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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. ALESSIO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
E contro
(C.F. Controparte_2
, con l'avv. SOLINAS GIANNI P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_4
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 4.12.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 18.12.2023, Parte_1
ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 616 cpc nei confronti del Controparte_1
e degli istituti di credito
[...] Controparte_3 [...]
e al fine di sentire CP_5 Controparte_6
accertata l'intervenuta estinzione per compensazione a far data dal 4.07.2023 del credito di euro 12580,62 posto a fondamento dell'esecuzione presso terzi promossa dal Condominio
(RG n. 1256/2022), con conseguente dichiarazione di improcedibilità della predetta procedura e liberazione dei beni pignorati, nonché di sentir dichiarata l'inammissibilità del successivo intervento del di data 5.07.2023, poiché avvenuto Controparte_1
allorquando l'originaria procedura esecutiva era già divenuta improseguibile.
A sostegno dell'opposizione, la debitrice ha dedotto : che il Parte_1
(d'ora innanzi, in breve, ), in forza della Controparte_1 CP_1
sentenza n. 2205/2021 del Tribunale di Padova, aveva instaurato il pignoramento presso terzi n. RG 1256/2022 nei confronti dell'esecutata e dei terzi pignorati
[...]
e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
(d'ora innanzi solo ); che a seguito di contestazioni sollevate dal
[...] CP_6
sul contenuto delle dichiarazioni dei terzi, il G.E. aveva provveduto ai sensi CP_1
dell'art. 549 c.p.c.; che con pec del 4.7.2023 il legale del aveva comunicato al CP_1
procuratore dell'esecutata che il credito azionato in via esecutiva doveva ritenersi estinto in forza della compensazione con alcuni successivi crediti di quest'ultima e che residuava un ulteriore credito del procedente per euro 8.937,18, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3119/2022, emesso dal Tribunale di Padova;
che il
2 Condominio, con atto depositato in data 5.07.2023, era intervenuto nella suddetta procedura esecutiva sulla scorta del predetto decreto ingiuntivo;
che a fronte dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 cpc proposta dall'esecutata per far dichiarare l'inammissibilità dell'intervento del procedente in quanto operato allorquando l'esecuzione era già divenuta improseguibile/improcedibile, il GE con una prima ordinanza di data
10.12.2023, previa dichiarazione di intervenuta estinzione per compensazione dell'originario credito e di legittimità dell'intervento esercitato dal procedente, aveva dichiarato la parziale estinzione del procedimento esecutivo, riservandosi di provvedere con separata ordinanza sulla domanda di assegnazione di somme formulata con l'intervento del
5.07.2023, compensando le spese di lite tra le parti e assegnando a costoro termine di 90 gg per l'instaurazione della causa di merito;
che con ulteriore ordinanza di data 10.12.2023, il
GE aveva assegnato al la somma di euro 8.937,18 ed aveva liquidato le spese CP_1
legali.
Sostenendo l'improcedibilità/improseguibilità a far data dal 4.07.2023 dell'originaria esecuzione, in forza dell'intervenuta estinzione del credito originariamente azionato in via esecutiva, nonché la conseguente inammissibilità dell'intervento eseguito dal procedente in data 5.07.2023, l'opponente ha concluso come in premessa.
Non si sono costituiti il Controparte_1 Controparte_3
e dichiarati contumaci all'udienza del 5.06.2024.
[...] Controparte_5
Con comparsa depositata in data 24.05.2024 si è, invece, costituita
[...]
al solo scopo di opporsi ad “una eventuale Controparte_7
richiesta di rivisitazione delle spese” ove “irritualmente riproposta dal ”, posto CP_1
3 che il GE, con specifico riferimento alle spese della fase ex art. 549 c.p.c. aveva respinto la domanda di condanna dei terzi formulata dal sul rilievo che “la rilevata CP_1
difformità di alcune dichiarazioni dei terzi, successivamente chiarite, non
giustificherebbero comunque, una condanna deli stessi al pagamento delle spese in favore
del creditore procedente”.
