Art. 6. (Termine di efficacia dell'amnistia) 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Versione
11 aprile 1990
11 aprile 1990
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-157/03, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, 09/11/2004Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CHRISTINE STIX-HACKL presentate il 9 novembre 2004(1) Causa C-157/03 Commissione delle Comunità europee contro EG di GN «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 68/360/CEE – Direttiva 73/148/CEE – Direttiva 90/365/CEE – Direttiva 64/221/CEE – Cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino comunitario che abbia esercitato il diritto di libera circolazione – Presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno – Termine per il rilascio di tale permesso» I – Considerazioni introduttive 1. Con il presente procedimento per inadempimento la Commissione addebita al EG di GN la violazione delle direttive 68/360/CEE (2) , 73/148/CEE (3) , …Leggi di più...