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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1347/2021
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to , come da procura in atti e da Parte_1 Parte_2
( PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA 37 76121 BARLETTA;
C.F._1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARPAGNANO SABINO (c.f. e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/03/2021, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo titolare della ditta “Le Ture di Diblasio Vincenzo Libero Controparte_1
Silvano”.
La ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze del sig. presso il Controparte_1
ristorante-pizzeria “Le Ture di Diblasio Vincenzo Libero Silvano”, sito in Barletta, dal giorno 13/06/2020 al giorno 11/08/2020 e precisamente di aver lavorato senza regolare assunzione dal 13/06/2020 al
16/06/2020 e di essere stata assunta in data 17/06/2020 con contratto di lavoro a tempo determinato – intermittente, con inizio della prestazione lavorativa fissata per lo stesso giorno e con scadenza il
30/09/2020. In particolare, lamentava di essere stata assunta con contratto di lavoro a chiamata in violazione dei requisiti di legge previsti dalla vigente normativa in materia, nonché in violazione dei limiti di età previsti, senza che il resistente avesse effettuato la valutazione dei rischi obbligatoria per legge ed inoltre che il contratto solo formalmente richiamava la normativa sul lavoro a “chiamata” ma nei fatti si instaurava un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato avendo lavorato anche senza regolare assunzione.
La riferiva di aver lavorato ogni giorno dal martedì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 03.00 Pt_1
(salvo per i giorni 13/06/2020 e 14/06/2020 in cui ha lavorato solo di mattina dalle 09.30 alle 14.00 per la pulizia della cucina), svolgendo mansioni di aiuto cuoco, 5 livello del c.c.n.l. pubblici esercizi minori, nonchè di lavapiatti (in assenza del dipendente preposto alla mansione) e di essere, poi, stata allontanata in data
11/08/2020 verbalmente senza motivazione alcuna, senza nessuna comunicazione scritta e prima della scadenza indicata nel contratto.
Lamentava, allora, la ricorrente di aver percepito una retribuzione (fissa pari a € 40,00 al giorno) inferiore rispetto a quella ad essa spettante in relazione agli orari di lavoro svolti ed a quanto previsto dal c.c.n.l. di categoria, nonché dall'art. 36 Cost.; ancora, lamentava di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro somme a titolo di: indennità sostitutiva di preavviso, TFR, ratei ferie, 13° mensilità, 14° mensilità, ratei riduzione orario di lavoro, differenza paga contrattuale, lavoro straordinario, retribuzione, maggiorazione spettante per lavoro notturno e per tutti questi titoli deduceva di vantare un credito pari ad
€ 8.249,12 .
Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato – intermittente del 17/06/2020 per violazione degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.
81/2015 e che la stessa ha lavorato alle dipendenze del con contratto di lavoro subordinato a CP_1
tempo pieno ed indeterminato continuativamente ed ininterrottamente dal 13/06/2020 al 11/08/2020; nonché accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente e per l'effetto condannare il resistente alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro nonché al risarcimento del danno subito o, in subordine, che il resistente ha illegittimamente operato recesso “ante tempus” rispetto alla scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato fissata al 30/09/2020, con diritto della stessa al pagamento della retribuzione fino alla scadenza naturale del contratto.
Infine, chiedeva di condannare il al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma CP_1
di € 8.249,12 per le causali e le voci di cui innanzi nonchè alla regolarizzazione contributiva, assicurativa e CP_ previdenziale Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si costituiva in giudizio titolare della ditta “Le Ture di Diblasio Vincenzo Controparte_1
Libero Silvano”, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, dichiarando infondata e non provata la domanda così come proposta nei suoi confronti.
In particolare, il primo luogo, contestava la circostanza secondo cui la lavoratrice prestava la propria attività lavorativa “in assenza di un regolare contratto” prima della data di assunzione, sottolineando che il ristorante “Le Ture” apriva al pubblico proprio in data 17/06/2020 (data in cui la veniva assunta Parte_1
con contratto di lavoro a tempo determinato – intermittente). Ancora, rilevava che la ricorrente comunicava la sua disponibilità e, pertanto, lavorava per sole quattro giornate (18, 19, 24 e 25 luglio), svolgendo mansioni di aiuto cuoca e lavorando per 3 ore al giorno dalle ore 20,00 alle ore 23,00 regolarmente retribuite secondo la retribuzione oraria prevista dal CCNL di categoria su menzionato. Il resistente riferiva, poi, di non avere più avuto la necessità di chiamare a lavoro la nel periodo Parte_1
successivo stante lo scarso numero di prenotazioni ricevute, ma che il 12/08/2020 la ricorrente si recava presso il ristorante “Le Ture” per chiedere spiegazioni in merito alle mancate chiamate e dopo averle spiegato che, a causa dello scarso lavoro in cucina, non era necessaria la sua presenza, facendole, in ogni caso, rilevare di non essere soddisfatto della prestazione lavorativa fin lì svolta, la ricorrente si allontanava volontariamente. Pertanto, contestava l'esistenza di un licenziamento verbale senza giustificato motivo.
Concludeva per l'integrale rigetto dell'avverso ricorso e per la condanna della alla rifusione delle Parte_1 spese e competenze di lite.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di quattro testi di parte ricorrente e tre di parte resistente.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda diretta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato- intermittente per presunta violazione degli artt. da 13 a 18 del D.lgs n.81/2015.
In particolare, la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui il difetto del requisito anagrafico (avendo la lavoratrice meno di cinquantacinque anni all'epoca della sottoscrizione del contratto) e la circostanza che la prestazione resa dalla ricorrente non sarebbe stata discontinua, bensì continuativa ed ininterrotta, avrebbe comportato la nullità del contratto intermittente con la sua conversione in contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, non merita accoglimento.
Al riguardo, occorre segnalare che ai sensi dell'art. 13 D.lgs. citato: «
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».
Dunque, all'esito di una corretta interpretazione sistematica della disciplina normativa in questione, deve escludersi che, nel caso oggetto di causa, vi sia stata violazione dell'art.13, ed infatti, secondo l'orientamento dei Giudici di Legittimità, che non si ha ragione di disattendere (Cass. sentenza 24 luglio
2023, n. 22086) la disposizione normativa, con il primo ed il secondo comma , detta chiaramente due diversi, disgiunti, presupposti per il ricorso al lavoro intermittente: da una parte, "in ogni caso" con i lavoratori in possesso del requisito soggettivo d'età; dall'altra, con i lavoratori sprovvisti di detto requisito, al cospetto del requisito oggettivo dettato dai CCNL o dai decreti ministeriali.
Invero, “l'interpretazione letterale della disposizione normativa porta a ritenere che le due condizioni legittimanti la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente siano disgiunte e non necessariamente concorrenti. La definizione tipologica dell'istituto è dettata nel comma 1, ove sono previsti - senza alcun cenno a limiti di età - le "esigenze", i "casi" in cui è consentito utilizzarlo. Il comma 2 dispone che "in ogni caso" è consentito utilizzare il lavoro intermittente con i soggetti che al momento dell'instaurazione del rapporto hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25, o con soggetti che hanno più di 55 anni.
L'espressione "in ogni caso" del comma 2 evoca i "casi", cioè le esigenze, di cui al comma 1, ed è letteralmente interpretabile come "in qualunque caso", "qualunque sia l'esigenza", a prescindere cioè dalla sussistenza di specifici casi ed esigenze: "in ogni caso" - nel senso così inteso - il comma 2 consente la stipula del contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25 e più di 55 anni. Insomma, il comma 2 consente di stipulare con i soggetti in tali condizioni di età il contratto intermittente anche a prescindere dagli specifici casi ed esigenze di cui al comma 1. Inoltre,
l'espressione "in ogni caso" (che aggiunge il presupposto dell'età) è preceduta dal verbo ausiliare "può'":
l'uso del verbo ausiliare indica, chiaramente, che si tratta di requisito che non è previsto quale elemento costitutivo del contratto, e l'espressione utilizzata rende evidente che il legislatore ha inteso aggiungere una ulteriore ipotesi di lavoro intermittente, caratterizzata in via esclusiva dal requisito anagrafico del lavoratore.”
Si deve, tra l'altro, sottolineare come fa notare la Cassazione che nel testo originario dell'art. 34 del Dlgs n.
276 del 2003, tale previsione anagrafica aveva carattere sperimentale e faceva riferimento al concorso di un duplice fattore, ossia lo stato di disoccupazione di soggetti con meno di 25 anni o lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo, rendendo evidente che il lavoro intermittente era stato concepito proprio come strumento che, a prescindere dalle caratteristiche dell'attività lavorativa, agevolasse l'entrata nel mercato del lavoro di soggetti più fragili.
Alla luce di quanto affermato, dunque, nel caso oggetto di causa, pur non sussistendo il requisito soggettivo, deve ritenersi sussistente l'elemento oggettivo, considerato che l'attività svolta dal sig. CP_1
e la mansione assegnata alla ricorrente rientrano tra quelle individuate dal Decreto Ministeriale del Per 23.10.2004 (che trova ancora applicazione, non contenendo il CCNL Pubblici Esercizi Minori una disciplina del contratto di lavoro interinale ) e, in particolare, “attività di personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in generale ” come risulta dai documenti in atti. Ed ancora, si deve ritenere che il rapporto di lavoro è sorto il 17/06/2020, come confermato dalla documentazione allegata, e la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente è stata discontinua ed intermittente. Invero, la ricorrente non ha fornito alcuna prova univoca con riferimento all'effettivo espletamento di attività lavorativa con le modalità dedotte in ricorso asseritamente differenti rispetto al rapporto di lavoro regolarizzato e documentato attraverso il contratto di assunzione a tempo determinato – intermittente. Né ciò ha trovato univoco riscontro probatorio all'esito dell'esame congiunto delle risultanze dell'istruttoria testimoniale e di quelle documentali.
In particolare, tra i testi di parte ricorrente, , figlio della ricorrente, ha dichiarato che la Testimone_1
madre avrebbe lavorato “nella stagione estiva del 2019, da maggio fino a settembre, e poi nella stagione invernale solo durante i weekend quando c'erano i banchetti”, ed in un secondo momento, ha affermato di ricordare “con precisione che mia madre ha lavorato dal 13/06/2020 all'11/08/2020”. Considerando che la ricorrente ha affermato di aver lavorato nell'estate del 2020 e non nel 2019, appare evidente che la contraddizione in cui è incorso il suddetto testimone che, tra l'altro, deve anche considerarsi meno attendibile, in quanto, essendo il figlio della ricorrente, è sicuramente portatore di un interesse, quantomeno di mero fatto, a rendere una deposizione compiacente nell'interesse della madre. In ogni caso, non era presente all'episodio dell'asserito licenziamento, relativamente al quale ha potuto rendere solo una deposizione de relato, dichiarando quanto a lui riferito da sua madre. In merito agli asseriti orari di lavoro, è stato smentito dalla teste (indicata anche dal ), Testimone_2 CP_1
la quale, dipendente a chiamata del nell'estate del 2020, dopo aver precisato di aver lavorato solo CP_1
“per qualche giorno, con contratto a chiamata, anche se non ricordo con precisione le date”, ha affermato che, in quei pochi giorni in cui lavorato, solitamente di sabato, l'orario andava dalle 18,00 alle 23/24 e non dalle 17,00 alle 2,30 del mattino, come affermato dal figlio della ricorrente.
Ancora, anche le dichiarazioni degli altri testi escussi non possono ritenersi decisive ai fini dell'espletamento dell'onere probatorio, considerato che trattasi di soggetti che non hanno lavorato alle dipendenze del nell'estate del 2020 e che, quindi, hanno potuto rendere solo una deposizione de CP_1
relato, dichiarando quanto a loro riferito dalla ricorrente.
Diversamente, invece, i testimoni escussi su richiesta del hanno confermato sia le modalità di CP_1 svolgimento del rapporto a chiamata sia quelle dell'episodio del 12/08/2020.
Infatti, la testimone , dipendente del come cuoca, ha riferito che la ha Testimone_3 CP_1 Parte_1
lavorato per il resistente solo “per due fine settimana (sabato e domenica) nel mese di luglio del 2020…per circa 3/4 ore”.
Allora, si ritiene che, nel caso di specie, le dichiarazioni su esposte non sono siano sufficienti a provare la prospettazione di parte ricorrente E ciò tenuto conto anche del rigoroso onere probatorio che deve essere soddisfatto in questi casi.
Pertanto, per i motivi su esposti non può accogliersi la domanda volta ad ottenere la declaratoria di sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro ab origine a tempo indeterminato e pieno.
Ancora non merita accoglimento, l'eccepita nullità dello stesso contratto per presunta violazione della lett.c) dell'art.14 D.Lgs citato, ai sensi del quale «1. È vietato il ricorso al lavoro intermittente: (…) c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
Ed infatti, il contratto di lavoro per cui è causa è stato stipulato anche nel rispetto dell'art.14, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n.81/2015, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla , il sig. Parte_1
ha effettuato la valutazione dei rischi nel rispetto del D. Lgs. n.81/2008, come risulta dalla CP_1
documentazione prodotta agli atti, che porta la sottoscrizione, oltre che del sig. , anche in qualità di CP_1
RSPP, del medico competente, dott. , e del , sig.ra . Persona_2 Pt_3 Testimone_3
Infine, va rigettata la domanda con la quale la ricorrente chiede che venga dichiarata l'illegittimità/inefficacia del licenziamento asseritamente intimatole dal sig. l'11/08/2020, CP_1 verbalmente e senza alcuna giusta causa e/o giustificato motivo, in violazione dell'art.2 della Legge
n.604/1966 e 2119 c.c. e di conseguenza la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno se si dovesse ritenere sussistente, tra le parti, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e, in via subordinata, nel caso in cui si dovesse ritenere esistente un rapporto di lavoro a tempo determinato, che il sig. venga condannato al pagamento delle retribuzioni che CP_1
vanno dall'11/08/2020 alla naturale scadenza del contratto (30/09/2020).
Anche per tale circostanza la ricorrente non ha fornito prova circa l'esistenza di un ingiustificato licenziamento verbale, né essa può trarsi dalle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Ed anzi, il teste l'unico presente all'episodio del 12/08/2020, ha riferito quanto segue: “il Testimone_4
12/08/2020 ero presente, alle ore 17,30, presso il ristorante “Le Ture”, in quanto sono amico del e CP_1
mi capitava di andare a trovarlo;
ho assistito all'episodio di cui al capitolo n.9 della memoria che la S.V. mi legge e che confermo;
in quell'occasione era presente anche il sig. , che lavorava presso Le Ture”, Tes_5
confermando quindi l'allontanamento volontario della ricorrente e non già il licenziamento da parte del
. CP_1
Di conseguenza, va anche rigettata la domanda diretta ad accertare e dichiarare che in violazione degli art. 2119, del Dl.g. 81/2015, art. 1175 e 1135 c.c.., il resistente ha illegittimamente operato recesso “ante tempus” rispetto alla scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato fissata al 30/09/2020 con diritto della stessa al pagamento della retribuzione fino alla scadenza naturale del contratto.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda principale assorbe ogni valutazione sulla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive calcolate dalla ricorrente in complessivi €
8.249,12, nonché alla regolarizzazione contributiva, assicurativa e previdenziale della posizione lavorativa della ricorrente , ribadendosi peraltro anche qui il mancato assolvimento dell' onere probatorio da parte della stessa.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 03/03/2021, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
[...]
processuali del resistente liquidate in € 2000,00 , oltre oneri accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Così deciso in Trani, il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to , come da procura in atti e da Parte_1 Parte_2
( PIAZZA FEDERICO DI SVEVIA 37 76121 BARLETTA;
C.F._1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
CARPAGNANO SABINO (c.f. e da avv. C.F._2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/03/2021, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo titolare della ditta “Le Ture di Diblasio Vincenzo Libero Controparte_1
Silvano”.
La ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze del sig. presso il Controparte_1
ristorante-pizzeria “Le Ture di Diblasio Vincenzo Libero Silvano”, sito in Barletta, dal giorno 13/06/2020 al giorno 11/08/2020 e precisamente di aver lavorato senza regolare assunzione dal 13/06/2020 al
16/06/2020 e di essere stata assunta in data 17/06/2020 con contratto di lavoro a tempo determinato – intermittente, con inizio della prestazione lavorativa fissata per lo stesso giorno e con scadenza il
30/09/2020. In particolare, lamentava di essere stata assunta con contratto di lavoro a chiamata in violazione dei requisiti di legge previsti dalla vigente normativa in materia, nonché in violazione dei limiti di età previsti, senza che il resistente avesse effettuato la valutazione dei rischi obbligatoria per legge ed inoltre che il contratto solo formalmente richiamava la normativa sul lavoro a “chiamata” ma nei fatti si instaurava un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato avendo lavorato anche senza regolare assunzione.
La riferiva di aver lavorato ogni giorno dal martedì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 03.00 Pt_1
(salvo per i giorni 13/06/2020 e 14/06/2020 in cui ha lavorato solo di mattina dalle 09.30 alle 14.00 per la pulizia della cucina), svolgendo mansioni di aiuto cuoco, 5 livello del c.c.n.l. pubblici esercizi minori, nonchè di lavapiatti (in assenza del dipendente preposto alla mansione) e di essere, poi, stata allontanata in data
11/08/2020 verbalmente senza motivazione alcuna, senza nessuna comunicazione scritta e prima della scadenza indicata nel contratto.
Lamentava, allora, la ricorrente di aver percepito una retribuzione (fissa pari a € 40,00 al giorno) inferiore rispetto a quella ad essa spettante in relazione agli orari di lavoro svolti ed a quanto previsto dal c.c.n.l. di categoria, nonché dall'art. 36 Cost.; ancora, lamentava di non aver percepito alla cessazione del rapporto di lavoro somme a titolo di: indennità sostitutiva di preavviso, TFR, ratei ferie, 13° mensilità, 14° mensilità, ratei riduzione orario di lavoro, differenza paga contrattuale, lavoro straordinario, retribuzione, maggiorazione spettante per lavoro notturno e per tutti questi titoli deduceva di vantare un credito pari ad
€ 8.249,12 .
Pertanto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato – intermittente del 17/06/2020 per violazione degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.
81/2015 e che la stessa ha lavorato alle dipendenze del con contratto di lavoro subordinato a CP_1
tempo pieno ed indeterminato continuativamente ed ininterrottamente dal 13/06/2020 al 11/08/2020; nonché accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente e per l'effetto condannare il resistente alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro nonché al risarcimento del danno subito o, in subordine, che il resistente ha illegittimamente operato recesso “ante tempus” rispetto alla scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato fissata al 30/09/2020, con diritto della stessa al pagamento della retribuzione fino alla scadenza naturale del contratto.
Infine, chiedeva di condannare il al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma CP_1
di € 8.249,12 per le causali e le voci di cui innanzi nonchè alla regolarizzazione contributiva, assicurativa e CP_ previdenziale Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si costituiva in giudizio titolare della ditta “Le Ture di Diblasio Vincenzo Controparte_1
Libero Silvano”, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, dichiarando infondata e non provata la domanda così come proposta nei suoi confronti.