All'udienza di discussione, l'opponente – dando atto dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova con sentenza n. 1543/2024 e della successiva pronuncia di estinzione della procedura esecutiva n. RG 1256/2022 da parte del GE, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese a carico del CP_1
contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
A fronte dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n.
3119/2022 e della conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva da parte del GE in data 22.11.2024, deve ritenersi effettivamente cessata la materia del contendere.
Avendo l'opponente insistito per la condanna del al pagamento delle spese di CP_1
lite, occorre procedere alla regolamentazione delle stesse sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
In proposito, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per la condanna del alle spese di lite sulla scorta di una pretesa soccombenza virtuale dello stesso, CP_1
poiché - come correttamente affermato dal GE con la prima ordinanza di data 10.12.2023 -
l'intervento dell'originario procedente in data 5.07.2023, sulla scorta del diverso titolo
4 rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 3119/2022, era stato legittimamente effettuato ai sensi degli artt. 551 e 525 e ss. cpc, prima della dichiarazione di estinzione della procedura o dell'assegnazione delle somme.
La compensazione dei crediti tra le parti, infatti, non ha dato luogo ad una caducazione del titolo esecutivo atta a determinare l'improseguibilità dell'esecuzione ex tunc in forza del principio nulla executio sine titulo, bensì alla sola estinzione del credito originariamente azionato in via esecutiva che, una volta accertata dal GE, ha comportato l'estinzione
(parziale) della procedura esecutiva e la prosecuzione della stessa per il credito oggetto di tempestivo intervento.
In mancanza di costituzione del , nulla va disposto in punto spese di lite tra il CP_1
predetto soggetto e l'opponente, mentre sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra ed il , posto che nessuna domanda è stata avanzata CP_6 CP_1
dal tale ultimo soggetto nei confronti del primo.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione di lite:
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese di lite.
Venezia, 2 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , con l'avv. ALESSIO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
Contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
E contro
(C.F. Controparte_2
, con l'avv. SOLINAS GIANNI P.IVA_2
(C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ), contumace Controparte_4 P.IVA_4
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 4.12.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 18.12.2023, Parte_1
ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 616 cpc nei confronti del Controparte_1
e degli istituti di credito
[...] Controparte_3 [...]
e al fine di sentire CP_5 Controparte_6
accertata l'intervenuta estinzione per compensazione a far data dal 4.07.2023 del credito di euro 12580,62 posto a fondamento dell'esecuzione presso terzi promossa dal Condominio
(RG n. 1256/2022), con conseguente dichiarazione di improcedibilità della predetta procedura e liberazione dei beni pignorati, nonché di sentir dichiarata l'inammissibilità del successivo intervento del di data 5.07.2023, poiché avvenuto Controparte_1
allorquando l'originaria procedura esecutiva era già divenuta improseguibile.
A sostegno dell'opposizione, la debitrice ha dedotto : che il Parte_1
(d'ora innanzi, in breve, ), in forza della Controparte_1 CP_1
sentenza n. 2205/2021 del Tribunale di Padova, aveva instaurato il pignoramento presso terzi n. RG 1256/2022 nei confronti dell'esecutata e dei terzi pignorati
[...]
