Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino, nella causa civile iscritta al n° 7195 /2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
MESSINA ROSARIA
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
CP_1
con l'Avv. DI GLORIA MARCO
- convenuto -
All'udienza del 31.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.7.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 000181448 con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 17.500,00, deducendone la illegittimità per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti e per intervenuta prescrizione dei crediti, e chiedendone l'annullamento.
chiedeva il rigetto.
Nelle more del giudizio, l' provvedeva alla rideterminazione della CP_1
sanzione amministrativa in forza del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 , art. 23 e parte ricorrente effettuava il pagamento dell'importo così rideterminato, come da documentazione in atti, allegata alle note scritte depositate dal ricorrente il
28.1.2025
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa.
Sulla base della concorde richiesta delle parti di dichiarare la cessata materia del contendere e sulla scorta delle documentate allegazioni di parte ricorrente in ordine all'avvenuto pagamento della somma richiesta dall' a seguito della CP_1
rideterminazione della sanzione amministrativa di cui all'ordinanza opposta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla sopravvenienza, rispetto alla data di deposito del ricorso, della disposizione legislativa applicata dal convenuto e che ha comportato una rideterminazione della sanzione in termini più favorevoli per parte ricorrente, per compensare le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 31/01/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino