Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 è misura cautelare pur essa obbligatoria, in ragione della diretta strumentalità con l'indicata confisca, di cui deve assicurare l'effettività. (La Corte ha altresì precisato che nulla osta alla contestuale applicazione della misura cautelare del sequestro e del provvedimento ablatorio quando non sussiste l'esigenza di un'ulteriore verifica dei presupposti che legittimano quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2007, n. 45210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45210 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 08/11/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 1441
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 021159/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MA CI, N. IL 29/01/1958;
avverso ORDINANZA del 24/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere ZAPPIA Pietro;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MELONI VITTORIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 27.3.2007 il GIP del Tribunale di Milano, già investito della richiesta di patteggiamento avanzata dall'odierna ricorrente MA IA imputata del reato di cui all'art. 648 bis c.p., avente ad oggetto le somme provenienti dal reato di peculato -
per il quale erano stati condannati tali BU NN e ON NO - dirottate dalla stessa sul conto KIKI acceso a Montecarlo, disponeva, contestualmente alla pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p., il sequestro preventivo e quindi la confisca nei confronti della predetta, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, del conto corrente acceso presso la Credit
Suisse Privat Banking di Singapore n. ABI 039 CAB 393 SWIFT 5656/Rafflej Link intestato alla suddetta MA. Rilevava in particolare il GIP che, a seguito di rogatoria attivata dalla Procura di Milano presso l'autorità giudiziaria del Principato di Monaco, era stato possibile individuare il suddetto conto corrente sul quale erano state girate le disponibilità finanziarie che la MA in un primo tempo aveva nascosto sui conti correnti monegaschi;
evidenziava in particolare che l'importo di Euro 4.160.404,01, trasferito alla banca di Singapore, doveva ritenersi provento esclusivo del reato di riciclaggio per il quale era stata emessa sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per come risultava dalle testimonianze dei soggetti che si erano occupati del conto KIKI acceso dalla MA presso la banca del Principato di Monaco. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame la MA rilevando che il conto acceso a Singapore non poteva essere oggetto di confisca non essendo stato mai in precedenza sottoposto a sequestro, e contestando che il Giudice del patteggiamento potesse, sulla base di una tardiva richiesta del pubblico ministero, integrare il contenuto della sentenza ex art. 444 c.p.p., con un provvedimento che nulla aveva a che vedere con l'applicazione della pena e che alterava, ai danni della difesa, il contenuto dell'accordo medesimo. Con ordinanza in data 24.4.2007 il Tribunale del riesame di Milano rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, la predetta MA IA lamentando la violazione di legge penale, ed in particolare degli artt. 321, 444 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, 12 sexies.
In particolare osserva la difesa che l'assunto del Tribunale del riesame muoveva dall'erroneo rilievo che, essendo la confisca obbligatoria in caso di patteggiamento per il delitto di riciclaggio, e presupponendo la confisca sempre un provvedimento di sequestro, anche il sequestro doveva in tal caso ritenersi obbligatorio, in quanto atto necessariamente prodromico al provvedimento ablativo. Rileva per contro la difesa che la facoltà del Giudice del patteggiamento di applicare, insieme alla pena concordata anche la confisca, costituisce evidentemente una sorta di deroga, imposta dalla legge, ai limiti connaturati al rito speciale;
analoga deroga non è invece prevista per il sequestro preventivo, che non è mai obbligatorio, neanche nella ipotesi in cui esso sia prodromico alla confisca obbligatoria, siccome risultante dalla chiara formulazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2; e trattandosi di atto facoltativo, deve ritenersi incompatibile con il contenuto della sentenza di patteggiamento.
Con la ulteriore conseguenza che la applicazione simultanea, nello stesso provvedimento, sia della misura cautelare che della confisca, si era tradotta in una elusione di fatto del principio sancito dalla Suprema Corte secondo il quale il sequestro preventivo deve sempre precedere la confisca.
Chiedeva quindi che questa Corte volesse disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, posto che nel caso di specie ci muoviamo in tema di sequestro preventivo in funzione della potenziale confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, appare necessario indicare i presupposti ai quali è subordinato il sequestro in parola, al fine di stabilire gli specifici principi di diritto cui deve attenersi il Giudice di merito. È opportuno premettere che il citato art. 12 sexies configura la confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass. Sez. Un., 17 luglio 2001, D., rv. 219221): si tratta di misura che colpisce il denaro, i beni o le altre utilità di un soggetto che abbia riportato condanna per gravi delitti, specificati nella stessa disposizione, quando il soggetto non ne possa giustificare la provenienza e, anche per interposta persona fisica o giuridica, ne risulti titolare o averne la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito.
Dall'esistenza di un evidente nesso strumentale del sequestro rispetto alla confisca, per cui il primo è diretto ad evitare che siano sottratti o dispersi i beni oggetto del futuro provvedimento ablatorio, deriva che i caratteri strutturali e funzionali della confisca ex art. 12 sexies, profondamente differenziati da quelli propri della confisca ordinaria prevista dall'art. 240 c.p., si riflettono necessariamente sulle condizioni richieste per il sequestro previsto dalla prima disposizione, dato che sequestro e confisca rappresentano "istituti fra loro specularmente correlati sul piano dei presupposti" (Corte Cost., 29 gennaio 1996, n. 18). Tale notazione consente di affermare, per un verso, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, postula una valutazione delibativa diretta all'accertamento della confiscabilità dei beni sequestrati;
e, per altro verso, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria D.L. n. 306 del 1992, non può non ritenersi pur esso un atto necessitato, quale misura cautelare necessariamente applicabile in considerazione della successiva applicazione obbligatoria della misura patrimoniale di prevenzione. Il provvedimento del Tribunale del riesame coglie invero un'esigenza logico - funzionale, perché la necessità di assicurare effettività alla confisca obbligatoria implica logicamente la necessita di evitare dispersioni delle cose de quibus.
E pertanto la suddetta misura cautelare risulta nel caso di specie correttamente applicata dal Giudice del merito, avuto riguardo alla obbligatorietà della confisca ed all'evidente nesso sia logico che strumentale fra il sequestro preventivo dei beni confiscabili D.L. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, e la obbligatorietà di tale confisca;
ne' può ravvisarsi alcuna incongruenza in relazione alla contestuale applicazione della misura cautelare e della misura patrimoniale reale, atteso che il possibile stacco temporale fra i due adempimenti è previsto non già a tutela dei diritti della difesa bensì al fine di consentire al giudice di merito di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti il successivo provvedimento di confisca ponendo immediatamente un vincolo di indisponibilità sui beni medesimi;
con la conseguenza che qualora questa esigenza di ulteriore verifica non sussiste, ben può il Giudice procedere, con un unico atto, alla applicazione della misura preventiva ed alla adozione del provvedimento ablatorio. Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Ed a tale provvedimento di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle relative spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2007