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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE VII
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere istruttore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3234 dell'anno 2024, decisa in base al combinato disposto degli artt.
281 sexies e 351, ultimo comma, c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Erica Parte_1 C.F._1
Cantiello, (c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore (p.iva ), degli avv.ti Eugenio Moschiano (c.f. P.IVA_1
) ed Alessandro Moschiano (c.f. ) dai C.F._3 C.F._4 quali rappresentata e difesa;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025
OGGETTO: contratto di mutuo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.06.20, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo: “A) Controparte_1 dichiarare la sottoscrizione del mutuo ipotecario dell'attore apocrifa;
B) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in premessa;
C) per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni materiali e Controparte_1 morali nella misura di euro 26.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
D) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge”.
Rappresentava, in particolare, che:
- nel mese di settembre 2018, recatasi presso l'istituto Barclays Bank PLC per rinegoziare il contratto di mutuo stipulato in precedenza come coobbligata con il marito defunto ed il figlio, una dipendente della banca Persona_1
aveva evidenziato la presenza di un altro contratto di mutuo nel quale ella figurava come garante;
- non avendo stipulato altri mutui ipotecari, aveva fatto domanda alla CRIF per richiedere una visura ed accedere a tutta la documentazione relativa alla sua posizione ed aveva scoperto l'esistenza di tale contratto, a lei sconosciuto;
- risultava, nello specifico, presso l'Istituto di credito Controparte_1
un mutuo ipotecario in corso, in cui ella aveva il ruolo di garante, con data
[...]
di inizio 27.03.2003 e data di fine 31.03.2023, con numero di rate da rimborsare
55, un importo residuo di € 61.185,00 ed un importo di rata mensile di €
1.112,00, stipulato da , Parte_2 Persona_2 Persona_3 Per_4
, soggetti a lei del tutto sconosciuti;
[...] Per_5
- rilevato che le firme apposte al contratto erano, dunque, apocrife ed i propri dati personali e documenti erano stati utilizzati senza il suo consenso, aveva sporto denuncia/querela dinanzi alla Procura della Repubblica di Napoli, chiedendo che si procedesse nei riguardi dei soggetti contraenti il contratto di mutuo per cui è causa per il reato di truffa, uso di atto falso e sostituzione di persona e per tutte le eventuali fattispecie di reato ravvisabili nei fatti rappresentati;
- a causa tali circostanze, non aveva potuto procedere alla rinegoziazione del mutuo presso l'istituto di credito e da ciò era derivato un danno quantificato nella cifra di € 26.000,00, comprensiva dei danni materiali e morali.
2 Si costituiva chiedendo: 1) “l'inammissibilità Controparte_1
della domanda in quanto la parte attrice non avrebbe provato di avere richiesto la rinegoziazione del mutuo presso l'istituto Barclays Bank PLC né avrebbe dato prova del rifiuto della stessa banca a procedere in tal senso;
2)
l'infondatezza della domanda in quanto dalla lettura contratto di mutuo de quo risulterebbe la totale estraneità della sig.ra allo stesso, che in alcun Pt_1
passaggio del contratto sarebbe menzionata né quale garante né a qualsivoglia altro titolo e che alcuna firma avrebbe apposto allo stesso. Peraltro, in base alla documentazione prodotta risulterebbe che la sig.ra non sarebbe mai stata Pt_1 segnalata dalla banca convenuta alla Centrale Rischi;
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, non avendo offerto la parte attrice alcuna prova sia circa il profilo dell'an sia quello del quantum”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di
Napoli, con sentenza n. 3562/2024, così provvedeva: “rigetta la domanda;
condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 7.617,00 oltre iva, cpa e spese generali”.
con atto di appello ritualmente notificato a Parte_1 Controparte_1
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Nel merito accogliere l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto in riforma della sentenza Parte_1
appellata del Tribunale di Napoli II sez. civile n. 3562/2024 del 02.04.2024 RG
n. 13845/2020 ed in sua riforma accogliere la domanda proposta in primo grado
e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in premessa;
per l'effetto condannare la Controparte_2
risarcimento dei danni materiali e morali nella misura di euro 26.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
B) Riformare il capo delle spese legali, revocare la condanna in primo grado e per l'effetto, condannare l'appellato, al pagamento delle spese di giudizio e competenze professionali, per il doppio grado con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. C) In via del tutto gradata e per mero scrupolo difensivo si chiede la riduzione della condanna alle spese di primo grado.”.
3 Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto del presente appello.
Con ordinanza del 14.02.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del
30.01.2025, il collegio ha fissato l'udienza del 27 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine fino a 20 gg. prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
A tale udienza, la causa è stata riservata in decisione.
L'impugnante, nell'atto di appello, lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel:
- non esaminare la prova documentale posta a sostegno della propria domanda;
- nel non ammettere la prova testimoniale volta alla dimostrazione del rifiuto, da parte della banca, di procedere alla rinegoziazione del mutuo;
- nel non considerare le risultanze della documentazione depositata in atti relativa alla segnalazione della Crif, da cui emergerebbe, in maniera inconfutabile, la sua iscrizione, quale garante, del contratto di mutuo su indicato, stipulato da da , , Parte_2 Persona_2 Persona_3 Per_4
, soggetti a lei del tutto sconosciuti;
[...] Per_5
- nell'attribuire maggior rilevanza alle prove fornite dalla controparte, non considerando l'informativa creditizia da essa depositata;
- nel non ritenere dimostrata la responsabilità della nella CP_3 segnalazione dell'errato rapporto alla CRIF, nonostante solo quest'ultima avrebbe potuto procedere alla segnalazione stessa;
- nel ritenere il contratto di mutuo allegato dalla idoneo a provare la CP_3 sua estraneità al contratto per cui risultava l'iscrizione alla CRIF;
- nel quantificare le spese di lite in applicazione dei valori massimi, senza alcuna motivazione sul punto e senza tener conto dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza, da calibrarsi sulla base dell'impegno professionale nella specie profuso.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare quanto stabilito dalla Suprema
Corte di Cassazione sul rapporto tra errata segnalazione e lesione del credito commerciale: “L'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al
4 credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.”
(Cass. civ. VI, 1° luglio 2020, n. 13264).
Alla luce di tali principi - chiaramente applicabili anche all'ipotesi in cui, in seguito ad errata segnalazione, anziché essere negato il finanziamento da parte della banca, sia stata negata, come sostenuto dall'impugnante, la rinegoziazione di un contratto di mutuo - deve ritenersi, nel caso di specie e come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la domanda formulata dall'odierna impugnante assolutamente carente di prova.
Innanzitutto, dagli atti depositati in giudizio, emerge che nessuno dei finanziamenti relativi alla fosse segnalato tra le sofferenze e, dunque, Pt_1 diversamente da quanto evidenziato dall'appellante, non risulta affatto che la Contr banca abbia effettuato segnalazioni alla Centrale Rischi in danno all'appellante.
Le risultanze della visura CRIF allegate dall'appellante non risultano, dunque, idonee a dimostrare il presupposto dell'asserito rifiuto opposto dalla alla CP_1 rinegoziazione del mutuo, essendo, nel detto documento, classificato come elevato l'indice di affidabilità creditizia della Pt_1
Effettivamente, da tale documentazione, emerge che, al settembre 2018, la risultava erroneamente intestataria presso il sistema interbancario -. per Pt_1 un errore che peraltro potrebbe essere imputabile anche al detto sistema - di un contratto di mutuo ipotecario in regolare ammortamento con zero rate scadute e non pagate e con indicazione di regolare pagamento di 185 rate su 241.
Dalla copia del contratto di mutuo depositata dalla Banca, tuttavia non appare alcuna firma apposta dall'appellante, non risultando quest'ultima garante e non essendo mai menzionata all'interno dello stesso.
Quanto al presunto rifiuto, da parte della Barclays Bank PLC, di rinegoziare il contratto, sebbene, l'appellante abbia censurato la mancata ammissione della prova testimoniale sul punto, si ritiene corretta la decisione del giudice di prime cure, in quanto tale prova sarebbe stata del tutto superflua, difettando, nella specie, anche la prova del danno subito in ragione della mancata
5 rinegoziazione, danno neanche compiutamente allegato dall'odierna impugnante, né in alcun modo specificamente quantificato.
L'impugnante non ha, inoltre, neanche richiesto, nè fornito alcun concreto elemento per poter, anche solo ipoteticamente, quantificare un eventuale danno in via equitativa.
