CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2023, n. 26007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26007 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del TRIB. LIBERTÀ di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere CA SE;
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ACCARINO SAVERIO MARIA conclude riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26007 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SE CA Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 3 dicembre 2022 il Tribunale del riesame ha accolto l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l'ordinanza del 3 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno - che ha applicato a BE NI la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui al capo 2), ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (per avere realizzato, in concorso con MA RE, Pasquale D'IA e EU ER, una piantagione di canapa, in Vietri sul Mare sino al 10 agosto 2019) e rigettato la richiesta del Pubblico ministero per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1, dal maggio al dicembre 2019, condotta perdurante) - applicando la custodia in carcere anche per il delitto di associazione per delinquere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e della motivazione;
mancherebbero i presupposti dell'affectio societatis, in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, e vi sarebbe una mancanza di consapevolezza della partecipazione ad una struttura associativa. Il Tribunale del riesame avrebbe effettuato una lettura unilaterale delle conversazioni intercettate, non complessiva, in contrasto con l'affermazione di voler procedere ad una lettura unitaria;
il Giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta del Pubblico ministero, avrebbe effettuato una motivazione approfondita. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare le trascrizioni mentre dalla lettura effettuata correttamente dal Giudice per le indagini preliminari non risulterebbe l'accordo, la ripartizione degli utili, la cassa comune. Si richiama in tal senso la conversazione n. 268 tra MA RE e EU ER. La conversazione n.336 riportata dal Tribunale del riesame sarebbe stata valutata anche dal Giudice per le indagini preliminari solo ai fini della sussistenza del delitto sub capo 2). La motivazione sulla durata dell'associazione per delinquere sarebbe di stile ed in contrasto con il materiale probatorio che dimostrerebbe che l'indagato sia estraneo alle condotte successive al sequestro della piantagione del 10 agosto 2019. L'inesistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 emergerebbe dalla conversazione n.468 del 30 agosto 2019 tra LE AM e MA RE che dimostrerebbe la promessa di un ruolo in una futura organizzazione, come correttamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, essendo già avvenuto il sequestro della piantagione. 2 Li La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto per il Tribunale del riesame dal mese di agosto 2019 si delineerebbe l'associazione per delinquere mentre dal 10 agosto 2019 non risulterebbero a carico del ricorrente elementi di prova;
anche il profilo criminale tracciato dal Tribunale del riesame (pag. 10) colliderebbe con tale dato probatorio. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato l'assenza di elementi a carico, indicata dal Giudice per le indagini preliminari (pag. 25) richiamando le conversazioni 326, 328 e 329, che sarebbero favorevoli all'indagato, così come la n. 327 che dimostrerebbe la mancanza di accordi tra BE NI e MA RE. La conversazione n. 336 - i cui contenuti sono sintetizzati nel ricorso - che coinvolge la posizione di MA RE, non avrebbe il valore probatorio di sussistenza del pactum sceleris attribuito dal Tribunale del riesame, come indicato dal Giudice per le indagini preliminari a pag. 49 dell'ordinanza di rigetto;
l'ordinanza richiamerebbe anche le conversazioni 1542, 1543 e 1544 quali elementi favorevoli al ricorrente. Il ricorso, poi, descrive i rapporti tra EU ER e LE AM, tra MA RE ed il primo;
tra MA RE e LE AM che dimostrerebbero, come sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari, l'assenza del reato associativo. Erronea e contraddittoria sarebbe l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame della conversazione n. 468; corretta sarebbe quella del Giudice per le indagini preliminari sull'esistenza di un progetto solo futuro tra MA RE e LE AM e sulla valutazione del debito di quest'ultimo con il primo. Nel rapporto tra MA RE e AL D'IA mancherebbe l'affectio societatis. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente, illogica e contraddittoria, fondata su giurisprudenza risalente che tende a ridimensionare l'elemento organizzativo del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Mentre il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe soffermato sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare le conversazioni intercettate funzionali a dimostrare la responsabilità del ricorrente per il reato fine. 2.2. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente sul dato temporale (punto 1), sulla mancanza dell'elemento soggettivo (punto 2), sull'assenza di mezzi di trasporto e di organizzazione logistica (punto 3). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01, le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui «In tema di misure cautelari personali, 3 allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». In motivazione, le Sezioni Unite - premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo - hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 1.1. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 ha, quindi, affermato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 1.2. La giurisprudenza ha affermato l'obbligo per il Tribunale del riesame di confrontarsi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata;
le divergenze tra gli orientamenti sono solo apparenti. Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La Rosa, Rv. 283784 - 01, in tema di appello cautelare, ha affermato che la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario 4 confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata. In motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale. Per Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, La Rosa, Rv. 279593 - 01, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. In motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata. 1.3. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di violazione dì legge in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 avendo il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata indicato gli elementi oggettivo e soggettivo costituenti la gravità indiziaria del reato di associazione per delinquere. 1.4. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui deduce che la motivazione dell'ordinanza sia apparente: secondo la giurisprudenza, è apparente la motivazione tale da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. L'iter logico seguito dal Tribunale del riesame è, invece, chiaro proprio nello sviluppo e nella costruzione della motivazione. 1.5. L'ordinanza impugnata, dopo una premessa su alcuni elementi indiziari, fondati sia sulle intercettazioni telefoniche che su altri atti di indagine (si riportano le dichiarazioni di AN De Riso), ha riportato il contenuto dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta del Pubblico ministero quanto al reato associativo;
dunque, il Tribunale del riesame si è esplicitamente confrontato (pag. 4 e ss.) con la motivazione dell'ordinanza di rigetto della 5 richiesta di applicazione della misura cautelare in relazione al reato associativo, in applicazione della giurisprudenza prima citata. Il Tribunale del riesame ha, quindi, riportato l'appello del Pubblico ministero con gli elementi di prova non valutati dal Giudice per le indagini preliminari (pag. 8-27) e la linea difensiva;
ha esplicitamente argomentato perché l'appello del Pubblico ministero fosse fondato, motivando - in base al contenuto delle conversazioni intercettate - sulla sussistenza della struttura, della divisione dei ruoli, della prospettazione di uno stipendi ai partecipi, della concreta progettazione dei reati fine. Il Tribunale del riesame ha, poi, analizzato i reati ex art.73 d.P.R. n. 309 del 1990 indicando che essi costituiscono forme di manifestazione del reato associativo. La posizione di BE NI è stata specificamente analizzata nelle pagine 55 - 57 ove si specificano le ragioni per le quali sussiste la condotta di partecipazione. 1.6. Il ricorso prospetta, dunque, solo un mero richiamo alle argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari ed una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, per altro tutte valutate dal Tribunale del riesame. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Cfr. anche Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715: In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. 1.7. Va, infine, osservato che il ricorso è privo del requisito della specificità estrinseca quanto all'analisi della posizione del ricorrenté poiché non si confronta con le argomentazioni relative alla posizione di BE NI riportate nelle pagine 55 - 57 e che non sono relative solo alla commissione del reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 2. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6 2.1. Ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen., l'inammissibilità del motivo si estende ai motivi nuovi. Va ricordato che (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387) l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria;
e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi. 2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21/03/2023.
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ACCARINO SAVERIO MARIA conclude riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26007 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: SE CA Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 3 dicembre 2022 il Tribunale del riesame ha accolto l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l'ordinanza del 3 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno - che ha applicato a BE NI la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui al capo 2), ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (per avere realizzato, in concorso con MA RE, Pasquale D'IA e EU ER, una piantagione di canapa, in Vietri sul Mare sino al 10 agosto 2019) e rigettato la richiesta del Pubblico ministero per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1, dal maggio al dicembre 2019, condotta perdurante) - applicando la custodia in carcere anche per il delitto di associazione per delinquere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e della motivazione;
mancherebbero i presupposti dell'affectio societatis, in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, e vi sarebbe una mancanza di consapevolezza della partecipazione ad una struttura associativa. Il Tribunale del riesame avrebbe effettuato una lettura unilaterale delle conversazioni intercettate, non complessiva, in contrasto con l'affermazione di voler procedere ad una lettura unitaria;
il Giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta del Pubblico ministero, avrebbe effettuato una motivazione approfondita. Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare le trascrizioni mentre dalla lettura effettuata correttamente dal Giudice per le indagini preliminari non risulterebbe l'accordo, la ripartizione degli utili, la cassa comune. Si richiama in tal senso la conversazione n. 268 tra MA RE e EU ER. La conversazione n.336 riportata dal Tribunale del riesame sarebbe stata valutata anche dal Giudice per le indagini preliminari solo ai fini della sussistenza del delitto sub capo 2). La motivazione sulla durata dell'associazione per delinquere sarebbe di stile ed in contrasto con il materiale probatorio che dimostrerebbe che l'indagato sia estraneo alle condotte successive al sequestro della piantagione del 10 agosto 2019. L'inesistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 emergerebbe dalla conversazione n.468 del 30 agosto 2019 tra LE AM e MA RE che dimostrerebbe la promessa di un ruolo in una futura organizzazione, come correttamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, essendo già avvenuto il sequestro della piantagione. 2 Li La motivazione sarebbe contraddittoria in quanto per il Tribunale del riesame dal mese di agosto 2019 si delineerebbe l'associazione per delinquere mentre dal 10 agosto 2019 non risulterebbero a carico del ricorrente elementi di prova;
