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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 615 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
nelle persone dei Signori Magistrati: dottoressa Gabriella Ratti – Presidente dottoressa Silvia Orlando – Consigliere dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 615/2023 promosso da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Dino Selis e Mariangela Selis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Torino – Piazza Lagrange, n. 2, come da procura in atti
– parte appellante –
contro
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1 C.F._2
Luca Paparozzi e Roberta Biei ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pinerolo
(TO) – Via Virginio n. 32, come da procura in atti
– parte appellata –
e contro
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Dino CP_2 C.F._3
Selis e Mariangela Selis ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino –
Piazza Lagrange, n. 2, come da procura in atti.
– parte intervenuta –
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Accogliersi il qui proposto gravame e, in riforma della impugnata sentenza, disporsi come appresso.
In via istruttoria, ammettersi il giuramento sul capo infra riportato, già deferito nella comparsa di costituzione in primo grado mediante personale sottoscrizione della stessa da parte del deferente , deduzione ribadita al momento della precisazione Parte_1 delle conclusioni.
Nel merito, respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto opposto condannandosi, comunque, al pagamento della somma di euro 59.500,00 per le ragioni di cui CP_1 al ricorso per decreto ingiuntivo, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, IV comma c.c. dalla data del deposito del ricorso medesimo.
Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Capo di prova per giuramento decisorio: giuro e giurando nego che ogni Testimone_1 mio credito nei confronti di , rinveniente dalla scrittura 12.3.2012 di cui Parte_1 prendo visione, sia stato estinto”.
Per parte appellata:
“In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto di intervento ex art. 111, III comma,
c.p.c. ed estromettere dal procedimento. CP_2
Nel merito: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cpc, l'appello avversario per le ragioni indicate in atti, cui si rinvia, emettendo all'uopo ogni opportuno provvedimento. Respingere nel merito l'appello avversario in quanto inaccoglibile, inammissibile e infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni svolte in atti, cui si rinvia.
In ogni caso, con condanna di parte appellante alle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CPA sull'imponibile.
In ogni caso: confermare la sentenza n. 195/2023 resa dal Tribunale di Torino, sezione III
Giudice Istruttore dott. Guglielmo Rende, pubblicata in data 18.01.2023, in ogni sua parte, con tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% ex lege IVA e
CPA”.
Per parte intervenuta:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Accogliersi il qui proposto gravame e, in riforma della impugnata sentenza, disporsi come appresso.
In via istruttoria, ammettersi il giuramento sul capo infra riportato, già deferito nella comparsa di costituzione in primo grado mediante personale sottoscrizione della stessa da parte del deferente , deduzione ribadita al momento della precisazione Parte_1 delle conclusioni.
Nel merito, respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto opposto condannandosi, comunque, al pagamento, in favore di e/o , CP_1 Parte_1 CP_2 della somma di € 59.500,00 per le ragioni di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, oltre agli
2 interessi al tasso previsto dall'art. 1284, 4° comma C.C., dalla data del deposito del ricorso medesimo.
Col favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
CAPO DI PROVA PER GIURAMENTO DECISORIO
Io giuro e giurando nego che ogni mio credito nei confronti di CP_1 Parte_1
, rinveniente dalla scrittura 12.3.2012 di cui prendo visione, sia stato estinto”.
[...]
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, conveniva in CP_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo la revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 5583/2021 con cui il Tribunale di Torino gli aveva intimato di pagare la somma di euro 59.500,00 a favore di . Parte_1
L'opponente esponeva che, per acquistare un appezzamento di terreno su cui realizzare un complesso immobiliare, aveva ricevuto dal cognato un Parte_1 supporto finanziario pari ad euro 73.500,00 corrisposto con le seguenti modalità: euro
8.500,00 in data 05.10.2011; euro 15.000,00 in data 05.10.2011; euro 15.000,00 in data
16.11.2012; euro 35.000,00 in data 29.11.2012, versamenti tutti confermati dagli assegni a beneficio del Successivamente, provvedeva a restituire a CP_1 CP_1 Pt_1 euro 14.000,00, rimanendo in debito della somma di euro 59.500,00 monitoriamente azionata. non contestava l'esistenza del credito, oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. CP_1
5583/2021, ma ne eccepiva la compensazione legale con un maggior controcredito, in particolare con un proprio credito di € 122.000,00 derivante da un precedente decreto ingiuntivo (n. 10537/2016), non opposto e quindi divenuto definitivo, emesso contro il medesimo e a favore di un terzo soggetto, tale , che detto Pt_1 Persona_1 credito aveva poi ceduto al CP_1
La cessione era divenuta opponibile al debitore ceduto, OR , a CP_3 Pt_1 partire dal 21 luglio 2021, ai sensi dell'art. 1264 c.c. Tale circostanza è pacifica in causa, perché, nella comparsa di costituzione e risposta davanti al Tribunale, il convenuto opposto ha esplicitamente ammesso che la cessione del credito “ ” gli era Pt_1 Per_1 stata notificata “… in data 21.7.2021 a mezzo consegna di plico raccomandato”.
Il convenuto opposto, sig. , costituitosi in giudizio, contestava che potesse Pt_1 operare, nella specie, l'invocata compensazione legale, negando la coesistenza, in capo a sé, dei rapporti dedotti in compensazione.
A sostegno della propria tesi, il OR dichiarava di aver ceduto il credito di € Pt_1
59.500,00 alla sig.ra in parziale soddisfacimento di crediti vantati da CP_2 quest'ultima. Tale cessione, a suo dire, aveva acquisito efficacia nei confronti del debitore ceduto il 16 luglio 2021, data in cui il postino avrebbe tentato la consegna CP_1 della relativa comunicazione presso il suo domicilio, o, nella peggiore delle ipotesi, il 20 luglio 2021, giorno in cui il plico era stato reso disponibile per il ritiro presso l'Ufficio
Postale. Di conseguenza, secondo la SA , il credito di € 122.000,00, ceduto Pt_1 dal sig. a e opponibile a quale debitore ceduto a far data dal Per_1 CP_1 Pt_1
3 21 luglio 2021, non avrebbe potuto essere compensato con il credito da lui stesso monitoriamente azionato, in quanto, a quella data, esso apparteneva ormai a un terzo soggetto, la sig.ra CP_2
Il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., fissava udienza per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e dichiarava inammissibile l'istanza di deferimento di giuramento decisorio avanzata dal convenuto (“io Belli Pt_1 CP_1 giuro e giurando nego che ogni mio credito nei confronti di , rinveniente Parte_1 dalla scrittura 12.3.2012 di cui prendo visione, sia stato estinto”).
Il Tribunale riteneva che la cessione del credito da a fosse priva di Pt_1 CP_2 data certa e non validamente notificata a e quindi irrilevante ai fini della CP_1 compensazione. Pertanto, con sentenza n. 195/2023, pubblicata in data 18.01.2023, accertava l'intervenuta estinzione per compensazione, ex artt. 2141 e 1242 c.c., del credito azionato in via monitoria, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 5583/2021, rigettando la domanda di nei confronti di , e condannava Parte_1 CP_1
alla rifusione in favore di delle spese di giudizio che Parte_1 CP_1 liquidava in euro 7.280,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA.
Il giudizio di appello
, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, proponendo appello avverso la sentenza n. 195/2023 del Tribunale di Torino, CP_1 pubblicata in data 18/01/2023.
Con un unico motivo di appello, contestava al giudice di non aver ritenuto quale prova di valida consegna della comunicazione di cessione tra e la schermata Pt_1 CP_2 risultante dal sito delle Poste Italiane e lamentava, inoltre, la violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo il giudice di prime cure errato nel ritenere non provata la data di ricezione della raccomandata al avente ad oggetto la cessione tra e la moglie, in quanto, CP_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non vi sarebbe stata specifica contestazione.
Si costituiva in giudizio , contestando i motivi di appello avversari e chiedendo CP_1 che l'appello avversario venisse dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. o, in subordine, che l'appello venisse rigettato, con conferma della sentenza impugnata e il favore delle spese.
