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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 21.10.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3696/2024 R.g. Previdenza avente ad oggetto: fondo di garanzia
TRA
(c.f.: ), nato Napoli il 17.10.1965, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta ed Anna Barretta ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(c.f.: , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Gambino ed Anna
Oliva ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.06.2024 la parte ricorrente ha esposto che con sentenza del
Tribunale di Nola nr. 1976/2022 la “G&G s.r.l.”, presso cui ha prestato attività lavorativa dal
03.02.2018 al 02.08.2019, è stata condannata al pagamento di € 1.177,20 a titolo di TFR nonché di €
3.740, 25 a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR.
Esperito infruttuosamente il pignoramento mobiliare presso le varie sedi della società, ha chiesto la condanna dell' Fondo di Garanzia – al pagamento della somma di € 4.917,45, oltre interessi CP_2
Pag. 1 di 3 legali a decorrere dal 02.08.2019. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha dedotto di aver effettuato in data 05.07.2024 CP_1 il pagamento di € 1.206,97 a titolo di TFR e in data 10.07.2024 di € 1.731,19 a titolo di ultime tre mensilità. Ha precisato, altresì, che la somma effettivamente dovuta dall'istituto a titolo di crediti diversi dal TFR è pari ad € 2.244,15. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio e nel resto rigettare la domanda.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, la causa, documentalmente istruita, è decisa ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto alla somma richiesta a titolo di TFR, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Invero, la parte ricorrente, in sede di note per la odierna udienza, ha confermato il pagamento della somma, avvenuto, come esposto dall' in data 05.07.2025. CP_1
È evidente che il pacifico pagamento della suddetta somma intervenuto successivamente alla proposizione del presente ricorso depositato in data 03.06.2024 determina la cessazione, quanto al TFR, della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire in parte qua il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi.
Non può invece trovare accoglimento la domanda al pagamento della restante quota di € 1.496,10 a titolo di ultime tre mensilità.
La parte ricorrente, nelle note di udienza, ha confermato il pagamento a tale titolo della somma di €
2.244,15, deducendo tuttavia il parziale adempimento dell'istituto; ha esposto, difatti, che l' ha CP_1 liquidato la somma lorda di € 2.244,15 in luogo della somma di € 3.740,25 come statuita nella sentenza del Tribunale di Nola nr. 1976/2022.
Tale assunto è errato.
La G&G s.r.l. è stata condannata al pagamento della somma di € 3.740,25 a titolo di indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni che sarebbero maturate, in assenza di licenziamento illegittimo, dal 02.08.2019 al 31.12.2019 (cfr. 3, prod. tel. ric.), dacché tale somma è pari a 5 mensilità
(da agosto 2019 al 31 dicembre 2019) laddove, invece, i crediti diversi dal TFR che possono essere corrisposti dal fondo sono pari alle ultime tre mensilità.
Ne deriva, dunque, che la retribuzione mensile di parte ricorrente è pari ad € 748,05 (3.740,25/5) e, pertanto, appare corretto il comportamento dell' che ha quantificato, e successivamente pagato, la CP_1 somma di € 2.244,15 a titolo di ultime tre mensilità non corrisposte.
In ragione della reciproca soccombenza (da un lato, il pagamento del TFR avvenuto dopo il deposito del ricorso e, dall'altro, il rigetto della domanda al pagamento della differenza a titolo di ultime
Pag. 2 di 3 tre mensilità) le spese del giudizio sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) la cessazione della materia del contendere con riferimento al TFR;
2) rigetta nel resto;
3) compensa le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 21.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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