anche il profilo criminale tracciato dal Tribunale del riesame (pag. 10) colliderebbe con tale dato probatorio. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato l'assenza di elementi a carico, indicata dal Giudice per le indagini preliminari (pag. 25) richiamando le conversazioni 326, 328 e 329, che sarebbero favorevoli all'indagato, così come la n. 327 che dimostrerebbe la mancanza di accordi tra BE NI e MA RE. La conversazione n. 336 - i cui contenuti sono sintetizzati nel ricorso - che coinvolge la posizione di MA RE, non avrebbe il valore probatorio di sussistenza del pactum sceleris attribuito dal Tribunale del riesame, come indicato dal Giudice per le indagini preliminari a pag. 49 dell'ordinanza di rigetto;
l'ordinanza richiamerebbe anche le conversazioni 1542, 1543 e 1544 quali elementi favorevoli al ricorrente. Il ricorso, poi, descrive i rapporti tra EU ER e LE AM, tra MA RE ed il primo;
tra MA RE e LE AM che dimostrerebbero, come sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari, l'assenza del reato associativo. Erronea e contraddittoria sarebbe l'interpretazione fornita dal Tribunale del riesame della conversazione n. 468; corretta sarebbe quella del Giudice per le indagini preliminari sull'esistenza di un progetto solo futuro tra MA RE e LE AM e sulla valutazione del debito di quest'ultimo con il primo. Nel rapporto tra MA RE e AL D'IA mancherebbe l'affectio societatis. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe apparente, illogica e contraddittoria, fondata su giurisprudenza risalente che tende a ridimensionare l'elemento organizzativo del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Mentre il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe soffermato sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a riportare le conversazioni intercettate funzionali a dimostrare la responsabilità del ricorrente per il reato fine. 2.2. Con i motivi aggiunti il ricorrente deduce il vizio di motivazione apparente sul dato temporale (punto 1), sulla mancanza dell'elemento soggettivo (punto 2), sull'assenza di mezzi di trasporto e di organizzazione logistica (punto 3). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01, le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui «In tema di misure cautelari personali, 3 allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». In motivazione, le Sezioni Unite - premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo - hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 1.1. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 ha, quindi, affermato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 1.2. La giurisprudenza ha affermato l'obbligo per il Tribunale del riesame di confrontarsi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata;
le divergenze tra gli orientamenti sono solo apparenti. Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La Rosa, Rv. 283784 - 01, in tema di appello cautelare, ha affermato che la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario 4 confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata. In motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale. Per Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, La Rosa, Rv. 279593 - 01, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. In motivazione la Corte ha precisato che, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata. 1.3. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di violazione dì legge in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 avendo il Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata indicato gli elementi oggettivo e soggettivo costituenti la gravità indiziaria del reato di associazione per delinquere. 1.4. Il ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui deduce che la motivazione dell'ordinanza sia apparente: secondo la giurisprudenza, è apparente la motivazione tale da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidonei, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. L'iter logico seguito dal Tribunale del riesame è, invece, chiaro proprio nello sviluppo e nella costruzione della motivazione. 1.5. L'ordinanza impugnata, dopo una premessa su alcuni elementi indiziari, fondati sia sulle intercettazioni telefoniche che su altri atti di indagine (si riportano le dichiarazioni di AN De Riso), ha riportato il contenuto dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta del Pubblico ministero quanto al reato associativo;
dunque, il Tribunale del riesame si è esplicitamente confrontato (pag. 4 e ss.) con la motivazione dell'ordinanza di rigetto della 5 richiesta di applicazione della misura cautelare in relazione al reato associativo, in applicazione della giurisprudenza prima citata. Il Tribunale del riesame ha, quindi, riportato l'appello del Pubblico ministero con gli elementi di prova non valutati dal Giudice per le indagini preliminari (pag. 8-27) e la linea difensiva;
ha esplicitamente argomentato perché l'appello del Pubblico ministero fosse fondato, motivando - in base al contenuto delle conversazioni intercettate - sulla sussistenza della struttura, della divisione dei ruoli, della prospettazione di uno stipendi ai partecipi, della concreta progettazione dei reati fine. Il Tribunale del riesame ha, poi, analizzato i reati ex art.73 d.P.R. n. 309 del 1990 indicando che essi costituiscono forme di manifestazione del reato associativo. La posizione di BE NI è stata specificamente analizzata nelle pagine 55 - 57 ove si specificano le ragioni per le quali sussiste la condotta di partecipazione. 1.6. Il ricorso prospetta, dunque, solo un mero richiamo alle argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari ed una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, per altro tutte valutate dal Tribunale del riesame. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Cfr. anche Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715: In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. 1.7. Va, infine, osservato che il ricorso è privo del requisito della specificità estrinseca quanto all'analisi della posizione del ricorrenté poiché non si confronta con le argomentazioni relative alla posizione di BE NI riportate nelle pagine 55 - 57 e che non sono relative solo alla commissione del reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 2. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6 2.1. Ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen., l'inammissibilità del motivo si estende ai motivi nuovi. Va ricordato che (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387) l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria;
e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi. 2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21/03/2023.