La ORa interveniva spontaneamente, facendo proprie tutte le difese CP_2 dell'appellante.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Il credito di € 59.500,00 a favore del OR cristallizzato nel citato (e mai Pt_1 prodotto) decreto ingiuntivo n. 5583/2021 è provato dalla documentazione contenuta nel
4 fascicolo di primo grado del convenuto opposto. Comunque, l'esistenza del credito monitoriamente azionato dall'odierno appellante non è mai stata contestata, Pt_1 essendosi la difesa di sostanzialmente limitata a sollevare un'eccezione di CP_1 compensazione (accolta dalla sentenza appellata della quale il OR chiede la CP_1 conferma).
Si tratta, quindi, di stabilire se operi la compensazione tra due crediti contrapposti: uno portato dal decreto ingiuntivo opposto n. 5583/2021, per € 59.500,00, a favore di Parte_1
e contro e l'altro portato dal decreto ingiuntivo n. 10537/2016, non
[...] CP_1 opposto e quindi divenuto definitivo, per € 122.000,00, a favore di e Persona_1 contro , poi ceduto da a (decreto prodotto in primo Parte_1 Per_1 CP_1 grado).
Affinché la compensazione legale (art. 1243, comma I, C.c.), con il correlato effetto estintivo dell'obbligazione (art. 1242 C.c.), sia ravvisabile, occorre accertare che il OR
fosse contemporaneamente creditore verso il OR della somma di Pt_1 CP_1
€ 59.500,00, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, e debitore nei confronti dello stesso OR cessionario del credito, della somma di € 122.000,00, oggetto del decreto CP_1 ingiuntivo n. 10537/2016 (non opposto). Se tale contemporaneità è ravvisabile, la compensazione opera. In caso contrario, la compensazione va esclusa.
Non vi è questione sul fatto che la cessione del credito di € 122.000,00 da Per_1
a sia divenuta opponibile al debitore ceduto in data 21 luglio
[...] CP_1 Pt_1
2021 (circostanza, come detto, ammessa da quest'ultimo nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
L'odierno appellante ha allegato, quale fatto impeditivo della compensazione, la notificazione a mezzo del servizio postale al OR debitore ceduto, della CP_1 cessione del credito di € 59.500,00, cristallizzato nel decreto ingiuntivo opposto, ad un terzo soggetto, ORa odierna interveniente volontaria. Nella scrittura privata CP_2 di cessione del credito tra e datata 30 giugno 2021, la procedura per Pt_1 CP_2
l'ottenimento di detto decreto ingiuntivo è indicata, genericamente, come “già avviata”.
Quindi, in sintesi, secondo l'appellante , il proprio debito (di € 122.000,00) verso Pt_1
opponibile dal 21 luglio 2021, non avrebbe potuto estinguere un debito (di € CP_1
59.500,00) dello stesso rispetto a cui l , a quella data, non era più CP_1 Pt_1 parte creditrice.
È quindi di centrale importanza stabilire se, il 21 luglio 2021, la cessione del credito di €
59.500,00 dal OR alla ORa fosse opponibile al OR Pt_1 CP_2 CP_1
[...]
Tale cessione del credito è stata comunicata dalla ORa al OR CP_2 CP_1
a mezzo di una lettera cartacea spedita per posta raccomandata. Tuttavia, l'avviso di
[...] ricevimento attestante la ricezione della raccomandata non è stato prodotto e l'odierno appellante non ne ha chiesto l'esibizione al Tribunale (va peraltro ricordato che la ORa
è spontaneamente intervenuta in causa soltanto in grado di appello senza CP_2 produrre l'avviso di ricevimento in questione). L'appellante si è limitato a depositare
5 l'immagine di una schermata del sito web di Poste Italiane nella quale il plico risulterebbe consegnato ad un certo ufficio postale (Rivalta di Torino) in data 23 luglio 2021.
La notifica a mezzo del servizio postale di un atto recettizio, qual è la comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto, non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa nonché l'identità della persona alla quale il plico è consegnato. Nessuna prova di tali circostanze è evincibile dalla schermata del sito Internet di Poste Italiane, che offre solo un principio di prova quanto al deposito della raccomandata in un certo ufficio postale in data 23 luglio 2021, e quindi, a prescindere dalla successiva consegna del plico al destinatario, in una data nella quale la compensazione si era già verificata, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.
L'appellante ha eccepito che il OR non avrebbe comunque CP_1 tempestivamente contestato il fatto di essere venuto a conoscenza della cessione del credito alla ORa in data anteriore al 21 luglio 2021. In particolare, la difesa CP_2
ritiene che il OR non avrebbe contestato quanto rilevato nella comparsa Pt_1 CP_1 di costituzione e risposta in primo grado, laddove, commentando l'immagine della schermata del sito di Poste Italiane, si sosteneva che aveva avuto contezza CP_1 della cessione del credito alla ORa “in data 16.7.2021 (quando il postino ha CP_2 tentato la consegna al suo domicilio) o, al peggio, in data 20.7.2021 quando il plico è stato reso disponibile per il ritiro all'Ufficio Postale ove era stato posto in deposito (doc. 13)”, e quindi, comunque, in data antecedente al 21 luglio 2021, data dell'opponibilità al OR
del controcredito dedotto dal OR in compensazione. Pt_1 CP_1
A prescindere dall'assoluta irrilevanza, per quanto si è detto poc'anzi, della data di “tentata consegna del plico al domicilio” o della “disponibilità del plico nell'ufficio postale”, resta il fatto che l'iniziale silenzio serbato dall'odierno appellato in relazione alle citate CP_1 affermazioni avversarie non può essere interpretato come non contestazione, visto che dette affermazioni facevano riferimento a un “documento 13” che, pur menzionato, non era stato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del OR , essendo invece Pt_1 stato prodotto con atto successivo. Alla prima difesa utile dopo l'effettivo deposito del documento n. 13 (cioè la schermata del sito di Poste Italiane di cui si è detto), e precisamente all'udienza del 16 febbraio 2022, la difesa del OR osservava che “la CP_1 comunicazione al sig. di cui al doc. 13 è intervenuta successivamente alla CP_1 comunicazione di cessione del credito dal sig. al sig. (verbale dell'udienza del Per_1 CP_1
16 febbraio 2022 davanti al Tribunale): tale osservazione costituisce esplicita ed evidente contestazione delle affermazioni dell'odierno appellante in ordine all'interpretazione del doc. 13.
Deve quindi, ritenersi, che il credito fatto valere da parte , dapprima in via Pt_1 monitoria e successivamente nell'ambito della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, sia integralmente estinto per compensazione avvenuta in data 21 luglio 2021.
Ne consegue che tutte le diverse questioni, eccezioni e deduzioni sono assorbite o vanno respinte. In particolare, il giuramento decisorio sulla formula “Io giuro e CP_1 giurando nego che ogni mio credito nei confronti di , rinveniente dalla Parte_1
6 scrittura 12.3.2012 di cui prendo visione, sia stato estinto” è palesemente inammissibile perché verte non su un fatto materiale (ad esempio, il pagamento, la ricezione di un plico ecc.) ma su un effetto giuridico, qual è l'estinzione del credito. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il giuramento decisorio non può vertere sull'esistenza o inesistenza di rapporti, di situazioni, o di qualità giuridiche, né può deferirsi per provocare apprezzamenti, opinioni ovvero valutazioni di carattere giuridico, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25/10/2023, n. 29614).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza appellata va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e dell'interveniente e si liquidano – ponendole a carico solidale dei predetti ed in favore dell'appellato CP_1
– in complessivi euro 7.440,00 (
[...] Controparte_4 per compensi – di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per quella introduttiva ed euro 2.552,00 per quella decisionale – oltre rimborso spese forfettarie 15% ed oneri di legge, se dovuti. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, essendosi le parti limitate al deposito di note scritte.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Respinge l'appello, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata.
2) Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra Parte_1 CP_2 loro, a rimborsare a le spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi euro 7.440,00
( per compensi, oltre rimborso Controparte_4 forfettario, IVA e CPA come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante sia dichiarata tenuta e condannata al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 28 marzo 2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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