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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14923/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. BRONZIN ALBERTO Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. BRONZIN ALBERTO CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere reciprocamente definito ogni rapporto patrimoniale di dare e avere, fatta salva l'obbligazione di pagamento rateizzato della somma, così come convenuto nell'accordo di separazione, sino ad oggi puntualmente onorato e rispetto al quale il Sig.
si conferma debitore, alla data odierna, nei confronti della Sig.ra della residua CP_1 Parte_1 somma di € 42.800,00 (quarantaduemilaottoceto/00 euro) che dovranno versarsi quanto ad € 800,00
(ottocento/00 euro) entro il 31/12/20 24 ed il residuo da versarsi in rate annuali di € 1.500,00
(millecinquecento/00 euro) cadauna, ciascuna con scadenza al 31 dicembre di ogni anno a partire dal mese di
1 dicembre 2025. Quanto al debito residuo il Sig. e la Sig.ra convengono che, CP_1 Parte_1 nel caso in cui il Sig. vendesse il proprio immobile sito in Cazzago San AR, via Guarneri CP_1
2, si impegna a versare contestualmente alla vendita alla Sig.ra l'intera somma residua Parte_1 ancora dovuta alla data della vendita,
2) le figlie minori ed vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 preferenziale presso l'abitazione della madre, sita in Cazzago San AR (BS) via John Fitzgerald Kennedy
n. 21;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei e tempi e con le modalità di seguito indicate, comunque emendabili previo preavviso ed accordo dei genitori:
- il padre ritirerà le figlie da scuola ogni giorno e pranzerà con le stesse accompagnandole poi presso l'abitazione dei nonni ove verranno poi ritirate;
- il padre avrà con sé le figlie a week end alterni dal venerdì sera sino al rientro a scuola il lunedì mattina;
- quanto alle vacanze estive (da intendersi dal giorno dopo la fine della scuola fino al giorno precedente l'inizio della stessa) le figlie potranno trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore che verranno concordati tra i genitori medesimi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- quanto alle vacanze Pasquali: le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, oltre a due giorni non consecutivi che verranno concordati tra i genitori almeno venti giorni prima di Pasqua;
- i ponti e le festività seguono il calendario ordinario tra i genitori;
- quanto alle vacanze di Natale: le bambine trascorreranno ad anni alterni il giorno 24 e il giorno 25 dicembre con ciascuno dei genitori e, sempre ad anni alterni, dal 26 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
- quanto ai compleanni delle figlie: i genitori avranno diritto di festeggiare il compleanno delle figlie indipendentemente dal calendario dei giorni ad essi assegnato. I genitori, qualora decidano di non festeggiarlo tutti e due insieme alle figlie, dovranno definire con almeno sette giorni di preavviso i modi e gli orari in cui ciascuno avrà diritto di festeggiarlo;
- entrambi i genitori si impegnano in ogni caso ad adattare le sopra citate condizioni ad eventuali circostanze eccezionali, secondo buona fede.
- I genitori qualora portino le figlie fuori dal territorio italiano dovranno preventivamente avvisare l'altro coniuge informandolo dei tempi e luoghi di permanenza delle figlie all'estero, con indicazione dell'itinerario e degli indirizzi dove trascorreranno le notti.
4) Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per il solo mantenimento delle CP_1 Parte_1 figlie minori ed per il periodo in cui saranno presso la madre e sino alla maggiore età e/o Per_1 Per_2 indipendenza economica, l'assegno mensile complessivo di € 500,00, oltre aggiornamento annuale ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra secondo le coordinate che verranno dalla stessa comunicate al sig. . Nella predetta Parte_1 CP_1 somma di € 500,00 mensili non sono ricomprese le spese definite straordinarie, come individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.7.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le
2 parti dichiarano di riconoscere ed approvare, che saranno suddivise a metà tra i genitori. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre Sig.ra Infine, ciascun genitore provvederà a sostenere Parte_1 autonomamente alle spese per i viaggi che le figlie faranno con ognuno di essi. Del pari, ciascuno dei genitori si farà esclusivo carico, ognuno per il periodo di propria spettanza, delle spese da sostenere per le figlie durante le vacanze invernali o estive;
5) i genitori si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio per le figlie minori ed del Per_1 Per_2 passaporto e/o di ogni altro documento equipollente ai fini dell'espatrio;
6) spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/07/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Cazzago San AR (atto n.8, parte II, serie B) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse delle figlie minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 14923/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. BRONZIN ALBERTO Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. BRONZIN ALBERTO CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere reciprocamente definito ogni rapporto patrimoniale di dare e avere, fatta salva l'obbligazione di pagamento rateizzato della somma, così come convenuto nell'accordo di separazione, sino ad oggi puntualmente onorato e rispetto al quale il Sig.
