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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7227/2023 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
GUASTAFIERRO PASQUALE , unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 21/11/2023, la ricorrente in epigrafe indicata essendo invalida al 100% avendo presentato domanda amministrativa il 05/10/2022, conveniva in giudizio l' al CP_2 fine di ottenere il riconoscimento della prestazione ex art. 1 D. Lgs 503/92 a decorrere dal
29/01/2020 e fino al 01/08/2022 (data di riconoscimento della pensione VO), con la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa prestazione dal primo giorno del mese successivo a CP_2 quello di maturazione del diritto della pensione di vecchiaia dal 01/02/2021 o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia e fino al 01/08/2022 (data di riconoscimento della pensione VO). Con vittoria di spese.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , si costituiva in giudizio e rilevava che con CP_2 provvedimento del. 19.07.2023 alla ricorrente era stata riconosciuta la pensione di vecchiaia con decorrenza 02/2021 (a seguito di istanza in autotutela, in sostituzione della precedente pensione di vecchiaia già riconosciuta con decorrenza 08/2022). Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
L' si riportava alle proprie richieste depositando prova dei pagamenti da agosto 2023 CP_2 evidenziando che il provvedimento non viene notificato tramite racc. A.R. Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere non avendo avuto notizia del provvedimento, con compensazione delle spese di lite. La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta. Pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 550, oltre IVA CPA e spese forfettarie come CP_2 per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7227/2023 R.G. Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1
GUASTAFIERRO PASQUALE , unitamente al quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede CP_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 21/11/2023, la ricorrente in epigrafe indicata essendo invalida al 100% avendo presentato domanda amministrativa il 05/10/2022, conveniva in giudizio l' al CP_2 fine di ottenere il riconoscimento della prestazione ex art. 1 D. Lgs 503/92 a decorrere dal
29/01/2020 e fino al 01/08/2022 (data di riconoscimento della pensione VO), con la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa prestazione dal primo giorno del mese successivo a CP_2 quello di maturazione del diritto della pensione di vecchiaia dal 01/02/2021 o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia e fino al 01/08/2022 (data di riconoscimento della pensione VO). Con vittoria di spese.
Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , si costituiva in giudizio e rilevava che con CP_2 provvedimento del. 19.07.2023 alla ricorrente era stata riconosciuta la pensione di vecchiaia con decorrenza 02/2021 (a seguito di istanza in autotutela, in sostituzione della precedente pensione di vecchiaia già riconosciuta con decorrenza 08/2022). Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
L' si riportava alle proprie richieste depositando prova dei pagamenti da agosto 2023 CP_2 evidenziando che il provvedimento non viene notificato tramite racc. A.R. Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere non avendo avuto notizia del provvedimento, con compensazione delle spese di lite. La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta. Pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
2. Pone le spese a carico dell' , che liquida in euro 550, oltre IVA CPA e spese forfettarie come CP_2 per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti