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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Angelo Del Franco Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1865/2019, iscritto al n. 2494/2020 del ruolo generale affari civili contenziosi, avente ad oggetto: “altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
T R A
- c.f. -, titolare della Parte_1 C.F._1 omonima ditta individuale - P. IVA -, nato il P.IVA_1
29.01.1974 a EC NO (AV) ed ivi residente alla C.da
Valledonne n. 3, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via
Pessina n. 66, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Napolitano
(c.f. ), Fax 0823/1871833, pec: C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso in Email_1 virtù di procura speciale già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo appellante
E
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentate p.t. della , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Lidia Buondonno, C.F. e C.F._3 dall'avv. Graziella Mandato, C.F. C.F._4 dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura generale ad lites per
Notaio del 14 marzo 2018, registrata a Ischia il Persona_1
6.4.2018, rep. N.33646, racc. n. 15752 e di provvedimento autorizzativo, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Lucia n. 81, Palazzo Regione appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto ritualmente notificato, l'appellante proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1865/2019, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dalla CP_1 al decreto ingiuntivo n. 438/2015, emesso dal Tribunale
[...] di Benevento, per € 5.291,30, quale importo dovuto a titolo di saldo del contributo liquidato ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3322/2003, per i danni conseguenti agli eventi metereologici verificatisi nel territorio regionale tra il 24, 25 e 26 gennaio 2003.
Aveva affermato il Tribunale, per quel che qui interessa, che l'O.P.C.M. n. 3322/2003 aveva autorizzato il commissario delegato ad erogare contributi solo a titolo di acconti o anticipi senza mai indicare un saldo finale e comunque sulla scorta delle risorse assegnate;
che l'ordinanza n. 3/2007 del Commissario di Governo, che aveva affermato che il 35% liquidato era solo la misura dell'acconto dell'importo complessivo dovuto agli aventi diritto, restando nella discrezionalità della P.A. il riconoscimento della determinazione e dell'ammontare del contributo stesso, nei limiti delle effettive somme all'uopo stanziate;
e che era estranea al giudizio ordinario di cognizione la verifica di una eventuale distrazione di fondi pubblici dalla loro destinazione e la valutazione delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione in ordine al riparto delle disponibilità economiche a disposizione.
Avverso detta sentenza proponeva appello l'appellante, deducendo, dopo aver ricostruito la normativa relativa alla fattispecie, la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo alla erogazione del contributo che era stato già stabilito ed assegnato con decreto sindacale, per cui la , considerata CP_1 anche la sufficiente e non contestata disponibilità dei fondi trasferiti, asseritamente distolti per altri fini e/o non utilizzati, avrebbe dovuto attivarsi per disporre il pagamento del residuo dovuto.
Concludeva per l'accoglimento dell'appello ed il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore. Si costituiva in giudizio la , affermando che Controparte_1 con l'ordinanza posta a fondamento del decreto ingiuntivo non era stato riconosciuto un diritto ad ottenere l'intero contributo ammesso, bensì solo l'importo del 35% ivi indicato, dovendosi intendere il termine “acconto” non nel suo significato letterale ma secondo l'interpretazione teleologica e dunque con riferimento al contenuto dei provvedimenti nel loro insieme, che non prevedevano l'erogazione di un successivo saldo;
concludendo quindi per la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 5-3-25, trattata in modalità scritta, la causa passava in decisione, decorsi i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, e deve pertanto essere respinto, dovendosi condividere le motivazioni della sentenza impugnata, non scalfite dai motivi di appello, in relazione alla insussistenza di un diritto soggettivo della appellante ad ottenere il saldo dell'importo ammesso a contributo.
L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3322/2003, nel provvedere alla nomina del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi resisi necessari a seguito dello stato di emergenza determinato dagli eventi alluvionali di fine gennaio 2003, disponeva all'art. 4 che il Commissario fosse
“autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata”; e che “i contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste”.
