione attiva di parte attrice eccepita da e sull'estinzione dell'azione del destinatario nei confronti del vettore e/o relativa decadenza
L'eccezione va disattesa
La Suprema Corte con orientamento costante ha stabilito che in tema di contratto di trasporto,la legittimazione del destinatario a richiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del vettore non è esclusiva, ma alternativa rispetto a quella del mittente e che il criterio per individuare detta legittimazione deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto. Pertanto il mittente è legittimato a richiedere il risarcimento del danno a condizione che dimostri di avere subito e non il destinatario, l'incidenza negativa dell'inadempimento (cass civ n.
19286/2014)
Nel caso di specie se , appare dalla documentazione versata in causa e dalla prova orale espletata che i destinatari dei telefonini , non avevano ricevuto il numero completo dei cellulari ordinati, è provato in causa che il danno economico è stato subito dal mittente che si è visto costretto ad emettere note di credito per la merce non recapitata
Sulle pretese di parte attrice
ON La prova orale ha dimostrato che parte attrice ha consegnato a pacchi integri e imballati secondo
ON
ON le direttive di Il teste riconosceva le linee guida di per l'imballaggio dei pacchi , Tes_1 riferiva che le stesse erano state osservate anche per il confezionamento dei pacchi di cui è causa e che
ON l'autista di prendeva in consegna i pacchi solo quando il confezionamento era avvenuto a regola
ON d'arte secondo le istruzioni di
La documentazione versata in causa e la medesima testimonianza confermavano che i pacchi erano stati ricevuti dai destinatari manomessi e mancanti di parte della merce .Il teste confermava altresì
l'emissione di note di credito a favore dei clienti di parte attrice per l'importo di euro 24.970,00
Nel caso di specie si versa in ipotesi di responsabilità contrattuale dovendosi ricondurre la causa petendi al contratto di trasporto concluso inter partes e all'azione proposta nel presente giudizio per inadempimento contrattuale di cui all' art 1693 cc . Secondo l'art 1693 cc il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnatagli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al destinatario se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito , dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario. La responsabilità ascrivibile al vettore può essere superata solo con la prova specifica di una delle cause di esonero espressamente previste ed è pacifico in giurisprudenza che deve trattarsi di pagina 3 di 4 evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile;
la perdita della merce e il furto , per l'esistenza di causa di esonero, devono essere intervenuti in circostanze inevitabili ,estranee al vettore.
Al di fuori di dette ipotesi la perdita e il furto rientrano nel rischio tipico dell'attività di trasporto e , in quanto prevedibile, ricade sul vettore ON eccepisce che non è provato il momento della perdita dei telefoni e che non vi è certezza che detta perdita sia avvenuta durante il trasporto.
Ebbene come sopra indicato, provata risulta la consegna della merce con pacchi integri e la consegna ai ON destinatari di pacchi manomessi. Era onere di , allegare i tempi e le modalità di perdita della merce nonché allegare e dimostrare le cause giustificative
Nel caso di specie deve ritenersi dunque l'affidamento della merce al vettore e l'insussistenza di prove di cause di esonero
Le circostanze esposte dall'attrice denotano grave colpa del vettore e la non applicabilità di alcuna limitazione di responsabilità
Quanto all'ammontare di risarcimento esso appare provato dalle fatture di vendita prodotte dall'attrice che si riferiscono inequivocabilmente alle merci di cui al trasporto di cui è causa . Il valore della merce perduta è desunto dalle note di credito emesse a favore dei destinatari cosi come si evice dal doc 7 di parte attrice e dalla testimonianza sopra richiamata
A ciò si aggiunga la circostanza che in ogni caso, in caso di perdita parziale del carico è onere del vettore allegare e provare quale e quanta parte del carico sia stata esattamente consegnata al ON destinatario. Il suddetto onere non è stato assunto da con la conseguenza che il danno subito deve essere desunto dalle note di credito( Sent Trib di Milano n. 6058/2024) ON sara tenuta dunque a risarcire a l'importo di euro 24790,00 Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie le domande di parte attrice NN
in persona del legale rappresentante pro tempore a ONroparte_1
-risarcire a l'importo di euro 24.790,00 Parte_1
-a pagare le spese di lite, che si liquidano in € 5838,55 all'avv Natale Perri patrocinatore di Pt_1
, dichiaratosi antistatario ,oltre CPA 4% e iva di legge se dovuta
[...]
Milano, 21 dicembre 2025
Il Gop
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