In particolare, il primo luogo, contestava la circostanza secondo cui la lavoratrice prestava la propria attività lavorativa “in assenza di un regolare contratto” prima della data di assunzione, sottolineando che il ristorante “Le Ture” apriva al pubblico proprio in data 17/06/2020 (data in cui la veniva assunta Parte_1
con contratto di lavoro a tempo determinato – intermittente). Ancora, rilevava che la ricorrente comunicava la sua disponibilità e, pertanto, lavorava per sole quattro giornate (18, 19, 24 e 25 luglio), svolgendo mansioni di aiuto cuoca e lavorando per 3 ore al giorno dalle ore 20,00 alle ore 23,00 regolarmente retribuite secondo la retribuzione oraria prevista dal CCNL di categoria su menzionato. Il resistente riferiva, poi, di non avere più avuto la necessità di chiamare a lavoro la nel periodo Parte_1
successivo stante lo scarso numero di prenotazioni ricevute, ma che il 12/08/2020 la ricorrente si recava presso il ristorante “Le Ture” per chiedere spiegazioni in merito alle mancate chiamate e dopo averle spiegato che, a causa dello scarso lavoro in cucina, non era necessaria la sua presenza, facendole, in ogni caso, rilevare di non essere soddisfatto della prestazione lavorativa fin lì svolta, la ricorrente si allontanava volontariamente. Pertanto, contestava l'esistenza di un licenziamento verbale senza giustificato motivo.
Concludeva per l'integrale rigetto dell'avverso ricorso e per la condanna della alla rifusione delle Parte_1 spese e competenze di lite.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria mediante l'audizione di quattro testi di parte ricorrente e tre di parte resistente.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è infondato nei termini di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda diretta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato- intermittente per presunta violazione degli artt. da 13 a 18 del D.lgs n.81/2015.
In particolare, la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui il difetto del requisito anagrafico (avendo la lavoratrice meno di cinquantacinque anni all'epoca della sottoscrizione del contratto) e la circostanza che la prestazione resa dalla ricorrente non sarebbe stata discontinua, bensì continuativa ed ininterrotta, avrebbe comportato la nullità del contratto intermittente con la sua conversione in contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, non merita accoglimento.
Al riguardo, occorre segnalare che ai sensi dell'art. 13 D.lgs. citato: «
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».
Dunque, all'esito di una corretta interpretazione sistematica della disciplina normativa in questione, deve escludersi che, nel caso oggetto di causa, vi sia stata violazione dell'art.13, ed infatti, secondo l'orientamento dei Giudici di Legittimità, che non si ha ragione di disattendere (Cass. sentenza 24 luglio
2023, n. 22086) la disposizione normativa, con il primo ed il secondo comma , detta chiaramente due diversi, disgiunti, presupposti per il ricorso al lavoro intermittente: da una parte, "in ogni caso" con i lavoratori in possesso del requisito soggettivo d'età; dall'altra, con i lavoratori sprovvisti di detto requisito, al cospetto del requisito oggettivo dettato dai CCNL o dai decreti ministeriali.
Invero, “l'interpretazione letterale della disposizione normativa porta a ritenere che le due condizioni legittimanti la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente siano disgiunte e non necessariamente concorrenti. La definizione tipologica dell'istituto è dettata nel comma 1, ove sono previsti - senza alcun cenno a limiti di età - le "esigenze", i "casi" in cui è consentito utilizzarlo. Il comma 2 dispone che "in ogni caso" è consentito utilizzare il lavoro intermittente con i soggetti che al momento dell'instaurazione del rapporto hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25, o con soggetti che hanno più di 55 anni.
L'espressione "in ogni caso" del comma 2 evoca i "casi", cioè le esigenze, di cui al comma 1, ed è letteralmente interpretabile come "in qualunque caso", "qualunque sia l'esigenza", a prescindere cioè dalla sussistenza di specifici casi ed esigenze: "in ogni caso" - nel senso così inteso - il comma 2 consente la stipula del contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24 anni e fino a che ne compiono 25 e più di 55 anni. Insomma, il comma 2 consente di stipulare con i soggetti in tali condizioni di età il contratto intermittente anche a prescindere dagli specifici casi ed esigenze di cui al comma 1. Inoltre,
l'espressione "in ogni caso" (che aggiunge il presupposto dell'età) è preceduta dal verbo ausiliare "può'":
l'uso del verbo ausiliare indica, chiaramente, che si tratta di requisito che non è previsto quale elemento costitutivo del contratto, e l'espressione utilizzata rende evidente che il legislatore ha inteso aggiungere una ulteriore ipotesi di lavoro intermittente, caratterizzata in via esclusiva dal requisito anagrafico del lavoratore.”
