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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/10/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17900/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER TE Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa LA TT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17900/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Azzario ER in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Pilotto Fiorenza in forza di procura speciale in atti;
Controparte_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 18.6.2025):
“Voglia On.le Tribunale adito, contrariis rejectis
NEL MERITO
- pronunciare la separazione dei coniugi e , con iscrizione nei Parte_1 Controparte_1 Registri dello Stato civile del Comune di Moncalieri, autorizzando i medesimi a vivere separati;
- disporre il regime di affido condiviso della figlia minore della coppia ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere la minore secondo accordi tra i coniugi. In difetto di accordo, disporre che il padre possa tener seco la minore alle seguenti modalità:
pagina 1 di 7 a) per un week end ogni due, dalle 15 del sabato alle 21,00 della domenica;
b) un pomeriggio/due alla settimana, dall'uscita dal nido (o dall'istituto scolastico seguito dalla figlia) sino alle ore 21,00;
c) durante le vacanze natalizie e Pasquali per la metà dei periodi;
d) per 15 giorni consecutivi d'estate da stabilirsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
e) festività infrannuali ad anni alterni.
- disporre che il signor corrisponda a titolo di assegno di mantenimento, in favore Controparte_1 della figlia minore la somma mensile di €. 500,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT) oltre al 50 % delle spese straordinarie (utilizzando come base di riferimento il Protocollo d'Intesa Giudici Avvocati vigente presso il Tribunale adito), ed €. 400,00 in favore della moglie, signora , dal giorno in cui perderà il diritto alla corresponsione dell'indennità Parte_1 di disoccupazione sino al giorno in cui reperirà nuova occupazione lavorativa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT;
- assegnare la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora;
Pt_1
- autorizzare i genitori sia ad iscrivere sul proprio passaporto la figlia all'atto del rilascio, sia Per_1 per i successivi rinnovi”
Per parte resistente (come da comparsa di costituzione):
“Respinta ogni avversaria richiesta
- Pronunciare la separazione personale fra le parti;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Moncalieri, via Sella, alla ricorrente;
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente e residenza presso la madre in Moncalieri, via Sella;
- Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore, a settimane alterne, il fine CP_1 settimana dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 19, un giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo alle ore 21, per tre giorni consecutivi nelle festività natalizie e pasquali, alternativamente nelle festività infrasettimanali e per due settimane per le vacanze estive nel periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno
- Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di mantenimento per la figlia CP_1 Pt_1 minore, la somma mensile di euro 250,00, da pagarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come previste dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- Respingere la richiesta di contributo al mantenimento per la ricorrente non sussistendone i requisiti di legge.
- Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% della sig.ra ; Pt_1
- Disporre che la figlia sia detratta fiscalmente al 50% da ciascun genitore;
- Disporre che i genitori autorizzino reciprocamente la richiesta ed il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente per sé e per la figlia minore;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Per il P.M. nulla oppone pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Marocco il Parte_1 Controparte_1 16/06/2015.
Dal matrimonio nasceva una figlia: il 23.2.2021. Per_1
Con ricorso depositato il 13/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi nonché di disporre l'affidamento esclusivo a sé della minore, la regolamentazione delle visite padre-figlia, l'assegnazione a proprio favore della casa coniugale, la previsione di un contributo al mantenimento proprio di E. 400 al mese dal giorno della perdita del diritto all'indennità di disoccupazione al giorno del reperimento di una nuova occupazione lavorativa e di un contributo al mantenimento della figlia di E. 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, di autorizzare ciascun genitore all'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto.
Con comparsa di costituzione depositata il 19.3.2024 si costituiva in giudizio
[...]
, nulla opponendo alla domanda di separazione ed a quella di assegnazione della casa CP_1 coniugale alla controparte ma instando per l'affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa presso il domicilio materno, per la regolamentazione delle visite padre-figlia e per la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento della minore di E. 250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della controparte. Si opponeva, invece, alla domanda avversaria di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento e instava per le detrazioni fiscali al 50% e per la richiesta di rilascio/rinnovo del passaporto in favore della minore.
All'udienza in data 22.4.2024 entrambe le parti, comparse personalmente, venivano sentite. Le stesse raggiungevano in udienza un accordo in merito al calendario di visita paterno ed al pagamento delle spese di asilo nido. All'esito il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc in data 17.5.2024 assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e respingeva le istanze istruttorie. Veniva assegnato termine alle parti per la produzione della documentazione reddituale aggiornata e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Alla successiva udienza, su richiesta di parte, venivano concessi i termini ex art. 473bis 28 cpc e veniva fissata udienza per la rimessione della causa al Collegio.
Venivano acquisite ulteriori relazioni di aggiornamento della situazione della minore da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia.
All'udienza in data 17.9.2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'eccezione di tardività delle memorie ex art. 473bis 28 cpc di parte resistente
La ricorrente ha eccepito la tardività delle memorie avversarie ex art. 473bis 28 lett. a) e b) cpc depositate, rispettivamente, il 15.7.2025 e il 13.8.2025.
L'eccezione di parte ricorrente è fondata, atteso che la materia di cui trattasi è soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 L. 742/1969, non rientrando la presente causa tra i procedimenti elencati nell'art. 92 Ord. Giud. (in tal senso, cfr. Cass. Civ. SU n. 12946/2024). Pertanto, le memorie ex art. 473bis 28 lett. a) e b) cpc avrebbero dovuto essere depositate dal resistente, rispettivamente, entro il 18.6.2025 ed entro il 18.7.2025, termini che non sono stati tuttavia osservati.
pagina 3 di 7 Dev'essere perciò dichiarata l'inammissibilità, per tardività, delle memorie di parte resistente ex art. 473bis 28 lett. a) e b) cpc, inclusa quella contenente la precisazione delle conclusioni.
Conseguentemente, ai fini della presente decisione, il Collegio ha avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dal resistente con la comparsa di costituzione, riportate in epigrafe. CP_1
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'affidamento della minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha rinunciato all'originaria domanda di affidamento esclusivo a sé della figlia e ha, quindi, instato -al pari del resistente- per l'affido condiviso della minore.
La domanda di affidamento condiviso merita pieno accoglimento, considerato che entrambi i Servizi territoriali (SS e NPI/Psicologia) hanno dato atto di una situazione familiare evoluta positivamente: i genitori sono riusciti ad organizzarsi nella gestione della figlia senza creare conflitti;
entrambi hanno riferito di sostenersi vicendevolmente alla presenza della bambina, dimostrando di dare valore e fiducia all'altro; le criticità riscontrate nella fase iniziale della separazione della coppia sono apparse superate ed è stato constatato, in generale, un comportamento co-parentale positivamente in evoluzione;
la bambina, a sua volta, è parsa stare bene e serenamente con entrambi i genitori, egualmente capaci di soddisfare i bisogni principali della figlia (v. rel. SS del 12.6.25 e rel. NPI dell'11.6.25).
Si conferma, pertanto, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, così come già disposto in sede provvisoria.
Parimenti dev'essere confermata la residenza e la dimora abituale della minore presso il domicilio materno, non essendo stata formulata alcuna diversa domanda dalle parti né essendo emersa ragione alcuna che imponga una revisione di tale assetto.
Per quanto concerne il regime di visita padre-figlia, le parti hanno dato atto della positiva ripresa dei rapporti fra il genitore e la minore, la quale frequenta regolarmente il padre, pernottando anche presso il medesimo.
La ricorrente ha instato per la modifica del calendario di visita rispetto a quello stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc nel senso di prevedere l'alternanza dei week-end fra i genitori e l'introduzione di uno/due giorni infrasettimanali di spettanza paterna.
Il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente vada accolta, attesa l'esigenza di garantire a ciascun genitore, in via alternata, la possibilità di trascorrere un fine settimana intero con la figlia quando si è liberi da impegni scolastici e/o lavorativi.
Tenuto conto della predetta esigenza e considerato il positivo andamento della relazione padre- figlia, il calendario di visita stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc viene modificato e ampliato nei termini indicati in dispositivo.
pagina 4 di 7 Nel superiore interesse della minore è disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Psico-Sociali per la continuazione del monitoraggio e per l'attivazione degli opportuni interventi di sostegno intesi a contenere eventuali problematiche emergenti, ciò fin quando lo riterranno necessario gli operatori incaricati.
Sull'assegnazione della casa familiare
Nulla questio in punto assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente, attesa la comune domanda in tal senso formulata dalle parti.
