TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12686 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 9.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°14676/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Maurizio Cinelli e Luisa Surdi, come da procura su foglio separato allegata al ricorso, domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Tribunale, in Roma,
Viale G. Cesare n.54a;
- RICORRENTE -
CONTRO con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3 – Tower A, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario CP_1
Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 02008.1, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-
Monza- Brianza-Lodi REA MI – 922, codice fiscale e Partita I.V.A. in P.IVA_1 persona dei Dottori e , nella qualità di legali rappresentanti CP_2 Controparte_3 di in forza di procura notarile in atti, rappresentata e difesa, anche Controparte_1 disgiuntamente, in forza di procura allegata alla comparsa, dall'Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Po, n. 25/b; - RESISTENTE -
Oggetto: Fondo di previdenza – esecuzione sentenza della Corte d'appello di accertamento del diritto alla portabilità della posizione previdenziale o “capitale di mobilità” – quantificazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente dal 5.12.1972 di Cassa di risparmio di Roma, poi fino al 31 di- CP_4 cembre 2002 e, dall'1.12003 fino alla data di pensionamento avvenuto il 31 marzo 2008, di
Unipol Banca s.p.a., cui era succeduta, a titolo universale, l'attuale convenuta, CP_1
esposto di essersi visto definitivamente riconoscere dalla Suprema Corte di
[...] cassazione, con l'ordinanza n. 29383/2022 depositata il 10 ottobre 2022, il diritto alla portabilità della propria posizione previdenziale accesa presso il Fondo della suddetta Cassa di risparmio di Roma, o Fondo CRR, come già accertato con sentenza n. 4027/2015 della
Corte di appello di Roma, pubblicata il 6 luglio 2015 con “valore da determinare equitativamente secondo i criteri concordati nel “Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensione CRR” del 22 dicembre 2009, lamentato che si è era rifiutata di adempiere alla statuizione, concludeva Controparte_1 chiedendo: “condannare al pagamento a favore del sig. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro di 66.438,72, a titolo di capitale di mobilità, o di quella maggiore o minore somma che risulti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria computati a decorrere dal 7 maggio 2007 (data di effettuazione del tentativo di conciliazione) o, in subordine, dal 21 agosto 2007 (data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio), fino alla data del saldo, salva diversa data di giustizia” vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' di credito convenuto sostenendo in via preliminare CP_5
l'inammissibilità del ricorso in quanto carente di qualsiasi allegazione nonché di prova a sostegno della domanda avanzata e chiedendo di respingerlo per violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., del principio del ne bis in idem e per difetto di prova.
Esperito con esito negativo tentativo di conciliazione, disposta CTU onde pervenire alla quantificazione del dovuto, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
1.1. Infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di allegazione sollevata in comparsa atteso che il ricorso appare più che motivato ponendo a fondamento del diritto vantato sentenza definitiva di accertamento del diritto, Accordo sindacale 22.12.2009 cui la prima si richiama e fornendo un'ipotesi di quantificazione del dovuto in ragione di dati noti alla controparte quali stipendio percepito, anzianità di servizio e voci retributive oggetto di calcolo. E che fosse pienamente in grado di interloquire in merito al conteggio CP_1 avversario è confermato dalla puntuale contestazione all'elaborato avversario operata dal dott. allegata alla comparsa, medesimo esperto nominato da che Persona_1 CP_1 ha fatto pervenire al CTU busta paga del ricorrente onde facilitare calcolo del dovuto alternativo rispetto a quello elaborato da controparte in relazione alle risultanze dell'estratto contributivo.
1.2. Infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per ne bis in idem. Se è vero infatti che il ricorrente aveva chiesto al Tribunale nel lontano agosto 2007 condanna in forma specifica indicando l'ammontare dovuto, a fronte di rigetto del ricorso e di successiva impugnazione della statuizione negativa, la Corte d'Appello, pur accogliendo la domanda nell'an, ha ritenuto che il criterio di computo utilizzato dall'istante non potesse più essere utilizzato sia perché non oggetto di gravame le osservazioni operate dal primo giudice al riguardo, sia per intervento in corso di giudizio della sentenza della Corte di Cassazione a
SS.UU. n.5157/2015, pronunciamento in grado di influire nella ricerca dei criteri più idonei alla quantificazione della posizione individuale, sia per ipotesi di diversi criteri di computo formulata dalla stessa difesa dell'appellante in sede di gravame non corrispondente ai conteggi a suo tempo dalla stessa depositati, sia per appunti mossi dalla Banca alla quantificazione avversaria in parte ritenuti fondati e comunque non contestati da controparte.
Per il complesso di tali ragioni la sentenza del giudice di secondo grado del luglio 2015 arrivava ad affermare che “unico criterio utile sembra essere quello concordato dalle parti sociali nel già sopra richiamato Accordo di Gruppo del 26.1.2000” concludendo che “A quanto concordato in quella sede, anche in via equitativa, in assenza di diversi parametri predeterminati per legge”. Seguiva esame del dettato dell'accordo e indicazione dei parametri che da questo la Corte ha ritenuto di poter individuare. Pronunciamento della Corte che, quindi, da un lato rimanda a quantificazione del dovuto secondo quanto in essa precisato
(si legge “si dovrà, poi, tener conto che qualora il risultato ottenuto…”), e, dall'altro, evidenzia che trattasi di operare “meri calcoli matematici attraverso cui è consentita la quantificazione equitativamente riconosciuta da questo Collegio e negli esposti termini, pertanto, l'appello va accolto”.
La piana lettura della motivazione della sentenza della Corte d'Appello n.4027/2915 evidenzia quindi come il giudice di seconde cure abbia rimandato, per le ragioni analiticamente indicate e sopra riportate, ad un momento successivo al suo pronunciamento la quantificazione del dovuto, da operarsi secondo i parametri offerti dalla parte motiva per il computo.
Esattamente ciò che con il ricorso depositato in data 13.4.2024 innanzi a questo Ufficio ha inteso fare il ricorrente, in tal modo pienamente dando corso al giudicato formatosi sul punto, il che esclude la fondatezza dell'eccezione avversaria riferita alla violazione del giudicato ed al ne bis in idem. D'altronde, al di là delle suggestioni dialettiche messe in campo dalla difesa di parte convenuta, appare un assurdo logico ipotizzare che l'appellante vittorioso che ha visto riconosciuto il proprio diritto ne veda negata, in assenza di fatti estintivi, la sua realizzazione, come a dire che il processo possa valere come affermazione di principio a prescindere da un riscontro pratico, del tutto bypassando l'interesse ad agire della parte vittoriosa.
2. Nel merito
2.1. Demandato al CTU il mero calcolo del dovuto secondo i criteri individuati dalla sentenza della Corte d'appello, che a sua volta ha fatto esplicito richiamo, anche in via equitativa, a “quello concordato dalle parti sociali nel già sopra richiamato Accordo di
Gruppo del 26.1.2000”, deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente al versamento di €47.109,36. La consulenza ha infatti compitamente e convincentemente risposto alle osservazioni alla bozza di elaborato formulate dai CTP in merito ai criteri di computo utilizzati, argomentando con iter logico ineccepibile e ripercorrendo in modo accurato i conteggi, così da far ritenere del tutto superare le critiche avanzate.
In particolare, il CTU ha proceduto alla quantificazione della retribuzione pensionabile alla data del 31 dicembre 2002 correttamente computandola ai sensi dell'art. 10 del vigente
Regolamento del Fondo ex CRR secondo il quale “Agli effetti del presente Regolamento per retribuzione pensionabile si intende il complesso delle voci aziendalmente in atto alla data di sottoscrizione dell'Accordo cui è allegato il presente Regolamento corrisposte in via continuativa, ad eccezione delle seguenti: - le indennità di rischio (cassa, stima, revisione e custodia); - diaria o indennità di trasferta;
- scala mobile su assegni familiari;
- compenso per lavoro straordinario;
- indennità o contributi concessi al carico familiare;
- indennità sorveglianza casse comunali Credito Agrario;
- indennità o rimborsi forfettari per trasporti
o spese similari;
- indennità "ad personam" non pensionabili. Il premio di rendimento sarà incluso nella retribuzione pensionabile nel limite massimo di 1/17 della retribuzione annua per i dirigenti, 1/16 per i funzionari ed 1/15 per il restante personale”. In particolare risulta che l'esperto ha utilizzato della retribuzione indicata nel cedolino di dicembre 2022, espungendo l'indennità rischio di cassa (esplicitamente esclusa) ed il premio trentennale (in quanto voce non corrisposta in via continuativa) e considerando il premio di rendimento nella misura di 1/16 della retribuzione annua (art. 10 del Regolamento). Con riferimento poi all'anzianità complessiva di iscrizione al Fondo ex CRR alla data del 31 dicembre 2002 del sig. dall'analisi della documentazione ha concluso che il lavoratore aveva Parte_1 maturato un'anzianità di anni 30 e che per il pensionamento risultavano mancanti al 31 dicembre 2002 ancora anni 6. Considerati tali dati, l'esperto ha quindi provveduto a determinare il capitale di mobilità secondo i passaggi indicati dall'art. 4 del Verbale e di seguito riepilogati: 1) calcolo integrazione minima;
2) calcolo valore attuale integrazione minima;
3) individuazione del coefficiente utilizzato per la redazione del bilancio tecnico
2008 per la valorizzazione dei mesi;
4) determinazione del capitale di mobilità.
Riepilogati quindi in una tabella i dati anagrafici e retributivi relativi al ricorrente è arrivato alla quantificazione di una retribuzione pensionabile ex art. 10 pari ad €45.965,94.
Determinato poi il valore dell'integrazione minima ad €3.842,00 ed attualizzato lo stesso al
31 dicembre 2002 sulla base di un tasso annuo di attualizzazione pari al 5,50% (previsto dal verbale) ha individuato un valore attuale di integrazione minima pari ad €2.786,40. Tenuto conto infine che il lavoratore alla data di pensionamento (1 aprile 2008) possedeva 59 anni e 4 giorni, ed utilizzato il coefficiente di trasformazione corrispondente a tale età, pari a
16,90692, ha moltiplicato il valore attuale dell'integrazione minima per il coefficiente utilizzato per la redazione del bilancio tecnico del Fondo ex CRR ed in tal modo ha determinato il capitale di mobilità nella misura di €47.109,36.
2.2. Il CTP di parte convenuta all'esito dell'esame della bozza dell'elaborato ha Per_2 sostenuto che il valore del capitale di mobilità del Sig. determinato al 31 Parte_1 dicembre 2002 considerando la corretta ricostruzione dell'imponibile previdenziale così come prevista dall'art. 10 del Regolamento dell'ex Fondo CRR e dai CCNL del 22/06/1995
e del 11/07/1999, doveva ritenersi pari alla minor somma di €46.130,19 dovendosi la retribuzione annua pensionabile quantificarsi in €45.010,45. La difesa istante ha lamentato mancato computo degli accessori. Come correttamente rilevato dal CTU in risposta ai rilievi alla bozza di elaborato, il calcolo degli accessori non era parte del quesito mentre la critica mossa dalla convenuta ha trovato compiuta risposta nelle spiegazioni offerte dall'esperto in merito ai criteri di calcolo utilizzati.
2.3. Ne consegue la condanna di al versamento in favore di parte ricorrente della CP_1 somma di €47.109,36 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla notifica del ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma in data 21.8.2007 al SO (non vi è prova agli atti di notifica a controparte del precedente tentativo di conciliazione né è dato conoscere la data di notifica del ricorso cui necessariamente si rimanda, essendo certa nell'an ma non nel quando). Né vale, come sostenuto da parte convenuta, l'equiparazione del credito a quello riferito alla contribuzione obbligatoria atteso che al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della
L. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato. Come chiarito dal giudice di legittimità, infatti, l'estraneità alle risorse finanziarie pubbliche costituisce, ad un tempo, la ragione per la quale non trova applicazione, sui crediti correlati alla contribuzione ed alle correlate prestazioni, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, il che impone di confermare “il principio affermato da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 6928 del
2008, nella parte in cui ha affermato (p. 14 lett. a)) che al trattamento pensionistico erogato dai fondi pensione integrativi, pur avendo natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991.” (Cass. civ. SS.UU.
n.16084/2021).
3. Compensi di lite
I compensi di lite, così come le spese di CTU separatamente liquidate, seguono la prevalente soccombenza tenuto conto altresì che la difesa di parte convenuta anche da ultimo ha rifiutato la conciliazione proposta da controparte in conformità alle risultanze della CTU
(vedi da ultimo nota di deposito).
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna di in persona del legale rappresentante, al versamento in favore Controparte_1 di della somma di €47.109,36, oltre accessori come per legge;
Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore di Controparte_1
dei compensi di lite liquidati in complessivi €14.000,00 oltre contributo Parte_1 unificato ed al pagamento delle spese di CTU.
Roma, il 9.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 9.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°14676/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Maurizio Cinelli e Luisa Surdi, come da procura su foglio separato allegata al ricorso, domiciliato ex lege presso la Cancelleria del Tribunale, in Roma,
Viale G. Cesare n.54a;
- RICORRENTE -
CONTRO con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3 – Tower A, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario CP_1
Albo dei Gruppi Bancari cod. n. 02008.1, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-
Monza- Brianza-Lodi REA MI – 922, codice fiscale e Partita I.V.A. in P.IVA_1 persona dei Dottori e , nella qualità di legali rappresentanti CP_2 Controparte_3 di in forza di procura notarile in atti, rappresentata e difesa, anche Controparte_1 disgiuntamente, in forza di procura allegata alla comparsa, dall'Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco Giammaria e con essi elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Po, n. 25/b; - RESISTENTE -
Oggetto: Fondo di previdenza – esecuzione sentenza della Corte d'appello di accertamento del diritto alla portabilità della posizione previdenziale o “capitale di mobilità” – quantificazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato dipendente dal 5.12.1972 di Cassa di risparmio di Roma, poi fino al 31 di- CP_4 cembre 2002 e, dall'1.12003 fino alla data di pensionamento avvenuto il 31 marzo 2008, di
Unipol Banca s.p.a., cui era succeduta, a titolo universale, l'attuale convenuta, CP_1
esposto di essersi visto definitivamente riconoscere dalla Suprema Corte di
[...] cassazione, con l'ordinanza n. 29383/2022 depositata il 10 ottobre 2022, il diritto alla portabilità della propria posizione previdenziale accesa presso il Fondo della suddetta Cassa di risparmio di Roma, o Fondo CRR, come già accertato con sentenza n. 4027/2015 della
Corte di appello di Roma, pubblicata il 6 luglio 2015 con “valore da determinare equitativamente secondo i criteri concordati nel “Verbale sulla realizzazione del progetto di portabilità in favore degli iscritti al Fondo pensione CRR” del 22 dicembre 2009, lamentato che si è era rifiutata di adempiere alla statuizione, concludeva Controparte_1 chiedendo: “condannare al pagamento a favore del sig. Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro di 66.438,72, a titolo di capitale di mobilità, o di quella maggiore o minore somma che risulti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria computati a decorrere dal 7 maggio 2007 (data di effettuazione del tentativo di conciliazione) o, in subordine, dal 21 agosto 2007 (data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio), fino alla data del saldo, salva diversa data di giustizia” vinte le spese.
Si costituiva in giudizio l' di credito convenuto sostenendo in via preliminare CP_5
l'inammissibilità del ricorso in quanto carente di qualsiasi allegazione nonché di prova a sostegno della domanda avanzata e chiedendo di respingerlo per violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., del principio del ne bis in idem e per difetto di prova.
Esperito con esito negativo tentativo di conciliazione, disposta CTU onde pervenire alla quantificazione del dovuto, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
1.1. Infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di allegazione sollevata in comparsa atteso che il ricorso appare più che motivato ponendo a fondamento del diritto vantato sentenza definitiva di accertamento del diritto, Accordo sindacale 22.12.2009 cui la prima si richiama e fornendo un'ipotesi di quantificazione del dovuto in ragione di dati noti alla controparte quali stipendio percepito, anzianità di servizio e voci retributive oggetto di calcolo. E che fosse pienamente in grado di interloquire in merito al conteggio CP_1 avversario è confermato dalla puntuale contestazione all'elaborato avversario operata dal dott. allegata alla comparsa, medesimo esperto nominato da che Persona_1 CP_1 ha fatto pervenire al CTU busta paga del ricorrente onde facilitare calcolo del dovuto alternativo rispetto a quello elaborato da controparte in relazione alle risultanze dell'estratto contributivo.
1.2. Infondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per ne bis in idem. Se è vero infatti che il ricorrente aveva chiesto al Tribunale nel lontano agosto 2007 condanna in forma specifica indicando l'ammontare dovuto, a fronte di rigetto del ricorso e di successiva impugnazione della statuizione negativa, la Corte d'Appello, pur accogliendo la domanda nell'an, ha ritenuto che il criterio di computo utilizzato dall'istante non potesse più essere utilizzato sia perché non oggetto di gravame le osservazioni operate dal primo giudice al riguardo, sia per intervento in corso di giudizio della sentenza della Corte di Cassazione a
SS.UU. n.5157/2015, pronunciamento in grado di influire nella ricerca dei criteri più idonei alla quantificazione della posizione individuale, sia per ipotesi di diversi criteri di computo formulata dalla stessa difesa dell'appellante in sede di gravame non corrispondente ai conteggi a suo tempo dalla stessa depositati, sia per appunti mossi dalla Banca alla quantificazione avversaria in parte ritenuti fondati e comunque non contestati da controparte.
Per il complesso di tali ragioni la sentenza del giudice di secondo grado del luglio 2015 arrivava ad affermare che “unico criterio utile sembra essere quello concordato dalle parti sociali nel già sopra richiamato Accordo di Gruppo del 26.1.2000” concludendo che “A quanto concordato in quella sede, anche in via equitativa, in assenza di diversi parametri predeterminati per legge”. Seguiva esame del dettato dell'accordo e indicazione dei parametri che da questo la Corte ha ritenuto di poter individuare. Pronunciamento della Corte che, quindi, da un lato rimanda a quantificazione del dovuto secondo quanto in essa precisato
(si legge “si dovrà, poi, tener conto che qualora il risultato ottenuto…”), e, dall'altro, evidenzia che trattasi di operare “meri calcoli matematici attraverso cui è consentita la quantificazione equitativamente riconosciuta da questo Collegio e negli esposti termini, pertanto, l'appello va accolto”.
La piana lettura della motivazione della sentenza della Corte d'Appello n.4027/2915 evidenzia quindi come il giudice di seconde cure abbia rimandato, per le ragioni analiticamente indicate e sopra riportate, ad un momento successivo al suo pronunciamento la quantificazione del dovuto, da operarsi secondo i parametri offerti dalla parte motiva per il computo.
Esattamente ciò che con il ricorso depositato in data 13.4.2024 innanzi a questo Ufficio ha inteso fare il ricorrente, in tal modo pienamente dando corso al giudicato formatosi sul punto, il che esclude la fondatezza dell'eccezione avversaria riferita alla violazione del giudicato ed al ne bis in idem. D'altronde, al di là delle suggestioni dialettiche messe in campo dalla difesa di parte convenuta, appare un assurdo logico ipotizzare che l'appellante vittorioso che ha visto riconosciuto il proprio diritto ne veda negata, in assenza di fatti estintivi, la sua realizzazione, come a dire che il processo possa valere come affermazione di principio a prescindere da un riscontro pratico, del tutto bypassando l'interesse ad agire della parte vittoriosa.
2. Nel merito
2.1. Demandato al CTU il mero calcolo del dovuto secondo i criteri individuati dalla sentenza della Corte d'appello, che a sua volta ha fatto esplicito richiamo, anche in via equitativa, a “quello concordato dalle parti sociali nel già sopra richiamato Accordo di
Gruppo del 26.1.2000”, deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente al versamento di €47.109,36. La consulenza ha infatti compitamente e convincentemente risposto alle osservazioni alla bozza di elaborato formulate dai CTP in merito ai criteri di computo utilizzati, argomentando con iter logico ineccepibile e ripercorrendo in modo accurato i conteggi, così da far ritenere del tutto superare le critiche avanzate.
In particolare, il CTU ha proceduto alla quantificazione della retribuzione pensionabile alla data del 31 dicembre 2002 correttamente computandola ai sensi dell'art. 10 del vigente
Regolamento del Fondo ex CRR secondo il quale “Agli effetti del presente Regolamento per retribuzione pensionabile si intende il complesso delle voci aziendalmente in atto alla data di sottoscrizione dell'Accordo cui è allegato il presente Regolamento corrisposte in via continuativa, ad eccezione delle seguenti: - le indennità di rischio (cassa, stima, revisione e custodia); - diaria o indennità di trasferta;
- scala mobile su assegni familiari;
- compenso per lavoro straordinario;
- indennità o contributi concessi al carico familiare;
- indennità sorveglianza casse comunali Credito Agrario;
- indennità o rimborsi forfettari per trasporti
o spese similari;
- indennità "ad personam" non pensionabili. Il premio di rendimento sarà incluso nella retribuzione pensionabile nel limite massimo di 1/17 della retribuzione annua per i dirigenti, 1/16 per i funzionari ed 1/15 per il restante personale”. In particolare risulta che l'esperto ha utilizzato della retribuzione indicata nel cedolino di dicembre 2022, espungendo l'indennità rischio di cassa (esplicitamente esclusa) ed il premio trentennale (in quanto voce non corrisposta in via continuativa) e considerando il premio di rendimento nella misura di 1/16 della retribuzione annua (art. 10 del Regolamento). Con riferimento poi all'anzianità complessiva di iscrizione al Fondo ex CRR alla data del 31 dicembre 2002 del sig. dall'analisi della documentazione ha concluso che il lavoratore aveva Parte_1 maturato un'anzianità di anni 30 e che per il pensionamento risultavano mancanti al 31 dicembre 2002 ancora anni 6. Considerati tali dati, l'esperto ha quindi provveduto a determinare il capitale di mobilità secondo i passaggi indicati dall'art. 4 del Verbale e di seguito riepilogati: 1) calcolo integrazione minima;
2) calcolo valore attuale integrazione minima;
3) individuazione del coefficiente utilizzato per la redazione del bilancio tecnico
2008 per la valorizzazione dei mesi;
4) determinazione del capitale di mobilità.
