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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del 9/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6933/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SELANO ALESSIA Parte_1 C.F._1 GIULIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2024 , premesso di aver proposto Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la TU non aveva riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il requisito sanitario, con condanna dell al pagamento delle spese di causa. CP_1
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 4 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ne l merito, occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purchè non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640)
e non è reversibile. Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che pagina 2 di 4 ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.
10094).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il TU, dott. , ha Persona_1 evidenziato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultavano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, per cui ha escluso il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento
Parte ricorrente proponeva il dissenso avverso tali conclusioni e depositava nuova certificazione medica, per cui il TU rendeva i chiarimenti, assumendo che “Si è presa visione della documentazione sanitaria depositata in atti, di formazione successiva alla visita peritale del 15.03.2024 (perizia depositata telematicamente in cancelleria il
01.06.2024 - entro i termini assegnati da V.S.). Alla luce della nuova documentazione sanitaria ed in particolare del referto del dipartimento di Medicina-Geriatria-
Lungodegenza del 04.10.2024 che ha evidenziato un peggioramento del quadro funzionale motorio, l'ausiliario dell'Ill.ma Giudice del Lavoro ritiene che la necessità di aiuto permanente di accompagnatore debba decorrere dal mese di Ottobre 2024 con CP_ proposta di disporre visita di revisione da parte della commissione di verifica dell da effettuarsi a distanza di 12 mesi dal deposito dell'elaborato peritale integrativo, ovvero nel Novembre 2025”.
Le dette conclusioni possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame .
Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo a parte ricorrente a decorrere da ottobre 2024.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma
6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost.,
pagina 3 di 4 avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema
Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 29/07/2024 , nella causa iscritta al n. 6933 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da ottobre 2024;
- spese compensate tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le spese di TU. CP_1
Foggia, 9/1/2025 ore 14,50
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Antonia De Nicolo' all'odierna udienza del 9/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6933/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SELANO ALESSIA Parte_1 C.F._1 GIULIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BANCHETTI FRANCESCA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2024 , premesso di aver proposto Parte_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto, assumeva che la TU non aveva riconosciuto il suo diritto all'indennità di accompagnamento e di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Formulate le contestazioni nei confronti della relazione di consulenza tecnica e sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il requisito sanitario, con condanna dell al pagamento delle spese di causa. CP_1
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 4 In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l.
06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal
01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Ne l merito, occorre premettere che l'indennità di accompagnamento (istituita con le leggi 406/68 e 18/80, modificata dalla L.508/88) spetta ai mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili non deambulanti e non autosufficienti, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purchè non ricoverati gratuitamente in istituti.
Tale indennità compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr. Cass., sez. lav., 16.04.1992, n.4640)
e non è reversibile. Non è, poi, necessario che in capo al soggetto, totalmente invalido, sussistano contestualmente il requisito dell'incapacità a deambulare e quello dell'incapacità di provvedere ai bisogni quotidiani della vita, essendo sufficiente che pagina 2 di 4 ricorra alternativamente l'uno o l'altro (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.09.1991, n.
10094).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di ATP il TU, dott. , ha Persona_1 evidenziato che le patologie riscontrate sulla persona dell'istante non risultavano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, per cui ha escluso il suo diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento
Parte ricorrente proponeva il dissenso avverso tali conclusioni e depositava nuova certificazione medica, per cui il TU rendeva i chiarimenti, assumendo che “Si è presa visione della documentazione sanitaria depositata in atti, di formazione successiva alla visita peritale del 15.03.2024 (perizia depositata telematicamente in cancelleria il
01.06.2024 - entro i termini assegnati da V.S.). Alla luce della nuova documentazione sanitaria ed in particolare del referto del dipartimento di Medicina-Geriatria-
Lungodegenza del 04.10.2024 che ha evidenziato un peggioramento del quadro funzionale motorio, l'ausiliario dell'Ill.ma Giudice del Lavoro ritiene che la necessità di aiuto permanente di accompagnatore debba decorrere dal mese di Ottobre 2024 con CP_ proposta di disporre visita di revisione da parte della commissione di verifica dell da effettuarsi a distanza di 12 mesi dal deposito dell'elaborato peritale integrativo, ovvero nel Novembre 2025”.
Le dette conclusioni possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano invero logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico- fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame .
Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.
Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo a parte ricorrente a decorrere da ottobre 2024.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma
6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost.,
pagina 3 di 4 avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema
Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 29/07/2024 , nella causa iscritta al n. 6933 /2024 R.G.A.C. così CP_1 provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da ottobre 2024;
- spese compensate tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell le spese di TU. CP_1
Foggia, 9/1/2025 ore 14,50
Il Giudice
Antonia De Nicolo'
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