e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6
(d'ora innanzi solo ); che a seguito di contestazioni sollevate dal
[...] CP_6
sul contenuto delle dichiarazioni dei terzi, il G.E. aveva provveduto ai sensi CP_1
dell'art. 549 c.p.c.; che con pec del 4.7.2023 il legale del aveva comunicato al CP_1
procuratore dell'esecutata che il credito azionato in via esecutiva doveva ritenersi estinto in forza della compensazione con alcuni successivi crediti di quest'ultima e che residuava un ulteriore credito del procedente per euro 8.937,18, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3119/2022, emesso dal Tribunale di Padova;
che il
2 Condominio, con atto depositato in data 5.07.2023, era intervenuto nella suddetta procedura esecutiva sulla scorta del predetto decreto ingiuntivo;
che a fronte dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 cpc proposta dall'esecutata per far dichiarare l'inammissibilità dell'intervento del procedente in quanto operato allorquando l'esecuzione era già divenuta improseguibile/improcedibile, il GE con una prima ordinanza di data
10.12.2023, previa dichiarazione di intervenuta estinzione per compensazione dell'originario credito e di legittimità dell'intervento esercitato dal procedente, aveva dichiarato la parziale estinzione del procedimento esecutivo, riservandosi di provvedere con separata ordinanza sulla domanda di assegnazione di somme formulata con l'intervento del
5.07.2023, compensando le spese di lite tra le parti e assegnando a costoro termine di 90 gg per l'instaurazione della causa di merito;
che con ulteriore ordinanza di data 10.12.2023, il
GE aveva assegnato al la somma di euro 8.937,18 ed aveva liquidato le spese CP_1
legali.
Sostenendo l'improcedibilità/improseguibilità a far data dal 4.07.2023 dell'originaria esecuzione, in forza dell'intervenuta estinzione del credito originariamente azionato in via esecutiva, nonché la conseguente inammissibilità dell'intervento eseguito dal procedente in data 5.07.2023, l'opponente ha concluso come in premessa.
Non si sono costituiti il Controparte_1 Controparte_3
e dichiarati contumaci all'udienza del 5.06.2024.
[...] Controparte_5
Con comparsa depositata in data 24.05.2024 si è, invece, costituita
[...]
al solo scopo di opporsi ad “una eventuale Controparte_7
richiesta di rivisitazione delle spese” ove “irritualmente riproposta dal ”, posto CP_1
3 che il GE, con specifico riferimento alle spese della fase ex art. 549 c.p.c. aveva respinto la domanda di condanna dei terzi formulata dal sul rilievo che “la rilevata CP_1
difformità di alcune dichiarazioni dei terzi, successivamente chiarite, non
giustificherebbero comunque, una condanna deli stessi al pagamento delle spese in favore
del creditore procedente”.
All'udienza di discussione, l'opponente – dando atto dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova con sentenza n. 1543/2024 e della successiva pronuncia di estinzione della procedura esecutiva n. RG 1256/2022 da parte del GE, ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con spese a carico del CP_1
contumace.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
A fronte dell'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n.
3119/2022 e della conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva da parte del GE in data 22.11.2024, deve ritenersi effettivamente cessata la materia del contendere.
Avendo l'opponente insistito per la condanna del al pagamento delle spese di CP_1
lite, occorre procedere alla regolamentazione delle stesse sulla scorta del principio della soccombenza virtuale.
In proposito, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per la condanna del alle spese di lite sulla scorta di una pretesa soccombenza virtuale dello stesso, CP_1
poiché - come correttamente affermato dal GE con la prima ordinanza di data 10.12.2023 -
l'intervento dell'originario procedente in data 5.07.2023, sulla scorta del diverso titolo
4 rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n. 3119/2022, era stato legittimamente effettuato ai sensi degli artt. 551 e 525 e ss. cpc, prima della dichiarazione di estinzione della procedura o dell'assegnazione delle somme.
La compensazione dei crediti tra le parti, infatti, non ha dato luogo ad una caducazione del titolo esecutivo atta a determinare l'improseguibilità dell'esecuzione ex tunc in forza del principio nulla executio sine titulo, bensì alla sola estinzione del credito originariamente azionato in via esecutiva che, una volta accertata dal GE, ha comportato l'estinzione
(parziale) della procedura esecutiva e la prosecuzione della stessa per il credito oggetto di tempestivo intervento.
In mancanza di costituzione del , nulla va disposto in punto spese di lite tra il CP_1
predetto soggetto e l'opponente, mentre sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra ed il , posto che nessuna domanda è stata avanzata CP_6 CP_1
dal tale ultimo soggetto nei confronti del primo.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione di lite:
dichiara cessata la materia del contendere;
nulla sulle spese di lite.
Venezia, 2 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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