Si deve, tra l'altro, sottolineare come fa notare la Cassazione che nel testo originario dell'art. 34 del Dlgs n.
276 del 2003, tale previsione anagrafica aveva carattere sperimentale e faceva riferimento al concorso di un duplice fattore, ossia lo stato di disoccupazione di soggetti con meno di 25 anni o lavoratori con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo, rendendo evidente che il lavoro intermittente era stato concepito proprio come strumento che, a prescindere dalle caratteristiche dell'attività lavorativa, agevolasse l'entrata nel mercato del lavoro di soggetti più fragili.
Alla luce di quanto affermato, dunque, nel caso oggetto di causa, pur non sussistendo il requisito soggettivo, deve ritenersi sussistente l'elemento oggettivo, considerato che l'attività svolta dal sig. CP_1
e la mansione assegnata alla ricorrente rientrano tra quelle individuate dal Decreto Ministeriale del Per 23.10.2004 (che trova ancora applicazione, non contenendo il CCNL Pubblici Esercizi Minori una disciplina del contratto di lavoro interinale ) e, in particolare, “attività di personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in generale ” come risulta dai documenti in atti. Ed ancora, si deve ritenere che il rapporto di lavoro è sorto il 17/06/2020, come confermato dalla documentazione allegata, e la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente è stata discontinua ed intermittente. Invero, la ricorrente non ha fornito alcuna prova univoca con riferimento all'effettivo espletamento di attività lavorativa con le modalità dedotte in ricorso asseritamente differenti rispetto al rapporto di lavoro regolarizzato e documentato attraverso il contratto di assunzione a tempo determinato – intermittente. Né ciò ha trovato univoco riscontro probatorio all'esito dell'esame congiunto delle risultanze dell'istruttoria testimoniale e di quelle documentali.
In particolare, tra i testi di parte ricorrente, , figlio della ricorrente, ha dichiarato che la Testimone_1
madre avrebbe lavorato “nella stagione estiva del 2019, da maggio fino a settembre, e poi nella stagione invernale solo durante i weekend quando c'erano i banchetti”, ed in un secondo momento, ha affermato di ricordare “con precisione che mia madre ha lavorato dal 13/06/2020 all'11/08/2020”. Considerando che la ricorrente ha affermato di aver lavorato nell'estate del 2020 e non nel 2019, appare evidente che la contraddizione in cui è incorso il suddetto testimone che, tra l'altro, deve anche considerarsi meno attendibile, in quanto, essendo il figlio della ricorrente, è sicuramente portatore di un interesse, quantomeno di mero fatto, a rendere una deposizione compiacente nell'interesse della madre. In ogni caso, non era presente all'episodio dell'asserito licenziamento, relativamente al quale ha potuto rendere solo una deposizione de relato, dichiarando quanto a lui riferito da sua madre. In merito agli asseriti orari di lavoro, è stato smentito dalla teste (indicata anche dal ), Testimone_2 CP_1
la quale, dipendente a chiamata del nell'estate del 2020, dopo aver precisato di aver lavorato solo CP_1
“per qualche giorno, con contratto a chiamata, anche se non ricordo con precisione le date”, ha affermato che, in quei pochi giorni in cui lavorato, solitamente di sabato, l'orario andava dalle 18,00 alle 23/24 e non dalle 17,00 alle 2,30 del mattino, come affermato dal figlio della ricorrente.
Ancora, anche le dichiarazioni degli altri testi escussi non possono ritenersi decisive ai fini dell'espletamento dell'onere probatorio, considerato che trattasi di soggetti che non hanno lavorato alle dipendenze del nell'estate del 2020 e che, quindi, hanno potuto rendere solo una deposizione de CP_1
relato, dichiarando quanto a loro riferito dalla ricorrente.
Diversamente, invece, i testimoni escussi su richiesta del hanno confermato sia le modalità di CP_1 svolgimento del rapporto a chiamata sia quelle dell'episodio del 12/08/2020.
Infatti, la testimone , dipendente del come cuoca, ha riferito che la ha Testimone_3 CP_1 Parte_1
lavorato per il resistente solo “per due fine settimana (sabato e domenica) nel mese di luglio del 2020…per circa 3/4 ore”.
Allora, si ritiene che, nel caso di specie, le dichiarazioni su esposte non sono siano sufficienti a provare la prospettazione di parte ricorrente E ciò tenuto conto anche del rigoroso onere probatorio che deve essere soddisfatto in questi casi.
Pertanto, per i motivi su esposti non può accogliersi la domanda volta ad ottenere la declaratoria di sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro ab origine a tempo indeterminato e pieno.
Ancora non merita accoglimento, l'eccepita nullità dello stesso contratto per presunta violazione della lett.c) dell'art.14 D.Lgs citato, ai sensi del quale «1. È vietato il ricorso al lavoro intermittente: (…) c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
Ed infatti, il contratto di lavoro per cui è causa è stato stipulato anche nel rispetto dell'art.14, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n.81/2015, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla , il sig. Parte_1
ha effettuato la valutazione dei rischi nel rispetto del D. Lgs. n.81/2008, come risulta dalla CP_1
documentazione prodotta agli atti, che porta la sottoscrizione, oltre che del sig. , anche in qualità di CP_1
RSPP, del medico competente, dott. , e del , sig.ra . Persona_2 Pt_3 Testimone_3
Infine, va rigettata la domanda con la quale la ricorrente chiede che venga dichiarata l'illegittimità/inefficacia del licenziamento asseritamente intimatole dal sig. l'11/08/2020, CP_1 verbalmente e senza alcuna giusta causa e/o giustificato motivo, in violazione dell'art.2 della Legge
n.604/1966 e 2119 c.c. e di conseguenza la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno se si dovesse ritenere sussistente, tra le parti, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e, in via subordinata, nel caso in cui si dovesse ritenere esistente un rapporto di lavoro a tempo determinato, che il sig. venga condannato al pagamento delle retribuzioni che CP_1
vanno dall'11/08/2020 alla naturale scadenza del contratto (30/09/2020).
Anche per tale circostanza la ricorrente non ha fornito prova circa l'esistenza di un ingiustificato licenziamento verbale, né essa può trarsi dalle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Ed anzi, il teste l'unico presente all'episodio del 12/08/2020, ha riferito quanto segue: “il Testimone_4
12/08/2020 ero presente, alle ore 17,30, presso il ristorante “Le Ture”, in quanto sono amico del e CP_1
mi capitava di andare a trovarlo;
ho assistito all'episodio di cui al capitolo n.9 della memoria che la S.V. mi legge e che confermo;
in quell'occasione era presente anche il sig. , che lavorava presso Le Ture”, Tes_5
confermando quindi l'allontanamento volontario della ricorrente e non già il licenziamento da parte del
. CP_1
Di conseguenza, va anche rigettata la domanda diretta ad accertare e dichiarare che in violazione degli art. 2119, del Dl.g. 81/2015, art. 1175 e 1135 c.c.., il resistente ha illegittimamente operato recesso “ante tempus” rispetto alla scadenza naturale del contratto di lavoro a tempo determinato fissata al 30/09/2020 con diritto della stessa al pagamento della retribuzione fino alla scadenza naturale del contratto.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda principale assorbe ogni valutazione sulla domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive calcolate dalla ricorrente in complessivi €
8.249,12, nonché alla regolarizzazione contributiva, assicurativa e previdenziale della posizione lavorativa della ricorrente , ribadendosi peraltro anche qui il mancato assolvimento dell' onere probatorio da parte della stessa.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 03/03/2021, nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
[...]
processuali del resistente liquidate in € 2000,00 , oltre oneri accessori di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Così deciso in Trani, il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore