TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2254 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Edoardo Razzino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Carinola (CE) alla via Rio Persico 72;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Controparte_2 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato l' ha Parte_1
impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 1384 del 2022 con la quale è stata dichiarata nulla e priva di effetti giuridici l'intimazione di pagamento n.
0282019003511931000, relativa alla cartella esattoriale n. 02820110016193275000, emessa per il mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti e della tassa provinciale anni 2008 e 2009 elevate dal Controparte_2
Parte appellante deduce essenzialmente ed in via principale l'erroneità della predetta sentenza laddove ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.
1 Non si sono costituiti gli appellati, sebbene ritualmente citati e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 18.9.2023 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
Quindi, la causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 09.04.2025 per la decisione.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Risulta, in particolare, fondato il motivo di impugnazione relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Invero, non risulta condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata che nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 11290 del 2021 ha ritenuto che la
TARI ha natura di corrispettivo, in quanto tale sentenza si riferisce alla tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del
2013, alternativa alla TARI.
Ciò detto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. SS. UU. 4227/23; Cass. SS. UU. 21642/21; Cass. SS. UU.
7822/2020).
Inoltre, proprio con riguardo all'eccezione di prescrizione, è stato chiarito dalla
2 giurisprudenza di legittimità che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”
(Cass. SS. UU. 16986/22; Cass. 32539/24; Cass. 2098/25).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la forma e la legittimità formale dell'atto esecutivo né ha eccepito l'esistenza di fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi alla conoscenza della intimazione, ma ha dedotto di non aver mai avuto la notifica della cartella di pagamento ed ha eccepito, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria per non essere stati validamente notificati la cartella di pagamento o altri atti interruttivi della prescrizione, e, quindi la controversia, in applicazione dei principi sopra espressi, rientra nella giurisdizione della Commissione Tributaria competente.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario, atteso che il credito per cui è causa ha natura tributaria.
Sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, considerata la natura della decisione e la sussistenza di precedenti orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione della giurisdizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Maddaloni n. 1384 del 2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria competente;
3 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del
Giudice, dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2254 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Edoardo Razzino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Carinola (CE) alla via Rio Persico 72;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del Controparte_2 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato l' ha Parte_1
impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Maddaloni n. 1384 del 2022 con la quale è stata dichiarata nulla e priva di effetti giuridici l'intimazione di pagamento n.
0282019003511931000, relativa alla cartella esattoriale n. 02820110016193275000, emessa per il mancato pagamento della tassa smaltimento rifiuti e della tassa provinciale anni 2008 e 2009 elevate dal Controparte_2
Parte appellante deduce essenzialmente ed in via principale l'erroneità della predetta sentenza laddove ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.
1 Non si sono costituiti gli appellati, sebbene ritualmente citati e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 18.9.2023 è stato disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
Quindi, la causa, meramente documentale, è stata rinviata all'udienza del 09.04.2025 per la decisione.
Ciò premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Risulta, in particolare, fondato il motivo di impugnazione relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Invero, non risulta condivisibile quanto affermato nella sentenza impugnata che nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione 11290 del 2021 ha ritenuto che la
TARI ha natura di corrispettivo, in quanto tale sentenza si riferisce alla tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del
2013, alternativa alla TARI.
Ciò detto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass. SS. UU. 4227/23; Cass. SS. UU. 21642/21; Cass. SS. UU.
7822/2020).
Inoltre, proprio con riguardo all'eccezione di prescrizione, è stato chiarito dalla
2 giurisprudenza di legittimità che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”
(Cass. SS. UU. 16986/22; Cass. 32539/24; Cass. 2098/25).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la forma e la legittimità formale dell'atto esecutivo né ha eccepito l'esistenza di fatti incidenti sulla pretesa tributaria successivi alla conoscenza della intimazione, ma ha dedotto di non aver mai avuto la notifica della cartella di pagamento ed ha eccepito, pertanto, la prescrizione della pretesa tributaria per non essere stati validamente notificati la cartella di pagamento o altri atti interruttivi della prescrizione, e, quindi la controversia, in applicazione dei principi sopra espressi, rientra nella giurisdizione della Commissione Tributaria competente.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario, atteso che il credito per cui è causa ha natura tributaria.
Sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio, considerata la natura della decisione e la sussistenza di precedenti orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione della giurisdizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Maddaloni n. 1384 del 2022, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria competente;
3 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 16.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
4