La decisione del giudice di primo grado è dunque senz'altro corretta e deve essere confermata quanto alla ritenuta carenza di adeguate allegazioni e prove a sostengo della domanda proposta dall'odierna impugnante.
Meritevole di accoglimento è invece l'ultimo motivo di gravame proposto dall'appellante relativamente alla regolazione delle spese processuali.
Appare, infatti, sicuramente sproporzionata la scelta del giudice di prime cure di applicare i valori massimi previsti dalle tabelle di riferimento per la liquidazione delle spese processuali.
Difatti, la scarna attività istruttoria e la scarsa complessità della controversia non consentono di ritenere congrua la liquidazione delle spese operata in primo grado, considerato che l'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto non ha richiesto alcun notevole impegno professionale da parte del difensore.
Per queste ragioni, le spese del primo grado del giudizio devono essere rideterminate, con applicazione di valori tra i minimi ed i medi tabellari, nella misura di € 3.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, si ritiene equa la compensazione per tre quarti delle spese del presente grado del giudizio che, per l'ulteriore parte di 1/4 dovranno essere rifuse da Controparte_1 all'appellante e che, in tale già ridotta misura, si liquidano, come da Parte_1 dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'opera prestata, in un importo prossimo ai valori minimi tabellari, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata) e con attribuzione all'avv. Erica
Cantiello, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione civile VII – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da er quanto di ragione, e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ridetermina le spese
6 processuali del primo grado di giudizio nella misura di € 3.000,00 oltre iva, cpa e spese generali;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa tra le parti per ¾ le spese del presente giudizio e condanna
[...]
a rifondere in favore di e con Controparte_1 Parte_1 attribuzione all'avv. Erica Cantiello, la restante parte di 1/4 delle dette spese che, in tale ridotta misura, liquida in € 875,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE VII
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Lucia Minauro Consigliere istruttore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3234 dell'anno 2024, decisa in base al combinato disposto degli artt.
281 sexies e 351, ultimo comma, c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Erica Parte_1 C.F._1
Cantiello, (c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore (p.iva ), degli avv.ti Eugenio Moschiano (c.f. P.IVA_1
) ed Alessandro Moschiano (c.f. ) dai C.F._3 C.F._4 quali rappresentata e difesa;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27 marzo 2025
OGGETTO: contratto di mutuo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.06.20, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo: “A) Controparte_1 dichiarare la sottoscrizione del mutuo ipotecario dell'attore apocrifa;
B) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in premessa;
C) per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni materiali e Controparte_1 morali nella misura di euro 26.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
D) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge”.
Rappresentava, in particolare, che:
- nel mese di settembre 2018, recatasi presso l'istituto Barclays Bank PLC per rinegoziare il contratto di mutuo stipulato in precedenza come coobbligata con il marito defunto ed il figlio, una dipendente della banca Persona_1
aveva evidenziato la presenza di un altro contratto di mutuo nel quale ella figurava come garante;
- non avendo stipulato altri mutui ipotecari, aveva fatto domanda alla CRIF per richiedere una visura ed accedere a tutta la documentazione relativa alla sua posizione ed aveva scoperto l'esistenza di tale contratto, a lei sconosciuto;
- risultava, nello specifico, presso l'Istituto di credito Controparte_1
un mutuo ipotecario in corso, in cui ella aveva il ruolo di garante, con data
[...]
di inizio 27.03.2003 e data di fine 31.03.2023, con numero di rate da rimborsare
55, un importo residuo di € 61.185,00 ed un importo di rata mensile di €
1.112,00, stipulato da , Parte_2 Persona_2 Persona_3 Per_4
, soggetti a lei del tutto sconosciuti;
[...] Per_5
- rilevato che le firme apposte al contratto erano, dunque, apocrife ed i propri dati personali e documenti erano stati utilizzati senza il suo consenso, aveva sporto denuncia/querela dinanzi alla Procura della Repubblica di Napoli, chiedendo che si procedesse nei riguardi dei soggetti contraenti il contratto di mutuo per cui è causa per il reato di truffa, uso di atto falso e sostituzione di persona e per tutte le eventuali fattispecie di reato ravvisabili nei fatti rappresentati;
- a causa tali circostanze, non aveva potuto procedere alla rinegoziazione del mutuo presso l'istituto di credito e da ciò era derivato un danno quantificato nella cifra di € 26.000,00, comprensiva dei danni materiali e morali.
2 Si costituiva chiedendo: 1) “l'inammissibilità Controparte_1
della domanda in quanto la parte attrice non avrebbe provato di avere richiesto la rinegoziazione del mutuo presso l'istituto Barclays Bank PLC né avrebbe dato prova del rifiuto della stessa banca a procedere in tal senso;
2)
l'infondatezza della domanda in quanto dalla lettura contratto di mutuo de quo risulterebbe la totale estraneità della sig.ra allo stesso, che in alcun Pt_1
passaggio del contratto sarebbe menzionata né quale garante né a qualsivoglia altro titolo e che alcuna firma avrebbe apposto allo stesso. Peraltro, in base alla documentazione prodotta risulterebbe che la sig.ra non sarebbe mai stata Pt_1 segnalata dalla banca convenuta alla Centrale Rischi;
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, non avendo offerto la parte attrice alcuna prova sia circa il profilo dell'an sia quello del quantum”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di
Napoli, con sentenza n. 3562/2024, così provvedeva: “rigetta la domanda;
condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 7.617,00 oltre iva, cpa e spese generali”.
con atto di appello ritualmente notificato a Parte_1 Controparte_1
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Nel merito accogliere l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto in riforma della sentenza Parte_1
appellata del Tribunale di Napoli II sez. civile n. 3562/2024 del 02.04.2024 RG
n. 13845/2020 ed in sua riforma accogliere la domanda proposta in primo grado
e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti di cui in premessa;
per l'effetto condannare la Controparte_2
risarcimento dei danni materiali e morali nella misura di euro 26.000,00 o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
B) Riformare il capo delle spese legali, revocare la condanna in primo grado e per l'effetto, condannare l'appellato, al pagamento delle spese di giudizio e competenze professionali, per il doppio grado con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. C) In via del tutto gradata e per mero scrupolo difensivo si chiede la riduzione della condanna alle spese di primo grado.”.
3 Si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto del presente appello.
Con ordinanza del 14.02.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del
30.01.2025, il collegio ha fissato l'udienza del 27 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. concedendo alle parti termine fino a 20 gg. prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
A tale udienza, la causa è stata riservata in decisione.
L'impugnante, nell'atto di appello, lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel:
- non esaminare la prova documentale posta a sostegno della propria domanda;
- nel non ammettere la prova testimoniale volta alla dimostrazione del rifiuto, da parte della banca, di procedere alla rinegoziazione del mutuo;
- nel non considerare le risultanze della documentazione depositata in atti relativa alla segnalazione della Crif, da cui emergerebbe, in maniera inconfutabile, la sua iscrizione, quale garante, del contratto di mutuo su indicato, stipulato da da , , Parte_2 Persona_2 Persona_3 Per_4
, soggetti a lei del tutto sconosciuti;
[...] Per_5
- nell'attribuire maggior rilevanza alle prove fornite dalla controparte, non considerando l'informativa creditizia da essa depositata;
- nel non ritenere dimostrata la responsabilità della nella CP_3 segnalazione dell'errato rapporto alla CRIF, nonostante solo quest'ultima avrebbe potuto procedere alla segnalazione stessa;
- nel ritenere il contratto di mutuo allegato dalla idoneo a provare la CP_3 sua estraneità al contratto per cui risultava l'iscrizione alla CRIF;
- nel quantificare le spese di lite in applicazione dei valori massimi, senza alcuna motivazione sul punto e senza tener conto dei parametri di proporzionalità e ragionevolezza, da calibrarsi sulla base dell'impegno professionale nella specie profuso.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare quanto stabilito dalla Suprema
Corte di Cassazione sul rapporto tra errata segnalazione e lesione del credito commerciale: “L'accertamento del danno causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento d'un duplice nesso causale: (a) un primo nesso tra la condotta illecita (nella specie: la erronea segnalazione alla centrale rischi) e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell'accesso al
4 credito;
(b) un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato.
Ovviamente l'accertamento del primo nesso (da valutare con le regole della causalità materiale, ex art. 40 c.p.) non implica di per sé la sussistenza del secondo (da valutare con le regole della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c.”
(Cass. civ. VI, 1° luglio 2020, n. 13264).
Alla luce di tali principi - chiaramente applicabili anche all'ipotesi in cui, in seguito ad errata segnalazione, anziché essere negato il finanziamento da parte della banca, sia stata negata, come sostenuto dall'impugnante, la rinegoziazione di un contratto di mutuo - deve ritenersi, nel caso di specie e come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la domanda formulata dall'odierna impugnante assolutamente carente di prova.
Innanzitutto, dagli atti depositati in giudizio, emerge che nessuno dei finanziamenti relativi alla fosse segnalato tra le sofferenze e, dunque, Pt_1 diversamente da quanto evidenziato dall'appellante, non risulta affatto che la Contr banca abbia effettuato segnalazioni alla Centrale Rischi in danno all'appellante.
Le risultanze della visura CRIF allegate dall'appellante non risultano, dunque, idonee a dimostrare il presupposto dell'asserito rifiuto opposto dalla alla CP_1 rinegoziazione del mutuo, essendo, nel detto documento, classificato come elevato l'indice di affidabilità creditizia della Pt_1
Effettivamente, da tale documentazione, emerge che, al settembre 2018, la risultava erroneamente intestataria presso il sistema interbancario -. per Pt_1 un errore che peraltro potrebbe essere imputabile anche al detto sistema - di un contratto di mutuo ipotecario in regolare ammortamento con zero rate scadute e non pagate e con indicazione di regolare pagamento di 185 rate su 241.
Dalla copia del contratto di mutuo depositata dalla Banca, tuttavia non appare alcuna firma apposta dall'appellante, non risultando quest'ultima garante e non essendo mai menzionata all'interno dello stesso.
Quanto al presunto rifiuto, da parte della Barclays Bank PLC, di rinegoziare il contratto, sebbene, l'appellante abbia censurato la mancata ammissione della prova testimoniale sul punto, si ritiene corretta la decisione del giudice di prime cure, in quanto tale prova sarebbe stata del tutto superflua, difettando, nella specie, anche la prova del danno subito in ragione della mancata
5 rinegoziazione, danno neanche compiutamente allegato dall'odierna impugnante, né in alcun modo specificamente quantificato.
L'impugnante non ha, inoltre, neanche richiesto, nè fornito alcun concreto elemento per poter, anche solo ipoteticamente, quantificare un eventuale danno in via equitativa.
La decisione del giudice di primo grado è dunque senz'altro corretta e deve essere confermata quanto alla ritenuta carenza di adeguate allegazioni e prove a sostengo della domanda proposta dall'odierna impugnante.
Meritevole di accoglimento è invece l'ultimo motivo di gravame proposto dall'appellante relativamente alla regolazione delle spese processuali.
Appare, infatti, sicuramente sproporzionata la scelta del giudice di prime cure di applicare i valori massimi previsti dalle tabelle di riferimento per la liquidazione delle spese processuali.
Difatti, la scarna attività istruttoria e la scarsa complessità della controversia non consentono di ritenere congrua la liquidazione delle spese operata in primo grado, considerato che l'assenza di complesse questioni di fatto e di diritto non ha richiesto alcun notevole impegno professionale da parte del difensore.
Per queste ragioni, le spese del primo grado del giudizio devono essere rideterminate, con applicazione di valori tra i minimi ed i medi tabellari, nella misura di € 3.000,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione, si ritiene equa la compensazione per tre quarti delle spese del presente grado del giudizio che, per l'ulteriore parte di 1/4 dovranno essere rifuse da Controparte_1 all'appellante e che, in tale già ridotta misura, si liquidano, come da Parte_1 dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'opera prestata, in un importo prossimo ai valori minimi tabellari, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata) e con attribuzione all'avv. Erica
Cantiello, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione civile VII – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da er quanto di ragione, e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ridetermina le spese
6 processuali del primo grado di giudizio nella misura di € 3.000,00 oltre iva, cpa e spese generali;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa tra le parti per ¾ le spese del presente giudizio e condanna
[...]
a rifondere in favore di e con Controparte_1 Parte_1 attribuzione all'avv. Erica Cantiello, la restante parte di 1/4 delle dette spese che, in tale ridotta misura, liquida in € 875,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Lucia Minauro Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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