Articolo 6 della Legge 11 aprile 1990, n. 73
Articolo 5Articolo 7
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11 aprile 1990
Art. 6. (Termine di efficacia dell'amnistia) 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Entrata in vigore il 11 aprile 1990
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