si conferma debitore, alla data odierna, nei confronti della Sig.ra della residua CP_1 Parte_1 somma di € 42.800,00 (quarantaduemilaottoceto/00 euro) che dovranno versarsi quanto ad € 800,00
(ottocento/00 euro) entro il 31/12/20 24 ed il residuo da versarsi in rate annuali di € 1.500,00
(millecinquecento/00 euro) cadauna, ciascuna con scadenza al 31 dicembre di ogni anno a partire dal mese di
1 dicembre 2025. Quanto al debito residuo il Sig. e la Sig.ra convengono che, CP_1 Parte_1 nel caso in cui il Sig. vendesse il proprio immobile sito in Cazzago San AR, via Guarneri CP_1
2, si impegna a versare contestualmente alla vendita alla Sig.ra l'intera somma residua Parte_1 ancora dovuta alla data della vendita,
2) le figlie minori ed vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 preferenziale presso l'abitazione della madre, sita in Cazzago San AR (BS) via John Fitzgerald Kennedy
n. 21;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie nei e tempi e con le modalità di seguito indicate, comunque emendabili previo preavviso ed accordo dei genitori:
- il padre ritirerà le figlie da scuola ogni giorno e pranzerà con le stesse accompagnandole poi presso l'abitazione dei nonni ove verranno poi ritirate;
- il padre avrà con sé le figlie a week end alterni dal venerdì sera sino al rientro a scuola il lunedì mattina;
- quanto alle vacanze estive (da intendersi dal giorno dopo la fine della scuola fino al giorno precedente l'inizio della stessa) le figlie potranno trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore che verranno concordati tra i genitori medesimi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- quanto alle vacanze Pasquali: le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con ciascun genitore, oltre a due giorni non consecutivi che verranno concordati tra i genitori almeno venti giorni prima di Pasqua;
- i ponti e le festività seguono il calendario ordinario tra i genitori;
- quanto alle vacanze di Natale: le bambine trascorreranno ad anni alterni il giorno 24 e il giorno 25 dicembre con ciascuno dei genitori e, sempre ad anni alterni, dal 26 al 30 dicembre (compreso) con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
- quanto ai compleanni delle figlie: i genitori avranno diritto di festeggiare il compleanno delle figlie indipendentemente dal calendario dei giorni ad essi assegnato. I genitori, qualora decidano di non festeggiarlo tutti e due insieme alle figlie, dovranno definire con almeno sette giorni di preavviso i modi e gli orari in cui ciascuno avrà diritto di festeggiarlo;
- entrambi i genitori si impegnano in ogni caso ad adattare le sopra citate condizioni ad eventuali circostanze eccezionali, secondo buona fede.
- I genitori qualora portino le figlie fuori dal territorio italiano dovranno preventivamente avvisare l'altro coniuge informandolo dei tempi e luoghi di permanenza delle figlie all'estero, con indicazione dell'itinerario e degli indirizzi dove trascorreranno le notti.
4) Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per il solo mantenimento delle CP_1 Parte_1 figlie minori ed per il periodo in cui saranno presso la madre e sino alla maggiore età e/o Per_1 Per_2 indipendenza economica, l'assegno mensile complessivo di € 500,00, oltre aggiornamento annuale ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra secondo le coordinate che verranno dalla stessa comunicate al sig. . Nella predetta Parte_1 CP_1 somma di € 500,00 mensili non sono ricomprese le spese definite straordinarie, come individuate nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.7.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le
2 parti dichiarano di riconoscere ed approvare, che saranno suddivise a metà tra i genitori. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre Sig.ra Infine, ciascun genitore provvederà a sostenere Parte_1 autonomamente alle spese per i viaggi che le figlie faranno con ognuno di essi. Del pari, ciascuno dei genitori si farà esclusivo carico, ognuno per il periodo di propria spettanza, delle spese da sostenere per le figlie durante le vacanze invernali o estive;
5) i genitori si rilasciano sin d'ora reciproco consenso al rilascio per le figlie minori ed del Per_1 Per_2 passaporto e/o di ogni altro documento equipollente ai fini dell'espatrio;
6) spese legali compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/07/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Cazzago San AR (atto n.8, parte II, serie B) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse delle figlie minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che erde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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