Art. 3.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, ivi comprese quelle da disporsi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, ivi comprese quelle da disporsi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.