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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 15/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
SE DO, AT
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7741/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Ariccia - Piazza San Nicola 1 00072 Ariccia RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunediariccia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230211002879001 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accogliemento e insiste sulle spese, in subordine chiede la cessata materia del contendere.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, in qualità di coobbligato, e ad istanza di Agenzia delle entrate-Riscossione, su incarico del
Comune di Ariccia (Roma) impugnava la cartella di pagamento n. 097 2023 02110028 79 001 a mezzo della quale viene richiesto il pagamento del complessivo importo di euro 18.932,88, comprensivo di spese di notifica per euro 5,88, relativa al mancato pagamento della TARI per l'anno 2015.
Lo stesso eccepiva di non essere proprietario di immobili all'interno del Comune di Ariccia. Il ricorrente ipotizzava di aver ricevuto la cartella di pagamento in ragione della sua attività di institore della società Società_1 proprietaria nel Comune di Ariccia di immobili. Lo stesso dichiarava che, dal 13 dicembre 2017 al 30 novembre 2022, aveva ricoperto la carica di soggetto preposto alla sede secondaria della società Società_1 che aveva la sede principale in Sede_1) successivamente posta in liquidazione, e poi cessata, già proprietaria di due unità immobiliari, site in Indirizzo_1 .c., censite presso il Catasto fabbricati del Comune di Ariccia, rispettivamente al Daticatastali_1.
Lo stesso eccepiva di non essere coobbligato posto che il pagamento della TARI non fosse un atto pertinente all'esercizio di impresa in qualità di institore. Inoltre, affermava che per l'anno 2015 l'immobile era stato locato ad altra società e di conseguenza non era tenuta ad adempiere. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso ed in via subordinata l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere.
Il Comune di Ariccia sia pur ritualmente chiamato in giudizio non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente relativamente agli affari relativi e pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto (art. 2208 c.c.). Nel caso di specie, si osserva che parte ricorrente ha provato che nell'anno 2015 gli immobili siti in Indirizzo_1.c., censiti presso il Catasto fabbricati del Comune di Ariccia, rispettivamente al Daticatastali_1, erano condotti in locazione dalla società Società_2 S.r.l. in virtù di regolare contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, al n. identificativo Contrattolocazione_1, avente durata dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2022, di conseguenza, né la società né tantomeno parte ricorrente devono versare la TARI 2015.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO DIEGO, Presidente
SE DO, AT
GALASSO SAVERIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7741/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Ariccia - Piazza San Nicola 1 00072 Ariccia RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunediariccia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230211002879001 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accogliemento e insiste sulle spese, in subordine chiede la cessata materia del contendere.
Resistente: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, in qualità di coobbligato, e ad istanza di Agenzia delle entrate-Riscossione, su incarico del
Comune di Ariccia (Roma) impugnava la cartella di pagamento n. 097 2023 02110028 79 001 a mezzo della quale viene richiesto il pagamento del complessivo importo di euro 18.932,88, comprensivo di spese di notifica per euro 5,88, relativa al mancato pagamento della TARI per l'anno 2015.
Lo stesso eccepiva di non essere proprietario di immobili all'interno del Comune di Ariccia. Il ricorrente ipotizzava di aver ricevuto la cartella di pagamento in ragione della sua attività di institore della società Società_1 proprietaria nel Comune di Ariccia di immobili. Lo stesso dichiarava che, dal 13 dicembre 2017 al 30 novembre 2022, aveva ricoperto la carica di soggetto preposto alla sede secondaria della società Società_1 che aveva la sede principale in Sede_1) successivamente posta in liquidazione, e poi cessata, già proprietaria di due unità immobiliari, site in Indirizzo_1 .c., censite presso il Catasto fabbricati del Comune di Ariccia, rispettivamente al Daticatastali_1.
Lo stesso eccepiva di non essere coobbligato posto che il pagamento della TARI non fosse un atto pertinente all'esercizio di impresa in qualità di institore. Inoltre, affermava che per l'anno 2015 l'immobile era stato locato ad altra società e di conseguenza non era tenuta ad adempiere. Chiedeva pertanto l'accoglimento del ricorso ed in via subordinata l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere.
Il Comune di Ariccia sia pur ritualmente chiamato in giudizio non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente relativamente agli affari relativi e pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto (art. 2208 c.c.). Nel caso di specie, si osserva che parte ricorrente ha provato che nell'anno 2015 gli immobili siti in Indirizzo_1.c., censiti presso il Catasto fabbricati del Comune di Ariccia, rispettivamente al Daticatastali_1, erano condotti in locazione dalla società Società_2 S.r.l. in virtù di regolare contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, al n. identificativo Contrattolocazione_1, avente durata dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2022, di conseguenza, né la società né tantomeno parte ricorrente devono versare la TARI 2015.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.