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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1687/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2708/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 950/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001044077000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001044077000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001044077000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001044077000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il contribuente Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, impugnava avanti la C.G.T. di primo grado di Siracusa la cartella di pagamento n. 298 2020 00010440 77/000, notificata il 18.12.2021, per complessivi € 2.211,70, recante importi IRPEF e addizionali regionali/comunali per anno 2016, derivanti da controllo automatizzato (ruoli nn. 2020/550038 e 2020/250095) resi esecutivi rispettivamente il 30.01.2020
e il 27.02.2020 e tassa automobilistica anno 2017, ruolo 2020/002372, reso esecutivo il 30.07.2020.
La cartella è stata emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. quale Agente della riscossione per la Provincia di Siracusa e notificata al Sig. Resistente_1 con relata riportata a pag. 21, mediante deposito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e invio di raccomandata informativa.
La C.G.T. di primo grado ha accolto il ricorso sul presupposto del difetto di legittimazione attiva, ritenendo invalida la cartella poiché recante l'intestazione “Riscossione Sicilia”, società estinta per effetto dell'art. 76
D.L. 73/2021.
Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello, deducendo:
- Successione universale ex lege nei rapporti già facenti capo a Riscossione Sicilia;
- Tempestività della cartella, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs. 159/2015;
- Regolarità della notifica e assenza di vizi relativi agli atti presupposti o alla pretesa;
- Erroneità della sentenza di primo grado.
Resisteva l'appellato con articolate controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione attiva
L'appello è fondato.
La cartella, come emerge dalle prime pagine e dalle avvertenze di notifica: “è stata emessa da
Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della riscossione, Viale Santa Panagia 141 – 96100 Siracusa”, soggetto che, al momento della formazione del ruolo (2020), era l'unico titolato ex art. 25 DPR 602/1973.
L'art. 76 D.L. 73/2021 ha disposto la successione universale ex lege di ADER nei rapporti di Riscossione
Sicilia.
Pertanto:
- l'atto è stato validamente formato da Riscossione Sicilia;
- la notifica è stata correttamente eseguita da Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrante.
Il giudice di primo grado ha quindi errato nel ritenere inesistente o invalida la cartella per ragioni meramente formali.
2. Sulla tempestività della cartella
I ruoli risultano:
2020/550038 – esecutivo dal 30.01.2020;
2020/250095 – esecutivo dal 27.02.2020;
2020/002372 – esecutivo dal 30.07.2020.
La cartella è stata notificata il 18.12.2021, data riportata nella relata di notificazione allegata in calce all'atto.
Tra tali cesure temporali si colloca la sospensione emergenziale:
Dal 21/02/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), ex art. 68 D.L. 18/2020, con estensione ai termini di prescrizione e decadenza per effetto dell'art. 12 D.lgs. 159/2015.
Pertanto nessun termine era decorso alla data della notifica;
3. Sui motivi di merito del ricorso originario
3.1 – Notifica degli atti presupposti
Per l'IRPEF anno 2016 la cartella riporta: “Comunicazione predisposta in data 25-02-2019 codice atto n. 27772351717” e per il modello 770 - “Comunicazione predisposta in data 09-10-2019 n. 49167831715”. Si tratta di regolari comunicazioni ex art. 36-bis.
Per la tassa automobilistica:
“Tassa automobilistica anno 2017 – omesso pagamento”, senza necessità di previo avviso di accertamento, per effetto della L.R.16/15
3.2 – Prescrizione e decadenza
L'appello ha correttamente dimostrato che la sospensione COVID rende impossibile la maturazione della prescrizione o della decadenza.
3.3 – Regolarità della notifica della cartella
La pagina 21 della cartella contiene:
- deposito presso il Comune;
- affissione dell'avviso;
- invio della raccomandata informativa;
tutto nel rispetto dell'art. 140 c.p.c..
In ogni caso sono fatti salvi gklui effetti sananti ex art. 156 c.p.c. tenuto conto che la cartella è entrata nella sfera conoscitiva della parte ricorrente che l'ha allegata al ricorso di primo grado.
L'appello deve essere integralmente accolto.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio per effetto della normativa emergenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione di Siracusa:
Accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Riforma integralmente la sentenza n. 950/2023 della C.G.T. di primo grado di Siracusa;
Rigetta il ricorso originario del contribuente;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Palermo 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2708/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 950/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
5 e pubblicata il 29/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001044077000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001044077000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001044077000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200001044077000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Il contribuente Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, impugnava avanti la C.G.T. di primo grado di Siracusa la cartella di pagamento n. 298 2020 00010440 77/000, notificata il 18.12.2021, per complessivi € 2.211,70, recante importi IRPEF e addizionali regionali/comunali per anno 2016, derivanti da controllo automatizzato (ruoli nn. 2020/550038 e 2020/250095) resi esecutivi rispettivamente il 30.01.2020
e il 27.02.2020 e tassa automobilistica anno 2017, ruolo 2020/002372, reso esecutivo il 30.07.2020.
La cartella è stata emessa da Riscossione Sicilia S.p.A. quale Agente della riscossione per la Provincia di Siracusa e notificata al Sig. Resistente_1 con relata riportata a pag. 21, mediante deposito ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e invio di raccomandata informativa.
La C.G.T. di primo grado ha accolto il ricorso sul presupposto del difetto di legittimazione attiva, ritenendo invalida la cartella poiché recante l'intestazione “Riscossione Sicilia”, società estinta per effetto dell'art. 76
D.L. 73/2021.
Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto appello, deducendo:
- Successione universale ex lege nei rapporti già facenti capo a Riscossione Sicilia;
- Tempestività della cartella, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.lgs. 159/2015;
- Regolarità della notifica e assenza di vizi relativi agli atti presupposti o alla pretesa;
- Erroneità della sentenza di primo grado.
Resisteva l'appellato con articolate controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione attiva
L'appello è fondato.
La cartella, come emerge dalle prime pagine e dalle avvertenze di notifica: “è stata emessa da
Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della riscossione, Viale Santa Panagia 141 – 96100 Siracusa”, soggetto che, al momento della formazione del ruolo (2020), era l'unico titolato ex art. 25 DPR 602/1973.
L'art. 76 D.L. 73/2021 ha disposto la successione universale ex lege di ADER nei rapporti di Riscossione
Sicilia.
Pertanto:
- l'atto è stato validamente formato da Riscossione Sicilia;
- la notifica è stata correttamente eseguita da Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrante.
Il giudice di primo grado ha quindi errato nel ritenere inesistente o invalida la cartella per ragioni meramente formali.
2. Sulla tempestività della cartella
I ruoli risultano:
2020/550038 – esecutivo dal 30.01.2020;
2020/250095 – esecutivo dal 27.02.2020;
2020/002372 – esecutivo dal 30.07.2020.
La cartella è stata notificata il 18.12.2021, data riportata nella relata di notificazione allegata in calce all'atto.
Tra tali cesure temporali si colloca la sospensione emergenziale:
Dal 21/02/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), ex art. 68 D.L. 18/2020, con estensione ai termini di prescrizione e decadenza per effetto dell'art. 12 D.lgs. 159/2015.
Pertanto nessun termine era decorso alla data della notifica;
3. Sui motivi di merito del ricorso originario
3.1 – Notifica degli atti presupposti
Per l'IRPEF anno 2016 la cartella riporta: “Comunicazione predisposta in data 25-02-2019 codice atto n. 27772351717” e per il modello 770 - “Comunicazione predisposta in data 09-10-2019 n. 49167831715”. Si tratta di regolari comunicazioni ex art. 36-bis.
Per la tassa automobilistica:
“Tassa automobilistica anno 2017 – omesso pagamento”, senza necessità di previo avviso di accertamento, per effetto della L.R.16/15
3.2 – Prescrizione e decadenza
L'appello ha correttamente dimostrato che la sospensione COVID rende impossibile la maturazione della prescrizione o della decadenza.
3.3 – Regolarità della notifica della cartella
La pagina 21 della cartella contiene:
- deposito presso il Comune;
- affissione dell'avviso;
- invio della raccomandata informativa;
tutto nel rispetto dell'art. 140 c.p.c..
In ogni caso sono fatti salvi gklui effetti sananti ex art. 156 c.p.c. tenuto conto che la cartella è entrata nella sfera conoscitiva della parte ricorrente che l'ha allegata al ricorso di primo grado.
L'appello deve essere integralmente accolto.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio per effetto della normativa emergenziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione di Siracusa:
Accoglie l'appello proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Riforma integralmente la sentenza n. 950/2023 della C.G.T. di primo grado di Siracusa;
Rigetta il ricorso originario del contribuente;
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in Palermo 29.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE