Articolo 3 della Legge 10 febbraio 1953, n. 80
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26 marzo 1953
Art. 3.
Per l'insegnamento della matematica e fisica e per quello di scienze naturali, chimica e geografia nel Liceo artistico si provvedera' per incarico in deroga a quanto disposto dall' art. 20 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 .
Entrata in vigore il 26 marzo 1953