Riepilogati quindi in una tabella i dati anagrafici e retributivi relativi al ricorrente è arrivato alla quantificazione di una retribuzione pensionabile ex art. 10 pari ad €45.965,94.
Determinato poi il valore dell'integrazione minima ad €3.842,00 ed attualizzato lo stesso al
31 dicembre 2002 sulla base di un tasso annuo di attualizzazione pari al 5,50% (previsto dal verbale) ha individuato un valore attuale di integrazione minima pari ad €2.786,40. Tenuto conto infine che il lavoratore alla data di pensionamento (1 aprile 2008) possedeva 59 anni e 4 giorni, ed utilizzato il coefficiente di trasformazione corrispondente a tale età, pari a
16,90692, ha moltiplicato il valore attuale dell'integrazione minima per il coefficiente utilizzato per la redazione del bilancio tecnico del Fondo ex CRR ed in tal modo ha determinato il capitale di mobilità nella misura di €47.109,36.
2.2. Il CTP di parte convenuta all'esito dell'esame della bozza dell'elaborato ha Per_2 sostenuto che il valore del capitale di mobilità del Sig. determinato al 31 Parte_1 dicembre 2002 considerando la corretta ricostruzione dell'imponibile previdenziale così come prevista dall'art. 10 del Regolamento dell'ex Fondo CRR e dai CCNL del 22/06/1995
e del 11/07/1999, doveva ritenersi pari alla minor somma di €46.130,19 dovendosi la retribuzione annua pensionabile quantificarsi in €45.010,45. La difesa istante ha lamentato mancato computo degli accessori. Come correttamente rilevato dal CTU in risposta ai rilievi alla bozza di elaborato, il calcolo degli accessori non era parte del quesito mentre la critica mossa dalla convenuta ha trovato compiuta risposta nelle spiegazioni offerte dall'esperto in merito ai criteri di calcolo utilizzati.
2.3. Ne consegue la condanna di al versamento in favore di parte ricorrente della CP_1 somma di €47.109,36 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a partire dalla notifica del ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma in data 21.8.2007 al SO (non vi è prova agli atti di notifica a controparte del precedente tentativo di conciliazione né è dato conoscere la data di notifica del ricorso cui necessariamente si rimanda, essendo certa nell'an ma non nel quando). Né vale, come sostenuto da parte convenuta, l'equiparazione del credito a quello riferito alla contribuzione obbligatoria atteso che al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della
L. n. 412 del 1991, in quanto non è corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato. Come chiarito dal giudice di legittimità, infatti, l'estraneità alle risorse finanziarie pubbliche costituisce, ad un tempo, la ragione per la quale non trova applicazione, sui crediti correlati alla contribuzione ed alle correlate prestazioni, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, il che impone di confermare “il principio affermato da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 6928 del
2008, nella parte in cui ha affermato (p. 14 lett. a)) che al trattamento pensionistico erogato dai fondi pensione integrativi, pur avendo natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della I. n. 412 del 1991.” (Cass. civ. SS.UU.
n.16084/2021).
3. Compensi di lite
I compensi di lite, così come le spese di CTU separatamente liquidate, seguono la prevalente soccombenza tenuto conto altresì che la difesa di parte convenuta anche da ultimo ha rifiutato la conciliazione proposta da controparte in conformità alle risultanze della CTU
(vedi da ultimo nota di deposito).
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna di in persona del legale rappresentante, al versamento in favore Controparte_1 di della somma di €47.109,36, oltre accessori come per legge;
Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore di Controparte_1
dei compensi di lite liquidati in complessivi €14.000,00 oltre contributo Parte_1 unificato ed al pagamento delle spese di CTU.
Roma, il 9.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari