Articolo 2 della Legge 10 aprile 1953, n. 311
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 maggio 1953
Art. 2.
Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvedera' con una aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio 1951-52.
Entrata in vigore il 23 maggio 1953