Articolo 17 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 maggio 1971
Art. 17.

Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell' articolo 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 , per il rimborso degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario, sono stabilite nell'importo di lire 56.209.000.000 iscritto al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei vari Ministeri il fondo di cui al citato capitolo n. 3491.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971