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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/10/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa RI AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1172/2025 promossa da:
Parte_1
, con sede legale a Treviglio - BG (C.F./P. IVA
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
IA OR e dell'avv. STAUNOVO CC EDOARDO, con elezione di domicilio in VIA DELL'ANNUNCIATA 21 20121 MILANO, nello studio dell'avv.
STAUNOVO CC EDOARDO;
ATTORE contro
, nato a [...] - BG il 03/10/1958 (C.F. CP_1
), , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_2
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. GRASSI MIRKO, con elezione di C.F._3
domicilio in VIA DANTE ALIGHIERI 1 24040 ARCENE, nello studio dell'avv. GRASSI
MIRKO;
CONVENUTI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Dichiararsi inefficace e revocarsi nei confronti della
[...]
Controparte_4
che ha fuso per incorporazione la
[...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c., per le Controparte_5
ragioni descritte in atti, l'atto in data 18.7.2023 a ministero Notaio di Persona_1
, n. 54615/20626, con il quale il sig. , nato a [...] al Serio Parte_1 CP_1
(BG) il 3.10.1958, C.F. , riservandosi l'usufrutto generale vitalizio CodiceFiscale_4
per sé e dopo di sé per la moglie sig.ra , nata a [...] il 16 Controparte_2
agosto 1962, C.F. , ha donato al sig. , nato a CodiceFiscale_5 CP_3
Bergamo il 14.8.2000, C.F. , la nuda proprietà della porzione CodiceFiscale_6
immobiliare sita in Comune di Cologno al Serio, via IV Novembre n. 26, e precisamente: - appartamento sito al piano secondo composto da: soggiorno, cucina, tre camere, bagno confinante con: enti comuni sub 2, sub 3, sub 7, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati di
Cologno Al Serio nel foglio 7, con il mappale 2389 sub 8, via IV Novembre n. 26, p. 2, cat.
A/2, cl. 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 136 - totale escluse aree scoperte mq. 136,
R.C. Euro 637,82. Donazione comprensiva della proporzionale quota di comproprietà condominiale su locali, spazi, e servizi comuni, come per legge ovvero per destinazione d'uso con particolare riferimento agli immobili distinti nel Catasto Fabbricati al foglio 7 mapp.
2389 sub 2, bene comune non censibile (pollaio, C.T., vano scala) ai subb 5-6-7-8 mapp.
2389 sub 9, bene comune non censibile (ingressi, corte, camminamenti). Con ogni conseguente statuizione. B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati”.
Per parte convenuta: “In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte in calce al documento n. 1) del fascicolo di parte ricorrente, denominato “fidejussione”, recante data 13.11.2015 e rilasciata sino alla concorrenza della somma massima di € 195.000,00 non appartengono al signor , con conseguente CP_1
nullità/inefficacia di ogni obbligazione apparentemente assunta dal medesimo nei confronti pagina 2 di 11 della Bcc di in virtù della fidejussione omnibus impugnata;
- per l'effetto accertare Parte_1
e dichiarare la insussistenza del credito da parte di nei confronti del sig. Controparte_6
e, per l'effetto, respingersi il ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; - accertare e CP_1
dichiarare la insussistenza dei requisiti del cd. “eventus damni” e della cd. ”scienza fraudis” cui all'art. 2901 c.c. per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, respingersi il ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; - respingere tutte le domande, nessuna esclusa, formulate da parte ricorrente nei confronti degli odierni esponenti per i motivi tutti di cui in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 26/02/2025, la
[...]
ha Parte_1
proposto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
(debitore), della moglie e del figlio per Controparte_2 CP_3
ottenere la declaratoria di inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione a rogito del
Notaio di del 18/07/2023 n. 54615/20626 (doc. n. 3 fascicolo Persona_1 Parte_1
attore). Con tale atto ha donato al figlio la nuda CP_1 CP_3
proprietà degli immobili di seguito indicati, riservandosi l'usufrutto vitalizio per sé e dopo di sé per la moglie . La donazione ha riguardato l'immobile sito in Controparte_2
Comune di Cologno al Serio (BG), via IV Novembre n. 26, e precisamente: - appartamento sito al piano secondo composto da: soggiorno, cucina, tre camere, bagno confinante con: enti comuni sub 2, sub 3, sub 7, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati di Cologno Al Serio nel foglio 7, con il mappale 2389 sub 8, via IV Novembre n. 26, p. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 136 - totale escluse aree scoperte mq. 136, R.C. Euro 637,82.
La revocatoria è richiesta a fronte del credito vantato da parte attrice nei confronti di
[...]
nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2570/2024 emesso Controparte_7
dal Tribunale di Bergamo in data 11/10/2024 per la somma di € 104.546,28 (doc. n. 3
pagina 3 di 11 fascicolo attore), in forza di fideiussione omnibus (doc. n. 1 fascicolo attore) rilasciata il
13/11/2015 dal convenuto a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_1
società G.N. s.r.l. di . Parte_1
I convenuti , e si sono CP_1 Controparte_2 CP_3
tempestivamente costituiti in data 14/04/2024 (entro il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata del Giudice per il 08/05/2025), contestando la fondatezza della domanda di controparte e segnatamente l'inesistenza del credito da essa preteso, posto che il debitore ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo (NRG 6898/2024) ed ha riproposto nella presente sede revocatoria tutti i motivi di opposizione proposti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Gli stessi hanno inoltre contestato la sussistenza dell'eventus damni del consilium fraudis fra i convenuti.
Con ordinanza del 08/05/2025 il Giudice ha rigettato le istanze di parte convenuta a) di sospensione pregiudiziale ex art. 295 c.p.c., b) di sospensione del titolo esecutivo, c) di mutamento del rito, d) di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, perché “a) non sussiste la pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. fra la causa revocatoria e quella volta all'accertamento del credito;
b) la decisione sulla sospensione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo spetta al Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo;
c) la causa è documentale e di pronta soluzione, non dovendosi qui accertare in via definitiva il credito dell'attore, posto che è sufficiente una ragione di credito, anche se oggetto di contestazione;
” (così ordinanza del 08/05/2025). Con la medesima ordinanza il
Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare istruttoria ed ha fissato udienza per discussione per il 13/10/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 13/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*************
1 – Nel merito della causa va preliminarmente confermata l'ordinanza del 08/05/2025 con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
pagina 4 di 11 Infatti, come già ivi osservato, l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è infondata, in quanto anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore, vale a dire che è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente (in tal senso Cass. civ., Sez. I Ordinanza del 27/05/2025, n. 14104).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che,
a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (così Cass. Civ. sez. U. ordinanza del 18/05/2004 n. 9440;
Cass. Civ. sez. III del 10/03/2006 n. 5246; Cass. Civ. sez. III del 17/07/2009 n. 16722; Cass.
Civ. sez. VI – III del 26/01/2012 n. 1129; Cass. Civ. sez. III del 14/05/2013 n. 11573; Cass.
Civ. sez. I del 12/07/2013 n. 17257; Cass. Civ. sez. III n. 2673 del 10/02/2016; Cass. Civ. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza del 22/07/2025,
n. 20780).
2 – Passando a trattare la domanda di merito vanno innanzitutto richiamati i principi in materia di revocatoria ordinaria applicabili al caso di specie.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la donazione della nuda proprietà dell'immobile) successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della pagina 5 di 11 consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni).
L'acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (in tal senso Cass. civ. Sez. III, Ordinanza del 13/04/2025 n. 9625; Cass. Civ. sez. 6
- 3, Ordinanza del 03/06/2020 n. 10522; Cass. Civ. sez. VI – III Ordinanza del 09/10/2015 n
20376; Cass. Civ. sez. III del 15/02/2011 n. 3676; Cass. Civ. sez. III del 29/01/2010 n. 2066;
Cass. Civ. sez. III del 09/04/2009 n. 8680).
“In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito, ed
è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. Civ. n. 27546 del 30/12/2014; nello stesso senso Cass. Civ. n. 17327 del
17/08/2011; Cass. Civ. n. 15257 del 06/08/2004, Cass. Civ. n. 7452 del 05/06/2000; Cass.
Civ. n. 6272 del 10/07/1997).
“L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio
e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 12045 del 17/05/2010). Tale requisito è previsto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso (in tal senso Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 03/03/2009; Cass. Civ.).
Quanto al requisito della scientia damni, “in tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente – prevista quale condizione dell'azione
pagina 6 di 11 dall'art. 2901, comma 1°, n. 2, c.c. – consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che
l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della scientia damni può essere provato per presunzioni” (Cass. Civ. n. 1068 del 18/01/2007), dal soggetto che lo allega (Cass. Civ. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. Civ. n. 11577 del 09/05/2008; Cass. Civ.
n. 11916 del 21/09/2001).
“Ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 17867 del 22/08/2007; nello stesso senso Cass. Civ. n. 1068 del 18/01/2007), dal soggetto che lo allega (Cass. Civ. n.
24757 del 07/10/2008; Cass. Civ. n. 11577 del 09/05/2008; Cass. Civ. n. 11916 del
21/09/2001); e rimangono invece irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (così Cass. Civ. sez. III del 30/06/2015 n. 13343).
In relazione all'eventus damni per esperire l'azione revocatoria non occorre la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (per es. a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso, per es. in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile, come la vendita di diritti reali su beni immobili, che determina il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (in tal senso Cass.
Civ. Sez. III Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; Cass. Civ. Sez. III n. 1896 del 09/02/2012¸
Cass. Civ. sez. III del 07/10/2008 n. 24757; Cass. Civ. sez. III del 15/02/2007 n. 3470; Cass.
pagina 7 di 11 Civ. sez. III del 17/01/2007 n. 966).
In tale ultimo caso incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. Civ. sez. II del 27/03/2007 n. 7507; Cass. Civ. Sez. III Ordinanza n.
19207 del 19/07/2018).
In conclusione: a) l'attore in revocatoria non deve necessariamente provare di aver preventivamente introdotto il giudizio di accertamento del credito vantato;
b) ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria assume rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori;
c) per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.
3 – Applicando i sopra esposti principi al caso oggetto della presente decisione va osservato che Parte_1
ha prodotto in giudizio il decreto ingiuntivo immediatamente
[...]
esecutivo n. 2570/2024 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 11/10/2024 per la somma di € 104.546,28 (doc. n. 3 fascicolo attore), in forza di fideiussione omnibus (doc. n. 1 fascicolo attore) rilasciata il 13/11/2015 dal convenuto a garanzia delle CP_1
obbligazioni assunte dalla società G.N. s.r.l. di . La documentazione prodotta è Parte_1
ampiamente sufficiente a ritenere idonea la legittimazione del creditore a proporre l'azione revocatoria sulla base del credito litigioso portato dal decreto ingiuntivo.
E per tale motivo sono irrilevanti nella presente causa tutte le deduzioni di parti convenute, con cui vengono contestati il credito della banca e la falsità della sottoscrizione della fideiussione rilasciata da e la sua conseguente nullità, perché tali CP_1
questioni potranno essere coltivate nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo già
pagina 8 di 11 pendente avanti al Tribunale di Bergamo (NRG 6898/2024), che non preclude l'accertamento della inefficacia dell'atto dispositivo in questa sede.
Infatti “la ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione revocatoria, per cui non vi è da parte del Giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell'azione” (in motivazione Cass. Civ.
Ordinanza sez. III-VI n. 4212 del 19/02/2020).
4 – Quanto alla scientia damni, va osservato che il debitore , disponendo CP_1
la donazione della nuda proprietà della sua quota immobiliare ha certamente avuto la consapevolezza di pregiudicare le ragioni del suo creditore, dal momento che con detto atto dispositivo, posto in essere 18/07/2023 (doc. n. 3 fascicolo attore) e quindi successivamente al rilascio in data 13/11/2015 della fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società G.N. s.r.l. di (doc. n. 1 fascicolo attore), ha fatto venire meno la Parte_1
garanzia patrimoniale generica del creditore costituita, a norma dell'art. 2740 c.c., dall'intero patrimonio del debitore.
Anche l'elemento oggettivo dell'eventus damni è certamente sussistente, atteso che la donazione della nuda proprietà dell'immobile di proprietà è operazione pregiudizievole alle ragioni del creditore e segnatamente di parte attrice
[...]
, in quanto ha Parte_1
comportato una riduzione quantitativa del patrimonio del debitore, che si è privato di beni propri senza alcuna controprestazione a proprio favore.
Ne consegue che detta operazione di donazione è revocabile a norma dell'art. 2901 c.c.
In conclusione, la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 2655 c.c. la sentenza va annotata in margine alle trascrizioni dell'atto revocato.
5 – Le spese e competenze di causa di parte attrice
[...]
, seguono la Parte_1
pagina 9 di 11 soccombenza di parti convenute , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, in solido fra loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate (in assenza di nota
[...]
spese) secondo l'attività effettivamente svolta, in conformità al D.M. del 13/08/2022 n. 147
(valore controversia € 104.546,28, sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez.
I del 17/3/2004 n. 5402), in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta, ed € 4.253,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 8.433,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre ad
€ 786,00 per rimborso anticipazioni.
*****************
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – in accoglimento della domanda di parte attrice, revoca e quindi dichiara inefficace a norma dell'art. 2901 c.c. e seg. nei confronti di
[...]
l'atto di donazione del Parte_1
18/07/2023 a ministero Notaio di , n. 54615/20626, con il quale Persona_1 Parte_1
, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio per sé e dopo di sé per la CP_1
moglie ha donato al figlio , la nuda proprietà Controparte_2 CP_3
della porzione immobiliare sita in Comune di Cologno al Serio (BG), via IV Novembre n.
26, e precisamente: - appartamento sito al piano secondo composto da: soggiorno, cucina, tre camere, bagno confinante con: enti comuni sub 2, sub 3, sub 7, salvo altri, censito al Catasto
Fabbricati di Cologno Al Serio nel foglio 7, con il mappale 2389 sub 8, via IV Novembre n.
26, p. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 136 - totale escluse aree scoperte mq. 136, R.C. Euro 637,82. Donazione comprensiva della proporzionale quota di comproprietà condominiale su locali, spazi, e servizi comuni, come per legge ovvero per destinazione d'uso con particolare riferimento agli immobili distinti nel Catasto Fabbricati al foglio 7 mapp. 2389 sub 2, bene comune non censibile (pollaio, C.T., vano scala) ai subb 5-
pagina 10 di 11 6-7-8 mapp. 2389 sub 9, bene comune non censibile (ingressi, corte, camminamenti).
2 – Ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bergamo –
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, trascritto a Bergamo il 20/07/2023 al n. 41780
Rg e n. 28684 Rp.
3 – condanna parti convenute , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, in solido fra loro, al pagamento a favore di
[...] [...]
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa liquidate in complessivi
€ 8.433,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre ad € 786,00 per rimborso anticipazioni.
Così deciso in Bergamo, 17 ottobre 2025
Il Giudice
D.ssa RI AG
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa RI AG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1172/2025 promossa da:
Parte_1
, con sede legale a Treviglio - BG (C.F./P. IVA
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
IA OR e dell'avv. STAUNOVO CC EDOARDO, con elezione di domicilio in VIA DELL'ANNUNCIATA 21 20121 MILANO, nello studio dell'avv.
STAUNOVO CC EDOARDO;
ATTORE contro
, nato a [...] - BG il 03/10/1958 (C.F. CP_1
), , nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Controparte_2
) e , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. GRASSI MIRKO, con elezione di C.F._3
domicilio in VIA DANTE ALIGHIERI 1 24040 ARCENE, nello studio dell'avv. GRASSI
MIRKO;
CONVENUTI
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Dichiararsi inefficace e revocarsi nei confronti della
[...]
Controparte_4
che ha fuso per incorporazione la
[...]
ai sensi dell'art. 2901 c.c., per le Controparte_5
ragioni descritte in atti, l'atto in data 18.7.2023 a ministero Notaio di Persona_1
, n. 54615/20626, con il quale il sig. , nato a [...] al Serio Parte_1 CP_1
(BG) il 3.10.1958, C.F. , riservandosi l'usufrutto generale vitalizio CodiceFiscale_4
per sé e dopo di sé per la moglie sig.ra , nata a [...] il 16 Controparte_2
agosto 1962, C.F. , ha donato al sig. , nato a CodiceFiscale_5 CP_3
Bergamo il 14.8.2000, C.F. , la nuda proprietà della porzione CodiceFiscale_6
immobiliare sita in Comune di Cologno al Serio, via IV Novembre n. 26, e precisamente: - appartamento sito al piano secondo composto da: soggiorno, cucina, tre camere, bagno confinante con: enti comuni sub 2, sub 3, sub 7, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati di
Cologno Al Serio nel foglio 7, con il mappale 2389 sub 8, via IV Novembre n. 26, p. 2, cat.
A/2, cl. 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 136 - totale escluse aree scoperte mq. 136,
R.C. Euro 637,82. Donazione comprensiva della proporzionale quota di comproprietà condominiale su locali, spazi, e servizi comuni, come per legge ovvero per destinazione d'uso con particolare riferimento agli immobili distinti nel Catasto Fabbricati al foglio 7 mapp.
2389 sub 2, bene comune non censibile (pollaio, C.T., vano scala) ai subb 5-6-7-8 mapp.
2389 sub 9, bene comune non censibile (ingressi, corte, camminamenti). Con ogni conseguente statuizione. B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati”.
Per parte convenuta: “In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che le sottoscrizioni apposte in calce al documento n. 1) del fascicolo di parte ricorrente, denominato “fidejussione”, recante data 13.11.2015 e rilasciata sino alla concorrenza della somma massima di € 195.000,00 non appartengono al signor , con conseguente CP_1
nullità/inefficacia di ogni obbligazione apparentemente assunta dal medesimo nei confronti pagina 2 di 11 della Bcc di in virtù della fidejussione omnibus impugnata;
- per l'effetto accertare Parte_1
e dichiarare la insussistenza del credito da parte di nei confronti del sig. Controparte_6
e, per l'effetto, respingersi il ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; - accertare e CP_1
dichiarare la insussistenza dei requisiti del cd. “eventus damni” e della cd. ”scienza fraudis” cui all'art. 2901 c.c. per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, respingersi il ricorso ex art. 281 decies c.p.c.; - respingere tutte le domande, nessuna esclusa, formulate da parte ricorrente nei confronti degli odierni esponenti per i motivi tutti di cui in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa”.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 26/02/2025, la
[...]
ha Parte_1
proposto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
(debitore), della moglie e del figlio per Controparte_2 CP_3
ottenere la declaratoria di inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione a rogito del
Notaio di del 18/07/2023 n. 54615/20626 (doc. n. 3 fascicolo Persona_1 Parte_1
attore). Con tale atto ha donato al figlio la nuda CP_1 CP_3
proprietà degli immobili di seguito indicati, riservandosi l'usufrutto vitalizio per sé e dopo di sé per la moglie . La donazione ha riguardato l'immobile sito in Controparte_2
Comune di Cologno al Serio (BG), via IV Novembre n. 26, e precisamente: - appartamento sito al piano secondo composto da: soggiorno, cucina, tre camere, bagno confinante con: enti comuni sub 2, sub 3, sub 7, salvo altri, censito al Catasto Fabbricati di Cologno Al Serio nel foglio 7, con il mappale 2389 sub 8, via IV Novembre n. 26, p. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 136 - totale escluse aree scoperte mq. 136, R.C. Euro 637,82.
La revocatoria è richiesta a fronte del credito vantato da parte attrice nei confronti di
[...]
nel decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2570/2024 emesso Controparte_7
dal Tribunale di Bergamo in data 11/10/2024 per la somma di € 104.546,28 (doc. n. 3
pagina 3 di 11 fascicolo attore), in forza di fideiussione omnibus (doc. n. 1 fascicolo attore) rilasciata il
13/11/2015 dal convenuto a garanzia delle obbligazioni assunte dalla CP_1
società G.N. s.r.l. di . Parte_1
I convenuti , e si sono CP_1 Controparte_2 CP_3
tempestivamente costituiti in data 14/04/2024 (entro il termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata del Giudice per il 08/05/2025), contestando la fondatezza della domanda di controparte e segnatamente l'inesistenza del credito da essa preteso, posto che il debitore ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo (NRG 6898/2024) ed ha riproposto nella presente sede revocatoria tutti i motivi di opposizione proposti nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Gli stessi hanno inoltre contestato la sussistenza dell'eventus damni del consilium fraudis fra i convenuti.
Con ordinanza del 08/05/2025 il Giudice ha rigettato le istanze di parte convenuta a) di sospensione pregiudiziale ex art. 295 c.p.c., b) di sospensione del titolo esecutivo, c) di mutamento del rito, d) di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, perché “a) non sussiste la pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c. fra la causa revocatoria e quella volta all'accertamento del credito;
b) la decisione sulla sospensione del titolo costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo spetta al Giudice della opposizione a decreto ingiuntivo;
c) la causa è documentale e di pronta soluzione, non dovendosi qui accertare in via definitiva il credito dell'attore, posto che è sufficiente una ragione di credito, anche se oggetto di contestazione;
” (così ordinanza del 08/05/2025). Con la medesima ordinanza il
Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare istruttoria ed ha fissato udienza per discussione per il 13/10/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 13/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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1 – Nel merito della causa va preliminarmente confermata l'ordinanza del 08/05/2025 con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
pagina 4 di 11 Infatti, come già ivi osservato, l'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è infondata, in quanto anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore, vale a dire che è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente (in tal senso Cass. civ., Sez. I Ordinanza del 27/05/2025, n. 14104).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che,
a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (così Cass. Civ. sez. U. ordinanza del 18/05/2004 n. 9440;
Cass. Civ. sez. III del 10/03/2006 n. 5246; Cass. Civ. sez. III del 17/07/2009 n. 16722; Cass.
Civ. sez. VI – III del 26/01/2012 n. 1129; Cass. Civ. sez. III del 14/05/2013 n. 11573; Cass.
Civ. sez. I del 12/07/2013 n. 17257; Cass. Civ. sez. III n. 2673 del 10/02/2016; Cass. Civ. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza del 22/07/2025,
n. 20780).
2 – Passando a trattare la domanda di merito vanno innanzitutto richiamati i principi in materia di revocatoria ordinaria applicabili al caso di specie.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la donazione della nuda proprietà dell'immobile) successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della pagina 5 di 11 consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni).
L'acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (in tal senso Cass. civ. Sez. III, Ordinanza del 13/04/2025 n. 9625; Cass. Civ. sez. 6
- 3, Ordinanza del 03/06/2020 n. 10522; Cass. Civ. sez. VI – III Ordinanza del 09/10/2015 n
20376; Cass. Civ. sez. III del 15/02/2011 n. 3676; Cass. Civ. sez. III del 29/01/2010 n. 2066;
Cass. Civ. sez. III del 09/04/2009 n. 8680).
“In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito, ed
è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. Civ. n. 27546 del 30/12/2014; nello stesso senso Cass. Civ. n. 17327 del
17/08/2011; Cass. Civ. n. 15257 del 06/08/2004, Cass. Civ. n. 7452 del 05/06/2000; Cass.
Civ. n. 6272 del 10/07/1997).
“L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio
e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore” (Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 12045 del 17/05/2010). Tale requisito è previsto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso (in tal senso Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 03/03/2009; Cass. Civ.).
Quanto al requisito della scientia damni, “in tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente – prevista quale condizione dell'azione
pagina 6 di 11 dall'art. 2901, comma 1°, n. 2, c.c. – consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che
l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore;
d'altra parte, il requisito della scientia damni può essere provato per presunzioni” (Cass. Civ. n. 1068 del 18/01/2007), dal soggetto che lo allega (Cass. Civ. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. Civ. n. 11577 del 09/05/2008; Cass. Civ.
n. 11916 del 21/09/2001).
“Ai fini della configurabilità del consilium fraudis per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 17867 del 22/08/2007; nello stesso senso Cass. Civ. n. 1068 del 18/01/2007), dal soggetto che lo allega (Cass. Civ. n.
24757 del 07/10/2008; Cass. Civ. n. 11577 del 09/05/2008; Cass. Civ. n. 11916 del
21/09/2001); e rimangono invece irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (così Cass. Civ. sez. III del 30/06/2015 n. 13343).
In relazione all'eventus damni per esperire l'azione revocatoria non occorre la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (per es. a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso, per es. in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile, come la vendita di diritti reali su beni immobili, che determina il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (in tal senso Cass.
Civ. Sez. III Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; Cass. Civ. Sez. III n. 1896 del 09/02/2012¸
Cass. Civ. sez. III del 07/10/2008 n. 24757; Cass. Civ. sez. III del 15/02/2007 n. 3470; Cass.
pagina 7 di 11 Civ. sez. III del 17/01/2007 n. 966).
In tale ultimo caso incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. Civ. sez. II del 27/03/2007 n. 7507; Cass. Civ. Sez. III Ordinanza n.
19207 del 19/07/2018).
In conclusione: a) l'attore in revocatoria non deve necessariamente provare di aver preventivamente introdotto il giudizio di accertamento del credito vantato;
b) ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria assume rilievo una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori;
c) per l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata.
3 – Applicando i sopra esposti principi al caso oggetto della presente decisione va osservato che Parte_1
ha prodotto in giudizio il decreto ingiuntivo immediatamente
[...]
esecutivo n. 2570/2024 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 11/10/2024 per la somma di € 104.546,28 (doc. n. 3 fascicolo attore), in forza di fideiussione omnibus (doc. n. 1 fascicolo attore) rilasciata il 13/11/2015 dal convenuto a garanzia delle CP_1
obbligazioni assunte dalla società G.N. s.r.l. di . La documentazione prodotta è Parte_1
ampiamente sufficiente a ritenere idonea la legittimazione del creditore a proporre l'azione revocatoria sulla base del credito litigioso portato dal decreto ingiuntivo.
E per tale motivo sono irrilevanti nella presente causa tutte le deduzioni di parti convenute, con cui vengono contestati il credito della banca e la falsità della sottoscrizione della fideiussione rilasciata da e la sua conseguente nullità, perché tali CP_1
questioni potranno essere coltivate nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo già
pagina 8 di 11 pendente avanti al Tribunale di Bergamo (NRG 6898/2024), che non preclude l'accertamento della inefficacia dell'atto dispositivo in questa sede.
Infatti “la ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell'azione revocatoria, per cui non vi è da parte del Giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell'azione” (in motivazione Cass. Civ.
Ordinanza sez. III-VI n. 4212 del 19/02/2020).
4 – Quanto alla scientia damni, va osservato che il debitore , disponendo CP_1
la donazione della nuda proprietà della sua quota immobiliare ha certamente avuto la consapevolezza di pregiudicare le ragioni del suo creditore, dal momento che con detto atto dispositivo, posto in essere 18/07/2023 (doc. n. 3 fascicolo attore) e quindi successivamente al rilascio in data 13/11/2015 della fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società G.N. s.r.l. di (doc. n. 1 fascicolo attore), ha fatto venire meno la Parte_1
garanzia patrimoniale generica del creditore costituita, a norma dell'art. 2740 c.c., dall'intero patrimonio del debitore.
Anche l'elemento oggettivo dell'eventus damni è certamente sussistente, atteso che la donazione della nuda proprietà dell'immobile di proprietà è operazione pregiudizievole alle ragioni del creditore e segnatamente di parte attrice
[...]
, in quanto ha Parte_1
comportato una riduzione quantitativa del patrimonio del debitore, che si è privato di beni propri senza alcuna controprestazione a proprio favore.
Ne consegue che detta operazione di donazione è revocabile a norma dell'art. 2901 c.c.
In conclusione, la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
A norma dell'art. 2655 c.c. la sentenza va annotata in margine alle trascrizioni dell'atto revocato.
5 – Le spese e competenze di causa di parte attrice
[...]
, seguono la Parte_1
pagina 9 di 11 soccombenza di parti convenute , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, in solido fra loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate (in assenza di nota
[...]
spese) secondo l'attività effettivamente svolta, in conformità al D.M. del 13/08/2022 n. 147
(valore controversia € 104.546,28, sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez.
I del 17/3/2004 n. 5402), in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta, ed € 4.253,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 8.433,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre ad
€ 786,00 per rimborso anticipazioni.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – in accoglimento della domanda di parte attrice, revoca e quindi dichiara inefficace a norma dell'art. 2901 c.c. e seg. nei confronti di
[...]
l'atto di donazione del Parte_1
18/07/2023 a ministero Notaio di , n. 54615/20626, con il quale Persona_1 Parte_1
, riservandosi l'usufrutto generale vitalizio per sé e dopo di sé per la CP_1
moglie ha donato al figlio , la nuda proprietà Controparte_2 CP_3
della porzione immobiliare sita in Comune di Cologno al Serio (BG), via IV Novembre n.
26, e precisamente: - appartamento sito al piano secondo composto da: soggiorno, cucina, tre camere, bagno confinante con: enti comuni sub 2, sub 3, sub 7, salvo altri, censito al Catasto
Fabbricati di Cologno Al Serio nel foglio 7, con il mappale 2389 sub 8, via IV Novembre n.
26, p. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 6,5, superficie catastale totale mq. 136 - totale escluse aree scoperte mq. 136, R.C. Euro 637,82. Donazione comprensiva della proporzionale quota di comproprietà condominiale su locali, spazi, e servizi comuni, come per legge ovvero per destinazione d'uso con particolare riferimento agli immobili distinti nel Catasto Fabbricati al foglio 7 mapp. 2389 sub 2, bene comune non censibile (pollaio, C.T., vano scala) ai subb 5-
pagina 10 di 11 6-7-8 mapp. 2389 sub 9, bene comune non censibile (ingressi, corte, camminamenti).
2 – Ordina al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bergamo –
Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato, trascritto a Bergamo il 20/07/2023 al n. 41780
Rg e n. 28684 Rp.
3 – condanna parti convenute , e CP_1 Controparte_2 CP_3
, in solido fra loro, al pagamento a favore di
[...] [...]
, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa liquidate in complessivi
€ 8.433,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre ad € 786,00 per rimborso anticipazioni.
Così deciso in Bergamo, 17 ottobre 2025
Il Giudice
D.ssa RI AG
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