L'entità dei contributi era dunque lasciata alla valutazione del Commissario, purché entro i limiti delle risorse assegnate e la definizione degli stessi quale “acconto” era da ritenersi riferita alla possibilità dell'intervento di ulteriori provvidenze finanziarie.
Con l'ordinanza n. 17/2004, avente ad oggetto la “Adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e adozione modelli di domanda”, il Commissario delegato, dando atto di aver provveduto alla assunzione di mutui per ottenere le risorse economiche necessarie alla attuazione degli interventi, provvedeva quindi ad effettuare una ricognizione dei danni, delegando i
Comuni per la pubblicizzazione dell'avviso e per la ricezione delle domande degli interessati e lo svolgimento dell'istruttoria. Il
provvedeva a quanto sopra, Controparte_3 trasmettendo poi al Commissario l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione del contributo ammissibile.
Con successiva ordinanza n. 3/2007 il Commissario di
Governo, rilevato che l'importo dei contributi richiesti da tutti i
Comuni ammontava a complessivi 4.266.921,26 € e che “le attuali disponibilità finanziarie consentono di coprire circa il 35% dei contributi stabiliti e fissati con i decreti sindacali”, disponeva di fissare nel 35% la misura dell'acconto dell'importo complessivo ammissibile liquidabile agli aventi diritto;
in tale misura veniva quindi versato l'acconto anche all'appellante.
A prescindere, quindi, dalla sussistenza o meno di ulteriori fondi per l'attuazione degli interventi di cui alla O.P.C.M. n.
3322/2003 e al loro passaggio alla , quel che va Controparte_1 evidenziato è che non è mai maturato alcun diritto soggettivo dell'appellante ad ottenere l'intero importo da lui richiesto e riconosciuto ammissibile, avendo i provvedimenti sopra evidenziati lasciato al Commissario la discrezionale determinazione del contributo da erogare ai privati, entro i limiti dei finanziamenti ottenuti e dei 30.000,00 € per privato, avendo con l'ordinanza n.
3/2007 il Commissario stabilito, in base a ciò, di concedere la erogazione di importi pari al 35% di quelli ammissibili.
Il termine “acconto”, utilizzato dapprima nella O.P.C.M.
3322/2003 e poi pedissequamente nelle successive ordinanze commissariali, non è assolutamente indicativo della esistenza di un diritto soggettivo ad ottenere un eventuale saldo, essendo stato utilizzato solo per indicare che la misura del contributo concesso avrebbe potuto non coprire l'intero danno subito, costituendo anticipazione “su future provvidenze a qualunque titolo previste”
(art. 4 comma 5 della O.P.C.M. 3322/2003).
Dalle norme di indirizzo contenute nella O.P.C.M. e dalle successive contenute nelle ordinanze commissariali non poteva, quindi, sorgere alcun diritto soggettivo dell'appellante ad ottenere il saldo del contributo ammissibile, avendo già ottenuto l'intero importo a lei spettante, in quanto concesso a tale titolo (ovvero il
35% dell'importo liquidabile), come discrezionalmente disposto dal
Commissario di Governo con la citata ordinanza n. 3/2007; il diritto alla corresponsione del “saldo” sarebbe potuto maturare solo ad esito di un nuovo ed ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario (o della , a questi in CP_1 seguito subentrata) che, rinnovate le necessarie valutazioni discrezionali, avesse attribuito a , unitamente Parte_1 agli altri soggetti di cui agli elenchi approvati con l'ordinanza n.
3/2007, il “saldo” rivendicato, o magari un ulteriore “acconto”.
Va dunque respinto l'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non svoltasi.
Deve altresì dichiararsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1865/2019 del Tribunale di Benevento, in contraddittorio con la
, così provvede: Controparte_1
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• condanna alla rifusione in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio,
[...] liquidate in €2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali ed oneri riflessi;
• dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli il 4-6-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo