Sentenza 14 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C.62P81 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SONGI DEL D.P.R. 36/4/1986 N. 5 REPUBBLICA ITALIANA BUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tapas- Composta dagli Ill0 22 60/ 0 fficedicato Faltisfecie3 Sig.ri Magistral .G.N. 45/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente · Consigliere Dott. Stefano MONACI 5165 Cron. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Rep. Ud. 18/06/02 Dott. Stefano BENINI - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE su ricorso proposto da: N. 62981 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
LAPICCIRELLA RUGGERO;
intimato Commissione avversO la sentenza n. 40/97 della depositata il tributaria regionale di FIRENZE, 2002 31/10/97; 2777 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. Ritenuto in fatto che, con avviso di accertamento n. 86/86 del 20 marzo 1987, notificato il 28 marzo 1987 a GE La- quale socio accomandante della piccirella e Garage del Centro di L. LA "Immobiliare C. S.a.s." l'Ufficio distrettuale delle imposte di- re te di Firenze rettificò la dichiarazione dei redditi presentata dal LA per l'anno d'imposta 1982 ai fini dell'applicazione dell'i.r.pe.f., elevando il reddito di partecipazione, dichiarato in £.18.493.000, a £.30.056.000, ed irrogando la conseguente sanzione pecuniaria ai sensi degli artt.46 comma 4 e 54 u. c. del d.
2.R. n.600 del 1973; che l'avviso si fondava su altro avviso di accer- tamento a carico della Società partecipata dal Lapicci- rella, con il quale era stato determinato un reddito d'impresa di £.200.375.000; che, con ricorso del 14 maggio 1987 alla Commis- sione tributaria di I° grado di Firenze, il Lapiccirel- 2 la impugnò detto avviso, esponendo: che, nel 1982, egli era socio accomandante della predetta Società, con partecipazione pari al 15%; che questa Società era, a sua volta, socia accomandante della "Garage del Centro di L. LA & C. S.a.s.", a carico della quale, eseguita verifica fiscale, era stato accertato un mag- gior reddito per l'anno 1982; e che tale avviso era stato impugnato dalla Società; che, pertanto, il ricorrente chiese la sospensio- ne del processo fino all'esito del giudizio promosso dalla Società e che non fosse applicata la sanzione pe- cuniaria per infedele dichiarazione, in quanto la rela- tiva violazione era addebitabile alla Società stessa e non al socio partecipante;
che, in contraddittorio con l'Ufficio, il quale instò per la reiezione del ricorso, la Commissione adi- ta, con decisione n.693 del 15 gennaio 1994 accertato che la controversia con la Società era stata definita da altra sezione della medesima Commissione, con deci- sione n.242 del 13 giugno 1988, la quale aveva determi- nato il reddito d'impresa imponibile in £.117.751.000 ed aveva annullato le sanzioni per intervenuta oblazio- determinò l'imponibile i.r.pe.f. conseguenzialmen- ne te all'imponibile determinato nei confronti della So- cietà partecipata dal LA;
3 - che avverso tale decisione l'Ufficio propose ap- gradopello dinanzi alla Commissione tributaria di II° di Firenze, precisando che la decisione n.242 del 1988, pronunciata nei confronti della Società, era stata con- fermata in grado d'appello con decisione n.545 dell'11 febbraio 1990, impugnata con ricorso alla Commissione tributaria centrale, ancora pendente, e che anche l'esito della presente controversia non poteva che es- ilsere differito all'esito della causa pregiudiziale, cui oggetto costituiva l'unico presupposto in base al quale esso aveva fondato la rettifica del reddito di partecipazione di ciascuno dei soci;
e chiedendo, per- ciò, l'annullamento della decisione impugnata;
che il LA rimase contumace;
- che la Commissione tributaria regionale di Firen- - con sentenza n.40/15/97 del 31 ottobre 1997, con- ze, fermò la decisione di primo grado, osservando, testual- mente, quanto segue: A) - "Osserva questo Collegio come non ci sia prova, agli atti, dell'avvenuta presentazio- ne dell'istanza di cui all'art.75 del D.L. [recte: d.lgs.] 31/12/92 n.546, elemento processuale di rilievo essenziale per poter accedere alle pregiudiziali invo- cate dall'Ufficio. Difettando la prova si può procedere alla valutazione del merito"; B) - "Questo Collegio pre- so atto delle diverse decisioni intervenute nel merito, esaminati i documenti agli atti, conclude nel non do- versi discostare da quanto deciso dai Giudici di primo grado. L'accertamento a carico del ricorrente altro non è se non l'automatica proiezione ai fini IRPEF dell'accertamento ai fini ILOR a carico della Società Centro Immobiliare S.a.s. nella quale egli partecipa con una quota del 15%. Il reddito determinato a carico del socio è conseguenziale a quello determinato a cari- CO della Società. Essendo stato ridotto quello, deve essere proporzionalmente ridotto anche quello emergente ai fini IRPEF"; C) - "Le sanzioni debbono essere annul- late per l'intervenuta oblazione"; che avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che GE LA, benché ritualmente in- - non si è costituito, né ha svolto attività di- timato, fensiva. Considerato in diritto - che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del D.P.R. [recte: D.Lgs.] 546/92, nonché degli artt.265 [recte: 295] c.p.c. e 5 T.U.I.R., in relazione all'art.360 nn.3 e 4 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impu- gnata, sostenendo che: a) - ai fini dell'eventuale SO- 5 spensione del processo tributario pregiudicato (nella specie, quello avente ad oggetto la determinazione del reddito di partecipazione del socio), sarebbe suffi- ciente la mera pendenza di quello pregiudiziale (nella specie, quello avente ad oggetto la determinazione del reddito d'impresa della società partecipata) dinanzi ad altro giudice tributario, nonché necessario che il pro- cesso pregiudiziale non sia stato definitivamente deci- SO in rito о nel merito;
b)- che l'art. 75 del d.lgs. n. 546 del 1992 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n.111 del 1998, onde non sarebbe più applicabile nemme- no nella specie;
che, con il secondo motivo (con cui deduce: "Insufficiente e contraddittoria motivazione su un pun- to decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., in relazione all'art.360 ..3 c.p.c."), il ricorrente critica altresì, la senten- n. za impugnata, nella parte in cui ha annullato le san- zioni irrogate "per l'intervenuta oblazione", sia per carenza di motivazione, sia, comunque, perché sul punto si sarebbe formato il giudicato interno;
- che il primo motivo deve essere dichiarato, in limine, inammissibile, per carenza di interesse a pro- 6 porlo;
che, infatti posto che, come emerge chiaramente della vicenda processuale dianzi dallo svolgimento (cfr., supra, Ritenuto in fatto) riassunta, la decisio- ne di primo grado ["La Commissione, preso atto che l'accertamento a carico della Società è stato già deci- SO (Sez.V) con accoglimento parziale determinando un imponibile ai fini Ilor in £.117.751.000.... .... pertanto 1'imponibile ai fini Irpef determinabile a carico del socio (quota 15%) deve essere conseguenzialmente deciso su tale base...."] ha determinato il reddito di parteci- pazione imponibile del LA nella misura del 15% della somma di £.117.751.000, e cioè in conformità a quanto stabilito nella decisione di primo grado (confermata in grado d'appello), avente ad oggetto la determinazione del reddito della Società partecipata dal contribuente;
che la sentenza impugnata ha confer- mato, anche in parte qua, la decisione n.242 del 13 giugno 1988; e che né il Ministro ricorrente, né il LA (rimasto contumace in grado d'appello e non costituito in questa fase) hanno censurato tale de- - ne discende, con ogni eviden- terminazione di merito stessa si è formato ilche sulla determinazioneza, restando definitivamente stabilito giudicato interno, partecipazione imponibile ai fini che il reddito di 7 i.r.pe.f. del LA è pari, appunto, al 15% del- la somma di £.117.751.000; che, conseguentemente, qualunque fosse l'esito della controversia, avente ad oggetto la determinazione del reddito della Società partecipata dall'intimato ai fini dell'applicazione dell'i.lo.r., ed in tesi penden- te dinanzi alla Commissione tributaria centrale, la de- cisione di quest'ultima non potrebbe in alcun modo in- fluire sull'esito della presente causa, proprio in for- za del giudicato interno, formatosi sulla sentenza im- pugnata nella parte relativa alla determinazione della base imponibile del reddito di partecipazione del La- piccirella;
che il secondo motivo merita, invece, accoglimen- -to nei sensi qui di seguito precisati: a) l'avviso di accertamento ha irrogato al LA la sanzione pecuniaria prevista dall'art.46 comma 4 del d. P. R. n. 600 del 1973; b)- il LA, con il ricorso in- troduttivo del presente giudizio, ha impugnato l'avviso anche in parte qua, sostenendo che la violazione conte- statagli non era a lui addebitabile, bensì soltanto al- la Società; c) - la citata decisione di primo grado dando atto del motivo di ricorso relativo alla sanzione - ha testualmente osservato: "La Commissione, preso at- to che l'accertamento a carico della Società è stato 8 già decisc (Sez.V) con accoglimento parziale determi- nando un imponibile ai fini Ilor in £.117.751.000 con annullamento delle sanzioni per intervenuta oblazio- ne;
...."; d) - è evidente che tale decisione - laddove parla di "annullamento delle sanzioni per intervenuta oblazione" si riferisce esclusivamente alle sanzioni irrogate alla Società ed all'istituto previsto dall'art.55 comma 3 del d. P. R. n. 600 del 1973 (nel te- sto vigente nel 1982), secondo cui "la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale, sia stato ese- guito versamento diretto all'esattoria di una somma pa- ri ad un sesto del massimo della pena"; e che, dunque, ha inteso lasciar ferma la sanzione irrogata al Lapic- cirella per infedele e/o incompleta dichiarazione, te- nuto anche conto che da nessun atto del processo risul- ta che l'odierno intimato si sia avvalso del predetto istituto;
e) - il LA avrebbe dovuto proporre appello avverso tale capo di decisione a sé sfavorevo- le, mentre è pacifico che lo stesso è rimasto contumace in tale grado di giudizio;
sicché, sul capo medesimo, si è formato il giudicato interno;
che, pertanto, la sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che "le sanzioni debbono essere annulla- te per intervenuta oblazione", è viziata da violazione 9 del giudicato e deve, conseguentemente, essere annulla- ta senza rinvio, perché sulla relativa questione i processo non poteva essere proseguito;
che l'esito meramente processuale della causa in- tegra giusto motivo per dichiarare compensate per inte- ro, tra le parti, le spese della presente fase e del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo;
accoglie il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 18 giugno 2002 Il relatore ed estensore lvatore Di PalmaPatareittar Il Presidente Frances Cristarella Orestano Thulle restan IL CANCELLIERE C AL AS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2003 Oggi IL CANCELLIESE CI AL Casano 10