Sul contributo al mantenimento della minore e della moglie
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo al mantenimento proprio di E. 400 al mese (almeno fino al reperimento di un'occupazione lavorativa) ed al mantenimento della figlia di E. 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente, per contro, si è opposto alla domanda avversarie di un contributo al proprio mantenimento mentre ha instato per la quantificazione del contributo a favore della figlia nella misura di E. 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della controparte.
Occorre premettere che, in sede provvisoria, il Giudice Relatore ha posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento sia della figlia sia della moglie, così motivando:
“che, quanto al mantenimento della prole, tenuto conto del divario reddituale fra le parti quale risulta dalle rispettive dichiarazioni rese e dalla documentazione versata in atti (la ricorrente, che in precedenza ha svolto attività di badante con guadagni di circa E. 800 al mese, è attualmente priva di un'occupazione lavorativa, essendo il pregresso rapporto di lavoro cessato con la maternità; ella vive nella casa familiare condotta in locazione dietro il versamento di un canone di E. 350 al mese;
il resistente, invece, può contare su una stabilità lavorativa perché lavora con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della con un reddito netto mensile che si aggira intorno ad CP_2 E.
1.800 su 12 mensilità; anch'egli vive in un immobile condotto in locazione dietro il versamento di un canone mensile di E. 330 oltre spese;
dispone di investimenti mobiliari per un importo dichiarato di circa E. 2.000), considerati i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (ben superiori presso la madre) ed i prevalenti compiti materni di accudimento e mantenimento diretto della minore, valutate le esigenze economiche della stessa in rapporto all'età (tre anni) e considerato altresì che il resistente ha prestato il proprio assenso a che l'assegno unico sia interamente percepito dalla ricorrente, debba disporsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma mensile di E. 250, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo;
detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
che, considerato il divario reddituale fra le parti e la circostanza che la ricorrente, pur dotata di capacità lavorativa, è tuttavia impegnata nell'accudimento di una minore di tenera età, il resistente debba altresì contribuire al mantenimento della moglie e detto contributo, onde assicurare al coniuge un tenore di vita non troppo deteriore rispetto a quello fruito durante la convivenza, debba essere determinato nell'importo, annualmente rivalutabile, di E. 200 al mese;
detto contributo è parimenti dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale” (v. ordinanza 17.5.24).
La situazione economico-patrimoniale delle parti non risulta aver subito significative variazioni rispetto al tempo del predetto provvedimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il resistente ha percepito negli anni 2022, 2023 e 2024 redditi da lavoro pressochè stabili che si aggirano intorno ad E. 1.800/1.900 al mese, considerati anche i premi di produzione (cfr. CU 2023, Mod. 730/2024 e buste paga 2024; si evidenzia che nel mese di aprile 2024 il resistente ha percepito il TFR e ciò spiega l'importo più elevato della relativa busta paga); la condizione reddituale della ricorrente risulta, a sua volta, immutata, essendo pagina 5 di 7 indimostrato lo svolgimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa irregolare. Entrambi i coniugi continuano ad essere gravati dalle spese abitative di locazione.
Il persistere di un divario reddituale fra i coniugi giustifica il riconoscimento a favore della ricorrente di un contributo al mantenimento da parte del marito che si reputa congruo contenere nella misura di E. 200 al mese, considerato che la ricorrente possiede, per età e per pregressa esperienza professionale (avendo dichiarato ella stessa di aver lavorato, prima della nascita della bambina, come badante, v. verbale udienza 22.4.24), capacità lavorativa ed inoltre l'età della bambina (4 anni) appare compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, quantomeno part-time.
Si stima, altresì, congruo il contributo al mantenimento della minore quantificato in E. 250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato l'ampliamento dei tempi di visita paterni disposto con la presente sentenza e i costi per gli spostamenti Moncalieri-Pinerolo sostenuti dal resistente nonché la disponibilità accordata da quest'ultimo a che l'assegno unico (pari a circa E. 230/mese), pur in ipotesi di regime di affido condiviso, venga interamente percepito dalla ricorrente.
Quanto alle detrazioni fiscali, esse sono regolate per legge.
Sulle altre domande delle parti
Con riguardo alla domanda formulata da entrambe le parti in punto passaporto, deve dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale a provvedere sulla stessa, per essere competente il Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 L. 1185/1967.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata la comune domanda delle parti in punto separazione, l'accoglimento della domanda del resistente di affido condiviso avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di affido esclusivo solo alla fine del giudizio e l'accoglimento della domanda della ricorrente di modifica del regime di visita paterno nonché la reciproca soccombenza delle parti in punto mantenimento del coniuge e della prole), le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, a favore della ricorrente;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (o in orario equivalente in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o entro le ore 9 presso la madre in periodo non scolastico);
− un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola (o in orario equivalente in periodo non scolastico) sino alle ore 21, compatibilmente coi turni lavorativi del padre;
pagina 6 di 7 − durante le festività natalizie, un periodo di almeno tre giorni consecutivi comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
− durante le festività scolastiche pasquali, un periodo di almeno tre giorni consecutivi comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− durante le vacanze scolastiche, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, con il padre negli anni pari le prime due settimane di agosto e negli anni dispari le ultime due settimane di agosto e viceversa con la madre);
− un ulteriore periodo, al pari della madre, durante le festività islamiche da concordare con l'altro genitore almeno 15 giorni prima;
dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione del monitoraggio sul nucleo e per l'attivazione degli opportuni interventi di sostegno intesi a contenere eventuali problematiche emergenti, ciò fin quando stimato necessario dagli operatori incaricati;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, il sig.
a far data dalla domanda giudiziale, corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento CP_1 della figlia, l'assegno periodico di € 250 da versare entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
dispone che il sig. a far data dalla domanda giudiziale, contribuisca al mantenimento della CP_1 moglie, versandole entro il giorno 10 di ogni mese l'assegno mensile di E. 200, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
dispone, su accordo delle parti, che l'assegno unico sia interamente percepito dalla ricorrente;
dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario in ordine alla domanda delle parti in punto passaporto della minore per esservi competente il Giudice Tutelare;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA TT ER TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. ER TE Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa LA TT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17900/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Azzario ER in forza di procura speciale in atti;
Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Pilotto Fiorenza in forza di procura speciale in atti;
Controparte_1 resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 18.6.2025):
“Voglia On.le Tribunale adito, contrariis rejectis
NEL MERITO
- pronunciare la separazione dei coniugi e , con iscrizione nei Parte_1 Controparte_1 Registri dello Stato civile del Comune di Moncalieri, autorizzando i medesimi a vivere separati;
- disporre il regime di affido condiviso della figlia minore della coppia ad entrambi i genitori, Per_1 con residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre;
- disporre che il padre possa vedere la minore secondo accordi tra i coniugi. In difetto di accordo, disporre che il padre possa tener seco la minore alle seguenti modalità:
pagina 1 di 7 a) per un week end ogni due, dalle 15 del sabato alle 21,00 della domenica;
b) un pomeriggio/due alla settimana, dall'uscita dal nido (o dall'istituto scolastico seguito dalla figlia) sino alle ore 21,00;
c) durante le vacanze natalizie e Pasquali per la metà dei periodi;
d) per 15 giorni consecutivi d'estate da stabilirsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
e) festività infrannuali ad anni alterni.
- disporre che il signor corrisponda a titolo di assegno di mantenimento, in favore Controparte_1 della figlia minore la somma mensile di €. 500,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT) oltre al 50 % delle spese straordinarie (utilizzando come base di riferimento il Protocollo d'Intesa Giudici Avvocati vigente presso il Tribunale adito), ed €. 400,00 in favore della moglie, signora , dal giorno in cui perderà il diritto alla corresponsione dell'indennità Parte_1 di disoccupazione sino al giorno in cui reperirà nuova occupazione lavorativa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT;
- assegnare la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora;
Pt_1
- autorizzare i genitori sia ad iscrivere sul proprio passaporto la figlia all'atto del rilascio, sia Per_1 per i successivi rinnovi”
Per parte resistente (come da comparsa di costituzione):
“Respinta ogni avversaria richiesta
- Pronunciare la separazione personale fra le parti;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Moncalieri, via Sella, alla ricorrente;
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente e residenza presso la madre in Moncalieri, via Sella;
- Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore, a settimane alterne, il fine CP_1 settimana dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 19, un giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo alle ore 21, per tre giorni consecutivi nelle festività natalizie e pasquali, alternativamente nelle festività infrasettimanali e per due settimane per le vacanze estive nel periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno
- Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di mantenimento per la figlia CP_1 Pt_1 minore, la somma mensile di euro 250,00, da pagarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra come previste dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- Respingere la richiesta di contributo al mantenimento per la ricorrente non sussistendone i requisiti di legge.
- Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% della sig.ra ; Pt_1
- Disporre che la figlia sia detratta fiscalmente al 50% da ciascun genitore;
- Disporre che i genitori autorizzino reciprocamente la richiesta ed il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente per sé e per la figlia minore;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”
Per il P.M. nulla oppone pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Marocco il Parte_1 Controparte_1 16/06/2015.
Dal matrimonio nasceva una figlia: il 23.2.2021. Per_1
Con ricorso depositato il 13/10/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi nonché di disporre l'affidamento esclusivo a sé della minore, la regolamentazione delle visite padre-figlia, l'assegnazione a proprio favore della casa coniugale, la previsione di un contributo al mantenimento proprio di E. 400 al mese dal giorno della perdita del diritto all'indennità di disoccupazione al giorno del reperimento di una nuova occupazione lavorativa e di un contributo al mantenimento della figlia di E. 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, di autorizzare ciascun genitore all'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto.
Con comparsa di costituzione depositata il 19.3.2024 si costituiva in giudizio
[...]
, nulla opponendo alla domanda di separazione ed a quella di assegnazione della casa CP_1 coniugale alla controparte ma instando per l'affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa presso il domicilio materno, per la regolamentazione delle visite padre-figlia e per la previsione di un contributo a proprio carico per il mantenimento della minore di E. 250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della controparte. Si opponeva, invece, alla domanda avversaria di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento e instava per le detrazioni fiscali al 50% e per la richiesta di rilascio/rinnovo del passaporto in favore della minore.
All'udienza in data 22.4.2024 entrambe le parti, comparse personalmente, venivano sentite. Le stesse raggiungevano in udienza un accordo in merito al calendario di visita paterno ed al pagamento delle spese di asilo nido. All'esito il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc in data 17.5.2024 assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e respingeva le istanze istruttorie. Veniva assegnato termine alle parti per la produzione della documentazione reddituale aggiornata e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Alla successiva udienza, su richiesta di parte, venivano concessi i termini ex art. 473bis 28 cpc e veniva fissata udienza per la rimessione della causa al Collegio.
Venivano acquisite ulteriori relazioni di aggiornamento della situazione della minore da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia.
All'udienza in data 17.9.2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'eccezione di tardività delle memorie ex art. 473bis 28 cpc di parte resistente
La ricorrente ha eccepito la tardività delle memorie avversarie ex art. 473bis 28 lett. a) e b) cpc depositate, rispettivamente, il 15.7.2025 e il 13.8.2025.
L'eccezione di parte ricorrente è fondata, atteso che la materia di cui trattasi è soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali ex art. 3 L. 742/1969, non rientrando la presente causa tra i procedimenti elencati nell'art. 92 Ord. Giud. (in tal senso, cfr. Cass. Civ. SU n. 12946/2024). Pertanto, le memorie ex art. 473bis 28 lett. a) e b) cpc avrebbero dovuto essere depositate dal resistente, rispettivamente, entro il 18.6.2025 ed entro il 18.7.2025, termini che non sono stati tuttavia osservati.
pagina 3 di 7 Dev'essere perciò dichiarata l'inammissibilità, per tardività, delle memorie di parte resistente ex art. 473bis 28 lett. a) e b) cpc, inclusa quella contenente la precisazione delle conclusioni.
Conseguentemente, ai fini della presente decisione, il Collegio ha avuto riguardo alle conclusioni rassegnate dal resistente con la comparsa di costituzione, riportate in epigrafe. CP_1
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'affidamento della minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di frequentazione con il genitore non collocatario
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha rinunciato all'originaria domanda di affidamento esclusivo a sé della figlia e ha, quindi, instato -al pari del resistente- per l'affido condiviso della minore.
La domanda di affidamento condiviso merita pieno accoglimento, considerato che entrambi i Servizi territoriali (SS e NPI/Psicologia) hanno dato atto di una situazione familiare evoluta positivamente: i genitori sono riusciti ad organizzarsi nella gestione della figlia senza creare conflitti;
entrambi hanno riferito di sostenersi vicendevolmente alla presenza della bambina, dimostrando di dare valore e fiducia all'altro; le criticità riscontrate nella fase iniziale della separazione della coppia sono apparse superate ed è stato constatato, in generale, un comportamento co-parentale positivamente in evoluzione;
la bambina, a sua volta, è parsa stare bene e serenamente con entrambi i genitori, egualmente capaci di soddisfare i bisogni principali della figlia (v. rel. SS del 12.6.25 e rel. NPI dell'11.6.25).
Si conferma, pertanto, l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, così come già disposto in sede provvisoria.
Parimenti dev'essere confermata la residenza e la dimora abituale della minore presso il domicilio materno, non essendo stata formulata alcuna diversa domanda dalle parti né essendo emersa ragione alcuna che imponga una revisione di tale assetto.
Per quanto concerne il regime di visita padre-figlia, le parti hanno dato atto della positiva ripresa dei rapporti fra il genitore e la minore, la quale frequenta regolarmente il padre, pernottando anche presso il medesimo.
La ricorrente ha instato per la modifica del calendario di visita rispetto a quello stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc nel senso di prevedere l'alternanza dei week-end fra i genitori e l'introduzione di uno/due giorni infrasettimanali di spettanza paterna.
Il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente vada accolta, attesa l'esigenza di garantire a ciascun genitore, in via alternata, la possibilità di trascorrere un fine settimana intero con la figlia quando si è liberi da impegni scolastici e/o lavorativi.
Tenuto conto della predetta esigenza e considerato il positivo andamento della relazione padre- figlia, il calendario di visita stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc viene modificato e ampliato nei termini indicati in dispositivo.
pagina 4 di 7 Nel superiore interesse della minore è disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Psico-Sociali per la continuazione del monitoraggio e per l'attivazione degli opportuni interventi di sostegno intesi a contenere eventuali problematiche emergenti, ciò fin quando lo riterranno necessario gli operatori incaricati.
Sull'assegnazione della casa familiare
Nulla questio in punto assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente, attesa la comune domanda in tal senso formulata dalle parti.
Sul contributo al mantenimento della minore e della moglie
La ricorrente ha instato per il riconoscimento di un contributo al mantenimento proprio di E. 400 al mese (almeno fino al reperimento di un'occupazione lavorativa) ed al mantenimento della figlia di E. 500 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente, per contro, si è opposto alla domanda avversarie di un contributo al proprio mantenimento mentre ha instato per la quantificazione del contributo a favore della figlia nella misura di E. 250 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% dell'assegno unico a favore della controparte.
Occorre premettere che, in sede provvisoria, il Giudice Relatore ha posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento sia della figlia sia della moglie, così motivando:
“che, quanto al mantenimento della prole, tenuto conto del divario reddituale fra le parti quale risulta dalle rispettive dichiarazioni rese e dalla documentazione versata in atti (la ricorrente, che in precedenza ha svolto attività di badante con guadagni di circa E. 800 al mese, è attualmente priva di un'occupazione lavorativa, essendo il pregresso rapporto di lavoro cessato con la maternità; ella vive nella casa familiare condotta in locazione dietro il versamento di un canone di E. 350 al mese;
il resistente, invece, può contare su una stabilità lavorativa perché lavora con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della con un reddito netto mensile che si aggira intorno ad CP_2 E.
1.800 su 12 mensilità; anch'egli vive in un immobile condotto in locazione dietro il versamento di un canone mensile di E. 330 oltre spese;
dispone di investimenti mobiliari per un importo dichiarato di circa E. 2.000), considerati i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (ben superiori presso la madre) ed i prevalenti compiti materni di accudimento e mantenimento diretto della minore, valutate le esigenze economiche della stessa in rapporto all'età (tre anni) e considerato altresì che il resistente ha prestato il proprio assenso a che l'assegno unico sia interamente percepito dalla ricorrente, debba disporsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma mensile di E. 250, oltre al 50% delle spese straordinarie come in dispositivo;
detto contributo è dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
che, considerato il divario reddituale fra le parti e la circostanza che la ricorrente, pur dotata di capacità lavorativa, è tuttavia impegnata nell'accudimento di una minore di tenera età, il resistente debba altresì contribuire al mantenimento della moglie e detto contributo, onde assicurare al coniuge un tenore di vita non troppo deteriore rispetto a quello fruito durante la convivenza, debba essere determinato nell'importo, annualmente rivalutabile, di E. 200 al mese;
detto contributo è parimenti dovuto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale” (v. ordinanza 17.5.24).
La situazione economico-patrimoniale delle parti non risulta aver subito significative variazioni rispetto al tempo del predetto provvedimento.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il resistente ha percepito negli anni 2022, 2023 e 2024 redditi da lavoro pressochè stabili che si aggirano intorno ad E. 1.800/1.900 al mese, considerati anche i premi di produzione (cfr. CU 2023, Mod. 730/2024 e buste paga 2024; si evidenzia che nel mese di aprile 2024 il resistente ha percepito il TFR e ciò spiega l'importo più elevato della relativa busta paga); la condizione reddituale della ricorrente risulta, a sua volta, immutata, essendo pagina 5 di 7 indimostrato lo svolgimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa irregolare. Entrambi i coniugi continuano ad essere gravati dalle spese abitative di locazione.
Il persistere di un divario reddituale fra i coniugi giustifica il riconoscimento a favore della ricorrente di un contributo al mantenimento da parte del marito che si reputa congruo contenere nella misura di E. 200 al mese, considerato che la ricorrente possiede, per età e per pregressa esperienza professionale (avendo dichiarato ella stessa di aver lavorato, prima della nascita della bambina, come badante, v. verbale udienza 22.4.24), capacità lavorativa ed inoltre l'età della bambina (4 anni) appare compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, quantomeno part-time.
Si stima, altresì, congruo il contributo al mantenimento della minore quantificato in E. 250 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie, considerato l'ampliamento dei tempi di visita paterni disposto con la presente sentenza e i costi per gli spostamenti Moncalieri-Pinerolo sostenuti dal resistente nonché la disponibilità accordata da quest'ultimo a che l'assegno unico (pari a circa E. 230/mese), pur in ipotesi di regime di affido condiviso, venga interamente percepito dalla ricorrente.
Quanto alle detrazioni fiscali, esse sono regolate per legge.
Sulle altre domande delle parti
Con riguardo alla domanda formulata da entrambe le parti in punto passaporto, deve dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale a provvedere sulla stessa, per essere competente il Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3 L. 1185/1967.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata la comune domanda delle parti in punto separazione, l'accoglimento della domanda del resistente di affido condiviso avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di affido esclusivo solo alla fine del giudizio e l'accoglimento della domanda della ricorrente di modifica del regime di visita paterno nonché la reciproca soccombenza delle parti in punto mantenimento del coniuge e della prole), le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, a favore della ricorrente;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità, salve diverse e più ampie intese:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (o in orario equivalente in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o entro le ore 9 presso la madre in periodo non scolastico);
− un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola (o in orario equivalente in periodo non scolastico) sino alle ore 21, compatibilmente coi turni lavorativi del padre;
pagina 6 di 7 − durante le festività natalizie, un periodo di almeno tre giorni consecutivi comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Natale o di quello di Capodanno;
− durante le festività scolastiche pasquali, un periodo di almeno tre giorni consecutivi comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− durante le vacanze scolastiche, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, con il padre negli anni pari le prime due settimane di agosto e negli anni dispari le ultime due settimane di agosto e viceversa con la madre);
− un ulteriore periodo, al pari della madre, durante le festività islamiche da concordare con l'altro genitore almeno 15 giorni prima;
dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del Servizio Sociale e di NPI/Psicologia per la continuazione del monitoraggio sul nucleo e per l'attivazione degli opportuni interventi di sostegno intesi a contenere eventuali problematiche emergenti, ciò fin quando stimato necessario dagli operatori incaricati;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia quando l'ha con sé. Inoltre, il sig.
a far data dalla domanda giudiziale, corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento CP_1 della figlia, l'assegno periodico di € 250 da versare entro il 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino;
dispone che il sig. a far data dalla domanda giudiziale, contribuisca al mantenimento della CP_1 moglie, versandole entro il giorno 10 di ogni mese l'assegno mensile di E. 200, importo annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
dispone, su accordo delle parti, che l'assegno unico sia interamente percepito dalla ricorrente;
dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario in ordine alla domanda delle parti in punto passaporto della minore per esservi competente il Giudice Tutelare;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 17.10.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
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Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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